§ 5.2.18 - Legge Provinciale 31 ottobre 1983, n. 35.
Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:31/10/1983
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oggetto della disciplina.
Art. 2.  Istituzione del comitato per lo studio dei problemi relativi all'emarginazione.
Art. 3.  Composizione e funzionamento del comitato.
Art. 4.  Commissione per il coordinamento e la verifica degli interventi.
Art. 5.  Destinatari degli interventi.
Art. 6.  Caratteristiche generali degli interventi.
Art. 7.  Convenzioni con organismi privati.
Art. 8.  Strutture e personale.
Art. 9.  Conferenze di servizio.
Art. 10.  Formazione e aggiornamento degli operatori.
Art. 11.  Riordino dei servizi.
Art. 12.  Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature .
Art. 13.  Autorizzazioni di spesa.


§ 5.2.18 - Legge Provinciale 31 ottobre 1983, n. 35. [1]

Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione.

(B.U. 15 novembre 1983, n. 58).

 

     Art. 1. Oggetto della disciplina.

     1. La presente legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento specificamente rivolti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione, con particolare riguardo all'emarginazione giovanile ed al reinserimento sociale dei giovani, ferme restando le speciali disposizioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendente e dell'alcoolismo.

 

 

CAPO I

Comitato per lo studio dei problemi relativi all'emarginazione

 

     Art. 2. Istituzione del comitato per lo studio dei problemi relativi all'emarginazione.

     1. E' istituito presso la Provincia di Trento il comitato per lo studio dei problemi relativi all'emarginazione, quale organo consultivo e di proposta nei confronti della Giunta provinciale.

     2. Spetta in particolare al comitato:

     a) provvedere allo studio dei fenomeni di emarginazione e delle relative cause, con particolare riguardo all'emarginazione giovanile;

     b) esaminare lo stato della legislazione vigente nei diversi settori di competenza provinciale che possano, direttamente o indirettamente, interessare ai fini della prevenzione e rimozione degli stati di emarginazione, individuando le eventuali esigenze di modifica o integrazione di detta legislazione;

     c) formulare proposte In merito agli interventi legislativi e amministrativi che risultino necessari o opportuni per i fini indicati nella prece dente lettera b), con particolare riguardo all'esigenza di assicurare il più stretto coordina mento fra gli Interventi da attuarsi nell'ambito del diversi settori di competenza provinciale.

     3. Nello svolgimento dei compiti di cui al precedente comma il comitato dovrà definire e proporre linee organiche di intervento In ordine al problema della condizione giovanile, con specifico riguardo alle iniziative nel campo della formazione e dell'orientamento professionale, dell'inserimento lavorativo, delle attività culturali, ricreative e sportive

 

     Art. 3. Composizione e funzionamento del comitato.

     1. Il comitato di cui al precedente articolo 2 è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.

     2. Esso è costituito:

     1) dal Presidente della Giunta provinciale, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

     2) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di programmazione;

     3) da un funzionario per ciascuno dei servizi provinciali competenti in materia di:

     a) attività socio-sanitarie;

     b) addestramento e formazione professionale;

     c) lavoro;

     d) istruzione e assistenza scolastica;

     e) attività culturali e sportive;

     4) da sei componenti, non appartenenti all'amministrazione provinciale, forniti di specifica esperienza nel campo delle attività di prevenzione e assistenza a favore degli emarginati o nello studio dei problemi sociali due dei quali scelti tra i nominativi indicati da associazioni ed organismi operanti senza fini di lucro nel settore specifico e due designati dalle istituzioni indica te dalle minoranze del Consiglio provinciale.

     5) da cinque responsabili delle strutture organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 20, del provvedimento legislativo concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento", dei quali tre designati dalla conferenza dei presidenti dei comprensori e due dai comuni che provvedono direttamente all'esercizio delle funzioni delegate [2].

     3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, funzionari della Provincia addetti a settori di attività anche diversi da quelli indicati al numero 3) del secondo comma.

     4. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente della Provincia.

     5. Per la validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voto dei presenti. in caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. Il comitato previsto nell'articolo 9 della Legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, può invitare a partecipare alle proprie riunioni componenti del comitato di cui al presente articolo, facendone richiesta al presidente di quest'ultimo.

     7. Ai componenti il comitato spettano i compensi previsti dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Commissione per il coordinamento e la verifica degli interventi.

     1. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 3 è costituita, ai fini di assicurare il coordinamento operativo degli interventi di cui al successivo capo II, una commissione composta dal funzionario del servizio provinciale competente in materia di attività socio - sanitarie, di cui al punto 3) del secondo comma dell'articolo precedente, con funzioni di presidente, e dai componenti di cui al punto 4) del medesimo comma.

