§ 5.4.4 - Legge Provinciale 20 marzo 1978, n. 14.
Interventi della Provincia autonoma di Trento per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:20/03/1978
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Contenuti della legge.
Art. 2.  Finalità della formazione professionale.
Art. 3.  Oggetto della formazione professionale.
Art. 4.  Programmazione.
Art. 5.  Istituzione, organizzazione e gestione delle scuole e dei corsi di formazione professionale.
Art. 6.  Aggiornamento e riqualificazione professionale.
Art. 7.  Affido in gestione.
Art. 8.  Regolamento tipo delle scuole e dei corsi.
Art. 9.  Ammissione.
Art. 10.  Modalità per i corsi di aggiornamento.
Art. 11.  Modalità del tirocinio.
Art. 12.  Gratuità dei corsi.
Art. 13.  Consiglio di gestione.
Art. 14.  Comitato didattico.
Art. 15.  Personale docente.
Art. 16.  Commissione d'esame.
Art. 17.  Ammissione di personale in servizio.
Art. 18.  Riserva di posti e modalità di frequenza.
Art. 19.  Revoca delle scuole e dei corsi esistenti.
Art. 20.  Formazione ed aggiornamento di operatori sociali.
Art. 21.  Assegnazione ed erogazione dei fondi agli enti gestori.
Art. 22.  Concessione di contributi agli enti gestori.
Art. 23.  Riferimento delle spese per l'affido in gestione agli enti ospedalieri.
Art. 24.  Autorizzazione di spesa per l'affido in gestione ad enti diversi da quelli ospedalieri.
Art. 25.      (Omissis)


§ 5.4.4 - Legge Provinciale 20 marzo 1978, n. 14.

Interventi della Provincia autonoma di Trento per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari.

(B.U. 28 marzo 1978, n. 16).

 

 

TITOLO I

Formazione, aggiornamento e riqualificazione

 

Art. 1. Contenuti della legge.

     1. La Provincia autonoma:

     - promuove la formazione, l'aggiornamento e la ri qualificazione professionale del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico non laureato ai servizi sanitari;

     - istituisce, organizza, gestisce - o affida in gestione - le scuole ed i corsi in modo unitario e con uniformità di indirizzi, prevedendone lo svolgimento anche all'interno delle stesse strutture socio-sanitarie territoriali con l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi esistenti;

     - programma il fabbisogno degli operatori tenendo altresì conto della disponibilità del personale degli enti in via di scioglimento, ridimensionamento e ristrutturazione;

     - esercita la vigilanza sullo svolgimento delle attività formative.

     2. La Provincia ha inoltre la facoltà di stabilire intese con il ministero della pubblica istruzione, con altri Ministeri interessati alla formazione professionale, con le Università degli studi e con tutti gli enti pubblici che agiscono nel settore ai fini della programmazione dell'attività formativa nell'ambito provinciale.

 

     Art. 2. Finalità della formazione professionale.

     1. La scuola ed i corsi disciplinati dalla presente legge, formano personale atto ad agire nell'ambito delle strutture socio-sanitarie territoriali. A tale fine e strutture socio-sanitarie territoriali. A tale fine il programma dei singoli corsi viene svolto, nel rispetto della libertà didattica di ogni docente, in modo da garantire al discente una pratica professionale polivalente, da esercitare all'interno dell'organizzazione socio-sanitaria complessiva, fondata sull'attività di gruppo e di lavoro interdisciplinare.

     2. Il programma di studio - tenuto conto delle esigenze di trasformazione e sviluppo del sistema dei servizi socio-sanitari ed in armonia con la normativa nazionale e comunitaria - tende ad una preparazione tecnico-sanitaria, finalizzata alla realizzazione di una tutela sanitaria basata sulla prevenzione, sulla cura e sulla riabilitazione, e adeguata all'evoluzione della scienza ed ai progressi della tecnica, nonché ai problemi sociali, psicologici e pedagogici.

