§ 5.1.54 - Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 19.
Disposizioni transitorie in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/06/1990
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Compensi spettanti ai presidenti, ai componenti e ai segretari delle commissioni esaminatrici.
Art. 2.  Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa.
Art. 3.  Corresponsione di acconti.
Art. 4.  Abrogazione.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.      (Omissis)


§ 5.1.54 - Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 19.

Disposizioni transitorie in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso le unità sanitarie locali.

(B.U. 27 giugno 1990, n. 30).

 

Art. 1. Compensi spettanti ai presidenti, ai componenti e ai segretari delle commissioni esaminatrici.

     1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina statale in materia, ai presidenti, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso le unità sanitarie locali sono dovuti i seguenti compensi Lordi:

     a) lire 500.000 per i concorsi per l'assunzione di personale laureato di posizione funzionale apicale;

     b) lire 400.000 per i concorsi per l'assunzione di personale laureato di posizione funzionale intermedia o iniziale;

     c) lire 250.000 per i concorsi per l'assunzione di personale non laureato.

     2. Qualora i candidati presenti alla prima prova di esame siano in numero superiore a 1 00 unità, ma non superiore a 200, i compensi di cui al precedente comma 1 sono aumentati di lire 150.000; qualora i candidati stessi superino le 200 unità, gli anzidetti compensi sono aumentati di lire 200.000.

     3. Nel caso in cui vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità emanato in data 30 gennaio 1982 in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini della determinazione del compenso dovuto si ha riguardo al numero di candidati rispettivamente assegnati alla commissione e ad ogni sottocommissione.

     4. In caso di sostituzione del presidente, di componenti o del segretario delle commissioni esaminatrici nel corso della procedura concorsuale, il compenso di cui ai precedenti commi è suddiviso fra i predetti soggetti ed i rispettivi sostituti, proporzionalmente al numero delle sedute cui i medesimi hanno partecipato.

     5. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle commissioni e sottocommissioni di cui al comma 1 relative a concorsi banditi ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

 

     Art. 2. Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa.

     1. Ai presidenti, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni di cui alla presente legge competono, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione alle condizioni e nella misura stabilita dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.

     2. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono fruire dei servizi di mensa delle unità sanitarie locali, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente delle medesime.

 

     Art. 3. Corresponsione di acconti.

     1. A richiesta degli interessati, all'atto della conclusione del concorso o delle singole sedute°è corrisposto un acconto sulle competenze di cui alle presente legge di importo pari alle spese di viaggio e di alloggio sostenute e adeguatamente documentate.

 

     Art. 4. Abrogazione.

     1. La legge provinciale 26 agosto 1980, n. 27 è abrogata.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si provvede a carico del fondo sanitario provinciale, parte corrente, nell'ambito delle spese contemplate dall'articolo 4 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Modifica l'art. 11 della L.P. 18 novembre 1988, n. 39.