§ 3.2.20 - Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16.
Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:18/06/1990
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Interventi.
Art. 4.  Norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.
Art. 5.  Interventi a favore dei comuni e delle IPAB.
Art. 6.  Interventi a favore dei privati.
Art. 6 bis.  Interventi a favore dei privati locatori.
Art. 7.  Disposizioni per l'attuazione degli interventi.
Art. 13.  Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.2.20 - Legge Provinciale 18 giugno 1990, n. 16.

Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento".

(B.U. 27 giugno 1990, n. 30).

 

CAPO I

Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento promuove ed attua specifici interventi in materia di edilizia abitativa per favorire il miglioramento della qualità di vita, agevolare il mantenimento o il reinserimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare o nel rispettivo ambiente sociale e consentire il superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative dei soggetti anzidetti.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. Possono accedere ai benefici della presente legge le persone ultrasessantacinquenni o comunque persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento nonché richiedenti che comprendono o intendono includere nel proprio nucleo familiare le persone anzidette.

     2. Non sono ammesse ai benefici della presente legge opere realizzate con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, della Provincia, dei comuni o di altri enti pubblici.

 

     Art. 3. Interventi. [1]

     1. La Giunta provinciale agevola interventi diretti a realizzare opere di adeguamento, di manutenzione straordinaria, di risanamento e di ristrutturazione di strutture abitative, in modo da renderle idonee alle necessità abitative dei soggetti di cui all'articolo 2. Gli interventi possono essere effettuati:

     a) su alloggi di proprietà dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB);

     b) su alloggi di proprietà o sui quali sia costituito un diritto reale di godimento a favore dei privati;

     c) su alloggi di proprietà di privati occupati a titolo di locazione da soggetti di cui all'articolo 2.

     2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono:

     a) i comuni e le IPAB, per quanto riguarda gli interventi previsti dalla lettera a);

     b) i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto per delega della Provincia, i quali la esercitano secondo le disposizioni della presente legge, per quanto riguarda gli interventi previsti dalle lettere b) e c).

     3. Nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 e degli interventi riguardanti l'edilizia abitativa pubblica di cui al comma 4 possono essere compresi anche locali da destinare a servizi per i soggetti beneficiari della presente legge.

     4. Nella predisposizione dei piani pluriennali di cui all'articolo 1 del provvedimento legislativo concernente `Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa, è prevista una quota di alloggi di edilizia abitativa pubblica, anche di tipologia particolare, da riservare ai soggetti beneficiari della presente legge. La Giunta provinciale inoltre individua annualmente una quota di alloggi già realizzati o che si rendono comunque disponibili da riservare ai soggetti medesimi. [2]

 

     Art. 4. Norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica. [3]

     1. L'assegnazione degli alloggi previsti dal comma 4 dell'articolo 3 e dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è effettuata dalla commissione di cui al comma 4. Essi sono assegnati in locazione semplice ad un canone determinato secondo le disposizioni di cui al provvedimento legislativo concernente `Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa'.

     2. L'assegnazione e l'erogazione all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA) dei fondi necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono disposte secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento legislativo concernente `Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa'.

     3. Qualora la persona anziana cessi di far parte del nucleo familiare dell'assegnatario per in no dei motivi individuati con deliberazione della Giunta provinciale, al nucleo medesimo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del provvedimento legislativo concernente `Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa'.

     4. La commissione per l'assegnazione degli alloggi è istituita presso il comprensorio ed è composta:

     a) dal presidente del comprensorio o un suo delegato, che la presiede;

     b) da un assistente sociale addetto ai servizi territoriali designato dal servizio competente della Provincia;

     c) da un funzionario del comprensorio addetto al settore di edilizia abitativa;

     d) da un medico designato dall'unità sanitaria locale (USL) competente per territorio;

     e) dal sindaco del comune ove è ubicato l'immobile, o da un suo delegato.

     4 bis. Al fine di consentire la partecipazione alla programmazione coordinata degli interventi ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento legislativo concernente `Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa', i comuni e i comprensori inviano alla Giunta provinciale proposte d'intervento nel settore dell'edilizia abitativa a favore delle persone anziane.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del comprensorio.

