§ 5.2.51 - L.P. 15 giugno 1998, n. 7.
Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:15/06/1998
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Oggetto della disciplina.
Art. 2.  Aventi diritto.
Art. 3.  Prestazioni economiche.
Art. 4.  Requisiti di carattere generale.
Art. 5.  Requisiti di natura sanitaria.
Art. 6.  Requisiti di età.
Art. 7.  Requisiti di natura economica.
Art. 8.  Variazione annuale dei requisiti di natura economica.
Art. 9.  Misure delle prestazioni.
Art. 10.  Perequazione automatica.
Art. 11.  Decorrenza delle prestazioni.
Art. 12.  Tredicesima mensilità.
Art. 13.  Presentazione delle domande.
Art. 14.  Disposizioni comuni agli accertamenti sanitari.
Art. 15.  Accertamento dell'invalidità civile in prima istanza.
Art. 16.  Accertamento della cecità civile in prima istanza.
Art. 17.  Accertamento del sordomutismo in prima istanza.
Art. 18.  Ricorso alla commissione di seconda istanza.
Art. 19.  Accertamento dell'invalidità civile in seconda istanza.
Art. 20.  Accertamento della cecità civile in seconda istanza.
Art. 21.  Accertamento del sordomutismo in seconda istanza.
Art. 22.  Tutela giurisdizionale.
Art. 23.  Aggravamento delle condizioni di minorazione.
Art. 24.  Disposizioni comuni alle commissioni sanitarie.
Art. 25.  Compensi.
Art. 26.  Regolamento di esecuzione.
Art. 27.  Gestione degli interventi.
Art. 28.  Adozione dei provvedimenti afferenti la concessione delle prestazioni economiche.
Art. 29.  Ricorsi in via amministrativa e tutela giurisdizionale.
Art. 30.  Modalità di pagamento.
Art. 31.  Riscossione dei ratei da parte degli eredi.
Art. 32.  Accertamento della permanenza dei requisiti.
Art. 33.  Revoca di prestazioni.
Art. 34.  Cessazione di alcune prestazioni al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art. 35.  Trasferimenti di residenza.
Art. 36.  Modifica alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.
Art. 37.  Abrogazione di norme e disposizioni applicabili in via transitoria.
Art. 38.  Decisioni relative a periodi pregressi.
Art. 39.  Prestazioni erogate a particolari condizioni.
Art. 40.  Prestazioni erogate in difetto di determinati requisiti.
Art. 41.  Gestione di interventi in via transitoria.
Art. 42.  Riscossione di contributi associativi mediante ritenuta su prestazioni economiche.
Art. 43.  Riferimento delle spese.
Art. 44.  Copertura degli oneri.
Art. 45.  Variazione di bilancio.


§ 5.2.51 - L.P. 15 giugno 1998, n. 7.

Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

(B.U. 23 giugno 1998, n. 26 - suppl. n. 2).

 

Art. 1. Oggetto della disciplina.

     1. La presente legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia autonoma di Trento delle attribuzioni in materia di pensioni, assegni ed indennità in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica) e provvede altresì a riordinare, in tale quadro, le provvidenze a carattere integrativo previste da leggi provinciali in favore dei medesimi soggetti.

 

CAPO I

Pensioni, assegni ed indennità in favore degli

invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti

 

SEZIONE I

Individuazione delle prestazioni

economiche e dei soggetti beneficiari

 

     Art. 2. Aventi diritto.

     1. Hanno diritto alle prestazioni economiche di cui al presente capo, alle condizioni stabilite nei successivi articoli, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalle rispettive minorazioni:

     a) gli invalidi civili;

     b) i ciechi civili;

     c) i sordomuti.

 

     Art. 3. Prestazioni economiche.

     1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 sono previste rispettivamente le seguenti prestazioni economiche:

     a) per gli invalidi civili:

     1) la pensione per invalidi civili assoluti;

     2) la pensione per invalidi civili parziali;

     3) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili che non siano ricoverati gratuitamente in istituto;

     4) l'assegno mensile per invalidi civili minorenni [1];

     5) l'assegno integrativo per invalidi civili assoluti;

     b) per i ciechi civili:

     1) la pensione per ciechi civili assoluti;

     2) la pensione per ciechi civili con residuo visivo;

     3) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;

     4) l'indennità speciale per ciechi civili con residuo visivo;

     5) l'assegno integrativo per ciechi civili assoluti;

     6) l'assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo;

     c) per i sordomuti:

     1) la pensione per sordomuti;

     2) l'indennità di comunicazione per sordomuti;

     3) l'assegno integrativo per sordomuti.

     2. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono reversibili.

     3. Le stesse prestazioni, in presenza degli specifici requisiti previsti per ciascuna, sono tra loro compatibili, salvo il disposto del comma 4.

     4. L'assegno mensile di cui al comma 1, lettera a), numero 4), è incompatibile con le indennità previste dal medesimo comma [2].

     5. La prestazione di cui al comma 1, lettera a), numero 2), è incompatibile con qualsiasi pensione o assegno previdenziale di invalidità, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole.

