§ 4.5.28 - L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.
Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:13/12/1990
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  Visto di corrispondenza e integrazione della disciplina della valutazione dell'impatto ambientale.
Art. 4.  Disposizioni di coordinamento.
Art. 5.  Autorizzazione all'esercizio.
Art. 6.  Classificazione.
Art. 7.  Mutamenti nella titolarità e nella gestione.
Art. 8.  Obblighi del titolare e del gestore.
Art. 9.  Periodi di esercizio.
Art. 10.  Tariffe.
Art. 11.  Obbligo di esposizione al pubblico.
Art. 12.  Campeggi mobili.
Art. 13.  Divieto di campeggio.
Art. 14.  Regolamento di esecuzione.
Art. 15.  Sanzioni.
Art. 16.  Funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 17.  Iniziative ammesse ad agevolazione.
Art. 18.  Soggetti beneficiari.
Art. 19.  Agevolazioni.
Art. 20.  Programmazione delle agevolazioni.
Art. 21.  Modalità per la richiesta delle agevolazioni.
Art. 22.  Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.
Art. 23.  Obblighi dei richiedenti.
Art. 23 bis.  Iniziative di qualificazione ambientale.
Art. 24.  Sanzioni.
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.  Proroga di termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, concernente «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affitta camere».
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30.  Abrogazioni.
Art. 31.  Disposizioni relative ai complessi esistenti.
Art. 32.  Disposizioni transitorie.
Art. 33.  Riferimento delle spese.
Art. 34.  Entrata in vigore.


§ 4.5.28 - L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali.

(B.U. 18 dicembre 1990, n. 56).

 

CAPO I

Disciplina dei complessi ricettivi turistici all'aperto

 

Art. 1. Finalità.

     1. Ai fini della conoscenza, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio naturale, ambientale e storico-culturale, la Provincia autonoma di Trento disciplina la ricezione turistica all'aperto e ne favorisce lo sviluppo nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio.

 

     Art. 2. Definizione.

     1. Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi.

     2. Sono campeggi, per i fini di cui al comma 1, gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di soggiorno mobili nonché, per quelli situati a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare, di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, come definite dal regolamento di esecuzione [1].

     3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili fino al limite del 30 per cento della ricettività massima autorizzata. Al titolare o al gestore di campeggi posti a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare è consentito, inoltre, attrezzare stabilmente le piazzole destinate ad accogliere mezzi mobili con strutture fisse di appoggio, come definite dal regolamento di esecuzione. In ogni caso la ricettività complessiva riferita agli allestimenti stabili e mobili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture accessorie di cui al comma 2 non può superare l'80 per cento di quella massima autorizzata. Qualora tale ricettività superi il 50 per cento della ricettività massima del campeggio, la struttura ricettiva assume la denominazione di "campeggio parco per vacanze". Ogni allestimento stabile non può essere superiore a 40 metri quadrati di superficie, come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14 [2].

     3 bis. Il titolare o il gestore del campeggio può locare le piazzole e gli allestimenti per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili [3].

     4. I campeggi devono corrispondere alle norme statali e provinciali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

     5. E' consentita l'utilizzazione come allestimenti stadi del campeggio anche delle unità abitative degli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge all'interno dei campeggi a condizione che:

     a) ciascuna unità abitativa da utilizzare all'interno dell'immobile abbia superficie lorda come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, non superiore a metri quadrati 40, compresi gli eventuali servizi;

     b) l'immobile non possieda i requisiti previsti per poter essere classificato esercizio alberghiero;

     c) sia osservata la percentuale massima di capacità ricettiva riferita agli allestimenti stadi.

     5 bis. [4].

     6. [Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni associato. È consentito l’uso di strutture e di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio. I campeggi mobili possono essere organizzati esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o religiose. Questi campeggi sono soggetti alla sola disciplina dell’articolo 12] [5].

     7. [I campeggi a fini sociali realizzati con i contributi di cui all'articolo 29, comma secondo della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, sono equiparati ai campeggi mobili di cui al comma 6 del presente articolo, purché organizzati esclusivamente per i propri soci da enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro. Ai medesimi campeggi non si applica la limitazione del periodo di apertura prevista dal comma 2 dell'articolo 12] [6].

