§ 4.3.29 - Legge Provinciale 3 gennaio 1983, n. 3.
Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:03/01/1983
Numero:3


Sommario
Art. 7. 
Art. 8.  Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli.
Art. 9.  Delega alla Camera di Commercio.
Art. 10.  Vendite di liquidazione.
Art. 11.  Domanda di autorizzazione.
Art. 12.  Termini e modalità di presentazione della domanda.
Art. 13.  Divieto di rifornimento di merci.
Art. 14.  Vendite di fine stagione.
Art. 15.  Periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione. Comunicazione alla Camera di commercio.
Art. 16.  Vendite promozionali.
Art. 17.  Pubblicità e accertamento dei prezzi.
Art. 18.  Asserzioni pubblicitarie e indicazione del prezzo.
Art. 19.  Separazione delle merci.
Art. 20.  Esaurimento delle merci e vendita per corrispondenza.
Art. 21.  Vigilanza.
Art. 22.  Prodotti per l'alimentazione e per l'igiene della persona e della casa.
Art. 23.  Sanzioni amministrative.
Art. 24.  Rimborso spese.
Art. 25.  Disposizioni abrogate.
Art. 26.      I piani comunali previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 19 maggio 1976, n. 398, vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino all'entrata in vigore della nuova [...]
Art. 27.  Rinvio delle autorizzazioni di spesa.


§ 4.3.29 - Legge Provinciale 3 gennaio 1983, n. 3.

Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.

(B.U. 4 gennaio 1983, n. 1).

 

TITOLO I

Osservatorio provinciale dei prezzi,

tutela e orientamento dei consumatori

 

     Artt. 1. - 6. [1]

 

Art. 7. [2].

 

TITOLO II

Disciplina delle vendite presentate come occasioni

particolarmente favorevoli per gli acquirenti

 

     Art. 8. Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli.

     Le vendite di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, con sconti o ribassi, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengano presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti sono regolate dal presente titolo.

     Nelle vendite di cui al precedente comma il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, è vietato.

     Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

     E vietato, in ogni altra ipotesi, l'uso della dizione «vendite fallimentari».

 

     Art. 9. Delega alla Camera di Commercio.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto, le funzioni amministrative concernenti l'applicazione del presente titolo sono esercitate - per delega della Provincia - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

     La Giunta provinciale può adottare norme regolamentari di esecuzione del presente titolo nonché emanare direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate [3].

     In caso di inerzia dell'ente delegato la Giunta provinciale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine decorso il quale, al compimento del singolo atto, provvede direttamente la Giunta stessa.

 

CAPO I

Delle vendite di liquidazione

 

     Art. 10. Vendite di liquidazione.

     Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione per la vendita al dettaglio, cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole in conseguenza delle seguenti circostanze:

     1) cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda;

     2) cessione o affitto dell'azienda o di una sua succursale;

     3) trasferimento dell'azienda in altri locali;

     4) ristrutturazione dell'azienda, intendendosi per tale la trasformazione o l'ampliamento dei locali o il rinnovo dell'attrezzatura che comunque comporti la chiusura dell'esercizio per almeno quindici giorni;

     5) cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche.

     Nelle fattispecie di cui ai punti 1) e 2) del primo comma, la vendita di liquidazione potrà svolgersi esclusivamente nel punto vendita interessato dagli eventi ivi indicati [4].

     Le vendite di liquidazione sono autorizzate, con provvedimento definitivo, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

 

     Art. 11. Domanda di autorizzazione. [5]

     1. Al fine di ottenere l'autorizzazione a effettuare una vendita di liquidazione, l'interessato deve dimostrare la sussistenza di almeno una delle circostanze indicate nell'articolo 10; la documentazione da presentare è individuata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. In caso di cessione o affitto dell'azienda o di una sua succursale, la relativa vendita di liquidazione potrà essere effettuata dal cedente o dal locatore oppure, in alternativa, dal cessionario o dall'affittuario; il cedente o il locatore potranno effettuare la predetta vendita soltanto entro i sessanta giorni immediatamente antecedenti la data di consegna dell'esercizio di vendita al cessionario o all'affittuario, mentre questi ultimi potranno effettuare la predetta vendita soltanto entro i primi sessanta giorni dalla suddetta data di consegna.

     2. Nei casi previsti dall'articolo 10, primo comma, numeri 1), 3) e 5), le autorizzazioni per la vendita al dettaglio, rilasciate ai sensi delle leggi vigenti, mantengono la loro validità per la durata della vendita di liquidazione.