     6. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 3), sono incompatibili con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra e di lavoro, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole. I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) possono accedere alle prestazioni in parola, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato per il medesimo evento invalidante di altri trattamenti per invalidità di servizio o di altre indennità di accompagnamento [3].

     7. L'assegno integrativo di cui al comma 1, lettera a), numero 5), spetta ai soggetti che beneficino della pensione di cui al numero 1) o dell'indennità di accompagnamento di cui al numero 3) del medesimo comma 1, lettera a), ovvero di entrambe le anzidette prestazioni.

     8. L'assegno integrativo di cui al comma 1, lettera c), numero 3), spetta ai soggetti che beneficino dell'indennità di comunicazione di cui al numero 2), eventualmente cumulata alla pensione di cui al numero 1) del medesimo comma 1, lettera c).

     8 bis. Le prestazioni previste da questo articolo possono essere erogate, in pendenza di ricorsi o di contenzioso circa la spettanza di prestazioni con esse incompatibili, solo qualora il richiedente si obblighi a rimborsare alla Provincia quanto ricevuto per il medesimo periodo di decorrenza in caso di successivo accertamento sul proprio diritto. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni e accordi con gli enti ai quali spetta la gestione delle prestazioni incompatibili per facilitare il recupero di quanto eventualmente erogato a doppio titolo per lo stesso periodo temporale e per rendere effettivo il diritto di opzione da parte dell'interessato [4].

 

     Art. 4. Requisiti di carattere generale.

     1. Per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 3 è necessario possedere i seguenti requisiti di carattere generale:

     a) essere cittadini italiani;

     b) risiedere in un comune della provincia di Trento;

     c) non fruire di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione.

     2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 3 i cittadini di uno stato membro dell'Unione europea sono parificati ai cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale e in quanto esercitino o abbiano esercitato in uno stato membro dell'Unione europea attività lavorativa subordinata o autonoma o siano familiari di un lavoratore che sia cittadino di uno stato membro dell'Unione europea. Questa condizione deve essere documentata con autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come da ultimo modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

     3. Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono estensibili, ove si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri, agli apolidi e ai cittadini della Repubblica di S. Marino in base alle vigenti convenzioni internazionali, nonché agli stranieri considerati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, titolari della carta di soggiorno e ai loro figli minori [5].

 

     Art. 5. Requisiti di natura sanitaria.

     1. Hanno titolo ad accedere alle singole prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, i portatori delle seguenti minorazioni:

     a) pensione per invalidi civili assoluti: le minorazioni di seguito specificate, quando abbiano determinato la perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa:

     1) minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo;

     2) irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico;

     3) insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali;

     b) pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte alla lettera a) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non assoluta, purché non inferiore al settantaquattro per cento;

     c) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descritte alla lettera a) che abbiano determinato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, così da rendere necessaria un'assistenza continua;

     d) assegno mensile per invalidi civili minorenni: difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ovvero ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz [6];

     e) assegno integrativo per invalidi civili assoluti: le minorazioni descritte alla lettera a);

     f) pensione per ciechi civili assoluti: cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista o mera percezione dell'ombra e della luce;

     g) pensione per ciechi civili con residuo visivo: possesso di un residuo visivo che, in entrambi gli occhi, non sia superiore a un ventesimo con eventuale correzione;

     h) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le minorazioni descritte alla lettera f);

     i) indennità speciale per ciechi civili con residuo visivo: le minorazioni descritte alla lettera g);

     l) assegno integrativo per ciechi civili assoluti: le minorazioni descritte alla lettera f);

     m) assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo: le minorazioni descritte alla lettera g);

     n) pensione per sordomuti: sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato e non abbia natura esclusivamente psichica;

     o) indennità di comunicazione per sordomuti: le minorazioni descritte alla lettera n);

     p) assegno integrativo per sordomuti: le minorazioni descritte alla lettera n).

     2. Le minorazioni di cui al comma 1 sono valutate secondo i criteri e parametri stabiliti dalla vigente normativa dello Stato.

     3. I soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età si considerano invalidi civili ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3).

 

     Art. 6. Requisiti di età.

     1. Per l'accesso alle seguenti prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, è necessario possedere i requisiti di età di seguito specificati:

     a) pensioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e alla lettera c), numero 1): avere compiuto i diciotto anni e non avere superato i sessantacinque anni;

     b) assegno di cui alla lettera a), numero 4): avere meno di diciotto anni [7];

     c) pensione di cui alla lettera b), numero 1): avere compiuto i diciotto anni.

     2. Per gli assegni integrativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 5), e lettera c), numero 3), valgono i limiti di età stabiliti per le singole prestazioni di cui è presupposta la fruizione a norma dei commi 7 e 8 del medesimo articolo.

     3. Per le altre prestazioni economiche previste dall'articolo 3, comma 1, non sono stabiliti limiti di età minimi o massimi.

 

     Art. 7. Requisiti di natura economica.