     3. I corsi di riqualificazione e di aggiornamento dovranno anche essere finalizzati alle esigenze di mobilità del personale.

 

     Art. 3. Oggetto della formazione professionale.

     1. La formazione professionale degli operatori è rivolta:

     a) al conseguimento di titoli professionali disciplinati dalle leggi vigenti;

     b) alla riqualificazione ed all'aggiornamento del personale già operante nell'ambito delle strutture socio-sanitarie.

 

     Art. 4. Programmazione. [1]

     [1. Nel quadro della programmazione provinciale dei servizi socio- sanitari la Giunta provinciale, tenendo conto delle proposte dei comprensori e dei consorzi sanitari, sentite le confederazioni sindacali provinciali più rappresentative e le organizzazioni professionali operanti nel settore, nonché il parere del comitato provinciale di sanità, predispone ogni tre anni, entro il mese di marzo, il piano delle attività di formazione di cui alla presente legge.

     2. Tenuto conto delle esigenze quantitative e qualitative di personale delineate dalla programmazione provinciale dei servizi socio-sanitari, il piano prevede fra l'altro:

     1) il tipo ed il numero di scuole e di corsi da attivare per il conseguimento di titoli professionali disciplinati dalle leggi vigenti e la loro dislocazione territoriale;

     2) il titolo ed il numero di iniziative, nonché la loro dislocazione territoriale, da attivare per:

     a) l'aggiornamento culturale e professionale

nonché per l'eventuale riqualificazione del personale in servizio;

     b) la preparazione e I`aggiornamento del personale da adibire alle attività di formazione;

     3) gli enti cui affidare la realizzazione delle iniziative formative;

     4) le modalità per favorire la partecipazione a scuole, corsi ed altre iniziative formative, anche organizzate al di fuori del territorio provinciale.

     3. La Giunta provinciale formulato il piano di cui ai commi precedenti lo sottopone all'esame della competente Commissione legislativa consiliare e lo approva.

     4. Entro il mese di giugno di ogni anno, sentita la Commissione legislativa competente, la Giunta provinciale delibera il piano annuale di attuazione del piano pluriennale prevedendo, per ogni singola iniziativa formativa di cui ai precedenti punti 1) e 2), e tenendo conto delle prescrizioni delle leggi vigenti:

     - il numero degli accessi;

     - i criteri di ammissione:

     - la durata;

     - le materie di insegnamento;

     - le modalità per il rilascio dei diplomi e degli attestati di frequenza:

     - i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al personale docente [1]a.

     5. Il piano di cui al precedente comma determina la ripartizione dei fondi e dei contributi secondo le disposizioni di cui all'articolo 21, primo e secondo comma, ed all'articolo 22.

     6. Nella prima applicazione della presente legge, il piano pluriennale dovrà essere approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima; quello annuale entro sessanta giorni dalla approvazione del piano pluriennale].

 

     Art. 5. Istituzione, organizzazione e gestione delle scuole e dei corsi di formazione professionale.

     1. La Provincia, sulla base delle previsioni programmatiche e con le modalità indicate dalla presente legge, tenuto conto delle esigenze specifiche degli enti pubblici territoriali, istituisce, organizza, gestisce o affida in gestione in modo unitario e con uniformità di indirizzi, le scuole ed i corsi di formazione professionale.

     2. La Provincia, nell'ambito delle linee programmatiche predisposte, potrà prevederne lo svolgimento all'interno di strutture socio-sanitarie territoriali, con l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi esistenti nel territorio.

 

     Art. 6. Aggiornamento e riqualificazione professionale.

     1. Nell'ambito ed in attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 4, la Giunta provinciale può autorizzare lo svolgimento di singole iniziative e di corsi finalizzati:

     - all'aggiornamento culturale e professionale del personale in servizio;

     - alla riqualificazione di quel personale che, nella dinamica evolutiva dell'organizzazione dei servizi, e per assicurare l'opportuna mobilità all'interno ad essa, deve essere adibito a servizi diversi da quelli in precedenza espletati.

