§ 4.6.5 - Legge Regionale 22 ottobre 1988, n. 24.
Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:22/10/1988
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Modalità di iscrizione delle cooperative sociali.
Art. 3.  Definizione di cooperative sociali.
Art. 4.  Requisiti dei soci delle cooperative di solidarietà sociale.
Art. 5.  Obblighi e divieti per le cooperative sociali.
Art. 6.  Cooperative di produzione e lavoro integrate e relativi obblighi e divieti.
Art. 7.  Ammissione a socio delle persone giuridiche.
Art. 8.  Revisione delle cooperative disciplinate dalla presente legge.
Art. 9.  Consorzi di cooperative sociali.
Art. 10.  Applicazione della normativa statale.
Art. 11.  Benefici ed agevolazioni per le cooperative sociali.


§ 4.6.5 - Legge Regionale 22 ottobre 1988, n. 24.

Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale.

(B.U. 2 novembre 1988, n. 49).

 

     Art. 1. Finalità della legge. [1]

     1. La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere attività diretta alla promozione umana, promuove, con la presente legge, lo sviluppo della cooperazione sociale e detta le norme seguenti in materia di cooperative sociali.

 

     Art. 2. Modalità di iscrizione delle cooperative sociali. [2]

     [1. Le cooperative sociali ed i consorzi disciplinati dalla presente legge si iscrivono, oltre che nella categoria di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modifiche, anche nella categoria alla quale afferisce l'attività economica prevalente da esse svolte. Alle stesse si applicano le norme relative al settore nel quale operano, in quanto compatibili con la presente legge.]

 

     Art. 3. Definizione di cooperative sociali. [3]

     1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione [4].

     2. Esse operano attraverso le seguenti attività d'impresa, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

a) la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate [5].

     3. [Sono soggetti socialmente svantaggiati coloro che per cause oggettive e soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età o, in genere, coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale] [6].

     4. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b) le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa.

     5. La specificazione delle categorie dei soggetti svantaggiati, beneficiari dell'intervento delle cooperative di cui al comma 2, lettera b), anche diverse da quelle indicate nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni, effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere fatta anche con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

     6. La denominazione sociale, comunque formulata, deve includere l'indicazione di "Cooperativa sociale", fatte salve le cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate come "cooperative di solidarietà sociale" e che possono conservare tale denominazione.

 

     Art. 4. Requisiti dei soci delle cooperative di solidarietà sociale.

     1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza dei seguenti soci:

     a) soci che prestano la loro attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarietà;

     b) soci che prestano attività di lavoro remunerata;

     c) soci sovventori [7].

     2. Possono essere soci anche le persone di cui al precedente articolo 3, comma 2, interessate all'attività della cooperativa, in quanto utenti.

     3. Ai soggetti che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato si applica la normativa per gli stessi prevista.

 

     Art. 5. Obblighi e divieti per le cooperative sociali. [8]

     1. E' vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso o di morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo non superiore a quello effettivamente versato, aumentato della rivalutazione di cui all'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

 

     Art. 6. Cooperative di produzione e lavoro integrate e relativi obblighi e divieti.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 7. Ammissione a socio delle persone giuridiche. [10]

     1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali anche persone giuridiche pubbliche o private.

 

     Art. 8. Revisione delle cooperative disciplinate dalla presente legge. [11]

     [1. Per le cooperative disciplinate dalla presente legge il consiglio di amministrazione deve includere nella relazione annuale esaurienti indicazioni circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta [12].

     2. La cooperativa dovrà far pervenire alla Giunta regionale, entro i termini previsti dalle norme per il deposito presso il registro delle imprese, la relazione di cui al precedente comma, unitamente alla copia del verbale assembleare, del bilancio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

     3. La relazione, di cui al comma 1, che fa parte integrante della documentazione della cooperativa, dovrà essere acquisita, a cura del revisore in sede di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.]

 

     Art. 9. Consorzi di cooperative sociali. [13]

     1. La Regione favorisce l'istituzione di consorzi costituiti almeno per i tre quinti da cooperative sociali.

     2. I consorzi di cui al comma 1 sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per le cooperative sociali.

     3. [I consorzi di cui al presente articolo sono iscritti nella categoria delle cooperative sociali] [14].

 

     Art. 10. Applicazione della normativa statale. [15]

     1. Le disposizioni previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 si applicano per tutto quanto non previsto dalla presente legge.

 

     Art. 11. Benefici ed agevolazioni per le cooperative sociali. [16]

     1. Le cooperative sociali costituite in conformità alla presente legge godono di tutti i benefici ed agevolazioni riconosciuti alle cooperative sociali dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.

[2] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 luglio 2008, n. 5.

[3] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2017, n. 10.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2017, n. 10.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2017, n. 10.

[7] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.

[9] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.

[11] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 luglio 2008, n. 5.

[12] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.

[14] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 luglio 2008, n. 5.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 1 novembre 1993, n. 15.