     1. Per l'accesso alle singole prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, validi per l'anno 1998:

     a) pensioni di cui alla lettera a), numero 1); alla lettera b), numeri 1) e 2), e alla lettera c), numero 1): lire 22.846.235;

     b) pensione di cui alla lettera a), numero 2), e assegno di cui alla medesima lettera a), numero 4): lire 5.169.460 [8];

     c) assegni integrativi di cui alla lettera a), numero 5), e alla lettera c), numero 3): gli stessi limiti di reddito eventualmente previsti per le singole prestazioni di cui è presupposta la fruizione a norma dei commi 7 e 8 dell'articolo 3.

     2. Il reddito da considerare ai fini dell'applicazione del comma 1 è quello relativo all'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. Il predetto reddito deve essere commisurato ai limiti di reddito stabiliti per l'anno solare in cui è avvenuta la presentazione della domanda.

     3. Per le altre prestazioni economiche previste dall'articolo 3, comma 1, non sono stabiliti limiti di reddito, essendo le stesse disposte al solo titolo della minorazione.

     4. Ai fini dell'ottemperanza dei limiti di reddito personale richiesti per l'accesso alla pensione per invalidi civili parziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), i redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo sono considerati nella misura del 50 per cento [9].

     5. Qualora lo Stato modifichi con legge i requisiti di natura economica previsti per le prestazioni corrispondenti, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, a quelle di cui all'articolo 3, comma 1, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i nuovi requisiti stabiliti dallo Stato ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.

 

     Art. 8. Variazione annuale dei requisiti di natura economica.

     1. I limiti di reddito indicati nell'articolo 7 sono rivalutati annualmente, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'articolo 27, secondo gli indici di variazione adottati dallo Stato per la determinazione annuale dei limiti di reddito stabiliti per l'accesso alle corrispondenti prestazioni previste dall'ordinamento statale.

     2. Della rivalutazione annuale dei limiti di reddito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

     Art. 9. Misure delle prestazioni.

     1. Le misure mensili delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, valide per l'anno 1998, salvo il disposto dell'articolo 10, sono le seguenti:

     a) pensioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2); alla lettera b), numeri 1) - ove si tratti di soggetti ricoverati - e 2), e alla lettera c), numero 1), e assegno mensile di cui alla lettera a), numero 4): lire 388.460 [10];

     b) pensione di cui alla lettera b), numero 1), ove s tratti di soggetti non ricoverati: lire 420.080;

     c) indennità di accompagnamento di cui alla lettera a), numero 3): lire 783.190;

     d) indennità di accompagnamento di cui alla lettera, b), numero 3): lire 1.093.100;

     e) indennità speciale di cui alla lettera b), numero 4): lire 90.915;

     f) indennità di comunicazione di cui alla lettera c), numero 2): lire 318.660;

     g) assegni integrativi di cui alla lettera a), numero 5); alla lettera b), numero 6), e alla lettera c), numero 3): lire 96.750;

     h) assegno integrativo di cui alla lettera b), numero 5): lire 161.310.

     2. Qualora le misure delle corrispondenti prestazioni statali siano aumentate con legge dello Stato, si procederà con deliberazione della Giunta provinciale all'adeguamento dell'ammontare stabilito per le singole prestazioni dal comma 1, con la stessa decorrenza anche in deroga ai requisiti previsti dalla normativa statale [11].

 

     Art. 10. Perequazione automatica.

     1. Alle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, come determinate a norma dell'articolo 9, si applicano, con la medesima decorrenza e sulla base di provvedimenti all'uopo adottati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'articolo 27, i meccanismi di perequazione automatica previsti per le corrispondenti prestazioni dalle leggi dello Stato, intendendo a tal fine equiparati gli assegni integrativi alle indennità. Trovano parimenti applicazione le norme statali che dispongono la sospensione dell'applicazione dei predetti meccanismi di perequazione [12].

     2. Qualora i meccanismi di perequazione di cui al comma 1 comportino la determinazione della misura della prestazione in via provvisoria salvo conguaglio da effettuare successivamente, tale conguaglio è disposto soltanto se di importo superiore a lire 20.000 per l'intero anno al quale si riferisce.

 

     Art. 11. Decorrenza delle prestazioni.

     1. I provvedimenti di concessione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché a tale ultima data i soggetti richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti [13].

     2. Qualora i requisiti di natura sanitaria siano riconosciuti con effetto da data successiva a quella di presentazione della domanda, i provvedimenti di concessione delle prestazioni hanno effetto, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, dal primo giorno del mese seguente a tale successiva data.

     3. [14].

     4. Sulle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla scadenza del periodo di tempo corrispondente alla somma dei termini stabiliti rispettivamente nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26 per la conclusione del procedimento di accertamento della minorazione e ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), per la conclusione del procedimento di concessione delle anzidette prestazioni.

 

     Art. 12. Tredicesima mensilità.

     1. Ai beneficiari delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4) e 5); lettera b), numeri 1), 2), 5) e 6), e lettera c), numeri 1) e 3), viene corrisposta, assieme all'ultimo rateo bimestrale di ciascun anno solare, una tredicesima mensilità commisurata all'importo dell'ultima mensilità dell'anno medesimo, frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte durante detto periodo [15].