     2. Fa parte inoltre della commissione, con diritto di voto, il responsabile della struttura organizzativa di cui al comma 1 dell'articolo 20 del provvedimento legislativo concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento", limitatamente alla trattazione delle questioni che interessano specificatamente il relativo ambito territoriale [3].

     3. La commissione di cui al precedente comma provvede all'esame preliminare delle proposte di interventi e di convenzioni da stipulare ai sensi del successivo articolo 7, formulando il proprio parere alla Giunta provinciale, nonchè alla verifica dei risultati conseguiti mediante l'attuazione delle singole iniziative elaborando una apposita relazione annuale. in particolare la commissione valuterà la compatibilità delle attività proposte con gli obiettivi della programmazione dell'ente pubblico ed esprimerà le proprie valutazioni in ordine alla opportunità della continuazione degli interventi nel quadro delle convenzioni stipulate tenendo conto anche dei risultati raggiunti in relazione alle finalità della presente legge.

     4. Sulla base delle risultanze dell'attività di sua competenza a norma dei commi precedenti, la commissione formula proposte e suggerimenti al comitato di cui all'articolo 2.

     5. Si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e settimo del precedente articolo 3.

 

 

CAPO II

    Interventi specifici per la rimozione degli stati di emarginazione

 

     Art. 5. Destinatari degli interventi.

     1. La Provincia promuove, coordina e, se del caso, attua direttamente interventi specifici, secondo quanto disposto dal presente capo, a favore di persone che, per cause oggettive o soggettive, non siano in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo psicologico, morale, culturale ed economico, nell'ambiente in Cui vivono e nel confronti delle quali risulti possibile o efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici di natura socio-assistenziale.

     2. In particolare potranno essere, tra l'altro, destinatari degli interventi di cui al precedente comma, minori privi di conveniente sostegno familiare, soggetti che manifesti no comportamenti devianti, dimessi dal carcere, di messi a seguito di ricovero per infermità mentale, soggetti privi di fissa dimora o di mezzi normali di sostentamento.

 

     Art. 6. Caratteristiche generali degli interventi.

     1. Gli interventi di cui al presente capo rivestono natura temporanea, dovendo essere rivolti a ristabilire le condizioni nelle quali i soggetti che ne sono destinatari possano reinserirsi normalmente nel contesto della vita sociale, ovvero possano venire efficacemente sostenuti attraverso gli ordinari interventi socio-assistenziali.

     2. A tal fine i responsabili e gli operatori degli interventi ordinari segnalano ai responsabili delle strutture di cui al presente capo, direttamente gestite o convenzionate ai sensi del successivo articolo 7, i casi di cui vengano a conoscenza che possano richiederne l'intervento; i responsabili di dette strutture orientano e sostengono i destinatari degli interventi, una volta superata la situazione specifica che ha determinato questi ultimi, affinchè possano usufruire degli ordinari interventi socio- assistenziali.

     3. Gli interventi di cui al presente capo debbono essere predisposti e realizzati in modo da far fronte globalmente alla concreta situazione di emarginazione, e non soltanto a singoli bisogni determinati della persona emarginata.

 

     Art. 7. Convenzioni con organismi privati.

     1. Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente capo deve essere promosso e prioritariamente utilizzato l'apporto di associazioni, cooperative od altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica, che operino senza fini di lucro.

     2. Tra la Provincia Autonoma e le associazioni od altri organismi privati, i quali intendano partecipare all'attuazione delle finalità di cui al presente capo, verranno stipulate apposite convenzioni anche a carattere pluriennale, che dovranno contenere in particolare:

     a) la definizione del tipo di iniziativa che l'associazione od altro organismo, in conformità al rispettivo statuto, s'impegna a realizzare;

     b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;

     c) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato dovrà avvalersi, e dei requisiti di professionalità eventualmente richiesti in relazione al tipo di attività di cui si tratta;

     d) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per quanto concerne la partecipazione degli operatori, volontari o professionali, ad attività di formazione e aggiornamento professionale, organizzate ai sensi del successivo articolo 10;

     e) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte  dalla Provincia, dai comprensori o da altri enti pubblici, prevedendo eventualmente la presenza di operatori dipendenti dalla Provincia, presso le strutture private convenzionate, per i fini di cui al terzo comma dell'articolo 8;

     f) la definizione degli impegni assunti dalla Provincia in ordine alla concessione ed alla erogazione, anche in via anticipata, di finanziamenti la cui entità viene commisurata al costo dei servizi in relazione anche ad altre eventuali entrate, nonché in termini di assegnazione in uso di im mobili o di altri beni e servizi, e di eventuale messa a disposizione di unità di personale, ai sensi dell'articolo 8;

     g) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Provincia di informazioni sull'attività svolta e sulla utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse im piegate e del relativo rendiconto, nonché la definizione delle modalità con le quali la Provincia controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

     3. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni dei servizi, la convenzione può prevedere l'erogazione all'inizio di ogni anno, a favore del soggetto convenzionato, di una somma a titolo di anticipazione sui contributi da attribuire per l'anno medesimo, fino alla metà dell'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi allo stesso nell'anno precedente [4].