 

     Art. 7. Affido in gestione.

     1. Nell'ambito della programmazione provinciale, le iniziative di cui agli articoli 5 e 6 possono essere affidate in gestione, in ordine di priorità:

     - ad enti locali e loro consorzi;

     - ad enti pubblici che gestiscano servizi sanitari;

     - ad Istituzioni private purché gestiscano servizi sanitari.

     2. L'affido in gestione agli enti e alle istituzioni private di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, da parte degli stessi, di una domanda corredata dai seguenti documenti e nel rispetto di tutte le norme della presente legge:

     1) deliberazione legalmente adottata con la quale l'ente si dichiara disponibile a gestire l'iniziativa;

     2) statuto dell'ente gestore;

     3) schema del regolamento delle scuole e/o dei corsi;

     4) elenco e qualifica del personale docente;

     5) indicazione del numero dei frequentanti da ammettere;

     6) relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento delle attività didattiche;

     7) indicazione dei servizi presso i quali i frequentanti svolgeranno il tirocinio pratico;

     8) piano finanziario per l'organizzazione ed il funzionamento delle iniziative.

     3. La Giunta provinciale, verificata l'esistenza dei requisiti previsti, autorizza lo svolgimento dell'iniziativa e approva il regolamento delle scuole e/o dei corsi.

     4. La Giunta provinciale verifica l'effettivo svolgimento dei programmi di attività e, sentito il parere del Comitato provinciale di sanità, può disporre la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura delle scuole e dei corsi qualora vengano meno i requisiti di cui al comma precedente, salvaguardando peraltro il diritto degli allievi a conseguire l'abilitazione.

     5. In tal caso, la Giunta provinciale sospende l'erogazione dei finanziamenti concessi provvedendo alla rideterminazione o alla revoca delle assegnazioni e dei contributi di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.

 

     Art. 8. Regolamento tipo delle scuole e dei corsi.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà approvato, con deliberazione della Giunta provinciale, il regolamento tipo delle scuole e dei corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario e tecnico non laureato addetto ai servizi sanitari, al quale dovrà uniformarsi il regolamento di cui al precedente articolo 7, punto 3).

 

     Art. 9. Ammissione.

     1. L'ammissione alle scuole ed ai corsi di formazione professionale, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, avverrà, qualora il numero dei candidati sia superiore a quello dei posti disponibili, secondo una graduatoria formata in base all'esito di un esame consistente in una o più prove scritte da effettuarsi, se del caso, anche mediante test. L'esame è sostenuto dinanzi a un'apposita commissione, della quale dovranno far parte in ogni caso insegnanti della scuola o del corso e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative. Ii competente organo amministrativo dell'ente gestore provvede alla nomina della commissione e all'approvazione della graduatoria da essa predisposta.

     Qualora esistano nel territorio provinciale più scuole per la formazione della stessa figura professionale, la Giunta provinciale può stabilire che l'ammissione a dette scuole avvenga in base ad un'unica graduatoria predisposta da una commissione istituita presso l'ente gestore individuato dalla stessa Giunta provinciale, la cui composizione è stabilita dalla Giunta medesima tenuto conto dei criteri sopra indicati in via generale per la composizione delle commissioni [2].

     2. Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore sono ammessi alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento anche coloro che sono in possesso del requisito di scolarità decennale previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 795, derivante dal possesso di attestato di qualifica conseguito al termine di corsi biennali, di durata almeno pari o superiore a due anni scolastici delle scuole statali, svolti presso i centri di formazione professionale istituiti o autorizzati dalla Provincia, nonché di certificato attestante l'ammissione al terzo anno degli istituti professionali autorizzati dalla Provincia, fermo restando l'obbligo del possesso della licenza di scuola media.

