§ 4.3.36 - Legge Provinciale 17 maggio 1991, n. 8.
Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:17/05/1991
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi.
Art. 16.  Mercati all'ingrosso.
Art. 17.  Strutture fieristiche.
Art. 18.  Disposizioni comuni per i mercati all'ingrosso e le strutture fieristiche.
Art. 19.  Centri commerciali all'ingrosso.
Art. 20.  Vincolo di destinazione per i centri commerciali all'ingrosso.
Art. 21.  Obblighi contrattuali.


§ 4.3.36 - Legge Provinciale 17 maggio 1991, n. 8.

Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio.

(B.U. 28 maggio 1991, n. 23).

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi. [1]

Capo I

Interventi a favore delle imprese commerciali

 

     Artt. 2. - 15 bis. [2]

Capo II

Mercati all'ingrosso e strutture fieristiche

 

     Art. 16. Mercati all'ingrosso.

     1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di natura strategica per il settore della distribuzione commerciale, in conformità alle indicazioni programmatiche recate dal piano provinciale di politica commerciale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di investimenti relativi ai mercati all'ingrosso di cui all'articolo 41 della legge medesima.

     2. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 le spese per la costruzione, il trasferimento, la ristrutturazione, l'ampliamento dei mercati all'ingrosso, compresi l'acquisto dell'area e l'esecuzione delle relative opere di apprestamento e di urbanizzazione primaria necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi e alla viabilità ordinaria, nonché gli oneri relativi alla progettazione ancorché siano stati sostenuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     3. La Giunta provinciale stabilisce con proprio provvedimento l'ammontare dei contributi di cui al comma 1 e la tipologia degli stessi secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 12 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 concernente «Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990-1992 e modifiche alle leggi provinciali 16 agosto 1976, n. 23, sul servizio di custodia forestale, 13 marzo 1978, n. 13, sugli asili nido comunali, 30 luglio 1987, n. 12, sulla programmazione delle attività culturali, 18 novembre 1988, n. 37, sul Centro servizi culturali Santa Chiara e alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, sulla manutenzione delle strade comunali», nonché le relative modalità di erogazione con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16 della medesima legge.

 

     Art. 17. Strutture fieristiche.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a comuni, enti pubblici, società di capitali a prevalente partecipazione pubblica nonché società controllate per una quota di capitale superiore al 50 per cento da società a prevalente partecipazione pubblica per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di opere, impianti o servizi, ivi compresi l'acquisto di beni mobili ed immobili, destinati o da destinare allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e ad attività connesse. I contributi sono determinati nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile [3].

     2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, nel caso in cui la realizzazione e gestione delle strutture di cui al presente articolo sia affidata in concessione da parte dei comuni interessati a società di capitali nelle quali gli stessi partecipino, l'intervento finanziario della Provincia può essere concesso pure nella forma e secondo le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2 bis, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come aggiunto con l'articolo 11 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

     3. [4].

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 che dovranno essere rapportati ai fabbisogni derivanti dal progetto economico- finanziario presentato dall'ente o soggetto interessato, indicante:

     a) le attività previste nell'ambito della struttura nonché i soggetti coinvolti;

     b) il piano di finanziamento delle opere;

     c) il preventivo economico di gestione.

     5. I contributi di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono concessi secondo le modalità previste dall'articolo 16, comma 3; le modalità di erogazione dei contributi medesimi sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 18. Disposizioni comuni per i mercati all'ingrosso e le strutture fieristiche.

     1. La Giunta provinciale stabilisce con propri provvedimenti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dell'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 16 e 17.

     2. La deliberazione di concessione dei contributi di cui agli articoli 16 e 17 costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

     3. Gli immobili realizzati con le agevolazioni previste dagli articoli 16 e 17 sono vincolati alla specifica destinazione d'uso per la durata di venticinque anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, salvo autorizzazione della Giunta provinciale a diversa destinazione, che dovrà comunque corrispondere a finalità di interesse pubblico.

     4. La liquidazione dei contributi è subordinata all'avvenuta annotazione nel libro fondiario del vincolo di destinazione di cui al comma 3.

