§ 4.3.42 - L.P. 8 maggio 2000, n. 4.
Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:08/05/2000
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica.
Art. 4.  Coordinamento fra programmazione commerciale e pianificazione urbanistica.
Art. 5.  Modificazione all'articolo 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 6.  Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.
Art. 7.  Settori merceologici.
Art. 8.  Apertura, ampliamento e trasferimento delle strutture di vendita.
Art. 9.  Procedure.
Art. 10.  Orari di apertura e di chiusura.
Art. 11.  Comuni ad economia turistica e terziaria.
Art. 12.  Disposizioni speciali.
Art. 13.  Definizioni.
Art. 14.  Esercizio dell'attività.
Art. 15.  Autorizzazioni.
Art. 16.  Adempimenti dei comuni.
Art. 17.  Autorizzazioni e disciplina.
Art. 18.  Vigilanza.
Art. 19.  Revoca e chiusura.
Art. 20.  Sanzioni.
Art. 21.  Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela e orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti).
Art. 22.  Vendite sottocosto e pubblicità dei prezzi.
Art. 23.  Osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione
Art. 24.  Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane.
Art. 25.  Indennizzo per cessazione di attività.
Art. 26.  Centri di assistenza tecnica.
Art. 27.  Aggiornamento e qualificazione degli operatori.
Art. 28.  Progetti di qualificazione della rete commerciale dei centri storici.
Art. 29.  Attuazione della presente legge.
Art. 30.  Efficacia della legge e ambito di applicazione.
Art. 31.  Norme transitorie.
Art. 32.  Cessazione di efficacia.
Art. 33.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 34.  Riferimento delle spese.
Art. 35.  Copertura degli oneri.
Art. 36.  Variazioni di bilancio.


§ 4.3.42 - L.P. 8 maggio 2000, n. 4.

Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento.

(B.U. 9 maggio 2000, n. 20 - Suppl. n. 1).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. L'attività commerciale nella provincia di Trento è disciplinata dalla presente legge, in armonia con i principi posti dalla legislazione statale.

     2. La disciplina della presente legge è diretta a:

     a) perseguire le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

     b) promuovere lo sviluppo del sistema commerciale locale al fine di assicurare la funzionalità e la diffusione della distribuzione nell'interesse dei consumatori;

     c) valorizzare la funzione della distribuzione nel processo di sviluppo del sistema economico provinciale, in particolare favorendo la sua integrazione con l'offerta turistica;

     d) assicurare la presenza di un livello minimo di servizi commerciali in tutte le aree del territorio provinciale, specialmente nelle località svantaggiate o insufficientemente sviluppate;

     e) promuovere un migliore assetto funzionale, territoriale e urbanistico degli insediamenti commerciali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale e di rivitalizzazione degli insediamenti storici.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Per i fini di cui alla presente legge si intendono:

     a) per esercizi di vicinato le strutture di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 150 mq. negli altri comuni;

     b) per medie strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a quelli di vicinato e fino a 400 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a mq. 800 negli altri comuni;

     c) per grandi strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a quella prevista per le medie strutture di vendita;

     d) per centro commerciale al dettaglio una grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;

     e) per commercio all'ingrosso l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;

     f) per commercio al dettaglio l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

     g) per forme speciali di vendita al dettaglio la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; la vendita presso il domicilio dei consumatori.

 

Capo II

Programmazione degli insediamenti commerciali

 

     Art. 3. Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica.

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati gli indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita. A detti indirizzi si conformano i comuni nell'esercizio delle funzioni di programmazione previste dal comma 3 e di quelle di autorizzazione previste dall'articolo 8, commi 2 e 3.

     2. La deliberazione prevista dal comma 1 definisce:

     a) gli indirizzi e i criteri per l'apertura, l'ampliamento, la concentrazione e il trasferimento delle strutture di vendita di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi ambiti territoriali quali i centri urbani di maggiore dimensione, gli altri centri di attrazione sovracomunale, i centri di minore consistenza demografica e i centri storici;

     b) le modalità e i criteri ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti esercizi e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente.

