§ 5.1.31 - Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 6.
Ordinamento delle unità sanitarie locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:30/04/1980
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Unità sanitarie locali.
Art. 2.  Figure istituzionali.
Art. 3.  Organi dell'unità sanitaria locale.
Art. 4.  Assemblea generale dell'unità sanitaria locale.
Art. 5.  Attribuzioni dell'assemblea dell'unità sanitaria locale.
Art. 6.  Adunanze e convocazioni dell'assemblea generale.
Art. 7.  Comitato di gestione.
Art. 8.  Competenza del comitato di gestione.
Art. 9.  Presidente del comitato di gestione.
Art. 10.  Prerogative dei componenti dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali.
Art. 11.  Ineleggibilità e incompatibilità.
Art. 12.  Decadenza e revoca.
Art. 13.  Indennità.
Art. 14.  Consultazione dei Comuni.
Art. 15.  Controllo sugli atti e sugli organi delle Unità sanitarie locali.
Art. 16.  Rapporti tra sindaco e Unità sanitaria locale.
Art. 17.  Associazione dei Comuni.
Art. 18.  Organi dell'Associazione dei Comuni.
Art. 19.  Assemblea dell'Associazione dei Comuni - Composizione e nomina.
Art. 20.  Presidente dell'assemblea dell'Associazione dei Comuni.
Art. 21.  Integrazione dell'assemblea.
Art. 22.  Articolazione dell'Unità sanitaria locale.
Art. 23.  Ufficio di direzione.
Art. 24.  Compiti dell'ufficio di direzione.
Art. 25.  Servizi.
Art. 26.  Distretti sanitari di base.
Art. 27.  Presidi e servizi multizonali.
Art. 28.  Partecipazione.
Art. 29.  Coordinamento ed integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali.
Art. 30.  Costituzione delle Unità sanitarie locali e cessazione dei Consorzi sanitari.
Art. 31.  Costituzione e prima convocazione della assemblea generale dell'Unità sanitaria locale.
Art. 32.  Prima convocazione del Comitato di gestione.
Art. 33.  Regolamento dell'Unità sanitaria locale.
Art. 34.  Perogazione all'applicazione di norme.
Art. 35.  Clausola d'urgenza.


§ 5.1.31 - Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 6.

Ordinamento delle unità sanitarie locali.

(B.U. 9 maggio 1980, n. 24 - straord.).

 

 

TITOLO I

Organi istituzionali delle unità sanitarie locali

 

Art. 1. Unità sanitarie locali.

     1. Le funzioni dirette alla tutela della salute, previste dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella regione Trentino-Alto Adige, in quanto vengano delegate dalle Province autonome ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitate dai comuni singoli o associati, o dagli enti di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, compresi in ciascun ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, determinato dalle Province stesse.

 

     Art. 2. Figure istituzionali.

     1. L'unità sanitaria locale è struttura operativa:

     1) del comune singolo, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio comunale;

     2) dell'associazione dei comuni, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende più comuni, salvo quanto stabilito ai successivi n.3 e 4;

     3) dell'ente di diritto pubblico previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio di questo;

     4) dell'ente di diritto pubblico previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende oltre al territorio dell'ente anche il territorio di altri comuni, purché la popolazione residente in tali comuni non superi il trenta per cento della popolazione residente nel territorio dell'ente stesso.

 

     Art. 3. Organi dell'unità sanitaria locale.

     1. Sono organi dell'unità sanitaria locale:

     1) L'assemblea generale;

     2) il comitato di gestione;

     3) il presidente del comitato di gestione [1].

 

     Art. 4. Assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

     1. L'assemblea generale è costituita:

     a) dal consiglio comunale, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio del comune;

     b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi del successivo articolo 19, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni;

     c) dall'assemblea dell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio dell'ente stesso;

     d) dall'assemblea dell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, integra°ta dai rappresentanti dei comuni non facenti parte dell'ente stesso, nel caso previsto al n. 4 del precedente articolo 2.

 

     Art. 5. Attribuzioni dell'assemblea dell'unità sanitaria locale.

     1. L'assemblea generale:

     a) elegge il comitato di gestione;

     b) approva i bilanci di previsione, le loro variazioni e i conti consuntivi;

     c) approva i piani ed i programmi pluriennali;

     d) approva la pianta organica del personale e gli atti di natura regolamentare;

     e) approva le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie;

     f)approva la relazione annuale prevista dall'articolo 49, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     g) determina l'articolazione territoriale in distretti sanitari di base [2].

 

     Art. 6. Adunanze e convocazioni dell'assemblea generale.