 

     Art. 3. Visto di corrispondenza e integrazione della disciplina della valutazione dell'impatto ambientale.

     1. L'allestimento dei complessi ricettivi turistici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 è subordinato all'ottenimento del visto di corrispondenza del progetto di esecuzione delle opere o dei lavori alle prescrizioni della presente legge, nonché alle caratteristiche tecniche stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14. L'allestimento dei campeggi e dei "campeggio parco per vacanze" è ammesso solo se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici [7].

     2. Il visto è rilasciato dal dirigente del servizio competente in materia di turismo entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

     3. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 2 è stabilita con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

     4. [8].

 

     Art. 4. Disposizioni di coordinamento.

     1. Ai fini del coordinamento delle disposizioni della presente legge con le norme di carattere edilizio, il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dei campeggi o loro modificazioni, è subordinato all'ottenimento del visto di corrispondenza di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5. Autorizzazione all'esercizio.

     1. L'esercizio dei complessi ricettivi turistici previsti dalla presente legge è subordinato ad autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo, che viene rilasciata a condizione che:

     a) il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni [9];

     b) il richiedente dimostri di avere la completa ed esclusiva disponibilità del complesso;

     c) sia stata versata la tassa di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia;

     d) sia accertato che l'allestimento del complesso è stato effettuato in conformità al progetto vistato ai sensi dell'articolo 3.

     2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente deve indicare nella domanda il gestore, che può essere il richiedente medesimo o persona diversa; il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione.

     3. Deve essere designato un gestore in tutti i casi in cui il richiedente non sia persona fisica.

     4. Qualora il gestore sia persona diversa dal titolare, i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere posseduti anche da quest'ultimo.

     5. Gli interessati devono produrre la domanda di autorizzazione al servizio competente in materia di turismo, allegando la documentazione stabilita con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

     6. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a tempo indeterminato, ferma restando la necessaria permanenza dei requisiti previsti dal medesimo comma [10].

     7. [11].

     8. [12].

     9. [13].

 

     Art. 6. Classificazione.

     1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio i campeggi sono classificati, in base ai requisiti posseduti, in esercizi con quattro, tre, due ed una stella.

     2. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14 sono stabiliti i requisiti per la classificazione in rapporto all'ubicazione, alla qualità dei servizi, alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive, nonché le modalità di revisione della stessa.

     3. Qualora vengano accertate variazioni o perdita dei requisiti che avevano dato luogo alla classificazione, si procede sentito l'interessato, ovvero su sua domanda, ad una nuova classificazione.

 

     Art. 7. Mutamenti nella titolarità e nella gestione.

     1. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte nella titolarità dell'autorizzazione all'esercizio può continuare l'esercizio del campeggio solo dopo aver presentato al servizio competente in materia di turismo domanda di aggiornamento dell'autorizzazione. Alla domanda, recante le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, sono allegati una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l'interessato dichiari di possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), comma 1 dell'articolo 5, nonché l'originale dell'autorizzazione per il suo aggiornamento.

     2. All'aggiornamento dell'autorizzazione provvede l'assessore provinciale competente in materia di turismo, previo accertamento da parte del servizio competente in materia di turismo della sussistenza dei requisiti dichiarati, nonché di quelli di cui al comma 4 dell'articolo 5.

     3. [14].

     4. Fatto salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 5, qualora il gestore cessi di prestare la propria opera il titolare gestisce direttamente il campeggio fino all'eventuale nomina del nuovo gestore. Il titolare deve inviare al servizio competente in materia di turismo l'originale dell'autorizzazione per il suo aggiornamento ogni qualvolta ci sia una variazione nella persona del gestore, allegando, qualora il gestore sia persona diversa dal titolare, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il nuovo gestore dichiari di possedere i requisiti di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5.

 

     Art. 8. Obblighi del titolare e del gestore.

     1. Il titolare ed il gestore sono responsabili dell'osservanza nei campeggi delle disposizioni previste dalla presente legge, delle norme di pubblica sicurezza e di ogni altra disposizione prevista dalla legislazione vigente.

     2. La vita interna di ogni complesso deve essere organizzata e disciplinata da apposito regolamento.

     3. Il gestore deve assicurare una custodia continua durante il periodo di apertura.

     4. Il campeggio deve essere assicurato da parte del titolare o del gestore per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli utenti.

