§ 4.5.60 - L.P. 8 giugno 2007, n. 12.
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:08/06/2007
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto [...]
Art. 2.  Modificazioni dell’articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33


§ 4.5.60 - L.P. 8 giugno 2007, n. 12. [1]

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), in materia di campeggi mobili

(B.U. 19 giugno 2007, n. 25)

 

Art. 1. Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)

     1. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è sostituito dal seguente:

"6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni associato. È consentito l’uso di strutture e di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio. I campeggi mobili possono essere organizzati esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o religiose. Questi campeggi sono soggetti alla sola disciplina dell’articolo 12."

 

     Art. 2. Modificazioni dell’articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è inserito il seguente:

"1 bis. Per l’apertura dei campeggi mobili non è richiesto il parere dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari."

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

"2 bis. Nei campeggi mobili la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all’autoconsumo familiare."


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.P. 28 maggio 2009, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.