§ 4.5.27 - Legge Provinciale 3 gennaio 1990, n. 1.
Proroga di termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23concernente "Disciplina degli esercizi alberghieri e degli [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:03/01/1990
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Sono ulteriormente prorogati di un anno, in relazione alle rispettive scadenze, i seguenti termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, concernente «Disciplina degli [...]
Art. 2.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entrerà in vigore il giorno successivo a [...]


§ 4.5.27 - Legge Provinciale 3 gennaio 1990, n. 1.

Proroga di termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23concernente "Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere" e disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 9 gennaio 1990, n. 2).

 

Art. 1.

     1. Sono ulteriormente prorogati di un anno, in relazione alle rispettive scadenze, i seguenti termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, concernente «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere»:

     a) il termine del 30 novembre 1990 di scadenza degli effetti della classificazione definitiva degli esercizi alberghieri prevista dal primo comma dell'articolo 12 della legge stessa, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12;

     b) il termine del 30 novembre 1990 di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge stessa, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo alla scadenza degli effetti della classificazione provvisoria degli esercizi alberghieri;

     c) il termine del 15 gennaio 1990 di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo agli adeguamenti ivi previsti;

     d) il termine del 15 gennaio 1990 di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo agli adempimenti ed al possesso dei requisiti vi previsti;

     e) il termine del 30 novembre 1991 di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge stessa, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo alla classificazione provvisoria degli esercizi di affittacamere;

     f) il termine del 15 gennaio 1991 di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo agli adeguamenti ivi previsti [1].

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. Per l'anno 1990, in attesa della nuova legge in materia di finanza locale per il triennio 1990-1992, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere ai comuni somme fino alla concorrenza di lire 47.000.0000.000, da ripartirsi tra i comuni medesimi in proporzione alle somme assegnate per l'anno 1989 ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni.

     2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 47.000.000.0000 a carico dell'esercizio finanziario 1990.

 

     Artt. 3. - 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] I termini di cui al presente articolo sono stati ulteriormente prorogati dall'art. 27 della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.

[2] Recano disposizioni finanziarie.