     5. In caso di inottemperanza dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 4 l'autorizzazione è sospesa dall'assessore competente in materia di turismo sino ad avvenuto adempimento.

 

     Art. 9. Periodi di esercizio.

     1. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi turistici di cui alla presente legge può essere annuale o stagionale.

     2. Per i complessi autorizzati all'apertura per l'intero arco dell'anno sono consentiti, nel rispetto dei periodi minimi stabiliti al comma 4, periodi di chiusura dell'esercizio fino a complessivi tre mesi all'anno. La chiusura per periodi superiori, fino ad un massimo di sei mesi, può essere autorizzata, su motivata richiesta, dall'assessore provinciale competente in materia di turismo.

     3. Le autorizzazioni stagionali di cui al comma 1 si riferiscono ai seguenti periodi:

     a) stagione estiva, dal 10 maggio al 30 novembre;

     b) stagione invernale, dal 1 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo.

     4. E' obbligatoria l'apertura nei seguenti periodi minimi: per i complessivi ad attivazione estiva dal 16 giugno al 15 settembre e per i complessi ad attivazione invernale dal 20 dicembre al 20 marzo.

     5. Con l'autorizzazione stagionale è data pure facoltà di attivare i campeggi anche per brevi periodi ricompresi in altra stagione, caratterizzati da particolari ricorrenze.

     5 bis. Nei periodi di chiusura, previa comunicazione al comune competente per territorio, è consentito ai gestori dei campeggi l'attivazione di spazi adibiti a sosta camper, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. concernente le aree di sosta [15].

     6. Qualora il titolare di autorizzazione stagionale intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso durante i periodi minimi previsti dal comma 4, deve essere autorizzato dall'assessore provinciale competente in materia di turismo.

     7. I complessi autorizzati per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estiva e invernale assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale).

 

     Art. 10. Tariffe. [16]

     1. I titolari o i gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a presentare su apposito modello, predisposto dal servizio competente in materia di turismo, entro il 30 giugno di ogni anno le tariffe massime giornaliere da applicare nel periodo dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo.

     2. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun titolare o gestore.

     3. Le tariffe massime giornaliere che si intendono applicare per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui i complessi medesimi sono dotati, devono essere comunicate rispettivamente:

     a) per gli esercizi situati negli ambiti territoriali omogenei, di cui all'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), ai soggetti previsti dall'articolo 9 della medesima legge provinciale competenti per il territorio in cui è situato l'esercizio;

     b) per gli esercizi situati al di fuori degli ambiti territoriali omogenei di cui al precedente punto a), ovvero in ambiti territoriali omogenei in cui non è presente alcuno dei soggetti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale n. 8 del 2002, ai consorzi di associazioni pro-loco previsti dal titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), ovvero al servizio provinciale competente in materia di turismo nel caso in cui non sia presente sul territorio alcun consorzio.

     4. I soggetti previsti al comma 3 devono inserire i prezzi comunicati nel sistema informatico del turismo entro il 30 settembre successivo al termine della presentazione e devono trasmettere all'esercizio ricettivo all'aria aperta una copia della tabella dei prezzi al fine della sua esposizione al pubblico.

     5. L'omessa comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione delle ultime tariffe regolarmente presentate.

 

     Art. 11. Obbligo di esposizione al pubblico.

     1. E' fatto obbligo esporre in modo ben visibile all'ingresso un'insegna recante la denominazione del campeggio e la categoria di classificazione simboleggiata dal numero delle stelle assegnate, nonché i periodi di chiusura.

     2. E' fatto altresì obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del campeggio copia o riproduzione della tabella delle tariffe dei prezzi denunciati.

     3. All'interno del locale di ricezione devono essere esposti:

     a) l'autorizzazione all'esercizio;

     b) la tabella delle tariffe dei prezzi denunciati;

     c) copia della planimetria generale e il regolamento interno del complesso.

     4. Copia degli atti di cui al comma 3, lettere b) e c) è trasmessa, prima dell'esposizione nel locale di ricezione, al servizio competenze in materia di turismo [17].