     1. L'assemblea generale si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta:

     1) di un quinto dei suoi componenti;

     2) del comitato di gestione.

 

     Art. 7. Comitato di gestione.

     1. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è composto da un numero di membri non superiori a otto, nominati dall'assemblea generale, individuata a sensi dell'articolo 4, mediante elezione con voto limitato a tre quarti dei membri da eleggere.

     2. Il comitato di gestione può essere composto anche da persone estranee all'assemblea, scelte preferibilmente tra esperti in materia di organizzazione sanitaria.

     3. Il comitato di gestione dura in carica quanto l'assemblea che lo ha espresso, salvo quanto previsto nel successivo articolo 12. i componenti permangono nelle funzioni fino alla loro sostituzione.

     4. Quando il territorio dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio dell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, le funzioni del comitato di gestione sono esercitate dall'organo esecutivo dell'ente stesso.

     5. La composizione del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nelle assemblee generali delle unità sanitarie locali medesime.

 

     Art. 8. Competenza del comitato di gestione.

     1. Il comitato di gestione esercita tutte le attribuzioni di competenza dell'unità sanitaria locale escluse quelle riservate all'assemblea.

     2. Nei casi di assoluta urgenza il comitato di gestione può adottare i provvedimenti di competenza dell'assemblea generale. Le deliberazioni d'urgenza devono, a pena di decadenza, essere sottoposte all'assemblea generale e da questa ratificata nella prima riunione successiva. Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica.

 

     Art. 9. Presidente del comitato di gestione.

     1. Il comitato di gestione elegge il presidente a maggioranza assoluta del collegio, tra i suoi membri facenti parte dell'assemblea.

     2. Il presidente dà esecuzione agli atti del comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni ed ha la rappresentanza legale dell'unità sanitaria locale.

     3. Con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, il comitato elegge un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

     4. Nella provincia di Bolzano il vicepresidente è eletto tra i membri del comitato appartenenti a gruppo linguistico diverso da quello a cui appartiene il presidente, purché lo stesso gruppo abbia almeno due rappresentanti.

     5. Quando il territorio dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio dell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 le funzioni di presidente del comitato di gestione sono esercitate dal presidente dell'organo esecutivo dell'ente medesimo.

 

     Art. 10. Prerogative dei componenti dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali.

     1. I componenti dell'assemblea generale hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza dell'assemblea stessa.

 

     Art. 11. Ineleggibilità e incompatibilità.

     1. Nei confronti dei componenti dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione regionale in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, riferite all'unità sanitaria locale.

     2. Non sono inoltre eleggibili gli operatori professionali, medici o non, che abbiano un rapporto di convenzione con l'unità sanitaria locale, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private convenzionate con l'unità sanitaria locale e tutti coloro che percepiscano uno stipendio o salario dalle istituzioni medesime.

 

     Art. 12. Decadenza e revoca.

     1. I componenti degli organi dell'unità sanitaria locale decadono dalla carica per le cause che la legislazione regionale in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali indica quali motivi di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

     2. I componenti del comitato di gestione, compreso il presidente, possono essere revocati dagli organi che li hanno espressi.

 

     Art. 13. Indennità.

     1. Al presidente ed ai membri del comitato di gestione è corrisposta una indennità di carica onnicomprensiva mensile pari a quella del sindaco, rispettivamente degli assessori, di un Comune con popolazione eguale a quella residente nel territorio dell'Unità sanitaria locale.

     Ai membri del Comitato compete altresì l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste dalle norme vigenti per gli amministratori comunali, nonché il rimborso delle spese forzose sostenute a causa del mandato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 10 della Legge regionale 30 agosto 1979, n. 4.

 

     Art. 14. Consultazione dei Comuni.

     Devono essere preceduti dal parere obbligatorio dei singoli Consigli comunali agli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi pluriennali, dei regolamenti, della pianta organica del personale. I Comuni devono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorsi i quali esso si intende comunque favorevole.

     Devono altresì essere inviati ai singoli Comuni i progetti dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

 

     Art. 15. Controllo sugli atti e sugli organi delle Unità sanitarie locali.

     Il controllo sugli atti e sugli organi dell'Unità sanitaria locale è esercitato dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

     Per le modalità ed i termini del controllo si applicano le norme di cui alla Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti:

     1) i regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analoga natura, compresi i regolamenti organici del personale;

     2) i bilanci e loro variazioni;

     3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali;

     4) le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie.

 

     Art. 16. Rapporti tra sindaco e Unità sanitaria locale.

     Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, si avvale dei servizi dell'Unità sanitaria locale, facendone preventivamente richiesta al Presidente del Comitato di gestione.

     In caso d'urgenza, il sindaco si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi dell'Unità sanitaria locale, secondo le competenze a ciascuno attribuite informandone contemporaneamente il Presidente del Comitato di gestione.

 

     Art. 17. Associazione dei Comuni.

     L'Associazione dei Comuni realizza una forma di collaborazione attraverso la quale i Comuni compresi in un unico ambito territoriale gestiscono unitariamente le funzioni dirette alla tutela della salute.

     L'Associazione dei Comuni è costituita, per delega della Regione, dalla Giunta provinciale territorialmente competente, che contestualmente ne fissa la sede.

     Sino all'entrata in vigore della nuova Legge regionale sull'ordinamento dei Comuni, si applicano all'Associazione dei Comuni, per quanto non disciplinato dalla presente legge, le disposizioni contenute nella Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 18. Organi dell'Associazione dei Comuni.

     Sono organi dell'Associazione dei Comuni:

     1) l'assemblea generale;

     2) il Comitato di gestione;

     3) il presidente del Comitato di gestione.

 

     Art. 19. Assemblea dell'Associazione dei Comuni - Composizione e nomina.

     L'Assemblea dell'Associazione dei Comuni è composta da un numero di membri non superiore a settanta, determinato, per delega della Regione, dalla Giunta provinciale ed è formata da rappresentanti dei Comuni, nominati dai Consigli comunali.

     Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune è proporzionale alla popolazione residente nel suo territorio, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Ad ogni Comune garantito almeno un rappresentante.

     Nella composizione complessiva dell'assemblea deve essere garantita la presenza della minoranza politica. A tal fine la Giunta provinciale tiene conto, per quanto possibile, della composizione dei gruppi politici nei Consigli comunali. Ove necessario, la presenza nell'assemblea dei rappresentanti della minoranza è assicurata mediante la riduzione del numero dei rappresentanti della maggioranza nei Comuni ai quali spetti il numero più alto di rappresentanti.

     Nella provincia di Bolzano. alla composizione dell'Assemblea si applicano i criteri di cui all'articolo 23. secondo comma, del D.P.R. 1 febbraio 1973. n. 49. La presenza della minoranza politica è assicurata compatibilmente con l'osservanza dei criteri suddetti.

     La Giunta provinciale provvede a ripartire fra i diversi Comuni i seggi spettanti a ciascun gruppo linguistico, tenendo conto, per quanto possibile della composizione linguistica della popolazione dei singoli Comuni.

     I membri dell'assemblea durano in carica quanto i Consigli comunali che li hanno espressi e permangono nelle funzioni fino alla loro sostituzione.

 

     Art. 20. Presidente dell'assemblea dell'Associazione dei Comuni.

     L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi membri.

     Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

     Nella provincia di Bolzano il vicepresidente è eletto tra i membri dell'Assemblea appartenenti a gruppo linguistico diverso da quello a cui appartiene il presidente, purchè lo stesso gruppo comprenda almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.

     Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed esercita ogni altra attribuzione che gli venga affidata dall'Assemblea stessa.

 

     Art. 21. Integrazione dell'assemblea.

     L'integrazione dell'assemblea prevista dall'articolo 4, lettera d), della presente legge, da parte dei Comuni non facenti parte dell'ente. avviene secondo i rapporti e con le modalità previste dalla Legge provinciale che disciplina la composizione dell'assemblea dell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, o dallo statuto dell'ente da integrare.

 

 

TITOLO II

Criteri organizzativi delle Unità sanitarie locali

 

     Art. 22. Articolazione dell'Unità sanitaria locale.

     L'Unità sanitaria locale si articola in:

     a) ufficio di direzione;

     b) servizi;

     c) distretti sanitari di base.

 

     Art. 23. Ufficio di direzione.

     L'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale è articolato distintamente per la responsabilità sanitaria e per quella amministrativa ed è collegialmente preposto all'organizzazione. al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale.

     L'ufficio di direzione è composto dai responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio amministrativo.

     Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale affida l'incarico del coordinamento dei servizi sanitari al responsabile di un servizio sanitario.

     L'incarico di coordinatore non può avere durata superiore a cinque anni; è rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni tempo.

     Il coordinatore conserva la responsabilità del proprio servizio.

     Ciascun componente dell'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori delle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo il caso in cui abbia manifestato per iscritto il proprio dissenso.

     Il coordinatore dei servizi sanitari e il responsabile del servizio amministrativo partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.