 

SEZIONE II

Disposizioni di carattere

organizzativo e procedurale

 

     Art. 13. Presentazione delle domande.

     1. Le domande volte all'accertamento delle diverse minorazioni di cui all'articolo 5 ai fini della concessione di prestazioni economiche previste dall'articolo 3, comma 1, sono presentate alla competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Le domande intese all'accertamento di un determinato stato di minorazione si intendono rivolte a conseguire tutte le prestazioni cui il richiedente possa avere titolo, salva la necessità dei rispettivi documenti prescritti e dei relativi accertamenti. Nel caso in cui in sede di accertamento la commissione dovesse verificare una minorazione diversa da quella per cui è stata presentata la domanda, la commissione medesima, d'intesa con l'interessato, provvede a trasmettere d'ufficio la pratica alla commissione competente che richiederà la documentazione necessaria.

     2. Le domande di cui al comma 1 debbono essere corredate dalla documentazione prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26.

     3. Qualora il compimento del diciottesimo anno di età possa comportare, in presenza dei prescritti requisiti, la fruizione di prestazioni diverse da quella in godimento ai sensi della presente legge, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di natura sanitaria previsti per tali diverse prestazioni si procede d'ufficio, anche in data anteriore al compimento del diciottesimo anno da parte dell'interessato.

     4. In ordine alle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1, trova applicazione l'articolo 1, comma 8 bis, del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 787 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1986, n. 45.

 

     Art. 14. Disposizioni comuni agli accertamenti sanitari.

     1. Salvo quanto disposto dal comma 7, l'accertamento sanitario di cui ai successivi articoli da 15 a 21 deve essere effettuato, oltre che sulla base della documentazione medica presentata, mediante visita del soggetto richiedente.

     2. Il richiedente l'accertamento sanitario ha facoltà di farsi assistere con spese a proprio carico da un medico di fiducia dinanzi al medico o alla commissione cui spetta l'accertamento medesimo.

     3. Il medico o la commissione cui spetta l'accertamento sanitario, in presenza di certificazione di permanente intrasportabilità, anche a mezzo ambulanza, del richiedente, procede, previo controllo della certificazione, ad effettuare la visita al domicilio dell'interessato, delegando a tal fine, ove la competenza all'accertamento spetti ad una commissione, un componente della stessa, ferma restando l'adozione della decisione relativa all'accertamento in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

     4. Il medico o la commissione di cui al comma 3 può demandare l'effettuazione della visita a domicilio al distretto sanitario territorialmente competente, che vi provvede attraverso medici addetti al distretto medesimo, ferma restando l'adozione della decisione relativa all'accertamento da parte del medico o della commissione competente, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

     5. Il medico o la commissione di cui al comma 3 può chiedere l'esecuzione di particolari accertamenti diagnostici ai competenti servizi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, senza oneri per i soggetti interessati.

     6. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, gli accertamenti sanitari da parte del medico o della commissione competente possono aver luogo presso ambulatori situati in località decentrate rispetto alla sede normalmente stabilita.

     7. Nel caso di decesso del richiedente il medico o la commissione di cui al comma 3 possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso, comprovante in modo certo l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di un'esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

     8. Il verbale di accertamento sanitario è trasmesso in copia conforme, entro dieci giorni dalla decisione, all'interessato e, in presenza di mandato di rappresentanza, all'istituto di patronato e assistenza sociale, ed inoltre all'associazione rappresentativa di categoria competente, in forma integrale qualora l'interessato ne abbia manifestato il consenso, oppure, in caso diverso, nelle forme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Il predetto verbale è trasmesso altresì, qualora l'esito dell'accertamento attesti la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'articolo 27.

     9. Qualora l'esito dell'accertamento sanitario attesti la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, unitamente al verbale di accertamento è trasmesso all'interessato l'elenco dei documenti, individuati con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da presentare all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ai fini dell'accertamento degli ulteriori requisiti per l'accesso alle singole prestazioni.

     10. Ai medici e alle commissioni sanitarie previsti dai successivi articoli da 15 a 21 compete l'accertamento delle condizioni di minorazione anche nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, la condizione di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto rilevi a fini diversi da quelli inerenti alla concessione delle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1.

 

     Art. 15. Accertamento dell'invalidità civile in prima istanza.

     1. L'accertamento dell'invalidità civile in prima istanza è effettuato individualmente, nell'ambito dei compiti istituzionali, da medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetti alla struttura operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni in materia di medicina legale ovvero, qualora detti specialisti non siano presenti in numero sufficiente, da altri medici addetti alla medesima struttura o, per la casistica specificamente loro affidata, da medici di altre strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con questa convenzionati, chiamati ad operare sotto il coordinamento della medesima struttura competente [16].

 

     Art. 16. Accertamento della cecità civile in prima istanza.

     1. L'accertamento della cecità civile in prima istanza è effettuato da una commissione costituita da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto alla competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, da un medico oculista iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale e da un medico oculista designato dall'Unione italiana ciechi (UIC).