     3. Nel rispetto dei contenuti della deliberazione di cui al comma 1 i comuni approvano, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli imprenditori del commercio più rappresentative a livello provinciale, i criteri per l'insediamento sul proprio territorio delle medie strutture di vendita. Il provvedimento di approvazione dei criteri è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. I criteri, ove necessario, sono modificati in relazione alle eventuali modifiche della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1. I comuni possono comunque modificare i criteri nel rispetto della medesima deliberazione della Giunta provinciale.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del piano urbanistico provinciale, sono approvati altresì i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. A detti criteri si conformano i comuni nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione urbanistica.

     5. La deliberazione prevista dal comma 4 definisce:

     a) i criteri per l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali e, in particolare, di quelle nelle quali è consentito l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

     b) i vincoli di natura urbanistica e in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse strutture di vendita nonché le condizioni minime di compatibilità urbanistica, ambientale e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, con riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento.

     6. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 4 sono approvate previa consultazione del Consorzio dei comuni trentini e delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle imprese commerciali e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. Ai fini dell'aggiornamento delle deliberazioni si tiene conto anche dei risultati del monitoraggio sull'entità e l'efficienza della rete distributiva effettuato dall'osservatorio di cui all'articolo 23.

 

Capo III

Urbanistica commerciale

 

     Art. 4. Coordinamento fra programmazione commerciale e pianificazione urbanistica.

     1. La disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali è attuata mediante gli strumenti urbanistici previsti dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

     2. I comuni sono tenuti a verificare la conformità degli strumenti urbanistici in vigore ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 3, comma 4, e ad adottare le eventuali varianti conseguentemente necessarie entro il termine di diciotto mesi dall'approvazione della deliberazione medesima o delle relative modifiche osservando le disposizioni in ordine a termini e procedure di cui all'articolo 42, comma 3, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Decorso inutilmente il termine di diciotto mesi la Provincia attiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino- Alto Adige). L'adeguamento degli strumenti urbanistici disposto dai comuni ai sensi del presente comma è equiparato alla variante per opere pubbliche per i fini dell'articolo 42, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 [1].

     3. Fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali è sospeso il rilascio di concessioni edilizie e di autorizzazioni commerciali in contrasto con i criteri di programmazione urbanistica previsti dall'articolo 3, comma 4.

     4. Quando è obbligatoria la valutazione dell'impatto ambientale, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'esito favorevole di detto procedimento. Il termine per il rilascio della concessione decorre, in tali casi, dalla conclusione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

 

     Art. 5. Modificazione all'articolo 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

     1. Al comma 5 dell'articolo 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 sono soppresse le parole: "e che sia conforme ai piani commerciali di cui alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e successive modificazioni".

 

Capo IV

Accesso all'attività commerciale

 

     Art. 6. Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

     1. I requisiti per l'accesso all'attività commerciale sono quelli stabiliti dall'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

 

     Art. 7. Settori merceologici.

     1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

 

Capo V

Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa

 

     Art. 8. Apertura, ampliamento e trasferimento delle strutture di vendita.

     1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio e possono essere attuati decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione.

     1 bis. All'interno degli esercizi di vicinato che effettuano la vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia posti in vendita a condizione che:

     a) siano utilizzati i locali e gli arredi dell'azienda commerciale costituiti esclusivamente da piani d'appoggio per i prodotti, con eventuale possibilità di fornire stoviglie e posate a perdere;

     b) sia riservata a tale attività una superficie non superiore al 10 per cento della superficie di vendita dell'esercizio;

     c) sia escluso il servizio assistito di somministrazione di prodotti di gastronomia;

     d) siano rispettate le norme igienico-sanitarie [2].

     2. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata in conformità ai criteri di programmazione approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

     3. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata in conformità ai criteri di programmazione approvati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 7.

     4. Il trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della gestione o della proprietà delle aziende concernenti le strutture di vendita di cui al presente articolo è soggetto a sola comunicazione da inviare al comune competente per territorio.