     6. La commissione è nominata dalla giunta comprensoriale e svolge le proprie funzioni per la durata in carica dell'assemblea comprensoriale.

     7. Qualora entro il termine di trenta giorni dalla richiesta gli enti e gli organismi interpellati non provvedano a designare i propri rappresentanti, la commissione è ugualmente nominata dalla giunta comprensoriale prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La giunta comprensoriale provvede all'integrazione della commissione a seguito delle designazioni effettuate oltre il termine di cui al presente comma.

     8. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.

 

     Art. 5. Interventi a favore dei comuni e delle IPAB. [4]

     1. La Giunta provinciale, sentito il parere del comprensorio interessato, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai comuni e alle IPAB fino alla totali copertura delle spese derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 possono interessare:

     a) alloggi già occupati dai soggetti di cui all'articolo 2;

     b) alloggi da destinarsi a nuova assegnazione;

     3. Per i fini di cui alla lettera b) del comma 2 possono essere ammessi interventi su immobili, in atto non destinati ad abitazione e la cui precedente destinazione sia cessata.

     4. Gli alloggi oggetto degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere occupati dalle persone anziane di cui all'articolo 2, per un periodo di dieci anni dalla concessione del contributo. La violazione di tale obbligo comporta la revoca dei contributi concessi.

     4 bis. La Giunta provinciale, per giustificati motivi, può autorizzare una diversa utilizzazione o destinazione degli alloggi realizzati ai sensi del presente articolo.

     5. Alla concessione ed alla erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 6. Interventi a favore dei privati. [5]

     1. La giunta comprensoriale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 2 contributi in conto capitale fino alla totale copertura delle spese derivanti dagli interventi previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3. Le agevolazioni possono essere concesse solo per l'alloggio ove il richiedente dimora o si impegni a dimorare abitualmente [6].

     2. Su istanza dell'interessato o a seguito di segnalazione degli assistenti sociali addetti ai servizi territoriali, il comprensorio accerta l'esistenza delle necessità d'intervento e predispone la relativa graduatoria di merito. Qualora l'intervento risulti ammissibile, gli interessati possono presentare al comprensorio domanda di contributo.

     3. I soggetti di cui all'articolo 2 possono avvalersi degli uffici del comprensorio per la predisposizione e l'acquisizione della documentazione necessaria al conseguimento dei benefici della presente legge nonché per l'introito della relativa domanda.

     4. Per la cura e l'assistenza ai soggetti di cui all'articolo 2 nelle attività necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la giunta comprensoriale può stipulare apposite convenzioni con società od enti aventi le caratteristiche stabilite dalla Giunta provinciale. Tali convenzioni comprendono anche la definizione dei conseguenti rapporti finanziari in conformità a criteri stabiliti dalla medesima Giunta provinciale.

     5. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al comma 4, su richiesta dell'interessato o su segnalazione degli assistenti sociali addetti ai servizi territoriali in accordo con l'interessato, la giunta comprensoriale, sentita la commissione di cui all'articolo 4, per casi di effettiva necessità può autorizzare l'interessato medesimo ad avvalersi dei servizi forniti dalle società o enti convenzionati ai sensi del comma 4. Le relative spese vengono assunte dal comprensorio e dall'interessato in base alla quota percentuale di contributo concesso.

     6. Gli alloggi oggetto degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 sono soggetti, per quanto concerne la destinazione, l'utilizzo o la cessione degli alloggi medesimi, alle disposizioni di cui agli articoli 82, 83 e comma 1 dell'articolo 84 del provvedimento legislativo concernente `Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa'.

     7. L'assegnazione e l'erogazione ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto dei fondi necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono disposte secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento legislativo concernente `Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa'.