     5. Nel caso in cui la destinazione fosse mutata senza l'autorizzazione della Giunta provinciale, il contributo concesso è revocato.

     6. Se il proprietario degli immobili realizzati con le agevolazioni previste dagli articoli 16 e 17 intende alienarli a titolo oneroso, la Provincia o il comune interessato, che devono essere previamente interpellati, possono esercitare diritto di prelazione sugli immobili stessi. In tal caso il prezzo è determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 detratto un importo pari alle somme erogate ai sensi della presente legge rivalutate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di cessazione dell'attività che comporti la dismissione dei beni oggetto di contributo da parte delle società di cui all'articolo 17.

     7. Per il recupero dei contributi già erogati si provvede ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     8. Le somme recuperate sono versate alla tesoreria della Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

 

     Art. 19. Centri commerciali all'ingrosso.

     1. Al fine di incentivare il potenziamento delle dotazioni strutturali ed infrastrutturali del commercio all'ingrosso in conformità agli obiettivi degli strumenti di programmazione commerciale di cui agli articoli 4, 6 e 8 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, la Giunta provinciale promuove la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso individuati nella pianificazione commerciale provinciale.

     2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi, che provvedano direttamente alla realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso, contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa [5].

     3. La spesa ammessa alle agevolazioni di cui al comma 2 è determinata sulla base dei costi di realizzazione complessivi al netto dei corrispettivi di cui al comma 8. Detti costi fanno riferimento alle spese per l'acquisizione delle aree da destinare all'insediamento dei centri commerciali all'ingrosso, per la progettazione e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle strutture e servizi in comune di cui all'articolo 51, primo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46.

     4. La Giunta provinciale determina la documentazione necessaria ai fini della concessione e della liquidazione delle agevolazioni di cui al comma 2. Per le modalità di concessione nella forma di contributi in conto capitale o di contributi annui costanti nonché per le modalità di erogazione delle agevolazioni si applicano le disposizioni previste dal comma 7 dell'articolo 12 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 [5].

     5. Su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, la Provincia può acquisire ed apprestare aree ove realizzare, in armonia con gli strumenti urbanistici, i centri commerciali all'ingrosso previsti dalla programmazione commerciale. La modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma sono stabilite dall'articolo 41 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4.

     6. Le aree di cui ai commi 3 e 5 sono alienate, o ne è concesso il diritto di superficie a tempo determinato o indeterminato, ad imprese esercenti attività commerciali per la realizzazione di strutture distributive all'ingrosso.

     7. Il corrispettivo per l'alienazione o per la concessione del diritto di superficie sulle aree realizzate con gli interventi finanziari di cui al presente articolo è stabilito dagli enti di cui al comma 2, ovvero dalla Provincia nei casi di cui al comma 5, in misura non inferiore al 40 per cento dei relativi costi di acquisizione ed apprestamento. Nel caso di concessione del diritto di superficie a tempo determinato, il corrispettivo e commisurato anche alla durata dello stesso.

     8. Al solo fine della quantificazione dei contributi di cui al comma 2, la Provincia determina i corrispettivi di alienazione delle aree e di concessione del diritto di superficie sulle aree secondo le modalità di cui al comma 7.

     9. Per i fini di cui al presente articolo, la Provincia e gli enti di cui al comma 2 possono avvalersi della Tecnofin strutture S.p.A, previa stipula di apposita convenzione che stabilisce le condizioni e i tempi di realizzazione delle opere, i criteri e le modalità di alienazione delle aree secondo quanto stabilito dal comma 7 nonché l'entità, le modalità e i tempi di utilizzazione dei finanziamenti. Alla Tecnofin strutture S.p.A può altresì essere affidato dai medesimi soggetti e secondo le stesse modalità l'incarico di realizzare gli edifici da destinare a centri commerciali all'ingrosso. In tal caso il corrispettivo per l'alienazione o locazione degli edifici sarà stabilito dalla medesima convenzione secondo criteri in grado di coprire il costo di costruzione degli edifici, fermo restando che il costo di acquisizione ed apprestamento delle aree è stabilito dal comma 7.