     5. Il subentrante per causa di morte, privo dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, può continuare l'attività del dante causa solo avvalendosi del preposto di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto medesimo o dopo aver inoltrato domanda di partecipazione ai corsi di abilitazione all'esercizio dell'attività e dopo aver chiesto l'autorizzazione, ove prevista. Egli decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa qualora non ottenga l'abilitazione entro un anno dalla data di trasferimento dell'azienda. Tale termine è prorogato dall'autorità competente quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

 

     Art. 9. Procedure.

     1. Nella comunicazione relativa all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento di sede degli esercizi di vicinato, l'interessato dichiara:

     a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;

     b) di avere rispettato i regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

     c) la superficie, il settore o i settori merceologici e l'ubicazione dell'esercizio.

     2. L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti e dei requisiti dichiarati dall'interessato comporta il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti anche ove esso avvenga dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

     3. Nelle domande di autorizzazione relative all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento di sede delle medie e grandi strutture di vendita, gli interessati dichiarano:

     a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;

     b) la superficie, il settore o i settori merceologici e l'ubicazione dell'esercizio.

     4. Nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, l'interessato dichiara quanto previsto dal comma 1, lettera a).

     5. I comuni adottano le norme sui procedimenti per la presentazione e l'istruttoria delle domande relative all'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2; stabiliscono il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le ulteriori disposizioni atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

     6. I comuni adottano le norme sui procedimenti di rispettiva competenza concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 3, in conformità con le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Le domande si ritengono in ogni caso accolte qualora all'interessato non sia stato comunicato il diniego entro sessanta giorni dalla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 7.

     7. Le domande relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 3, sono esaminate da una conferenza di servizi composta da un rappresentante della Provincia designato dalla Giunta provinciale, da uno del comune territorialmente competente designato dalla giunta comunale e da uno dei comuni contermini designato congiuntamente dai rispettivi sindaci. In caso di mancata designazione congiunta, alla conferenza partecipa un rappresentante designato dal Consorzio dei comuni trentini.

     8. La conferenza è convocata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nei casi in cui è obbligatoria la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), come da ultimo modificata dall'articolo 38 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 11, la conferenza è convocata a cura del comune interessato entro trenta giorni dalla conclusione della relativa procedura.

     9. I pareri della conferenza di servizi sono espressi entro trenta giorni dalla convocazione, con l'intervento della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato al voto favorevole in sede di conferenza del rappresentante della Provincia. Il voto di ciascun componente è motivato esclusivamente con la conformità o il contrasto rispetto ai criteri adottati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

     10. Il regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 determina i casi in cui l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento delle strutture di vendita di cui all'articolo 8, comma 3, sono sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla medesima legge.

     11. Nei casi di cui al comma 10 sono applicabili, su richiesta del proponente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 4, della medesima legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, rimanendo in tal caso assorbite nella valutazione di impatto ambientale le autorizzazioni e i pareri previsti al riguardo dal presente capo. A tal fine la conferenza di servizi è convocata dalla struttura competente per l'istruttoria di cui all'articolo 10, comma 4, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

 

Capo VI

Orari di vendita

 

     Art. 10. Orari di apertura e di chiusura.

     1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri e disposizioni emanati dai comuni ai sensi dei commi 4, 5 e 6.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo in ordine alla chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore venti. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle undici ore giornaliere.

     3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

     4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 6, individua entro il 31 dicembre dell'anno precedente i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare al predetto obbligo; detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre ad eccezione delle giornate del 25 e del 26, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

     5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano altresì una mezza giornata di chiusura infrasettimanale stabilita dal comune [3].

     6. Agli esercizi del settore alimentare è comunque garantita la facoltà di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il comune definisce criteri e modalità per l'applicazione del presente comma e dei commi 4 e 5, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.

 

     Art. 11. Comuni ad economia turistica e terziaria.