 

     Art. 6 bis. Interventi a favore dei privati locatori. [7]

     1. La Giunta comprensoriale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile per interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria di alloggi di loro proprietà al fine di consentire il superamento, ai soggetti locatari di cui all'articolo 2, delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative. Su domanda dei soggetti proprietari di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, il comprensorio accerta l'esistenza delle necessità dell'intervento e predispone la relativa graduatoria di merito. Nelle domande dirette ad ottenere le agevolazioni deve apparire l'assenso scritto dei locatari interessati.

     2. Gli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma 1 devono essere occupati dai soggetti di cui all'articolo 2 per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di ultimazione delle opere. Per detto periodo è stipulato, entro sei mesi della data anzidetta, un nuovo contratto di locazione che prevede un canone pari a quello previsto dalle vigenti norme in materia di locazione di immobili ad uso abitativo.

     3. Qualora l'alloggio dovesse rendersi libero a seguito di decesso o di abbandono da parte dei soggetti locatari prima della scadenza del periodo previsto al comma 2, il proprietario è tenuto a cedere in locazione l'alloggio, fino alla scadenza del suddetto periodo, a soggetti che abbiano, alla data del nuovo contratto di locazione, i requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata. Anche per il periodo rimanente il canone di locazione è pari a quello previsto dalle vigenti norme in materia di locazione di immobili ad uso abitativo.

     4. A garanzia degli obblighi previsti dal presente articolo il proprietario è tenuto alla sottoscrizione di un'apposita convenzione con l'ente concedente il contributo, il quale ne dà notizia al locatario interessato. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni e la restituzione dei contributi già erogati. Tuttavia la Giunta comprensoriale, sentita la commissione di cui all'articolo 4, per gravi e giustificati motivi può autorizzare la locazione, nei casi previsti al comma 3, a soggetti privi dei requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata.

 

     Art. 7. Disposizioni per l'attuazione degli interventi.

     1. La Giunta provinciale, ai fini della concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, con proprie deliberazioni stabilisce:

     a) i termini per la presentazione delle domande;

     b) la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda, ivi compresa quella relativa all'accertamento dello stato di disabilità;

     c) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;

     d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;

     e) le modalità per l'erogazione e liquidazione dei contributi;

     f) i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica;

     g) il termine per la predisposizione delle graduatorie di merito di cui al comma 2 dell'articolo 6;

     h) le caratteristiche delle società o degli enti convenzionati ai sensi del comma 4 dell'articolo 6;

     i) i criteri e le modalità per la definizione delle convenzioni previste dal comma 4 dell'articolo 6;

     l) le cause per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4;

     m) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

     2. Le determinazioni di cui al comma 1, lettere d), f), h), i), sono assunte dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione legislativa, che dovrà esprimersi antro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine le determinazioni anzidette sono assunte, prescindendo dal parere medesimo.

 

CAPO II [8]

Modificazioni alle leggi provinciali  in materia di edilizia abitativa

 

     Artt. 8. - 12.

     (Omissis)

 

CAPO III

Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della

Provincia autonoma di Trento»

 

     Art. 13. Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8.

     1. [9].

     2. [10].

     3. [11].

     4. Il disposto del comma 1 del presente articolo è applicabile anche in relazione a domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine alle quali non siano stati adottati provvedimenti di concessione di contributo. Con deliberazione della Giunta provinciale sarà determinata la documentazione che dovrà essere presentata dagli enti interessati a modifica o integrazione di quella a suo tempo prodotta e sarà stabilito il termine per tale ulteriore adempimento.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Con successiva legge provinciale si provvede alle autorizzazioni di spesa per la copertura dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6 e successivamente così modificato dall'art. 92 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[2] Comma abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Articolo modificato dall'art. 93 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 ed abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6 e dall'art. 24 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[5] Articolo così modificato dall'art. 94 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[6] Comma così modificato dall'art. 14 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6 e così modificato dall'art. 95 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[8] Capo abrogato dall'art. 104 della L.P. L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[9] Comma di modifica dell'art. 17 della L.P. 14 settembre 1979, n. 8.

[10] Comma di modifica dell'art. 17 della L.P. 14 settembre 1979, n. 8.

[11] Comma di modifica dell'art. 17 della L.P. 14 settembre 1979, n. 8.