 

     Art. 12. Campeggi mobili. [18]

     [1. L'allestimento, in aree pubbliche o private, di campeggi mobili previsti dall'articolo 2, comma 6, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di apposita richiesta dalla quale risultino:

     a) le generalità dei responsabili della conduzione del campeggio, designati dagli enti, dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 6;

     b) la durata del campeggio, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;

     c) l'area d'insediamento prescelto;

     d) l'assenso del proprietario dei terreni;

     e) le caratteristiche del campeggio e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.

     1 bis. Per l’apertura dei campeggi mobili non è richiesto il parere dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari [19].

     2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della richiesta, in assenza di diniego, l'attività può essere iniziata.

     2 bis. Nei campeggi mobili la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all’autoconsumo familiare [20].

     3. Per favorire la realizzazione di attività socio-educative e formative e in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, le modalità nel rispetto delle quali è consentito effettuare campeggi mobili itineranti che prevedono soste non superiori a quattro giorni; con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti, associazioni e organizzazioni ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere tale attività.]

 

     Art. 13. Divieto di campeggio.

     1. E' vietato campeggiare a scopo turistico in tende o in altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dai complessi ricettivi turistici, o dai campeggi mobili autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

     a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità comunali;

     b) insediamenti posti in stretta vicinanza a casa di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del proprietario o possessore dell'abitazione medesima;

     c) insediamenti presso operatori agrituristici ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2,lettera b), della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, concernente «Disciplina dell'agriturismo».

     2. La sosta dell'autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici non può essere considerata manifestazione di campeggio, a condizione che il veicolo sia collegato col suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo.

     3. A supporto del turismo itinerante la sosta di autocaravan, anche senza l'osservanza delle indizi indicate nel comma 2, è consentita, purché non eccedente le quarantotto ore, in aree appositamente individuate ed attrezzate dai comuni o da soggetti privati, che potranno disporre anche in ordine alle relative tariffe [21].

 

     Art. 14. Regolamento di esecuzione.

     1. La Giunta provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di esecuzione della stessa, dopo aver sentito la competente commissione legislativa.

 

     Art. 15. Sanzioni.

     1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

     a) in caso di esercizio di campeggio senza la prescritta autorizzazione, il pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

     b) in caso di superamento della capacità ricettiva autorizzata o del limite stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 per il soggiorno in allestimenti messi a disposizione dalla gestione, il pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. In caso di recidiva reiterata, l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di un mese; in caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, è revocata;

     c) in caso di occupazione di aree comuni o di servizio con mezzi di soggiorno, il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000;

     d) in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi, sulle attrezzature, sui servizi e sulla classificazione, il pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000;

     e) in caso di inottemperanza all'obbligo di custodia stabilito dal comma 3 dell'articolo 8, il pagamento di una somma di lire 100.000 a lire 300.000;

     f) in caso di violazione degli obblighi di apertura previsti dall'articolo 9, il pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000;

     g) in caso di applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate ai sensi dell'articolo 10, il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. In caso di recidiva reiterata, l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di un mese; in caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, è revocata;

     h) in caso di violazione degli obblighi di esposizione al pubblico previsti dall'articolo 11, il pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000; la stessa sanzione si applica nel caso di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi al servizio competente in materia di turismo ai sensi dell'articolo 11 [22];

     i) [in caso di esercizio di campeggio mobile non autorizzato dal sindaco ai sensi dell'articolo 12, il pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000] [23];

     l) in caso di violazione del divieto di campeggio stabilito dall'articolo 13, il pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000;

     l bis) in caso di locazione delle piazzole o degli allestimenti per un periodo superiore a dodici mesi il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000; qualora il periodo di locazione sia superiore a tre anni il pagamento di una sanzione da lire 1.200.000 a lire 6.000.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva [24];

     l ter) in caso d'irregolarità di ordine tecnico-amministrativo il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000 per ciascuna irregolarità. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva [25].

     1 bis. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è revocata a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) [26].

     1 ter. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e in particolare in caso di vendita o di locazione per periodi superiori ai dodici mesi delle piazzole o degli allestimenti anche attraverso forme di multiproprietà turistica, o di assegnazioni di quote capitarie corrispondenti a parti allestite, nonché qualora siano state cedute a qualsiasi titolo le piazzole o gli allestimenti. E' inoltre sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d), e nel caso di gravi irregolarità di ordine tecnico-amministrativo. La sospensione può essere disposta anche parzialmente con riferimento a specifiche strutture o attività purché non sia pregiudicato il regolare funzionamento della struttura ricettiva fino alla completa regolarizzazione [27].

