§ 5.1.45 - Legge Provinciale 24 dicembre 1984, n. 14.
Istituzione del servizio farmaceutico nelle unità sanitarie locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/12/1984
Numero:14


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5. 
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e Coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, con le successive modificazioni, [...]


§ 5.1.45 - Legge Provinciale 24 dicembre 1984, n. 14.

Istituzione del servizio farmaceutico nelle unità sanitarie locali.

(B.U. 8 gennaio 1985, n. 2).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5. [5]

     [1. I posti di responsabile dei servizi farmaceutici che verranno istituiti ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma dei predetto articolo 17, saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami da espletarsi a norma del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modifiche ed integrazioni].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 8.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e Coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, con le successive modificazioni, comprese quelle recate dalla presente legge.

     2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 18 della L.P. 6 dicembre 1980, n. 33.

[2] Modifica l'art. 17 della L.P. 6 dicembre 1980, n. 33.

[3] Modifica l'art. 20 della L.P. 6 dicembre 1980, n. 33.

[4] Aggiunge l'art. 20 bis alla L.P. 6 dicembre 1980, n. 33.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[6] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13. Modificava l'art. 60 della L.P. 29 agosto 1983, n. 29.

[7] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13, con effetto dalla data ivi indicata. Modificava l'art. 67 della L.P. 29 agosto 1983, n. 29.