     Il responsabile del servizio amministrativo svolge le funzioni di segretario dell'assemblea generale e del Comitato di gestione. cura la stesura degli atti emanati dagli organi dell'Unità sanitaria locale e roga, se richiesto, i contratti e gli altri atti stipulati nell'interesse dell'Unità sanitaria locale medesima.

     Nell'ipotesi di cui al secondo comma del successivo articolo 25, al responsabile di uno dei due servizi amministrativi viene affidato l'incarico di coordinatore secondo quanto previsto dal presente articolo per i servizi sanitari i compiti attribuiti dai precedenti commi settimo e ottavo al responsabile del servizio amministrativo spettano in tal caso al coordinatore.

 

     Art. 24. Compiti dell'ufficio di direzione.

     L'ufficio di direzione:

     a) elabora le proposte dei piani annuali e pluriennali, dei programmi di attività dei vari servizi, dei bilanci preventivi e dei consuntivi annuali e pluriennali, della pianta organica del personale, dei regolamenti di organizzazione, delle convenzioni, nonchè di ogni altro provvedimento che rientri nella competenza degli organi di gestione dell'Unità sanitaria locale;

     b) provvede all'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Unità sanitaria locale;

     c) provvede alla verifica dell'attività dei servizi e dell'andamento della spesa, dandone conto al Comitato di gestione;

     d) provvede ad ogni altro adempimento non rientrante nella specifica competenza dei singoli servizi.

 

     Art. 25. Servizi.

     I servizi sono unità organizzative, comprendenti attività omogenee, che concorrono alla realizzazione delle finalità dell'Unità sanitaria locale.

     Presso ciascuna Unità sanitaria locale sono istituiti, di norma, più servizi sanitari ed un servizio amministrativo. in relazione alle dimensioni del territorio, alla popolazione servita, al numero degli operatori addetti, alla complessità dei servizi organizzati e alla speciflcità dei compiti svolti anche in favore di altre Unità sanitarie locali, le Province autonome possono prevedere l'istituzione di due servizi amministrativi.

     Nel predisporre le misure per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'Unità sanitaria locale, il Comitato di gestione deve ispirarsi ai principi dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi, della chiarezza nell'individuazione delle responsabilità e del lavoro di gruppo.

     A tale scopo dovrà:

     1) preporre a ciascun servizio un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia dì tutela della salute e di organizzazione sanitaria indicati dalle norme delegate di cui all'articolo 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     2) garantire la integrazione ed il coordinamento delle attività del personale addetto a servizi diversi attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo, nel rispetto delle competenze assegnate al personale;

     3) realizzare la flessibilità delle strutture in modo da poterle costantemente adattare al mutare delle esigenze del servizi, anche attraverso l'istituto della mobilità del personale.

     Al predetti servIzI fanno campo tutti i settori e I presidi dell'Unità sanitaria locale In relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione di loro competenza, ivi compresi gli ospedali.

     Gli ospedali, già costituiti in enti ospedalieri secondo l'articolo 3 della Legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10 siti in Comuni diversi della stessa Unità sanitaria locale, possono essere dotati di autonomia tecnico- funzionale.

     Il responsabile dei servizio ne dirige l'attività, ne assicura il buon andamento e risponde della corretta attuazione delle direttive e delle decisioni adottate dal Comitato di gestione e dall'ufficio di direzione.

     Nell'ambito dei servizi possono essere istituiti organi tecnici consultivi.

 

     Art. 26. Distretti sanitari di base.

     L'Unità sanitaria locale si articola territorialmente in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento.

     Allo scopo di assicurare l'efficacia dei servizi e di favorire la partecipazione dei cittadini, la suddivisione in distretti è operata sulla base dei seguenti criteri:

     a) demografico, secondo il quale la popolazione di ciascun distretto deve essere compresa fra cinquemila e quindicimila abitanti. Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa, sono consentiti limiti maggiori o minori;

     b) geomorfologico, secondo il quale il distretto deve comprendere una porzione di territorio tale da consentire, in relazione alle condizioni di viabilità e dei collegamenti, alle caratteristiche dei luoghi e degli insediamenti abitativi, ottima condizioni di accesso alle strutture sanitarie;

     c) territoriale, secondo il quale la delimitazione del distretto deve coincidere con i confini di uno o più Comuni o di circoscrizioni comunali.

 

     Art. 27. Presidi e servizi multizonali.

     Qualora le relative funzioni vengano delegate dalle Province ai Comuni, singoli o associati, o agli enti di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, la gestione dei presidi e servizi multizonali è affidata agli organi dell'Unità sanitaria locale nel cui territorio i presidi e i servizi stessi sono ubicati.

     Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale In cui hanno sede presidi e servizi multizonall assicura il collegamento funzionale ed Il coordina ento degli stessi con i servizi delle Unità sanitarie locali interessate attraverso la consultazione dei relativi organi di gestione in ordine:

     a) ai piani ed ai programmi concernenti i presidi e servizi multizonali;

     b) agli aspetti fondamentali della organizzazione e della gestione finanziaria dei servizi e presidi multi:zonali, ai fini della verifica dell'efficenza operativa, in relazione alle esigenze del territorio interessato.

 

     Art. 28. Partecipazione.

     I Comuni, singoli o associati, o gli enti di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974 1974, n. 279, promuovono la partecipazione degli operatori della sanità e della collettività interessata, sia come singoli sia come formazioni organizzate, al perseguimento delle finalità dell'Unità sanitaria locale.

Assicurano inoltre l'informazione sull'attività delle Unità sanitarie locali e danno adeguata pubblicità agli atti più rilevanti degli organi delle stesse.

     I regolamenti delle Unità sanitarie locali disciplinano forme e modalità di tale partecipazione.

 

     Art. 29. Coordinamento ed integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali.

     Al fine di garantire il coordinamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Unità sanitarie locali, quali strutture operative dei Comuni singoli o associati o dell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, gestiscono anche i servizi sociali eventualmente loro delegati dalle Province autonome ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

     (Omissis) [3].

 

Norme finali e transitorie

 

     Art. 30. Costituzione delle Unità sanitarie locali e cessazione dei Consorzi sanitari.

     Alla costituzione delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 61, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono le Giunte provinciali territorialmente competenti.

     A decorrere dalla data di costituzione delle Unità sanitarie locali, i Consorzi sanitari di cui alle vigente disposizioni legislative, sono soppressi.

     Per la liquidazione di tali enti, i Presidente delle Giunte provinciali territorialmente competenti provvedono a nominare appositi commissari quidatori entro trenta giorni dalla data di costituzione delle Unità sanitarie locali.

 

     Art. 31. Costituzione e prima convocazione della assemblea generale dell'Unità sanitaria locale.

     I Consigli comunali dei Comuni facenti dell'Associazione dei Comuni, entro trenta giorni dalla costituzione dell'Associazione stessa, provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nell'assemblea generale.

     Il Sindaco del Comune in cui è stabilita la sede dell'Associazione provvede, nei venti giorni successivi all'ultima nomina di cui al comma precedente, alla convocazione dell'Assemblea generale per l'elezione del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

     Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, n. 1 della presente legge, alla nomina del Comitato di gestione provvede, entro il termine di trenta giorni dalla determinazione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali, il Consiglio comunale.

     Entro il termine di trenta giorni dalla determinazione degli ambiti territoriali, i Consigli comunali dei Comuni integrati nell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, ai sensi del precedente articolo 2, n. 4, eleggono i propri rappresentanti nell'assemblea generale dell'ente stesso.

     Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, alla convocazione dei Consigli comunali o dell'Assemblea generale, provvede, nei successivi dieci giorni, il Presidente della Giunta provinciale.

 

     Art. 32. Prima convocazione del Comitato di gestione.

     Il Comitato di gestione, entro dieci giorni dalla sua elezione, si riunisce per la prima volta su convocazione del suo componente più anziano di età, per provvedere alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

 

     Art. 33. Regolamento dell'Unità sanitaria locale.

     Entro sei mesi dalla data di costituzione dell'Unità sanitaria locale, l'assemblea generale provvede all'approvazione dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unità sanitaria locale medesima, tenendo conto dei regolamenti tipo predisposti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 34. Perogazione all'applicazione di norme.

     1. Le disposizioni contenute negli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della presente legge non si applicano agli enti di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, l'organizzazione ed il funzionamento dei quali siano già disciplinati con legge provinciale. Il disposto dell'articolo 23, penultimo comma, si applica ai predetti enti per quanto concerne la stesura degli atti emanati dagli organi dell'unità sanitaria locale [4].

 

     Art. 35. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Agli organi dell'unità sanitaria locale, di cui al presente articolo, è aggiunto il collegio dei revisori, come disposto dall'art. 1 della L.R. 26 agosto 1988, n. 21.

[2] Per le attribuzioni dell'assemblea vedi l'art. 2 della L.R. 14 agosto 1986, n. 5.

[3] Comma abrogato dal primo comma dell'art. 94 della L.R. 11 gennaio 1981, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dal secondo comma dell'art. 94 della L.R. 11 gennaio 1981, n. 1.