     1. Nei comuni e nelle località ad economia turistica, limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico, gli esercenti determinano liberamente gli orari giornalieri di apertura e di chiusura entro la fascia oraria dalle ore sei alle ore ventidue e trenta senza limiti di monte ore giornaliero e possono derogare agli obblighi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5. La Giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i comuni e le località ad economia turistica nonché i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali si applica la disciplina di cui al presente comma.

     2. Nei comuni ad economia terziaria gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico, per determinati periodi dell'anno, dalle ore sette alle ore ventidue e trenta, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. La Giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i comuni e le località ad economia terziaria nonché, d'intesa con gli stessi, i periodi ed i giorni nei quali si applica la disciplina di cui al presente comma.

 

     Art. 12. Disposizioni speciali.

     1. Il presente capo, fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3 di questo articolo, non si applica alle seguenti tipologie di esercizi: esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali; esercizi annessi alle stazioni di servizio autostradali; rivendite di generi di monopolio; rivendite di giornali; gelaterie, rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande o di generi di gastronomia di produzione locale [4].

     2. Il presente capo, fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3 di questo articolo, non si applica inoltre, qualora siano esercitate in forma specializzata, alle attività di vendita concernenti le seguenti tipologie di beni: mobili; libri; dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette; opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe; cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; fiori, piante e articoli da giardinaggio; autoveicoli, cicli e motocicli; nonché alle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su posteggi isolati concessi dai comuni su area pubblica [5].

     3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato nonché di esercizi e attività di cui ai commi 1 e 2. I comuni fissano l'ambito temporale dell'orario notturno e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

 

Capo VII

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

 

     Art. 13. Definizioni.

     1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, ovvero presso il domicilio dei consumatori.

 

     Art. 14. Esercizio dell'attività.

     1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

     a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

     b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

     2. I posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengano il più alto numero di presenze nel mercato.

     3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. La relativa autorizzazione abilita anche alla somministrazione se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.

     4. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante o al domicilio dei consumatori può essere oggetto di limitazioni e divieti per esigenze di carattere igienico-sanitario o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

     5. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

 

     Art. 15. Autorizzazioni.

     1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 13 è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

     2. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è valida per il territorio comunale. Essa abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante negli altri comuni della provincia.

     3. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o dal comune dove la società ha sede legale. Essa abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori e nei locali dove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

     4. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia sul territorio provinciale che al di fuori dello stesso.

 

     Art. 16. Adempimenti dei comuni.

     1. I comuni, sulla base degli indirizzi generali approvati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, determinano i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento dei mercati, per l'assegnazione dei posteggi, la determinazione delle aree, del numero e della tipologia dei posteggi da destinare all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, per gli orari di effettuazione di tale attività e per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

     2. In ordine allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche i comuni provvedono inoltre:

     a) a dotarsi di norme sui procedimenti per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 fissando il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego e adottando tutte le altre disposizioni atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

     b) a individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente capo è vietato o sottoposto a particolari condizioni ai fini della loro salvaguardia;

     c) a stabilire i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato.

     3. La concessione del posteggio può essere sospesa o revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. In tal caso l'interessato ha titolo a ottenere, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato, un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale.

 

Capo VIII

Forme speciali di vendita al dettaglio

 

     Art. 17. Autorizzazioni e disciplina.

     1. Per l'esercizio dell'attività di vendita in spacci interni, con apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, presso il domicilio dei consumatori e mediante illustrazione di cataloghi o forme simili di vendita e propaganda commerciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dalla legge 13 aprile 1999, n. 108.

 

Capo IX

Controlli e sanzioni

 

     Art. 18. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle relative norme di esecuzione è esercitata, oltre che dagli organi di vigilanza, anche dai dipendenti addetti al servizio provinciale competente in materia di commercio a ciò autorizzati dalla Giunta provinciale.

     2. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni i dipendenti indicati nel comma 1, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso ai locali adibiti a esercizi e centri commerciali.

 

     Art. 19. Revoca e chiusura.