 

     Art. 17. Accertamento del sordomutismo in prima istanza.

     1. L'accertamento del sordomutismo in prima istanza è effettuato da una commissione costituita da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto alla competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, da un medico specialista in otorinolaringoiatria iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale e da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).

 

     Art. 18. Ricorso alla commissione di seconda istanza.

     1. Avverso l'esito dell'accertamento effettuato in prima istanza dai medici o dalle commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione competente per l'accertamento in seconda istanza a norma degli articoli 19, 20 e 21.

     2. Il ricorso di cui al comma 1 viene definito entro centottanta giorni dalla data di presentazione. Qualora la decisione non intervenga entro detto termine il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 19. Accertamento dell'invalidità civile in seconda istanza.

     1. L'accertamento dell'invalidità civile in seconda istanza è effettuato da una commissione costituita dal responsabile della competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto alla predetta struttura e da un medico in possesso della medesima specializzazione designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

     2. Ove si renda necessario in relazione al numero dei ricorsi presentati possono essere costituite più commissioni di seconda istanza, ferma restando la presidenza delle stesse da parte del responsabile indicato al comma 1.

 

     Art. 20. Accertamento della cecità civile in seconda istanza.

     1. L'accertamento della cecità civile in seconda istanza è effettuato da una commissione costituita dal responsabile della competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, e da due medici oculisti, uno dei quali designato dall'Unione italiana ciechi.

 

     Art. 21. Accertamento del sordomutismo in seconda istanza.

     1. L'accertamento del sordomutismo in seconda istanza è effettuato da una commissione costituita dal responsabile della competente struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente, e da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, uno dei quali designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

 

     Art. 22. Tutela giurisdizionale.

     1. Avverso le decisioni formulate in seconda istanza dalle commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario a norma delle vigenti disposizioni dello Stato.

 

     Art. 23. Aggravamento delle condizioni di minorazione.

     1. Qualora, a causa del sopravvenuto aggravamento delle condizioni di minorazione, gli invalidi civili ed i ciechi civili nei confronti dei quali sia già stata riconosciuta una delle minorazioni descritte all'articolo 5 intendano richiedere prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, spettanti per minorazioni più gravi, essi debbono presentare domanda a norma dell'articolo 13, comma 1, allegando la documentazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, dalla quale risulti lo stato di minorazione stabilito per le prestazioni richieste.

 

     Art. 24. Disposizioni comuni alle commissioni sanitarie.

     1. Le commissioni sanitarie di cui agli articoli da 16 a 21 sono nominate dal direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.

     2. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a personale in servizio presso l'azienda richiamata al comma 1.

     3. Per ciascun componente effettivo e per ciascun segretario è nominato, con le stesse modalità, un supplente, che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.

     4. Le decisioni delle commissioni sanitarie sono adottate a maggioranza di voti con la presenza di tutti i componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 25. Compensi. [17]

 

     Art. 26. Regolamento di esecuzione.

     1. Con regolamento di esecuzione sono emanate ulteriori disposizioni concernenti l'effettuazione degli accertamenti sanitari e il funzionamento delle commissioni.

     2. Ai fini della elaborazione delle disposizioni di cui al comma 1 la Giunta provinciale richiede il parere della competente commissione consiliare permanente, dell'ANMIC, dell'UIC e dell'ENS. Ove detto parere non pervenga entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta procede indipendentemente dalla sua acquisizione.

 

     Art. 27. Gestione degli interventi.

     1. Alla gestione degli interventi afferenti le prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1, provvede, per conto della Provincia, l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui agli articoli 34 e seguenti della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera b), del predetto articolo 34, come modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

 

     Art. 28. Adozione dei provvedimenti afferenti la concessione delle prestazioni economiche.

     1. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 8, ultimo periodo, e sulla base della documentazione di cui al comma 9 dell'articolo 14, i provvedimenti di concessione delle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati dal dirigente dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa [18].

     2. I soggetti che, essendo stati riconosciuti in possesso dei requisiti di natura sanitaria richiesti per una determinata prestazione, non abbiano potuto accedere a quest'ultima per difetto del requisito di cui all'articolo 7, possono presentare domanda direttamente all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, allegando la documentazione relativa ai propri redditi, qualora questi ultimi nell'anno precedente non abbiano superato il limite previsto. In tal caso il consiglio di amministrazione dell'agenzia, integrato a norma del comma 1, delibera la concessione della prestazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

     3. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'agenzia sono comunicate all'interessato o al legale rappresentante dello stesso e alla rispettiva associazione rappresentativa di categoria.

     4. Ai membri che integrano il consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1 e ai rispettivi sostituti compete, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 35, comma 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con deliberazione della Giunta provinciale entro il limite massimo di lire 120.000 per ogni giornata di partecipazione alle riunioni.

 

     Art. 29. Ricorsi in via amministrativa e tutela giurisdizionale.