     3. i corsi di cui al comma precedente sono indicati annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il provveditore agli studi.

 

     Art. 10. Modalità per i corsi di aggiornamento.

     1. Gli enti che gestiscono servizi socio-sanitari sono tenuti a garantire periodicamente ed a rotazione la partecipazione del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico non laureato addetto ai servizi sanitari, a corsi di aggiornamento.

     2. Il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento, inerente alla propria qualifica, almeno ogni cinque anni.

     3. Nel periodo di frequenza ai corsi di cui al comma precedente, il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti.

     4. La mancata partecipazione a corsi di aggiornamento, non imputabili a responsabilità dell'ente tenuto a provvedervi, o a motivi indipendenti dalla volontà del singolo operatore, costituisce, per il personale dipendente, motivo di sospensione dell'attività lavorativa e della corresponsione dei relativi

emolumenti fino all'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento stesso.

     5. Spetta alla Giunta provinciale, nel quadro della programmazione di cui al precedente articolo 4, fissare le tipologie dei corsi ed esercitare la vigilanza sul loro espletamento.

 

     Art. 11. Modalità del tirocinio.

     1. Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate dal programma del corso al quale partecipano e prive di valore formativo ai fini della loro preparazione: essi affiancano e non sostituiscono il personale in servizio.

     2. Il consiglio di gestione controlla che siano rispettate tali disposizioni.

     3. Il tirocinio può svolgersi anche presso altri servizi socio- sanitari.

 

     Art. 12. Gratuità dei corsi.

     1. La partecipazione ai corsi di cui alla presente legge non può essere subordinata al pagamento di tasse di iscrizione e di frequenza.

     2. [3].

     3. A tutti i frequentanti che ne siano privi deve essere garantita dall'ente gestore l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali.

 

     Art. 13. Consiglio di gestione.

     1. In ogni scuola o corso l'ente gestore istituisce un consiglio di gestione composto da:

     a) un rappresentante della Provincia;

     b) un rappresentante del comprensorio o del consorzio sanitario di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, in cui ha sede la scuola;

     c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori;

     d) un rappresentante dell'ente gestore;

     e) un rappresentante degli insegnanti;

     f) un rappresentante degli studenti;

     g) un rappresentante degli studenti lavoratori dipendenti da enti che gestiscono servizi socio-sanitari.

     2. Per gli enti che gestiscono più scuole o corsi il consiglio di gestione è unico.

     3. La composizione numerica, le modalità di nomina del presidente, il funzionamento del consiglio di gestione e la sua durata in carica, sono disciplinati dal regolamento della scuola o del corso.

     4. Spetta al consiglio di gestione formulare proposte sulla organizzazione della scuola e dei corsi ivi compresi i programmi didattici e controllarne il funzionamento.

 

     Art. 14. Comitato didattico.

     1. In ogni scuola o corso deve essere istituito un comitato didattico, del quale fanno parte il direttore della scuola, insegnanti e personale dei servizi presso i quali gli studenti effettuano il tirocinio pratico. La composizione numerica, le modalità di nomina, il funzionamento del comitato didattico sono disciplinati dal regolamento della scuola e del corso.

     2. Il Comitato organizza e coordina lo svolgimento dei programmi didattici e dei tirocini; verifica inoltre costantemente i risultati dell'attività formativa.

 

     Art. 15. Personale docente.

     1. Il corpo docente è formato da operatori scelti preferibilmente tra il personale di ruolo dei servizi socio-sanitari locali, nonché tra il personale della scuola nel rispetto delle norme vigenti per lo stato giuridico del personale docente dello Stato.

     2. La partecipazione ad iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale da adibire alle attività di formazione, gestite, autorizzate e comunque riconosciute dalla Provincia, costituisce titolo preferenziale per la nomina a docente.

 

     Art. 16. Commissione d'esame.