     1. L'autorizzazione relativa alle strutture di vendita è revocata qualora il titolare:

     a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni nel caso di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

     b) sospenda per un periodo superiore a un anno l'esercizio dell'attività;

     c) perda i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

     d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

     2. La chiusura di un esercizio di vicinato è disposta con ordinanza del sindaco qualora il titolare:

     a) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;

     b) perda i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

     c) incorra nella violazione di cui al comma 1, lettera d).

     3. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per forme speciali di vendita è revocata nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

 

     Art. 20. Sanzioni.

     1. Chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente legge senza possedere i requisiti d'accesso per l'attività commerciale esercitata, oppure senza possedere l'autorizzazione richiesta ovvero, nei casi in cui sia richiesta apposita comunicazione, senza averla inviata o presentata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. Il sindaco ordina inoltre la chiusura immediata dell'esercizio. Ove l'attività sia esercitata su aree pubbliche, il sindaco dispone l'immediata confisca dell'attrezzatura di vendita e della merce.

     2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre ordinare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

     3. Chiunque venda merci non comprese nel settore merceologico stabilito con l'autorizzazione o, nei casi in cui questa non sia necessaria, non compresi nel settore merceologico dichiarato nella comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     4. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o senza il permesso di cui all'articolo 14, comma 5, o violi le limitazioni e i divieti imposti ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     5. Le violazioni delle disposizioni contenute nel capo VI e dei conseguenti atti amministrativi sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     6. Chiunque violi le altre disposizioni della presente legge o da essa richiamate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     7. La violazione delle norme emanate con il regolamento previsto dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

     8. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

     9. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, spetta al comune competente per territorio.

     10. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.

 

Capo X

Disposizioni varie

 

     Art. 21. Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela e orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti).

     1. Alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, come da ultimo modificata dall'articolo 31 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) [6];

     b) [7];

     c) [8];

     d) [9];

     e) [10];

     f) [11].

 

     Art. 22. Vendite sottocosto e pubblicità dei prezzi.

     1. In materia di vendite sottocosto e di pubblicità dei prezzi e di relative sanzioni resta applicabile quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

 

     Art. 23. Osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione [12].

     1. La Provincia attiva l'osservatorio provinciale per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva del commercio - secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - nonché del comparto degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9. Con delibera della Giunta provinciale sono stabilite le forme di partecipazione alle funzioni dell'osservatorio da parte dei rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni provinciali dei consumatori, delle imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande e dei lavoratori nonché le modalità di collaborazione dei comuni nella rilevazione periodica dei dati relativi alla rete commerciale. Lo svolgimento dei compiti dell'osservatorio è coordinato da un comitato tecnico-scientifico formato da docenti universitari, esperti dei problemi della distribuzione e da funzionari provinciali; a tali componenti sono corrisposti, ove spettanti, i compensi previsti dalla legislazione provinciale in materia. All'attivazione dell'osservatorio e alla nomina del comitato si provvede con delibera della Giunta provinciale [13].

     2. Per i fini di cui al presente articolo la Provincia promuove, mediante convenzione, la partecipazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura alle attività e al funzionamento

dell'osservatorio. Nella convenzione con detto ente saranno in particolare disciplinate le modalità per la realizzazione di una rete informatica fra Provincia, Camera di commercio e comuni per la gestione dei relativi flussi informativi nonché i termini per lo svolgimento delle rilevazioni periodiche, delle elaborazioni e della relativa diffusione.

 

     Art. 24. Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane.

     1. Al fine di favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali, la Provincia concede ai medesimi, anche per specifiche parti del loro territorio, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa per la costruzione e per l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per la trasformazione di immobili di proprietà dei comuni medesimi da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, ad aziende che ne facciano richiesta.

     2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone di cui al comma 1, purché le iniziative attivate risultino più d'una, compresa quella di tipo commerciale, o che integrino attività già presenti, è assegnato un premio di insediamento la cui entità è stabilita secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale in misura non superiore a 50 milioni. Il premio è erogato per il 50 per cento all'atto dell'avvio dell'attività e per il restante 50 per cento trascorso il primo anno di attività.