     3. Nei quindici giorni immediatamente antecedenti e successivi al periodo di svolgimento delle vendite di liquidazione, gli esercizi che le attuano non possono effettuare vendite di fine stagione o vendite promozionali.

 

     Art. 12. Termini e modalità di presentazione della domanda.

     Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare una vendita di liquidazione debbono essere presentate alla Camera di commercio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo.

     Le domande, nonchè i testi delle dichiarazioni pubblicitarie, debbono essere presentate in duplice copia. Una copia viene trasmessa dalla Camera di commercio al Comune competente per territorio.

 

     Art. 13. Divieto di rifornimento di merci.

     A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito. Le vendite di liquidazione possono essere autorizzate per qualsiasi periodo dell'anno, a eccezione di quelle effettuate per ristrutturazione dell'azienda, che non sono autorizzabili nei periodi dell'anno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le vendite di liquidazione sono autorizzate per una durata non superiore a quaranta giorni, prorogabili fino a ottanta giorni in caso di comprovata necessità [6].

     Fermo quanto disposto dal capo IV del presente titolo, la pubblicità delle vendite di liquidazione dovrà contenere in ogni caso la dizione «vendita di liquidazione» e la motivazione per cui essa è stata autorizzata.

     E' vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

 

CAPO II

Delle vendite di fine stagione

 

     Art. 14. Vendite di fine stagione.

     Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda e in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Nelle vendite di fine stagione o saldi si possono porre in vendita solo le merci invendute che sono già state poste in vendita nella stagione che si sta concludendo [7].

 

     Art. 15. Periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione. Comunicazione alla Camera di commercio.

     Le vendite di fine stagione o saldi possono essere effettuati solamente nei periodi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Al di fuori di tali periodi nessuna vendita può essere presentata come vendita di fine stagione o saldi [8].

     La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione alla Camera di commercio almeno quindici giorni prima, indicando l'ubicazione dei locali in cui intende effettuare la vendita, la data di inizio della vendita e la sua durata, la misura dei ribassi praticati per le merci o per i gruppi di merci posti in vendita, nonchè i testi pubblicitari.

     La comunicazione di cui al precedente comma deve essere presentata in duplice copia. Una copia viene trasmessa dalla Camera di commercio al Comune competente per territorio.

 

CAPO III

Delle vendite promozionali

 

     Art. 16. Vendite promozionali. [9]

     1. Le vendite promozionali, con sconti, ribassi e simili, che sono presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto possono essere effettuate durante tutto l'anno tranne che nei quindici giorni precedenti i periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

     2. L'impresa commerciale che intende effettuare una vendita promozionale ai sensi di quest'articolo deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'inizio della vendita, allegando i testi pubblicitari e indicando la durata della promozione nonché gli sconti o i ribassi praticati per i prodotti e le merci posti in vendita.

     3. Non sono disciplinate da questo capo le vendite promozionali effettuate dalle ditte produttrici.

 

CAPO IV

Disposizioni comuni

 

     Art. 17. Pubblicità e accertamento dei prezzi.

     La pubblicità che faccia diretto o indiretto riferimento ai prezzi e, contestualmente, all'occasione favorevole d'acquisto, non potrà in ogni caso essere generica, ma dovrà indicare anche l'entità o la percentuale dello sconto o del ribasso che sarà effettuato, rispetto ai normali prezzi di vendita praticati dal venditore prima dell'inizio della manifestazione pubblicitaria.

     I normali prezzi di vendita al dettaglio, praticati dal venditore prima dell'inizio di qualsiasi tipo di vendita disciplinata dal presente titolo possono essere accertati dagli organi di vigilanza anche con apposite ispezioni all'interno dei negozi al fine di permettere il controllo sulla veridicità delle asserzioni pubblicitarie di cui al terzo comma del successivo articolo.

     La presente legge non si applica alla pubblicità effettuata esclusivamente all'interno dei punti di vendita purchè la stessa non sia visibile dall'esterno.

 

     Art. 18. Asserzioni pubblicitarie e indicazione del prezzo.

     Le asserzioni pubblicitarie, relative alle vendite disciplinate dal presente titolo, devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore, e devono contenere gli estremi delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dal presente titolo, nonchè la durata della vendita stessa.