     1 quater. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici nei casi previsti dal comma 1 ter è disposta previa diffida a ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto, comunque non inferiore a trenta giorni; è disposta la revoca dell'autorizzazione qualora non si sia ottemperato a quanto richiesto entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione [28].

     2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

     4. Le somme riscosse relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 16. Funzioni di vigilanza e controllo.

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo ai fini dell'applicazione della presente legge sono esercitate dai dipendenti del servizio competente in materia di turismo e, per quanto di competenza, dai dipendenti del servizio competente in materia di polizia locale, espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale, nonché dai comuni competenti [29].

     2. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e del comune e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorità sanitarie.

 

CAPO II

Disciplina degli interventi finanziari

 

     Art. 17. Iniziative ammesse ad agevolazione.

     1. Al fine di promuovere, sviluppare e migliorare le attività del turismo all'aria aperta, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni per le seguenti iniziative riferite agli esercizi ricettivi di campeggio contemplati dalla presente legge:

     a) allestimento, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento;

     b) realizzazione di impianti, strutture ed opere complementari;

     c) acquisto di attrezzature ed arredamenti;

     d) utilizzo dei beni di cui alla lettera c) mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione («leasing»);

     e) acquisizione ed infrastrutturazione ovvero sola infrastrutturazione dell'area necessaria all'allestimento e all'ampliamento.

 

     Art. 18. Soggetti beneficiari.

     1. Possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge:

     a) [30];

     b) per le iniziative di cui alla lettera e) dell'articolo 17 i comuni. Nel caso di sole opere di infrastrutturazione i comuni devono comunque avere la proprietà dell'area.

     2. [31].

 

     Art. 19. Agevolazioni.

     1. Ai soggetti di cui all'articolo 18 che attuino le iniziative indicate all'articolo 17 possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, concernente «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera» e secondo le tipologie previste dal comma 2 del medesimo articolo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

     2. La misura dei contributi di cui al comma 1 può essere elevata fino a dieci punti percentuali nel caso di iniziative in zone individuate come svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 [32].

     3. La tipologia, la misura e la durata dei contributi per le iniziative realizzate dai comuni vengono determinate dalla Giunta provinciale, per il periodo di validità del titolo I della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, concernente disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990/1992, secondo quanto disposto dall'articolo 12 della medesima legge.

     4. Le agevolazioni disposte con la presente legge non sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.

 

     Art. 20. Programmazione delle agevolazioni.

     1. A fini di programmazione, le deliberazioni previste dagli articoli 2 e 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 ricomprendono anche le iniziative agevolabili ai sensi della presente legge.

 

     Art. 21. Modalità per la richiesta delle agevolazioni.

     1. Ai fini della presentazione, della valutazione nonché dell'ammissibilità delle domande di agevolazione, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27.

 

     Art. 22. Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 19 sono concesse dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

     2. [33].

     3. La deliberazione di concessione delle agevolazioni per la realizzazione da parte dei comuni delle iniziative di cui all'articolo 17, lettera e), costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

     4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 la liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base di verifiche finali, dietro presentazione della documentazione stabilita, in conformità alla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45, concernente «Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell'azione amministrativa provinciale», con la deliberazione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 richiamata all'articolo 20 e previa costituzione del vincolo di cui all'articolo 23.

     5. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'investimento accertato risulti di importo inferiore a quello ammesso.

     6. [34].

     7. I contributi annui costanti hanno decorrenza dal 30 giugno e dal 31 dicembre immediatamente successivo alla data della deliberazione di concessione e sono erogati, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 6 del presente articolo, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralità del contributo medesimo.

     8. In caso di accensione di mutui, i contributi di cui al comma 7 possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.

     9. Nel caso di trasferimento dell'esercizio ricettivo per causa di morte o per atto tra vivi le agevolazioni sono concesse ai subentranti.

