§ 4.4.4 - L.P. 24 agosto 1973, n. 34.
Costituzione del Consiglio provinciale delle miniere.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:24/08/1973
Numero:34


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      1. I canoni riflettenti le concessioni di miniere, di cave e torbiere, di acque minerali e termali, e di permessi di ricerca, vengono riscossi dalla Provincia autonoma di Trento


§ 4.4.4 - L.P. 24 agosto 1973, n. 34.

Costituzione del Consiglio provinciale delle miniere.

(B.U. 4 settembre 1973, n. 38).

 

Art. 1. [1]

     1. E' costituito presso la Giunta provinciale, quale organo consultivo in materia mineraria, il Consiglio provinciale delle miniere.

     2. Esso esprime il proprio parere nei casi previsti dalle leggi concernenti la materia ed ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente della Giunta provinciale.

     3. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti, il parere del Consiglio provinciale delle miniere sostituisce quello del Consiglio superiore delle miniere.

 

     Art. 2. [2]

     1. Il Consiglio provinciale delle miniere è composto dai seguenti membri:

     1) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle miniere, con funzioni di presidente;

     2) un rappresentante dell'assessorato al quale è assegnata la materia delle foreste;

     3) un rappresentante dell'assessorato al quale è affidata la tutela del paesaggio;

     4) il dirigente dei servizi minerari della Provincia;

     5) un esperto in materie giuridiche;

     6) un esperto nelle discipline minerarie;

     7) un esperto nelle discipline geologiche;

     8) un ingegnere o perito minerario;

     9) un rappresentante degli industriali minerari;

     10) un rappresentante degli industriali nel settore delle cave;

     11) un rappresentante dei lavoratori delle miniere;

     12) un rappresentante dei lavoratori delle cave;

     13) un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia o altro medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale [3].

     2. I membri di cui ai numeri 9), 10), 11) e 12) verranno nominati su designazione fatta dalle rispettive associazioni sindacali.

     3. Nel caso di impedimento o di assenza dei rappresentanti degli assessorati e del dirigente dei servizi minerari, intervengono alle riunioni i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato al quale e assegnata la materia delle miniere.

     5. Ai componenti ed al segretario del Consiglio saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. [4]

     1.Il Consiglio provinciale delle miniere è nominato con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore al quale è assegnata la materia delle miniere.

 

     Art. 4. [5]

     1. Il Consiglio provinciale delle miniere è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed inoltre su richiesta del Presidente della Giunta provinciale o di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

     2. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

     3. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

     Art. 5. [6]

     1. Il presidente del Consiglio provinciale delle miniere può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, persone che abbiano specifica competenza in ordine a determinati problemi o rappresentanti di assessorati provinciale diversi da quelli rappresentati in seno al Consiglio, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza.

 

     Art. 6. [7]

     1. I membri del Consiglio provinciale delle miniere restano in carica per la durata della legislatura provinciale nella quale sono stati nominati e possono essere riconfermati.

 

     Art. 7. [8]

     1. I provvedimenti concernenti permessi di ricerca e quelli relativi a concessioni di miniere, cave e torbiere ed acque minerali e termali sono adottati con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente.

 

     Art. 8.

     1. I canoni riflettenti le concessioni di miniere, di cave e torbiere, di acque minerali e termali, e di permessi di ricerca, vengono riscossi dalla Provincia autonoma di Trento.

 

     Artt. 9 - 10. [9]

     (Omissis) [10].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[3] Numero già sostituito dall'art. 20 della L.P. 29 agosto 1983, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[8] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[9] Articoli abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[10] Recano disposizioni finanziarie.