     1. La composizione della commissione d'esame per il conseguimento di un titolo professionale nella quale è prevista, per legge o per regolamento, la presenza di rappresentanti del Ministero della sanità ovvero del medico provinciale, in qualità di presidente o di componenti, è modificata come segue:

     - il rappresentante del Ministero della sanità è sostituito da un rappresentante della Provincia, designato dal Presidente della Giunta provinciale;

     - il medico provinciale può essere sostituito con un medico funzionario della Provincia ovvero con un ufficiale sanitario titolare o incaricato dei comuni della provincia, designato dal Presidente della Giunta provinciale.

     2. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono attribuite ad un funzionario dall'ente gestore della scuola o del corso.

     3. I candidati dei corsi affidati in gestione ad istituzioni private di cui al primo comma dell'articolo 7, sostengono le prove d'esame presso le sedi dei corsi affidati in gestione ad enti pubblici e davanti alla stessa commissione, eventualmente costituita per i candidati che abbiano frequentato corsi analoghi gestiti da enti pubblici; in caso contrario sarà costituita apposita commissione.

 

 

TITOLO II

Disposizioni transitorie

 

     Art. 17. Ammissione di personale in servizio.

     1. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli infermieri generici, le puericoltrici, gli infermieri psichiatrici ed i massofisioterapisti che abbiano prestato attività continuativa per almeno un anno, purché in possesso della licenza di scuola media, possono essere ammessi al primo anno delle scuole per infermieri professionali, qualora abbiano superato un esame di ammissione tendente ad accertare, ai sensi dell'allegato 1, capitolo II, alla legge 15 novembre 1973, n. 795, se il livello intellettuale e culturale degli esaminandi corrisponda al decimo anno di insegnamento generale. La Giunta provinciale provvede alla nomina della commissione esaminatrice e determina le materie di esame.

     2. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma precedente che abbia svolto con continuità almeno tre anni di servizio, già in possesso della licenza di scuola media, potrà essere ammesso al secondo anno della scuola per infermieri professionali, previo superamento di un esame sulle materie teorico-pratiche del primo corso. A tal fine la commissione esaminatrice sarà nominata dalla Giunta provinciale.

     3. Per agevolare il personale in servizio, privo dei titoli scolastici richiesti per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 9, la Provincia promuove corsi per il conseguimento dei titoli relativi.

 

     Art. 18. Riserva di posti e modalità di frequenza.

     1. Nella formulazione del piano annuale di cui all'articolo 4 dovrà essere riservato un numero percentuale di posti al personale in servizio presso strutture socio-sanitarie pubbliche operanti nella provincia, nella misura da concordarsi con le organizzazioni confederali dei lavoratori, in ogni caso non superiore, relativamente alle scuole per infermieri professionali, al 10 per cento del numero dei posti previsti per il primo anno di corso. Per l'ammissione valgono le modalità di cui all'articolo 9 [4].

     2. La Provincia, d'intesa con gli eventuali enti gestori e con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative, stabilisce altresì le modalità di frequenza che permettano la partecipazione del personale di cui al primo comma, ammesso ai corsi, a tutte le attività didattiche con particolare riferimento ai tirocini pratici. A tal fine deve essere assicurata la mobilità degli operatori stessi nei servizi ospedalieri ed extraospedalieri contemplati dai piani di studio.

     3. Il personale che frequenti un corso o una scuola di cui all'articolo 4, può, anche su sua richiesta, essere posto in aspettativa per motivi di studio senza assegni. in tal caso gli viene concesso per ogni mese di durata del corso un assegno di studio il cui ammontare è costituito da una quota parte del trattamento economico complessivo, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario, percepito dal dipendente nel mese precedente a quello in cui è stato messo in aspettativa, corrispondente al valore percentuale della media mensile delle ore di tirocinio previste per il corso che sta frequentando, rispetto all'orario di lavoro.

 

     Art. 19. Revoca delle scuole e dei corsi esistenti.