     1. Avverso i provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia a norma dell'articolo 28 gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla Giunta provinciale, che decide sentito il parere di una commissione nominata dalla Giunta stessa e formata dal dirigente dell'agenzia, che può designare un funzionario in servizio presso la stessa a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, da un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata in relazione ai casi da trattare, che può a tal fine designare anche un sostituto per i casi di assenza o impedimento del membro titolare, e da un funzionario provinciale esperto in materia di assistenza sociale.

     2. Le decisioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 sono comunicate all'interessato o al legale rappresentante dello stesso e alla rispettiva associazione rappresentativa di categoria.

     3. Avverso le decisioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario a norma delle vigenti disposizioni dello Stato.

 

     Art. 30. Modalità di pagamento.

     1. La Giunta provinciale definisce le modalità di pagamento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1, avendo riguardo alle modalità di cui all'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 53 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

     2. Il pagamento è effettuato in rate bimestrali, entro la fine di ciascun mese dispari. La rata bimestrale comprende una mensilità posticipata ed una anticipata.

     3. Il titolare della prestazione può delegare alla riscossione altra persona. L'atto deve essere presentato all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

     4. Se il diritto alla prestazione viene meno per una causa insorta dopo la riscossione della rata relativa a un determinato bimestre, non si procede al recupero delle somme erogate per il bimestre medesimo.

 

     Art. 31. Riscossione dei ratei da parte degli eredi.

     1. Gli eredi del minorato hanno diritto a percepire i ratei maturati alla data del decesso, anche se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione dell'accertamento sanitario a norma dell'articolo 14, comma 7, ovvero successivamente all'accertamento sanitario ma prima dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 28, subordinatamente all'adozione della predetta deliberazione, in presenza di ogni altro requisito prescritto.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le modalità di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a favore degli eredi e la documentazione da allegare alla domanda stessa.

 

     Art. 32. Accertamento della permanenza dei requisiti.

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite l'azienda provinciale per i servizi sanitari e l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, sono determinati i criteri e le modalità secondo i quali la predetta azienda dovrà provvedere all'accertamento della permanenza dei requisiti di natura sanitaria di cui all'articolo 5 in capo ai beneficiari delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1. L'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa può comunque richiedere all'azienda di procedere al riaccertamento dei predetti requisiti in ordine a specifiche posizioni, a mezzo degli organi competenti di cui agli articoli 15 e seguenti.

     2. Il beneficiario di una prestazione soggetta a limite di reddito si sensi dell'articolo 7, comma 1, i cui redditi personali assoggettabili all'IRPEF relativi all'anno solare precedente risultino superiori al predetto limite, deve darne comunicazione entro il 30 giugno all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa. Con deliberazione del consiglio di amministrazione della medesima agenzia, integrato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono definite le forme di pubblicità volte ad assicurare la conoscenza di tale obbligo. Ricevuta la comunicazione di cui sopra, l'agenzia sospende l'erogazione della prestazione in godimento dal 1 luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo. Il soggetto interessato è riammesso a fruire della prestazione subordinatamente al rientro dei redditi personali nell'ambito del limite stabilito, con effetto dal 1 luglio successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.

     3. In ogni caso il predetto beneficiario, o il suo legale rappresentante, deve comunicare tempestivamente all'agenzia ogni modificazione intervenuta nelle proprie condizioni che possa rivestire sostanziale rilevanza ai fini del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle prestazioni diversi da quelli di cui al comma 2.

     4. L'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ha facoltà di procedere in ogni tempo all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso alle singole prestazioni diversi da quelli di cui al comma 1. Essa può richiedere altresì all'interessato di presentare la documentazione idonea a provare la permanenza del diritto alla prestazione. In mancanza di risposta da parte dell'interessato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, l'agenzia sospende cautelativamente l'erogazione della prestazione.

 

     Art. 33. Revoca di prestazioni.

     1. In tutti i casi in cui sia accertato a norma dell'articolo 32 il venir meno di qualche requisito prescritto per l'accesso ad una determinata prestazione, salvo il disposto del comma 2 del medesimo articolo, il consiglio di amministrazione dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, integrato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, adotta il provvedimento di revoca della prestazione medesima, con effetto, rispettivamente:

     a) dal primo giorno del bimestre successivo a quello dell'accertamento del venir meno del requisito, ovvero dal primo giorno del bimestre successivo alla diversa data dalla quale l'organo competente abbia accertato il venir meno del requisito medesimo, con recupero delle somme erogate a decorrere dal giorno suindicato, qualora si tratti di requisito di natura sanitaria;

     b) dal primo giorno del bimestre successivo a quello di adozione del provvedimento di revoca, qualora il requisito di cui viene accertato il venir meno non sia di natura sanitaria od economica e al relativo accertamento si pervenga a seguito di comunicazione da parte dell'interessato entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato il venir meno del requisito, salvo il disposto dell'articolo 35, comma 1;

     c) dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, qualora quest'ultimo non sia di natura sanitaria od economica e al relativo accertamento si pervenga d'ufficio ovvero a seguito di comunicazione effettuata dall'interessato dopo la scadenza del termine di cui alla precedente lettera b);

     d) dal 1 luglio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, con recupero delle somme erogate a decorrere dalla medesima data, qualora detto requisito sia di natura economica e al relativo accertamento si pervenga d'ufficio ovvero a seguito di comunicazione effettuata dall'interessato dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo; in tali casi l'erogazione della prestazione è sospesa da parte dell'agenzia non appena quest'ultima accerti il venir meno del requisito.