     Durante le vendite disciplinate dal presente titolo il venditore ha l'obbligo di indicare, secondo le norme vigenti in materia di pubblicità dei prezzi, oltre al normale prezzo di vendita di cui al precedente articolo, anche l'entità dello sconto o del ribasso praticato, scegliendo uno dei seguenti sistemi:

     1) cartellino con doppio prezzo di vendita;

     2) percentuale da applicarsi sul normale prezzo di vendita.

     Il venditore deve essere in grado di dimostrare a veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendite, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

     Se nella pubblicità non sono specificate le merci cui si riferiscono lo sconto o il ribasso, lo sconto o il ribasso medesimi si applicano su tutte le merci.

 

     Art. 19. Separazione delle merci.

     Le merci offerte nelle vendite regolata dal presente titolo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale distinzione non è possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita.

     Qualora per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi in rapporto alla varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto escludendo indicazioni generiche.

     Se viene indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

     Per merci offerte in vendita a «prezzo di costo» o «sottocosto», si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 20. Esaurimento delle merci e vendita per corrispondenza.

     I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di tutti i compratori, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di prodotti, fino ad esaurimento delle merci che formano oggetto della vendita. L'esaurimento delle merci durante il periodo fissato per la vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile da esporre all'esterno dei locali di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.

     Le vendite disciplinate dal presente titolo debbono essere effettuate durante l'orario di apertura dei negozi.

     Le comunicazioni alla Camera di commercio previste agli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza su catalogo a norma delle leggi vigenti.

 

     Art. 21. Vigilanza.

     I funzionari della Camera di commercio, muniti di apposita tessera di riconoscimento, e gli altri organi di vigilanza hanno facoltà di accedere agli esercizi di vendita per effettuarvi qualsiasi controlo inerente all'applicazione del presente titolo. A tal fine essi possono avvalersi della collaborazione di periti od esperti iscritti nell'apposito ruolo tenuto presso la Camera di commercio o, in mancanza, di altri esperti nei settori di volta in volta interessati.

     I periti ed esperti di cui al precedente comma debbono essere muniti, oltre che di un documento di riconoscimento, di una lettera di incarico rilasciata dalla Camera di commercio, dalla quale risulti la ditta nei cui confronti si esercitano i controlli.

 

CAPO V

Disposizioni particolari

 

     Art. 22. Prodotti per l'alimentazione e per l'igiene della persona e della casa.

     Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite al dettaglio dei prodotti dell'alimentazione e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa.

     Qualsiasi pubblicità riguardante i prezzi dei prodotti di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo effettuata, deve in ogni caso contenere: il genere, il tipo, la marca ove esista, il peso o contenuto netto ed il prezzo.

 

CAPO VI

Sanzioni amministrative

 

     Art. 23. Sanzioni amministrative.

     Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente titolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per le vendite di liquidazione, da lire 500.000 a lire 5.000.000 per le vendite di fine stagione, per tutte le altre forme di vendita e per le violazioni delle norme dell'articolo 22 [10].

     Nei casi di recidiva il Sindaco, su segnalazione della Camera di commercio, dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.

     Nel caso di ulteriore recidiva nell'effettuazione di una vendita di liquidazione senza la preventiva autorizzazione il Sindaco, su segnalazione della Camera di commercio, dispone la revoca dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio.

     In ogni caso il Sindaco dispone la rimozione immediata, a spese del trasgressore, della pubblicità non veritiera o comunque non conforme alle disposizioni del presente titolo.

     Le sanzioni pecuniarie di cui al primo comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, secondo le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Le somme introitate a titolo di sanzione verranno versate dalla Camera di commercio, alla fine di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Tesoreria provinciale, per essere introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 24. Rimborso spese.

     Ai fini del rimborso delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate del presente titolo si applicano le disposizioni recata dall'articolo 9 della Legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15, intendendo sostituita la Legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 25, con il titolo secondo della presente legge.

 

     Art. 25. Disposizioni abrogate.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la Legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 25, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 26.

     I piani comunali previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 19 maggio 1976, n. 398, vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino all'entrata in vigore della nuova legge di disciplina del settore commerciale e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

     Eventuali modifiche potranno essere apportate ai predetti piani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 27. Rinvio delle autorizzazioni di spesa.

     Per l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3 e 6, nonchè per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, si provvede con successiva legge autorizzativa di spesa.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 9 della L.P. 21 aprile 1997, n. 8.

[2] Modifica l'art. 2 della L.P. 2 giugno 1980, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[4] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.

[6] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.

[7] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.

[8] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.