 

     Art. 23. Obblighi dei richiedenti. [35]

     1. La concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

     a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 20, e cinque anni se tratta di beni mobili di valore superiore;

     b) dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di effettuazione degli acquisti afferenti beni immobili con spesa ammissibile non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 20;

     c) quindici anni dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti afferenti beni immobili con spesa ammissibile superiore al limite di cui alla lettera b). In tal caso l'immobile è vincolato per il medesimo periodo alla destinazione per uso campeggio mediante annotazione tavolare.

     2. Con la deliberazione di concessione la Giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'articolo 120, ulteriori vincoli, relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

     3. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti, la Giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

     4. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La Giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

     5. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono impegnarsi:

     a) a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;

     b) ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

     c) a comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

     6. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 4 viene effettuato dal servizio provinciale competente in materia di turismo secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 20.

 

          Art. 23 bis. Iniziative di qualificazione ambientale. [36]

     1. Al fine di sostenere le attività volte a migliorare gli standard qualitativo-ambientale dei campeggi ubicati in provincia di Trento, la Provincia concede contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di progetti promossi dalle associazioni degli esercenti l'attività di campeggio più rappresentative a livello provinciale.

     2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 nonché per la concessione dei contributi previsti dal medesimo comma.

 

     Art. 24. Sanzioni. [37]

     1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 23, le relative agevolazioni sono revocate e le somme già erogate sono recuperate, maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a  quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere.

     2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di agevolazione con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

     3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 23, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

     4. L'inosservanza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'articolo 23 comporta la revoca pro quota delle agevolazioni, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3, e la rideterminazione proporzionale delle stesse, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai comini 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

     5. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 23, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 23 ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data di cessazione.

     6. Le revoche di cui al comma 5 non sono disposte ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di cessione o conferimento di azienda, di trasformazione o fusione di impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di affitto di azienda, il contributo continua ad essere erogato al beneficiario originario, previa comunicazione annuale di quest'ultimo alla Provincia circa l'avvenuta osservanza degli obblighi di continuazione dell'attività imprenditoriale.

     7. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 23, o comunque prima dell'erogazione dell'intera agevolazione, comporta la revoca dell'agevolazione con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

     8.Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 2 dell'articolo 23 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 20.

     9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 23 comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

     10. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

CAPO III

Modifica a disposizioni provinciali in materia di zone

svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati

mondiali di sci nordico e attività idrotermali

 

          Art. 25. [38]

 

     Art. 26. [39]

 

     Art. 27. Proroga di termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, concernente «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affitta camere».

     1. Sono ulteriormente prorogati di un anno, in relazione alle rispettive scadenze, i seguenti termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23:

     a) il termine per la scadenza degli effetti della classificazione definitiva degli esercizi alberghieri, desumibile dal valore quinquennale della classificazione, in base all'articolo 8 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, computato sull'entrata in vigore della classificazione stessa, stabilita dall'articolo 12, primo comma, della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12 e prorogato al 30 novembre 1991 dall'articolo 1 della legge provinciale 3 gennaio 1990, n. 1;

     b) il termine relativo alla scadenza degli effetti della classificazione provvisoria degli esercizi alberghieri di cui all'articolo 12, primo comma, della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, co   me sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12 e prorogato al 30 novembre 1991 dall'articolo 1 della legge provinciale 3 gennaio 1990, n. 1, che è così sostituito con il termine «30 novembre 1992»;

     c) il termine relativo agli adeguamenti previsti dall'articolo 12, secondo comma, della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12 e prorogato dalla legge provinciale 3 gennaio 1990, n. 1, che è così sostituito con il termine «15 gennaio 1992»;

     d) il termine relativo agli adempimenti e al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12, quarto comma, della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12 e da ultimo prorogato al 15 gennaio 1991 dall'articolo 1 della legge provinciale 3 gennaio 1990, n. 1, che è così sostituito con il termine «15 gennaio 1992»;

     e) il termine relativo alla classificazione provvisoria degli esercizi di affittacamere di cui all'articolo 23, primo comma, della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12 e da ultimo prorogato al 30 novembre 1992 dall'articolo 1 della legge provinciale 3 gennaio 1990, n. 1, che è così sostituito con il termine «30 novembre 1993»;

     f) il termine relativo agli adeguamenti previsti dall'articolo 23, secondo comma, della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12 e da ultimo prorogato al 15 gennaio 1992 dall'articolo 1 della legge provinciale 3 gennaio 1990, n. 1, che è così sostituito con il termine «15 gennaio 1993».