     3. Relativamente alle iniziative attivate ai sensi del comma 2, la concessione delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come da ultimo modificata dall'articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è disposta secondo la misura massima stabilita dalle norme di attuazione della predetta legge provinciale, in deroga anche agli ordini di priorità e ai parametri di significatività stabiliti dalle medesime norme. Il contributo in conto capitale è corrisposto in unica soluzione.

     4. Per le iniziative relative alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 la Provincia può inoltre prevedere la riduzione o l'esenzione da tributi provinciali.

 

     Art. 25. Indennizzo per cessazione di attività.

     1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa alla data del 24 aprile 1998 e iscritti da almeno dieci anni alla gestione pensionistica presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio entro il 30 giugno 2000, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.

     2. Ai fini dell'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1, della determinazione dell'entità dello stesso e della relativa modulazione si terrà conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta.

     3. La Provincia può affidare l'erogazione dell'indennizzo alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, previa stipulazione di apposita convenzione.

 

     Art. 26. Centri di assistenza tecnica.

     1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale. I centri sono autorizzati dalla Provincia all'esercizio delle attività previste nel loro statuto e possono beneficiare di sostegni finanziari.

     2. I centri svolgono, a favore delle imprese commerciali, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

 

     Art. 27. Aggiornamento e qualificazione degli operatori.

     1. Per l'organizzazione dei corsi per l'accesso all'attività commerciale e per le altre attività di formazione professionale nel campo del commercio si osservano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), come da ultimo modificata dall'articolo 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

 

     Art. 28. Progetti di qualificazione della rete commerciale dei centri storici.

     1. Al fine di promuovere la rivitalizzazione degli insediamenti storici secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), i comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti e i comuni capoluoghi di comprensorio approvano un progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico che preveda:

     a) le linee di azione per la valorizzazione del contesto urbano centrale, individuando in tale contesto le botteghe storiche e i contenitori esistenti suscettibili di riuso per l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio o per il potenziamento di quelle esistenti;

     b) la formazione di un progetto di arredo urbano per gli assi o le aree ritenute suscettibili di un processo di valorizzazione, indicandone le linee di carattere operativo;

     c) l'individuazione delle modalità e priorità degli interventi sul piano dell'accessibilità alle aree considerate, con particolare riferimento alla localizzazione e al dimensionamento delle aree di sosta per i mezzi pubblici e privati.

     2. Il progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico è elaborato di iniziativa del comune mediante concertazione con i soggetti pubblici, le associazioni del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative in sede locale e gli eventuali altri privati interessati. Ai fini della realizzazione del progetto, il comune stipula una o più convenzioni per regolare i reciproci impegni delle parti coinvolte.

 

Capo XI

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 29. Attuazione della presente legge.

     1. Entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di esecuzione, che detta fra l'altro le disposizioni per il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, quelle per la definizione delle superfici di vendita e delle caratteristiche che devono essere possedute dagli esercizi commerciali, nonché le norme sui procedimenti di competenza dei comuni transitoriamente applicabili fino a quando i comuni stessi non provvederanno ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6.

     2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 sono approvate le deliberazioni della Giunta provinciale di cui all'articolo 3, commi 1 e 4. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce in particolare i criteri per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle medie strutture di vendita transitoriamente applicabili fino a quando i comuni non provvederanno ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

     2 bis. Al fine di agevolare la predisposizione dei progetti di riqualificazione dei centri storici la Provincia è autorizzata a concedere a tutti i comuni contributi fino al 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale [14].

     3. Il regolamento di esecuzione di cui al comma 1 e le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma 2 sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione.

     4. Entro il termine di cui al comma 1 è approvata la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 16, comma 1. Entro i successivi centottanta giorni i comuni provvedono agli adempimenti ad essi attribuiti dall'articolo 16, commi 1 e 2; decorso inutilmente tale termine la Provincia attiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

     5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvata la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 11. Entro i successivi novanta giorni i comuni provvedono agli adempimenti ad essi attribuiti dalle disposizioni di cui agli articoli 10 e 12.