 

     Art. 20. Vincolo di destinazione per i centri commerciali all'ingrosso.

     1. Le aree per centri commerciali all'ingrosso realizzati dalla Provincia o con l'intervento finanziario della medesima sono vincolate per destinazione ad uso commerciale per un periodo di venticinque anni.

     2. Il vincolo è costituito nell'atto di vendita o di concessione del diritto di superficie e viene annotato nel libro fondiario: esso ha decorrenza dalla data del contratto di trasferimento della proprietà, rispettivamente dalla data di formazione della partita tavolare del diritto di superficie.

     3. Il vincolo può essere revocato con deliberazione degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 19, ovvero della Giunta provinciale per le iniziative attuate dalla Provincia, in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

     4. Per la durata del vincolo di cui al presente articolo, le aree in questione non possono essere trasferite per atto tra vivi a pena di nullità, salvo preventivo benestare degli enti di cui al comma 3. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

     5. Il benestare di cui al comma 4 sarà in ogni caso subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 21.

 

     Art. 21. Obblighi contrattuali.

     1. Le superfici delle aree da alienare o per le quali è concesso il diritto di superficie ai sensi dell'articolo 19, sono determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori che saranno occupati.

     2. Negli atti di vendita o di concessione del diritto di superficie deve essere prevista da parte degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 19, ovvero della Provincia, mediante apposite clausole, l'assunzione da parte dell'acquirente o del concessionario di obblighi concernenti:

     a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;

     b) l'entrata in attività delle singole strutture distributive in tempi prestabiliti;

     c) i livelli occupazionali da raggiungere nelle varie fasi di entrata in attività.

     3. Per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per dimostrati motivi di ordine strutturale ed organizzativo dell'impresa tendenti ad una migliore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici, gli enti di cui al comma 2, possono su domanda, valutare l'opportunità di modificare l'impegno sui livelli occupazionali.

     4. Ad ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere la relativa sanzione pecuniaria per i casi di inadempienza.

     5. Per i casi di inadempienza gravi, ivi inclusi quelli relativi al mantenimento dei livelli occupazionali di cui alla lettera c) del comma 2 o di cessazione di attività, sarà previsto anche il diritto ad ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, incluse le opere e gli stabili in essa esistenti.

     6. In tal caso la Provincia o l'altro ente sarà tenuto al pagamento del costo delle sole opere e costruzioni, tenuto conto del loro stato di conservazione e nel limite in cui queste siano utilizzabili per attività commerciali dedotta la quota dei contributi concessi ed erogati dalla Provincia ai sensi del capo I, determinata in base al numero degli anni ricompresi nel periodo del vincolo di destinazione, aventi decorrenza dal periodo dell'inadempimento o di cessazione dell'attività, rispetto al numero di anni di durata del vincolo di destinazione medesima.

     Nel caso di opere e costruzioni già esistenti sull'area alla data della stipulazione dell'atto, il valore da corrispondere per le medesime non potrà essere superiore al corrispettivo pagato al momento dell'acquisto, rivalutato secondo gli aumenti dell'indice del costo della vita calcolati e resi pubblici dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT) fino al momento dell'esercizio del diritto di cui al comma 5.

     7. Negli stessi casi di cui al comma 5 sarà prevista la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie nonché il pagamento delle opere e degli stabili secondo quanto previsto nel comma 6 con riferimento alle aree alienate.

     8. Per i casi di mancata concessione del benestare previsto dall'articolo 20, negli atti di vendita o di concessione del diritto di superficie sarà previsto il diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

Capo III

Modifiche alla l. p. 22 dicembre 1983, n. 46

concernente "Disciplina del settore commerciale

della Provincia autonoma di Trento"

 

     Artt. 22. - 26. [2]

Capo IV

Norme finali e transitorie

 

     Artt. 27. - 28. [2]

Capo V

Disposizioni finanziarie

 

     Artt. 29. - 31. [2]

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[2] Articoli abrogati dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 61 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[4] Comma abrogato dall'art. 61 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[2] Articoli abrogati dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[2] Articoli abrogati dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[2] Articoli abrogati dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.