 

     Art. 28. [40]

 

     Art. 29. [41]

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

 

     Art. 30. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15;

     b) legge provinciale 12 ottobre 1978, n. 42, limitatamente al capo I;

     c) legge provinciale 29 dicembre 1979, n. 14;

     d) articoli 73, 74, 75, 76 e 77 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

     e) legge provinciale 3 agosto 1981, n. 13;

     f) commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 3 della legge provinciale 22 dicembre 1982, n. 31;

     g) legge provinciale 5 gennaio 1987, n. 1;

     h) comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8.

     2. La legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come modificata da ultimo con l'articolo 13 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, continua ad applicarsi, relativamente alle agevolazioni per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla predetta legge, nonché per la concessione di nuove agevolazioni relative a domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge e a prescindere dal termine previsto dal comma 4 dell'articolo 31 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15. in tale ultimo caso gli interessati possono tuttavia richiedere con apposita domanda da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge che le domande stesse siano ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 31. Disposizioni relative ai complessi esistenti.

     1. Le autorizzazioni all'esercizio dei campeggi rilasciate in base alla precedente normativa mantengono validità ai sensi della presente legge per la durata di un anno dall'entrata in vigore della legge medesima. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari di dette autorizzazioni dovranno presentare domanda al servizio competente in materia di turismo per ottenere la nuova autorizzazione con la relativa classificazione ai sensi dell'articolo 6.

     2. Ai complessi ricettivi già autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito di mantenere le strutture e gli allestimenti stabili esistenti, anche se non conformi alle previsioni della presente normativa e del relativo regolamento di esecuzione.

     3. Le autorizzazioni all'allestimento dei campeggi rilasciate in base alla precedente normativa sono equiparate al visto di corrispondenza di cui all'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 32. Disposizioni transitorie.

     1. Nella prima applicazione della presente legge le domande relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge stessa sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima e sono esaminate unitamente a quelle per le quali sia stata presentata domanda ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 per l'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.

     2. Fino all'integrazione della deliberazione prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, le domande di agevolazione di cui al comma 1 sono accompagnate dalla documentazione stabilita agli effetti delle agevolazioni recate dalla medesima legge.

 

     Art. 33. Riferimento delle spese.

     1. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni delle spese derivanti dall'articolo 19.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29, si provvede con una quota delle autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 16 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21.

 

     Art. 34. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[4] Comma inserito dall'art. 24 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 ed abrogato dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[5] Comma già sostituito dall’art. 21 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 8 giugno 2007, n. 12 e abrogato dall'art. 12 della L.P. 28 maggio 2009, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma abrogato dall'art. 12 della L.P. 28 maggio 2009, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[8] Modifica l'art. 10 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

[9] Lettera così modificata dall’art. 49 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[11] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[12] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[13] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[14] Comma abrogato dall’art. 49 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[15] Comma inserito dall’art. 21 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 21 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[17] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[18] Articolo sostituito dall’art. 21 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 e abrogato dall'art. 12 della L.P. 28 maggio 2009, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Comma inserito dall'art. 2 della L.P. 8 giugno 2007, n. 12.

[20] Comma inserito dall'art. 2 della L.P. 8 giugno 2007, n. 12.

[21] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[22] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[23] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.P. 28 maggio 2009, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[26] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[27] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[28] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[29] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[30] Lettera abrogata dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[31] Comma abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[32] Comma così modificato dall'art. 72 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[33] Comma abrogato dall'art. 75 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[34] Comma abrogato dall'art. 75 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 73 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[36] Articolo inserito dall’art. 21 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[38] Modifica l'art. 7 della L.P. 27 giugno 1983, n. 22.

[39] Modifica gli articoli 2, 5, 6, 12 e 13 della L.P. 22 agosto 1988, n. 27.

[40] Modifica l'art. 2 della L.P. 27 agosto 1987, n. 17.

[41] Modifica l'art. 16 della L.P. 20 giugno 1983, n. 21.