     6. Con deliberazioni della Giunta provinciale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvati criteri e modalità per l'applicazione degli articoli 23, 24, 25 e 26.

 

     Art. 30. Efficacia della legge e ambito di applicazione.

     1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 29, la presente legge trova applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione, ad eccezione delle norme relative ai requisiti per l'accesso all'attività commerciale, ai settori merceologici e all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vicinato, che si applicano dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

     2. La presente legge non si applica alle attività elencate al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, intendendosi sostituite le leggi di cui alle lettere e) ed f) di tale disposizione con i riferimenti alle corrispondenti leggi provinciali. Questa legge non si applica inoltre alle attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico, nonché alle prestazioni di servizio esercitate direttamente dagli enti parco provinciali e dagli altri enti strumentali della Provincia [15].

     3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, i mercati all'ingrosso e i centri commerciali all'ingrosso continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. E' comunque vietato l'esercizio congiunto negli stessi locali dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio; tale divieto non si applica per la vendita delle categorie di prodotti stabilite dal regolamento di esecuzione.

     3 bis In armonia con i principi di prevenzione ricavabili dalla legislazione statale, negli esercizi di vendita al dettaglio disciplinati da questa legge è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16 [16].

 

     Art. 31. Norme transitorie.

     1. Salvo quanto stabilito dai commi 2 e 3, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 29, comma 1, è sospeso il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, relative all'apertura e all'ampliamento di superficie di medie e grandi strutture di vendita nonché alla concentrazione di esercizi finalizzata all'attivazione di tali strutture. Le domande relative alle predette autorizzazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate e definite, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 29, comma 1, secondo la disciplina della presente legge, previa trasmissione, ove occorra, ai nuovi organi competenti al rilascio delle autorizzazioni. Decorso il termine di cui all'articolo 29, comma 1, in assenza delle deliberazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, le domande sospese sono esaminate e definite ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e dei connessi strumenti di programmazione commerciale, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'articolo 29 (Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attività commerciale e modifiche alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 "Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento") della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

     2. Le autorizzazioni relative a domande per il trasferimento, per l'ampliamento di superficie e per la concentrazione di medie e grandi strutture di vendita, presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora definite a tale data, nonché le autorizzazioni riguardanti domande presentate per tali fattispecie successivamente alla predetta data e fino alla data di applicazione della presente legge, sono rilasciate a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche, che l'ampliamento di superficie non ecceda il limite di un quarto della superficie precedentemente autorizzata e che la concentrazione comporti l'attivazione di esercizi con superficie non superiore a 800 mq.

     3. Le domande di autorizzazione per l'apertura di esercizi con superficie non superiore a 800 mq., presentate entro il 29 febbraio 2000 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate e definite ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e dei connessi strumenti di programmazione commerciale, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'articolo 29 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

     4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita al minuto dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 1 al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg., come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 febbraio 1999, n. 1- 118/Leg., hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica di carburanti nonché della tabella relativa alle rivendite di giornali e riviste. La presente disposizione si applica alle autorizzazioni riguardanti l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio a decorrere dalla data di efficacia dei provvedimenti comunali previsti dall'articolo 16.

     5. In attesa dell'adeguamento - ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della presente legge - del regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla medesima legge provinciale l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento delle strutture di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), aventi una superficie di vendita superiore a 1500 mq. Cessa conseguentemente di avere applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, la tabella allegata alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come sostituita dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg., limitatamente alle tipologie progettuali previste dal presente comma.

     6. Fino alla data di applicazione della presente legge, le destinazioni a centri commerciali al dettaglio previste dai vigenti piani urbanistici comprensoriali per le aree di interesse locale sono da riferire ad iniziative che prevedono l'insediamento, in un unico complesso edilizio, di più esercizi commerciali al dettaglio. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento alla disciplina prevista per i singoli esercizi. La presente disposizione non si applica alle destinazioni espressamente riferite alle iniziative di cui all'articolo 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46.

