§ 5.1.92 - L.P. 28 marzo 2012, n. 4.
Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/03/2012
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni e ambito di applicazione
Art. 3.  Doveri del responsabile
Art. 4.  Commercio e allevamento
Art. 5.  Esposizioni, spettacoli e competizioni
Art. 6.  Impiego degli animali per finalità terapeutiche
Art. 7.  Commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione
Art. 8.  Programmi di informazione e di educazione
Art. 9.  Istituzione dell'anagrafe canina provinciale e prevenzione del randagismo
Art. 10.  Tutela dei gatti liberi e istituzione dell'anagrafe felina provinciale
Art. 11.  Soccorso di animali
Art. 12.  Controllo degli animali sinantropi o vaganti
Art. 13.  Sperimentazione animale
Art. 14.  Accesso e accoglienza degli animali d'affezione
Art. 15.  Seppellimento degli animali d'affezione
Art. 16.  Promozione delle associazioni
Art. 17.  Attività di vigilanza
Art. 18.  Sanzioni amministrative
Art. 19.  Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale sull'agricoltura
Art. 20.  Sostituzione dell'articolo 50 della legge provinciale sulla tutela della salute
Art. 21.  Modificazione dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale
Art. 22.  Abrogazioni
Art. 23.  Disposizioni transitorie
Art. 24.  Disposizioni finanziarie


§ 5.1.92 - L.P. 28 marzo 2012, n. 4.

Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

(B.U. 3 aprile 2012, n. 14)

 

Capo I

Tutela degli animali d'affezione

 

Art. 1. Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento tutela la salute degli animali d'affezione e ne promuove la corretta convivenza con le persone, nel rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

2. La Provincia favorisce condizioni di vita rispettose delle caratteristiche biologiche ed etologiche degli animali d'affezione, secondo i principi sanciti dalla convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, anche richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO, sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978.

3. La Giunta provinciale esercita le funzioni di vigilanza e controllo a garanzia del perseguimento delle finalità indicate nei commi 1 e 2 nonché del rispetto degli obblighi fissati da questa legge.

4. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sugli animali d'affezione".

 

     Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

a) "animale d'affezione": l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione; gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;

b) "responsabile di animale d'affezione": il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente;

c) "animale randagio": l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni;

d) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;

e) "allevamento di altri animali d'affezione per attività commerciali": esclusivamente l'allevamento esercitato a fini di lucro;

f) "commercio di animali d'affezione": qualsiasi attività economica diretta al commercio, all'allevamento, all'addestramento e alla custodia, compresa l'attività di toelettatura, di animali d'affezione.

2. La fauna selvatica e quella ittica non rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge. La loro tutela e il loro prelievo sono disciplinati dalle rispettive normative.

 

     Art. 3. Doveri del responsabile

1. Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a garantirne la salute e il benessere.

2. Il responsabile di un animale d'affezione, anche ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose e del decoro urbano, deve adottare le seguenti misure:

a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie anche attraverso l'adesione a piani di prevenzione individuati con deliberazione della Giunta provinciale;

c) garantire l'igiene e l'adeguatezza degli spazi di dimora;

d) in caso di trasporto, assicurare un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio;

e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

g) adottare e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per la rimozione delle deiezioni nei luoghi pubblici.

3. Il responsabile della detenzione di un cane deve evitare, se possibile, di tenerlo legato alla catena. In caso contrario la catena deve avere un'adeguata lunghezza e, se possibile, deve esserne assicurato lo scorrimento.

4. In caso di detenzione di sei o più cani, il responsabile deve dimostrare di essere in grado di accudire gli animali in modo adeguato; per tale condizione valgono tutte le regole applicabili ai canili.

5. E' vietata la detenzione di animali a chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti puniti dal titolo IX bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) del libro II del codice penale.

6. La detenzione di animali esotici è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari trasmette annualmente alla competente struttura provinciale una relazione sulle azioni intraprese, direttamente o a seguito di segnalazioni, circa il mancato rispetto di quest'articolo.

 

     Art. 4. Commercio e allevamento

1. Per l'esercizio dell'attività di commercio di animali d'affezione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera f), è richiesta la presentazione al comune territorialmente competente di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti per l'esercizio del commercio di animali d'affezione, con particolare riferimento alle competenze professionali dei richiedenti e alle caratteristiche delle attrezzature e dei locali impiegati.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si esprime sulla sussistenza e sul controllo dei requisiti igienico-sanitari dei locali previsti dal comma 2.