     2. Contro il provvedimento di revoca di cui al comma 1 l'interessato può presentare ricorso a norma dell'articolo 29, comma 1.

 

     Art. 34. Cessazione di alcune prestazioni al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     1. L'erogazione delle pensioni in favore degli invalidi civili assoluti, degli invalidi civili parziali e dei sordomuti, previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera c), numero 1), cessa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario compie il sessantacinquesimo anno di età. L'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa comunica il suddetto termine alla sede di Trento dell'INPS almeno sei mesi prima, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del predetto istituto ai sensi delle vigenti disposizioni dello Stato.

 

     Art. 35. Trasferimenti di residenza.

     1. Qualora il richiedente o il beneficiario di alcuna delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, trasferisca la propria residenza in altra provincia ovvero nella regione Valle d'Aosta, dandone comunicazione nel termine previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera b), l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ricorrendone i presupposti, adotta rispettivamente il provvedimento di concessione della prestazione fissandone la cessazione a decorrere dal primo giorno del bimestre di pagamento successivo alla ricevuta comunicazione, o il provvedimento di revoca della concessione già disposta, con effetto dal giorno sopra indicato. Ove la comunicazione del trasferimento di residenza sia effettuata dopo la scadenza del termine sopra richiamato, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 1, lettera c). In ogni caso l'agenzia dà tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla prefettura della provincia di nuova residenza ovvero al competente ufficio della Provincia autonoma di Bolzano o della Regione Valle d'Aosta e trasmette alla prefettura o ufficio medesimo la necessaria documentazione.

     2. Coloro che, essendo richiedenti o beneficiari di prestazioni previste da leggi dello Stato ovvero della Provincia autonoma di Bolzano o della Regione Valle d'Aosta corrispondenti a quelle di cui all'articolo 3, comma 1, conseguano la residenza in un comune della provincia di Trento, hanno diritto, ricorrendone i presupposti, alle prestazioni da ultimo citate a decorrere dal primo giorno del bimestre di pagamento successivo al conseguimento della residenza stessa. L'agenzia provvede all'adozione dei provvedimenti di concessione delle prestazioni eventualmente spettanti, dopo aver acquisito la necessaria documentazione dalla prefettura di provenienza ovvero dall'ufficio della Provincia autonoma di Bolzano o della Regione Valle d'Aosta competente in materia.

 

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 36. Modifica alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

     1. [19].

 

     Art. 37. Abrogazione di norme e disposizioni applicabili in via transitoria.

     1. A decorrere dal primo giorno del primo bimestre di pagamento successivo all'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi l'articolo 16 (Disposizioni volte a garantire l'assunzione a decorrere dal 1 gennaio 1995 dell'esercizio delle funzioni in materia di pensioni, assegni ed indennità a favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, ad eccezione dei commi 12 e 13, e le norme statali in materia di pensioni, assegni e indennità in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti che non siano espressamente richiamate da specifiche disposizioni della presente legge, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti adottati. Cessa altresì di applicarsi, a decorrere dalla data sopraindicata, la legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

     2. A decorrere dalla data di cessazione dell'applicazione della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28, le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge provinciale concernente "Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità" riferite alla medesima legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28, si applicano agli assegni integrativi di cui all'articolo 3, comma 1.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39 (Norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381), come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.

     4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 26 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 1991, n. 11-24/Leg., in attuazione dell'articolo 10, comma 6, della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

     5. Le domande e i ricorsi già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accertamento delle condizioni di minorazione e non ancora definiti alla data predetta sono esaminati dagli organi competenti ai sensi della previgente normativa fino alla data di entrata in funzione dei nuovi organi di cui agli articoli 15 e seguenti della presente legge.

     6. Fino all'adozione da parte della Giunta provinciale dei provvedimenti previsti rispettivamente dall'articolo 14, comma 9; dall'articolo 30, comma 1 e dall'articolo 31, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i provvedimenti già adottati in materia dalla Giunta stessa ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.

 

     Art. 38. Decisioni relative a periodi pregressi.

     1. Ai fini dell'adozione di decisioni ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29 i cui effetti comportino l'erogazione di prestazioni economiche già di competenza dello Stato, corrispondenti a quelle di cui all'articolo 3, comma 1, per periodi anteriori alla data dalla quale ha effetto la nuova disciplina ai sensi dell'articolo 37, comma 1, si tiene conto della normativa statale concernente i limiti di reddito e l'ammontare delle prestazioni applicabile in riferimento ai periodi considerati.

 

     Art. 39. Prestazioni erogate a particolari condizioni.

