§ 4.3.41 - Legge Provinciale 21 aprile 1997, n. 8.
Per la tutela dei consumatori e degli utenti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:21/04/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza.
Art. 3.  Funzioni del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza.
Art. 4.  Segnalazioni e reclami.
Art. 5.  Obblighi di collaborazione.
Art. 6.  Informazione ed educazione dei consumatori.
Art. 7.  Promozione delle associazioni di consumatori ed utenti.
Art. 8.  Sportello dei consumatori e degli utenti.
Art. 9.  Abrogazione di norme.
Art. 10.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 11.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 12.  Variazione di bilancio.


§ 4.3.41 - Legge Provinciale 21 aprile 1997, n. 8.

Per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(B.U. 29 aprile 1997, n. 20).

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. La Provincia autonoma di Trento, in conformità alla normativa della Comunità europea, alla legislazione statale e nell'esercizio delle proprie potestà, riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.

     2. La Provincia autonoma di Trento persegue in particolare, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:

     a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell'utente e dell'ambiente che lo circonda;

     b) efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici del consumatore;

     c) promozione ed attuazione di una politica d'informazione, educazione e formazione del consumatore, per consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;

     d) tutela degli utenti dei servizi anche al fine di una rappresentazione delle loro esigenze nelle sedi in cui viene deliberata l'organizzazione dei servizi stessi;

     e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti anche attraverso l'offerta di servizi e l'accesso ai dati.

 

     Art. 2. Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza.

     1. E' istituito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, composto da:

     a) un rappresentante della Giunta provinciale;

     b) tre membri designati dalle associazioni dei consumatori ed utenti secondo i criteri stabiliti con regolamento di attuazione della presente legge;

     c) un membro designato di concerto dalle associazioni provinciali delle imprese cooperative di consumo;

     d) un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato in rappresentanza della produzione e della distribuzione;

     e) tre membri designati dal Consiglio provinciale, con voto limitato, da scegliersi tra esperti nei settori merceologico, di igiene alimentare, di comunicazione di massa e giuridico.

     2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica cinque anni.

     3. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e il vicepresidente.

     4. Dopo tre assenze consecutive e non previamente giustificate i membri del comitato decadono automaticamente. I membri decaduti vengono sostituiti con le medesime modalità di nomina originaria e durano in carica per il periodo residuo del quinquennio.

     5. Svolge le funzioni di segreteria del comitato un funzionario provinciale.

     6. Il comitato, entro tre mesi dalla prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento con la maggioranza di due terzi dei componenti. Il regolamento, tra gli altri, disciplina i casi nei quali il comitato può fare eccezione al principio di pubblicità dei suoi lavori.

     7. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

     8. In prima applicazione il comitato è costituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino al termine della legislatura in corso.

 

     Art. 3. Funzioni del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza.

     1. Al comitato per i problemi del consumo e dell'utenza sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) formula proposte e pareri sui programmi delle iniziative di sostegno delle associazioni dei consumatori, sui criteri di concessione dei contributi e sui progetti di legge connessi alla tutela dei consumatori ed utenti e alla difesa dei loro diritti; esprime inoltre pareri su ogni altra questione in materia di difesa del consumatore quando ciò sia richiesto dalla Giunta;

     b) promuove, direttamente ed attraverso proposte alla Giunta provinciale, attività di studio, indagine e ricerca finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1;

     c) esamina l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formula alla Giunta provinciale proposte di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori;

     d) formula proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti; avanza segnalazioni alla Provincia, all'azienda provinciale per i servizi sanitari e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento e promuove l'effettuazione di analisi e valutazioni comparate sulla composizione merceologica dei prodotti, sui loro standard qualitativi, sulla corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;

     e) propone alla Giunta provinciale, d'intesa con le competenti autorità scolastiche, la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti nonché programmi di informazione rivolti ai consumatori e agli utenti attraverso i quali rendere noti anche i risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate;

     f) trasmette alla Giunta provinciale ed al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

     g) svolge ogni altra funzione demandatagli dalla legge.