4. Chi esercita il commercio di animali d'affezione è obbligato alla tenuta di un registro degli animali, che comprende l'annotazione della loro provenienza e destinazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 2.

5. Chi esercita il commercio di animali d'affezione è tenuto ad accertare l'età dell'acquirente, verificando la sussistenza del consenso all'acquisto da parte delle persone che esercitano la responsabilità parentale nel caso di acquirenti di età inferiore a sedici anni.

6. Chi esercita il commercio di animali d'affezione garantisce che i cuccioli posti in vendita presentino condizioni di sviluppo fisico e di autonomia comportamentale adeguate alle caratteristiche della specie di appartenenza.

7. E' vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore a due mesi, nonché di cani non identificati e registrati con le modalità previste dall'articolo 9.

 

     Art. 5. Esposizioni, spettacoli e competizioni

1. E' vietata la partecipazione di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi a manifestazioni espositive. E' vietato offrire in premio o in omaggio animali nell'ambito di attività commerciali, giochi o spettacoli.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari individua le tipologie di vaccinazione a cui devono essere sottoposti gli animali di età superiore a quattro mesi che partecipano a manifestazioni espositive.

3. E' consentita la partecipazione di cuccioli di età inferiore a quattro mesi a manifestazioni espositive organizzate da associazioni con finalità di tutela degli animali per la promozione di adozioni di esemplari ospitati presso strutture di custodia riconosciute dalla Provincia, previa certificazione sanitaria rilasciata per ciascun esemplare.

4. I comuni autorizzano l'esercizio dell'attività circense, le mostre itineranti di animali e le manifestazioni popolari che prevedono la presenza di animali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Le attività che prevedono l'impiego di animali devono svolgersi in modo da salvaguardarne la salute e il benessere.

 

     Art. 6. Impiego degli animali per finalità terapeutiche

1. Questa legge si applica anche alle attività educative, ricreative e ai trattamenti sanitari nei quali è previsto l'impiego di animali ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).

 

     Art. 7. Commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione

1. E' istituita la commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione, quale organo consultivo della Giunta provinciale.

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.

3. La commissione è composta:

a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanità e benessere animale, o un suo delegato, che svolge funzioni di presidente;

b) dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di sanità e benessere animale, o un suo delegato;

c) dal direttore dell'unità operativa igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o un suo delegato;

d) dal presidente dell'ordine dei veterinari della provincia di Trento, o un suo delegato;

e) da tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

f) da cinque componenti designati dalle associazioni con finalità di tutela degli animali che operano nel territorio provinciale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione; a maggioranza assoluta dei suoi componenti la commissione può deliberare ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle sue attività.

5. La commissione formula pareri e proposte, su richiesta della Giunta provinciale,

con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

a) detenzione e cura degli animali;

b) tutela e addestramento degli animali, con riguardo particolare alle singole specie;

c) informazione, sensibilizzazione e formazione sugli obblighi derivanti dalla detenzione degli animali, anche per ridurre il randagismo.

 

     Art. 8. Programmi di informazione e di educazione

1. La Provincia promuove la realizzazione di contesti sociali e culturali favorevoli all'adozione da parte dei cittadini di comportamenti responsabili e rispettosi degli animali d'affezione.

2. Per favorire il rispetto e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta provinciale promuove lo svolgimento di attività didattiche presso le istituzioni scolastiche e formative di primo e secondo ciclo. Inoltre la Giunta provinciale definisce criteri e requisiti per l'organizzazione delle fattorie didattiche, al fine di favorire la collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative.

 

     Art. 9. Istituzione dell'anagrafe canina provinciale e prevenzione del randagismo

1. Nella provincia di Trento si applica la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), con gli adattamenti previsti da quest'articolo.

2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con regolamento. Le associazioni che hanno come fine la tutela degli animali possono svolgere le attività riconosciute agli enti e associazioni protezioniste dalla legge n. 281 del 1991 con i criteri e le modalità previsti dal regolamento.

3. E' istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.

4. I proprietari o i detentori di cani devono iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza, entro sessanta giorni dalla nascita dell'animale o entro trenta giorni da quando ne vengono in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento.

5. La Provincia definisce gli interventi di controllo demografico della popolazione animale e di educazione sanitaria e zoofila.