     1. I ciechi civili che alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'assegno di cui al l'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili) continuano a beneficiarne a carico del bilancio provinciale nella stessa misura e con lo stesso limite di reddito previsti dalla normativa dello Stato, anche tenendo conto delle modificazioni che a detta normativa dovessero venire successivamente apportate. All'erogazione del predetto assegno provvede l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

     2. I soggetti aventi titolo a fruire della pensione per invalidi civili parziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), nei cui confronti sia stata accertata, con effetto da data anteriore al 12 marzo 1992, data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 - pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, serie generale - un'invalidità compresa fra il 67% e il 73%, mantengono il diritto a beneficiare della anzidetta pensione, sempreché siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

     3. Per i beneficiari di pensione per invalidi civili parziali già in godimento al 1 gennaio 1992, che alla predetta data fossero in possesso di redditi superiori al limite stabilito per la concessione della pensione sociale, non opera, finché permanga tale condizione, il meccanismo di perequazione automatica previsto dall'articolo 10.

 

     Art. 40. Prestazioni erogate in difetto di determinati requisiti.

     1. Non si fa luogo a recupero delle prestazioni erogate dall'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa a decorrere dal 1 gennaio 1995, data di assunzione delle funzioni in materia di pensioni, assegni e indennità in favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, a favore di soggetti in ordine ai quali sia successivamente stata accertata la carenza del requisito della residenza nel territorio provinciale a causa del trasferimento della stessa in altra provincia ovvero nella regione Valle d'Aosta, a condizione che, per il medesimo periodo, l'onere relativo alle anzidette prestazioni non sia stato sostenuto anche dallo Stato o da altri enti.

     2. Non si procede altresì al recupero dei ratei dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e all'articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, erogati con riguardo a periodi compresi tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997, qualora sia stata disposta la revoca della concessione del predetto assegno per difetto del requisito dell'incollocamento al lavoro, purché sia risultata mancante la sola iscrizione nelle liste di collocamento.

     3. Salvi i casi in cui ricorrano congiuntamente le ipotesi individuate rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2, il disposto dei predetti commi trova applicazione soltanto qualora sia risultato mancante il solo requisito specificamente indicato da ciascuno dei commi medesimi.

 

     Art. 41. Gestione di interventi in via transitoria.

     1. Fino alla data che sarà stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, e che non potrà comunque essere successiva al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla concessione ed erogazione degli assegni integrativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 5) e 6), già disciplinati dalla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 (Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33, provvede direttamente la Provincia, secondo la disciplina recata dalla legge provinciale sopra richiamata, tenuto conto altresì del disposto dell'articolo 11 (Modalità di adeguamento annuale degli assegni a favore dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili), commi 2 e 3, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

     2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale stabilisce altresì le modalità secondo le quali dovrà avvenire il trasferimento delle funzioni contemplate nel comma medesimo dal competente servizio della Provincia all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ai fini del loro svolgimento da parte di quest'ultima secondo le disposizioni recate dalla presente legge.

     3. A decorrere dalla data stabilita ai sensi del comma 1 cessano di applicarsi le norme provinciali ivi richiamate.

 

     Art. 42. Riscossione di contributi associativi mediante ritenuta su prestazioni economiche.

     1. Con riguardo alle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1, corrispondenti a prestazioni già di competenza dello Stato, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 115, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come modificato dall'articolo 1 undecies del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641, intendendo sostituiti i competenti organi della Provincia autonoma agli organi statali indicati dalle predette disposizioni.

     2. Sono fatte salve le convenzioni già eventualmente stipulate e gli altri adempimenti già effettuati in applicazione delle disposizioni statali richiamate al comma 1, in relazione all'assunzione di funzioni amministrative da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 43. Riferimento delle spese.

     1. Per i fini di cui agli articoli 3, 10, 11 e 12 della presente legge si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per le assegnazioni di somme all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ai sensi del comma 12 dell'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (capitolo 31185.001), intendendosi sostituiti gli interventi previsti dal medesimo articolo 16 con quelli di cui agli articoli 3, 10, 11 e 12 della presente legge.

 

     Art. 44. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della presente legge si fa fronte con la cessazione degli oneri derivante dall'abrogazione dei commi da 1 a 11 dell'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (capitolo 31185.001), della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (capitolo 31185.002) e della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 (capitolo 31180).

     2. Agli oneri di cui agli articoli 14 e 25 della presente legge provvede l'azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui all'articolo 11 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, utilizzando le assegnazioni per le funzioni del servizio sanitario provinciale (capitolo 32100).

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 45. Variazione di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 


[1] Numero così sostituito dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[2] Comma così sostituito dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[3] Comma così sostituito dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[5] Comma sostituito dall'art. 49 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e così modificato dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Lettera così modificata dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[7] Lettera così modificata dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[8] Lettera così modificata dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[9] Comma modificato dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così sostituito dall’art. 1 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[10] Lettera così modificata dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Comma così modificato dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[12] Comma così modificato dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[13] Comma così modificato dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[14] Comma abrogato dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[15] Comma così modificato dall’art. 87 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[16] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[17] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[18] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 49 della L.P. 3/1999.

[19] Sostituisce la lettera a) del comma 2, art. 33 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.