§ 4.3.27 - Legge Provinciale 2 giugno 1980, n. 15.
Disposizioni in materia di commercio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:02/06/1980
Numero:15


Sommario
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 8.  Modificazioni.
Art. 9.  Rimborso spese.
Art. 10.  Iniziative di formazione professionale.
Art. 11.  Autorizzazione di spesa.
Art. 12.  Autorizzazione di spesa.
Art. 13.  Autorizzazione di spesa.
Art. 14.  Copertura degli oneri.
Art. 15.  Variazione di bilancio.


§ 4.3.27 - Legge Provinciale 2 giugno 1980, n. 15.

Disposizioni in materia di commercio.

(B.U. 10 giugno 1980, n. 31).

 

 

TITOLO I

   Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla

Provincia in materia di controllo dei prezzi

 

     Artt. 1. - 4. [1]

 

Art. 5. Norma transitoria.

     Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del C.P.P. e della commissione consultiva si provvederà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Fino all'insediamento dei predetti organismi, continuano ad operare quelli già esistenti.

 

 

TITOLO II [2]

   Delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di

commercio

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis).

 

 

TITOLO III

  Modificazioni alla legge provinciale 27 ottobre 1977) n. 25 concernente

  «Disciplina delle vendite straordinarie, di liquidazione e delle forme

pubblicitarie delle vendite al dettaglio»

 

     Art. 8. Modificazioni.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9. Rimborso spese.

     La Provincia rimborsa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le spese per la attuazione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 25, salvo quanto disposto con gli articoli 6 e 7 della presente legge. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella quale saranno stabiliti, secondo le modalità organizzative del servizio, i tipi e le entità delle spese anche sulla base di specifici parametri, nonché le modalità del rimborso.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni concernenti la formazione professionale degli operatori del

commercio e del turismo

 

     Art. 10. Iniziative di formazione professionale.

     Ai fini di rispondere alle esigenze formative nei settori del commercio e del turismo, nel quadro di una più incisiva azione di sviluppo dell'economia trentina, la Giunta provinciale interviene per la realizzazione di iniziative volte alla formazione professionale degli operatori dei settori medesimi in particolare la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese per la gestione di scuole e di corsi, nonché per la formazione del relativo personale direttivo e docente.

     La Giunta provinciale può realizzare le predette iniziative, anche avvalendosi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o suo organismo.

     Nel caso in cui le Iniziative sono date in gestione a tali enti, possono essere utilizzate sedi della Provincia.

     Al termine dei corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, nei casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni, la Provincia Autonoma di Trento rilascia un attestato a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi medesimi.

 

 

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 11. Autorizzazione di spesa.

     Per i fini di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 23.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 12. Autorizzazione di spesa.

     Per i fini di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 13. Autorizzazione di spesa.

     Per i fini di cui all'articolo 10 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 14. Copertura degli oneri.

     Alla copertura dell'onere di Lire 53.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge, nonché al maggior onere annuo di Lire 2.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di Lire 55.000.000, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi per i consumatori» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-1982».

     Alla copertura dell'onere di Lire 150.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 13 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la «formazione professionale per gli operatori nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-1982».

     Al complessivo onere valutato in L. 130.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3, 11 e 13 della presente legge per il periodo degli anni 1981-1 982, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «commercio», area di intervento «servizi per i consumatori» del bilancio pluriennale 1980- 1982 di cui all'articolo 13 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-1982».

     Al complessivo onere valutato in L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 13 della presente legge per il periodo degli anni 1981-1982, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «commercio», area di intervento «formazione professionale per gli operatori» del bilancio pluriennale 1980-1982 di cui all'articolo 13 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-1982».

     Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 15. Variazione di bilancio.

     (Omissis).

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 17 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[2] Titolo abrogato dall'art. 80 della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46.

[3] Modifica gli artt. 5, 8, 10 e 13 della L.P. 27 ottobre 1977, n. 25, successivamente abrogata dall'art. 25 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 3.