6. Nell'ambito dell'anagrafe canina è istituito un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, per garantire una registrazione degli episodi di aggressività.

7. Il regolamento stabilisce, fra l'altro:

a) le modalità per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;

b) le modalità per garantire l'accesso all'anagrafe canina;

c) le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, per garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per assicurare il controllo sanitario.

 

     Art. 10. Tutela dei gatti liberi e istituzione dell'anagrafe felina provinciale

1. I comuni tutelano i gatti delle colonie feline, favorendo l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e che, sotto la vigilanza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ne assicurano la cura e la sopravvivenza. I comuni possono promuovere la costituzione delle strutture per la custodia temporanea di gatti liberi che necessitano di cure anche in collaborazione con le associazioni.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i comuni, istituisce l'anagrafe felina provinciale in coordinamento con la banca dati dell'anagrafe nazionale felina.

3. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati identificativi dei gatti su base volontaria a richiesta del proprietario. In caso di piani o iniziative finalizzati all'igiene pubblica e veterinaria nell'anagrafe felina sono inseriti i dati e le notizie ritenuti utili al riconoscimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 9 disciplina le modalità di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati nell'anagrafe felina provinciale.

 

     Art. 11. Soccorso di animali

1. Chiunque rinviene animali feriti o vaganti che hanno bisogno di soccorso deve darne segnalazione al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale, la quale attiva gli eventuali altri soggetti interessati, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Nel caso di animali feriti o vaganti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità sono allertate le strutture operative della protezione civile della Provincia.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantisce il servizio di primo intervento per animali feriti senza proprietario che necessitano di cure sanitarie, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3. I comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali, garantiscono la cattura, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario.

4. I liberi professionisti e gli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono dotare i veicoli utilizzati per il soccorso e l'assistenza zooiatrica di appositi segnali di riconoscimento secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 12. Controllo degli animali sinantropi o vaganti

1. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove l'adozione di programmi diretti alla gestione e al controllo delle popolazioni degli animali sinantropi o vaganti, per evitare la loro indiscriminata proliferazione.

2. Per prevenire e contrastare il randagismo, i comuni realizzano i programmi previsti dal comma 1, anche con la collaborazione delle associazioni che operano a tutela degli animali.

 

     Art. 13. Sperimentazione animale

1. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sperimentazioni su animali condotte da centri o istituti autorizzati, la Provincia favorisce progetti di ricerca che utilizzano metodiche che non comportano l'impiego di animali.

 

     Art. 14. Accesso e accoglienza degli animali d'affezione

1. La Provincia e i comuni, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, promuovono l'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici.

2. Nelle aree urbane destinate a parco pubblico i comuni individuano spazi destinati ai cani, dotandoli di adeguate attrezzature e garantendo i previsti controlli igienico-sanitari.

3. La Provincia, nell'ambito della promozione turistica, favorisce l'offerta di servizi per l'accoglienza di animali d'affezione nei luoghi di villeggiatura.

 

     Art. 15. Seppellimento degli animali d'affezione

1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per il seppellimento di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. E' fatta salva la possibilità di seppellimento in terreni privati, previa autorizzazione del comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale.

 

     Art. 16. Promozione delle associazioni

1. La Provincia favorisce le associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di attività finalizzate:

a) alla custodia e all'assistenza degli animali d'affezione;

b) al censimento e all'assistenza delle colonie feline;

c) allo studio e alla divulgazione per la promozione della conoscenza delle tematiche connesse alla corretta convivenza fra uomo e animale in ambito urbano.

2. La Giunta provinciale, sentita la commissione prevista dall'articolo 7, disciplina i criteri per la determinazione dei contributi e le loro modalità di erogazione.

 

     Art. 17. Attività di vigilanza

1. Ferme restando le competenze delle guardie particolari giurate previste dall'articolo 6 della legge n. 189 del 2004, l'attività di vigilanza sull'applicazione di questa legge è attribuita ai corpi di polizia locale, al corpo forestale provinciale e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. La Provincia promuove l'organizzazione di corsi di formazione per i corpi di polizia locale, il corpo forestale provinciale, gli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le guardie particolari giurate previste dal comma 1, per garantire l'applicazione di questa legge.

 

     Art. 18. Sanzioni amministrative

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 3, commi 2 e 5, 4, commi 4, 5 e 7, e 5, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 50 a 150 euro.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 800 euro.