     4. In casi particolari, nei quali si ravvisi l'opportunità di favorire la sperimentazione di nuove forme d'intervento, la Giunta provinciale potrà concedere contributi ad associazioni od altri organismi privati prescindendo dalla stipula delle convenzioni di cui al precedente comma, previo parere favorevole della commissione prevista nell'articolo 4.

     5. I contributi possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento ed il saldo a presentazione del consuntivo.

 

     Art. 8. Strutture e personale.

     1. Al fine di promuovere e agevolare l'effettuazione delle iniziative di cui al presente capo, la Giunta provinciale è autorizzata:

     a) ad acquistare o ad acquisire comunque la disponibilità di immobili da destinare a dette iniziative;

     b) ad eseguire le necessarie opere di ristrutturazione degli immobili di cui alla lettera a) e ad acquistare le relative suppellettili ed attrezzature;

     c) a mettere gratuitamente a disposizione di associazioni o di altri organismi, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 7, gli immobili e i beni di cui alle precedenti lettere;

     d) a concedere alle associazioni ed altri organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 7 contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la ristrutturazione di immobili dei quali le associazioni e gli organismi predetti abbiano la disponibilità per al meno dieci anni a decorrere dalla data di con cessione dei contributi: l'erogazione dei contributi è disposta in base a stati di avanzamento dei lavori; gli immobili rimangono vincolati alla loro destinazione per almeno dieci anni dalla data di concessione del contributo, salvo autorizzazione della Giunta provinciale, pena la revoca del contributo medesimo che deve essere restituito alla Provincia.

     2. La Provincia, nonché i comprensori sulla base di intese con la Provincia, che prevederanno altresì la regolazione dei relativi rapporti finanziari, possono disporre che singole unità di personale da essi dipendenti operino, nell'ambito dei compiti e delle mansioni inerenti al profilo professionale di appartenenza, presso strutture gestite dalle associazioni od organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 7.

     3. Il personale di cui al comma precedente, nonché altro personale della Provincia o dei comprensori, a ciò destinato con deliberazione della Giunta provinciale o sulla base d'intese con i comprensori medesimi, che regolano altresì i rapporti finanziari, assicura il collegamento operativo con le strutture convenzionate, anche al fine di agevolare la fruizione da parte degli assistiti degli ordinari interventi socio-assistenziali, secondo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 6 e assicura alle strutture convenzionate assistenza tecnica e amministrativa.

 

     Art. 9. Conferenze di servizio.

     1. Al fine di garantire il coordinamento operativo tra le diverse strutture convenzionate o gestite direttamente dalla Provincia saranno organizzate conferenze di servizio alle quali parteciperanno gli operatori privati e pubblici impegnati nell'attuazione delle iniziative di cui al presente capo.

 

     Art. 10. Formazione e aggiornamento degli operatori.

     1. Per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori impegnati nell'attuazione degli interventi di cui al presente capo saranno programmate e realizzate iniziative nel quadro degli interventi pubblici per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi socio- sanitari, o anche appositamente promosse e attuate d'intesa fra la Provincia e i soggetti convenzionati.

 

     Art. 11. Riordino dei servizi.

     1. Con la legge provinciale concernente il riordino delle funzioni in materia socio-assistenziale, prevista dall'articolo 14, primo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, saranno previste le modalità generali per il coordinamento organizzativo e funzionale degli interventi previsti dalla presente legge con gli ordinari servizi socio-assistenziali della Provincia e dei comprensori, nonché in particolare per l'inserimento del comitato di cui al precedente articolo 2 nell'ambito delle strutture e degli organi tecnico-consultivi della Giunta provinciale competenti in materia di servizi socio-assistenziali.

 

     Art. 12. Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature .

     1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione di enti e istituzioni, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonché le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività di assistenza nell'ambito delle politiche assistenziali della Provincia attuate ai sensi delle vigenti leggi, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature.

     2. Qualora gli immobili di cui al primo comma siano nella disponibilità della Provincia a titolo di locazione o di comodato, la Giunta provinciale può, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando gli stessi siano obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile medesimo; la Giunta provinciale può assumere gli oneri relativi sulla base di idonee clausole contrattuali che determinino o rideterminino la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta [5].

 

     Art. 13. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per gli interventi previsti dagli articoli 5, 7, 8, secondo e terzo comma, e 10 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Per gli interventi previsti dall'articolo 8, primo comma, e 12 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

 

     Artt. 14. - 15.

     (Omissis) [6].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Numero aggiunto dall'art. 44 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14.

[3] Comma inserito dall'art. 45 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14.

[4] Comma inserito dall'art. 46 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14.

[5] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[6] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.