§ 94.1.497 - Legge 15 novembre 1973, n. 795.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:15/11/1973
Numero:795


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, con allegati, adottato a Strasburgo il 25 [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 5 dell'accordo stesso


§ 94.1.497 - Legge 15 novembre 1973, n. 795.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.

(G.U. 19 dicembre 1973, n. 325)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, con allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 5 dell'accordo stesso.