§ 5.1.49 - Legge Regionale 26 agosto 1988, n. 21.
Norme concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:26/08/1988
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Composizione e nomina.
Art. 3.  Incompatibilità e decadenza.
Art. 4.  Funzionamento.
Art. 5.  Attribuzioni.
Art. 6.  Composizione proporzionale.
Art. 7.  Indennità.
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 5.1.49 - Legge Regionale 26 agosto 1988, n. 21.

Norme concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali.

(B.U. 6 settembre 1988, n. 40).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. Agli organi dell'unità sanitaria locale previsti dalla legislazione vigente è aggiunto il Collegio dei revisori [1].

 

     Art. 2. Composizione e nomina.

     1. Il collegio dei revisori è costituito con deliberazione della Giunta provinciale territorialmente competente ed è composto di tre membri scelti fra persone esperte in materia amministrativo - contabile, così designate:

     a) un membro da parte della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

     b) un membro da parte del Ministro del tesoro;

     c) un membro da parte del Consiglio provinciale, proposto dalle minoranze e scelto fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. Nella prima seduta il collegio elegge nel proprio seno il presidente.

     3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni a decorrere dalla data della costituzione.

     4. I membri del collegio rimangono in carica fino alla loro sostituzione, salvo il caso di decadenza. Essi non sono revocabili dall'incarico, salvo che per inadempienza.

     5. I membri cessati dalla carica per scadenza del mandato possono essere riconfermati una sola volta.

     5 bis. I revisori delle unità sanitarie locali della regione non possono ricoprire contemporaneamente più di due incarichi conferiti ai sensi della presente legge [2].

 

     Art. 3. Incompatibilità e decadenza.

     1. Non possono essere designati membri del collegio i componenti degli altri organi di unità sanitarie locali della regione, i loro parenti fino al quarto grado ed i loro affini fino al secondo grado, i dipendenti dell'unità sanitaria locale, nonché coloro che siano legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'unità sanitaria locale medesima e gli operatori professionali a rapporto convenzionale con la stessa [3].

     2. Non possono inoltre far parte del collegio:

     - i fornitori dell'unità sanitaria locale, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nell'ambito dell'unità sanitaria locale medesima;

     - coloro che abbiano te pendente per questioni attinenti l'attività dell'unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

     3. Nei confronti dei componenti del collegio dei revisori si applicano le cause di decadenza dalla carica previste dall'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6. La decadenza è pronunciata dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 4. Funzionamento.

     1. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'unità sanitaria locale.

     2. Per la validità delle adunanze del collegio, è necessaria la presenza di almeno due membri.

     3. Per l'esercizio delle funzioni loro affidate i membri del Collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute degli organi collegiali, alle quali debbono essere invitati. Essi possono altresì prendere visione di tutti i provvedimenti e degli atti amministrativi e contabili adottati nella gestione dell'unità sanitaria locale, nonché svolgere, anche individualmente, verifiche presso gli uffici ed i servizi della stessa [4].

 

     Art. 5. Attribuzioni.

     1. Il collegio dei revisori vigila sulla gestione amministrativo- contabile dell'unità sanitaria locale.

     2. In particolare, il collegio:

     a) controlla i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, li sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità sanitaria locale da trasmettere alla Giunta provinciale e ai ministeri della sanità e del tesoro [5];

     b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, nonché la regolarità del rendiconto generale annuale e la sua rispondenza alle risultanze dei libri e registri obbligatori;

     c) redige una propria relazione da allegare al rendiconto generale annuale;

     d) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa;

     e) riferisce sui risultati dell'attività di vigilanza, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa, alla Giunta provinciale [5];

     f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da disposizioni di legge.

 

     Art. 6. Composizione proporzionale.

     1. Nella provincia di Bolzano, alla composizione del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali si applicano i criteri di cui all'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49.

 

     Art. 7. Indennità.

     1. Ai componenti dei Collegi dei revisori delle unità sanitarie locali spetta un'indennità mensile lorda in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del soggetto al quale sono normativamente attribuiti i poteri di gestione dell'unità sanitaria locale. L'indennità del presidente del Collegio è aumentata del 20 per cento rispetto a quella degli altri componenti [6].

     2. Ai componenti medesimi spetta inoltre un gettone di presenza di importo pari a lire 50.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute.

     3. (Omissis) [7].

     4. Ai componenti del collegio compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per il personale dei ruoli amministrativi provinciali del servizio sanitario nazionale in posizione funzionale apicale.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1986, n. 5, prorogato con legge regionale 12 giugno 1987, n. 7, è prorogato di ulteriori diciotto mesi.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 maggio 1993, n. 8.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 1993, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 maggio 1993, n. 8.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 maggio 1993, n. 8.

[5] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 2 maggio 1993, n. 8.

[5] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 2 maggio 1993, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 maggio 1993, n. 8.

[7] Comma soppresso dall'art. 6 della L.R. 2 maggio 1993, n. 8.