 

     Art. 32. Cessazione di efficacia.

     1. Dalla data di applicazione della presente legge cessano di avere efficacia la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, e le relative norme di esecuzione, ad eccezione delle disposizioni sui mercati all'ingrosso e sui centri commerciali all'ingrosso e di quelle riguardanti le rivendite di giornali e riviste, i distributori di carburanti, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e gli esercizi alberghieri e di affittacamere, che continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova disciplina relativa a tali settori. Resta in ogni caso fermo, per l'applicazione delle sanzioni relative a violazioni accertate anteriormente alla data di applicazione della presente legge, quanto disposto dall'articolo 75, commi 15, 16 e 17, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, nonché, sulla base di detta disposizione, dalla relativa convenzione fra Provincia e Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

     2. Dalla data di applicazione della presente legge sono altresì abrogati l'articolo 24 bis della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, come aggiunto dall'articolo 30 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nonché l'articolo 22 (Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane) della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, come modificato dall'articolo 27 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; tale ultimo articolo rimane tuttavia applicabile alle domande presentate fino a tale data.

     3. Con la data di applicazione della presente legge cessano inoltre di avere efficacia le disposizioni contenute nei seguenti strumenti di programmazione:

     a) il piano provinciale di politica commerciale, ad eccezione delle disposizioni riferite agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle rivendite di giornali e riviste;

     b) i piani comprensoriali e comunali, adottati ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, ad esclusione delle disposizioni riguardanti le rivendite di giornali e riviste.

 

Capo XII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 33. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui all'articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2000 e di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2001.

     2. Per i fini di cui all'articolo 26, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2000 e di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 34. Riferimento delle spese.

     1. Per i fini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio di cui all'articolo 22 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (capitolo 47185, unità di base 45.1.230).

     2. Per i fini di cui all'articolo 25, comma 1, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio di cui all'articolo 24 bis della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (capitolo 47178, unità di base 45.1.210).

     3. Per i fini di cui all'articolo 6, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio di cui all'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (capitolo 36011, unità di base 30.1.120).

     4. Per i fini di cui all'articolo 27, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio di cui all'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (capitolo 36040, unità di base 30.1.220).

 

     Art. 35. Copertura degli oneri.

     1. Per il biennio 2000-2001 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella A. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 36. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

 

TABELLA A

COPERTURA DEGLI ONERI (articolo 35)

 

 

Anno 2000

Anno 2001

1. ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE

 

 

a) Nuove e maggiori spese

 

 

articolo 23: osservatorio provinciale del commercio

50.000.000

100.000.000

Articolo 26: centri di assistenza tecnica

200.000.000

500.000.000

TOTALE ONERI DA COPRIRE

250.000.000

600.000.000

2. MEZZI DI COPERTURA

 

 

a) Utilizzo fondi per nuove leggi

 

 

Unità di base 95.1.110 - fondo per nuove leggi - spese correnti

50.000.000

100.000.000

Unità di base 95.1.210 - fondo per nuove leggi - spese in conto capitale

200.000.000

500.000.000

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

250.000.000

600.000.000

 


[1] Comma così modificato dall’art. 35 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Comma inserito dall'art. 44 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Comma così modificato dall’art. 35 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Comma così modificato dall’art. 35 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Comma così modificato dall’art. 35 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Modifica il primo comma, art. 10 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 3.

[7] Sostituisce l'art. 11 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 3.

[8] Sostituisce il primo comma, art. 13 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 3.

[9] Sostituisce il primo comma, art. 14 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 3.

[10] Sostituisce il terzo comma, art. 16 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 3.

[11] Sostituisce il primo comma, art. 23 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 3.

[12] Rubrica così sostituita dall’art. 35 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[13] Comma così modificato dall’art. 35 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[14] Comma aggiunto dall’art. 18 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[15] Comma così modificato dall'art. 44 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[16] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 15 novembre 2007, n. 19.