     1. Tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole e corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico non laureato addetto ai servizi sanitari, concesse in precedenza, sono revocate alla conclusione dell'anno scolastico in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. Formazione ed aggiornamento di operatori sociali.

     1. Fino a quando non sarà regolamentata la formazione degli operatori sociali, la Giunta provinciale promuove, ove occorra, d'intesa con i comuni, loro consorzi o i comprensori, iniziative di tipo sperimentale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali dei servizi socio- sanitari.

     2. La Giunta provinciale può altresì promuovere, favorire l'organizzazione di appositi corsi di preparazione per il personale che intenda operare in iniziative di volontariato sociale.

 

     Art. 21. Assegnazione ed erogazione dei fondi agli enti gestori.

     1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge, la Giunta provinciale assegna agli enti locali e loro consorzi ed agli enti pubblici diversi dagli enti ospedalieri i fondi per l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole, dei corsi e delle iniziative, secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'articolo 4 della legge medesima.

     2. Per la determinazione della suddetta ripartizione, si tiene conto del tipo delle iniziative di formazione affidate agli enti stessi.

     3. L'erogazione agli enti locali e loro consorzi ed agli enti pubblici delle somme assegnate, è disposta mediante versamento delle stesse alle tesorerie degli enti in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni mensili di cassa di ciascun ente.

     4. A tal fine gli enti locali e loro consorzi e gli enti pubblici invieranno, a richiesta dell'assessorato competente, i dati relativi al fabbisogno mensile di cassa distinto per tipi di spesa.

     5. In occasione del versamento relativo all'ultimo mese inerente alle singole iniziative, la Giunta provinciale, sulla base dei versamenti già effettuati, delibera le eventuali variazioni delle assegnazioni a ciascun ente.

     6. L'assegnazione dei fondi per l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole, dei corsi e delle iniziative affidate agli enti ospedalieri è disposta secondo la ripartizione prevista dalla legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19.

     7. Per l'erogazione dei fondi assegnati agli enti ospedalieri si applicano le disposizioni del presente articolo.

     8. Gli enti ospedalieri provvedono alla gestione di tali fondi mediante l'istituzione di apposite contabilità speciali secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

 

     Art. 22. Concessione di contributi agli enti gestori.

     1. La Giunta provinciale concede contributi alle istituzioni private di cui all'articolo 7 della presente legge, per le spese di organizzazione e di funzionamento delle scuole, dei corsi e delle iniziative, secondo la ripartizione prevista dall'articolo 4 della presente legge.

     2. A tal fine, le suddette istituzioni devono presentare la relativa domanda alla Giunta provinciale entro il mese di marzo di ogni anno.

     3. Il contributo concesso ai sensi del presente articolo, è erogato in via anticipata nella misura dell'80 per cento ed il saldo verso presentazione del rendiconto relativo all'anno scolastico od al periodo cui si riferiscono i corsi e le iniziative stesse.

 

 

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 23. Riferimento delle spese per l'affido in gestione agli enti ospedalieri.

     1. Gli oneri per l'organizzazione ed Il funzionamento delle scuole, dei corsi e delle iniziative affidate agli enti ospedalieri, in relazione alle disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 21 della presente legge, gravano sul «fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera», quali spese previste alla lettera f) dell'articolo 3 della legge provinciale 28 aprile 1975. n. 19.

 

     Art. 24. Autorizzazione di spesa per l'affido in gestione ad enti diversi da quelli ospedalieri.

     1. Per i fini di cui alla presente legge, salvo quanto disposto dal precedente articolo 23 per quanto riguarda gli enti ospedalieri, a partire dall'esercizio finanziario 1978, sarà disposto apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore all'importo di lire 500.000.000.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [5].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 1983, n. 30.

[2] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.P. 5 settembre 1988, n. 33.

[3] Comma abrogato dall'art. 43 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 29 agosto 1983, n. 30.

[5] Norma finanziaria ed entrata in vigore.