     2. Per le attività di cui al comma 1 il comitato si avvale della collaborazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di centri ed istituti specializzati nonché di enti o associazioni con i quali la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni.

     3. Il comitato opera ricercando il più proficuo collegamento con gli organismi e gli uffici che presso gli enti locali della Provincia perseguono analoghe finalità. A tal fine:

     a) valuta prioritariamente, nell'elaborazione dei propri programmi, le iniziative che coinvolgono gli enti locali;

     b) pone la propria esperienza a disposizione degli enti locali che lo richiedono;

     c) promuove la costituzione di una rete integrata di strumenti informativi nei settori di propria competenza.

 

     Art. 4. Segnalazioni e reclami.

     1. Il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza riceve segnalazioni e reclami scritti relativi alla tutela del consumatore proposti da enti, associazioni, imprese o da comitati di cittadini.

     2. Il presidente del comitato esamina gli esposti ricevuti, procede alla necessaria istruttoria e li sottopone all'esame del comitato che intraprende le iniziative ritenute necessarie.

 

     Art. 5. Obblighi di collaborazione.

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza può chiedere la collaborazione delle strutture organizzative della Provincia e di quelle dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché la consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse.

     2. Il comitato può altresì rivolgere quesiti e richiedere analisi di campione alle strutture sanitarie competenti.

 

     Art. 6. Informazione ed educazione dei consumatori.

     1. Per i fini di informazione ed educazione di cui alla presente legge la Giunta provinciale, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, approva un programma biennale di iniziative.

     2. In particolare la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in età scolare nonché di attività di formazione degli insegnanti e di educazione permanente.

     3. La Provincia cura inoltre la predisposizione dei supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di cui al comma 2, in collaborazione con gli organismi della scuola e, eventualmente, con organismi pubblici e privati specializzati.

 

     Art. 7. Promozione delle associazioni di consumatori ed utenti.

     1. Al fine di promuovere l'associazionismo tra i consumatori la Provincia concede contributi alle associazioni di consumatori e utenti che operano senza fine di lucro e senza rapporti con enti economici esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti e che, statutariamente, perseguono comunque finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori e utenti.

     2. La Giunta provinciale, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, stabilisce con proprio regolamento:

     a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché la relativa documentazione;

     b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;

     c) l'entità massima del contributo concedibile;

     d) i criteri per l'elaborazione delle graduatorie delle richieste di contributo;

     e) le modalità di erogazione delle agevolazioni, anche mediante anticipi;

     f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 8. Sportello dei consumatori e degli utenti.

     1. La Provincia favorisce altresì la creazione di uno o più centri, denominati sportello dei consumatori e degli utenti, da parte delle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'articolo 7, comma 1, anche in forma associata. A tal fine può concedere contributi, secondo il programma e le modalità da approvarsi, in conformità a quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Il centro ha i seguenti compiti:

     a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulle possibilità di difesa dei propri interessi;

     b) promuovere la costituzione di organi di arbitrato, ai sensi del codice di procedura civile, per la composizione delle controversie in materia di consumo e di utenza;

     c) collaborare con le istituzioni e i rappresentanti del mondo economico al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori ed utenti;

     d) effettuare altri interventi a favore dei consumatori ed utenti.

     3. La Provincia può approvare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di attività previste dalla presente legge e in particolare per l'apertura degli sportelli di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti).

     2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legge provinciale richiamata al comma 1.

 

     Art. 10. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui agli articoli 3, comma 2, 6 e 8, comma 3, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di lire a carico dell'esercizio finanziario 1997. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

 

     Art. 11. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Agli oneri di cui agli articoli 7 e 8, comma 1, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (capitolo 47415).

     2. Per il triennio 1997-1999 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella A.

 

     Art. 12. Variazione di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999 di cui agli articoli 2 e 5 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella B.

 

Tabelle

(Omissis)