3. In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

 

Capo II

Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)

 

     Art. 19. Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale sull'agricoltura

1. Dopo l'articolo 41, nel capo VI del titolo I, della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:

"Art. 41 bis. Azioni per la tutela del benessere degli animali

1. Le finalità di tutela del benessere degli animali previste dalla legge provinciale sugli animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, alle produzioni zootecniche.

2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove, in collaborazione con le associazioni degli allevatori, la definizione di un documento sulle migliori prassi per la corretta detenzione degli animali da allevamento, per tutelarne il benessere.

3. In collaborazione con le associazioni degli allevatori, la Provincia verifica le condizioni degli animali da allevamento e promuove iniziative di comunicazione ed educazione finalizzate a innalzare gli standard di qualità dell'allevamento per migliorare il benessere degli animali da reddito."

 

Capo III

Sostituzione dell'articolo 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16

(legge provinciale sulla tutela della salute)

 

     Art. 20. Sostituzione dell'articolo 50 della legge provinciale sulla tutela della salute

1. L'articolo 50 della legge provinciale sulla tutela della salute è sostituito dal seguente:

"Art. 50

Attività con animali per la promozione del benessere e della salute della persona

1. Per favorire la corretta relazione uomo-animale e la convivenza tra le persone e gli animali nel rispetto delle esigenze sanitarie e del benessere degli animali, la Provincia promuove le attività svolte con l'ausilio di animali riconoscendone il valore e la funzione nella promozione del benessere psicologico, fisico e relazionale delle persone. Esse si distinguono in:

a) educazione assistita con gli animali (EAA), comprendente attività di tipo ricreativo, culturale ed educativo finalizzate alla promozione di una maggiore interazione, conoscenza e rispetto del mondo animale da parte delle persone, e in particolare da parte dei bambini in età scolare;

b) attività assistite con gli animali (AAA), comprendenti interventi di tipo educativo e ricreativo di supporto psico-relazionale, finalizzati all'educazione, alla rieducazione, al recupero e al miglioramento della qualità della vita di persone normodotate, affette da handicap, disabilità o problemi comportamentali, di anziani e malati terminali;

c) terapie attuate con l'ausilio di animali (TAA), finalizzate alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolta a soggetti affetti da patologie psichiche, fisiche, sensoriali o plurime dipendenti da qualunque causa.

2. I soggetti che realizzano le attività previste dal comma 1 si avvalgono di strutture accreditate.

3. La Provincia può concedere contributi, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, ai soggetti previsti dal comma 2 per la realizzazione di progetti di attività o terapie con gli animali, anche di carattere sperimentale.

4. La Giunta provinciale, sentita la commissione per la convivenza fra uomo e animale e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo, con particolare riferimento alla tipologia e alle caratteristiche degli interventi previsti dal comma 1, ai requisiti necessari per l'accreditamento, in coerenza con le attività svolte, ai criteri e alle modalità di valutazione e di controllo delle attività."

 

Capo IV

Modificazione dell'articolo 62 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1

(legge urbanistica provinciale)

 

     Art. 21. Modificazione dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"7 bis. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione nonché altri ricoveri di animali in genere non destinati all'esercizio dell'attività agricola, previo parere favorevole del comitato previsto dal comma 9. Per la realizzazione dei ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione si osserva quanto stabilito dalla legge provinciale sugli animali d'affezione. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere fissati eventuali ulteriori specifici criteri e condizioni per la realizzazione dei ricoveri previsti da quest'articolo."

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 22. Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 9, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, in materia di anagrafe canina e attuazione della legge n. 281 del 1991;

b) articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13.

 

     Art. 23. Disposizioni transitorie

1. La Giunta provinciale adotta i provvedimenti di attuazione previsti da questa legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Gli esercenti delle attività previste dall'articolo 4 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in esso contenute entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine presentano al comune una SCIA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 24. Disposizioni finanziarie

1. Per i fini dell'articolo 16 è prevista la spesa di 36.000 euro per l'anno 2012, di 34.000 euro per l'anno 2013 e di 32.000 euro per l'anno 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 80.30.110 (Interventi nel settore forestale e faunistico), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 5 del 2003. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle assegnazioni sul fondo sanitario provinciale (unità previsionale di base 44.5.110 - Spese per il servizio sanitario provinciale).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 si fa fronte con le risorse già autorizzate in bilancio sul fondo sanitario provinciale (unità previsionale di base 44.5.110 - Spese per il servizio sanitario provinciale).

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).