§ 6.4.6 - Legge Provinciale 27 giugno 1983, n. 22.
Interventi per le zone svantaggiate.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:27/06/1983
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Criteri di individuazione delle zone svantaggiate.
Art. 3.  Procedimento per l'individuazione delle zone svantaggiate.
Art. 4.  Programmi di intervento.
Art. 5.  Revisione dei programmi.
Art. 6.  Commissione tecnica.
Art. 7.  Interventi nel settore economico.
Art. 8.  Interventi nel settore delle opere pubbliche.
Art. 9.  Interventi nel settore forestale.
Art. 10.  Interventi nel settore dell'energia.
Art. 11.  Interventi nel settore della cultura.


§ 6.4.6 - Legge Provinciale 27 giugno 1983, n. 22.

Interventi per le zone svantaggiate.

(B.U. 5 luglio 1983, n. 34).

 

(Abrogata dall'art. 63 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, salvo quanto

previsto al comma 3 del medesimo articolo).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di elevare la qualità della vita nelle zone che presentano svantaggi crescenti nei confronti degli standard medi a scala provinciale causati dalla particolare marginalità fisica determinata dalla orografia del territorio, dalla marginalità economica intesa in termini di opportunità di insediamenti e crescita di iniziative produttrici di reddito, dall'inesistenza, allo stato attuale, di risorse utilizzabili economicamente senza grave alterazione degli equilibri ecologici ed ambientali, da flussi di emigrazione definitiva della popolazione attiva verso località in grado di offrire migliori opportunità di lavoro nonché dal degrado indotto dal decremento delle nascite e dall'invecchiamento della popolazione la Provincia interviene con l'obiettivo di:

     - arrestare e stabilizzare i processi disgregatori delle comunità ed offrire ad esse, in prospettiva la possibilità di un equilibrio con le altre zone del territorio provinciale;

     - conservare alla montagna le condizioni di vivibilità, nella salvaguardia delle tradizioni e della cultura locale;

     - porre le premesse affinché la programmazione dello sviluppo della provincia e dei comprensori non consideri tali zone come aree di abbandono, bensì suscettibili di autonomo sviluppo.

     2. Per il raggiungimento degli obiettivi predetti la Provincia individua gli ambiti territoriali classificati come «zone svantaggiate e adotta le misure previste dalla presente legge e dalle altre leggi provinciali che a tali zone faranno espresso riferimento.

 

     Art. 2. Criteri di individuazione delle zone svantaggiate.

     1. Sono classificati come «zone svantaggiate» gli ambiti del territorio provinciale coincidenti con il territorio di uno o più comuni contigui ovvero con porzioni individuate del territorio di un comune, nei quali si riscontrino condizioni socio-economiche e di reddito significativamente inferiori alla media provinciale, ovvero condizioni ambientali particolarmente difficili connesse alla conformazione o alla disciplina d'uso del territorio, alle caratteristiche degli insediamenti, alla carenza di infrastrutture civili e di servizi pubblici, purchè coesistenti con condizioni socio-economiche e di reddito comunque inferiori alla media provinciale.

     2. Ai fini del riscontro delle condizioni socio-economiche e di reddito si ha riguardo ai seguenti indicatori, espressi in rapporto con i corrispondenti indici medi dell'intero territorio provinciale:

     a) indicatori demografici;

     b) indicatori di benessere, tra i quali in ogni caso la composizione dell'occupazione, il grado di istruzione e di scolarità della popolazione le caratteristiche del patrimonio abitativo, la presenza di servizi a fruizione individuale;

     c) indicatori di potenzialità economica, tra i quali in ogni caso il tasso di occupazione e la presenza di posti di lavoro.

     3. Ai fini del riscontro delle condizioni ambientali si ha riguardo ad indicatori tra i quali in ogni caso la presenza di infrastrutture, l'accessibilità dei servizi pubblici, l'entità degli spostamenti della popolazione connessi all'attività lavorativa, espressi in rapporto con i corrispondenti indici medi dell'intero territorio provinciale.

     4. I dati per il calcolo degli indicatori socio-economici o ambientali sono quelli individuati dall'ufficio di statistica della Provincia.

 

     Art. 3. Procedimento per l'individuazione delle zone svantaggiate.

     1. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina, previo parere della commissione tecnico di cui al successivo articolo 6, il piano degli indici numerici espressivi delle condizioni socio-economiche ed ambientali da utilizzare per la individuazione delle zone svantaggiate, calcolando il punteggio al tribuito in base a tali indici, a ciascun comune della Provincia, distintamente per le condizioni socio-economiche e per quelle ambientali, e indicando conseguentemente gli ambiti territoriali che propone di individuare come zone svantaggiate.

     2. La delibera di cui al primo comma è inviata a tutti i comprensori e i comuni, che entro i successivi sessanta giorni possono formulare osservazioni, nonché chiedere motivatamente che porzioni individuate del territorio di un comune siano considerate distintamente ai fini della classificazione come zone svantaggiate.

     3. Decorso il termine di cui al comma precedente la Giunta provinciale previo parere della commissione tecnica di cui al successivo articolo 6, e tenuto conto delle osservazioni e delle richieste comprensori e dei comuni:

     a) delibera il piano degli indici numerici utilizzati per la individuazione delle zone svantaggiate, e determina il punteggio attribuito, distintamente per le condizioni socio-economiche e per quelle ambientali, a ciascun comune;

     b) individua, in relazione ai punteggi attribuiti, le zone svantaggiate, delimitandole in rapporto alle condizioni socio-economiche e a quelle ambientali.

     4. Nelle zone predette potranno essere incluse singole porzioni individuate del territorio di un comune che siano ritenute meritevoli di distinta considerazione e nelle quali risulti possibile individuare indici distinti delle condizioni socio-economiche e ambientali e localizzare gli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4. Programmi di intervento.

     1. La deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo è inviata ai comprensori interessati i quali, sentite le giunte dei comuni individuati quali zone svantaggiate, che dovranno esprimersi entro i termini all'uopo prefissati, propongono alla Giunta provinciale entro complessivi novanta giorni gli interventi, tra quelli previsti dalla presente legge, idonei a contrastare e superare le condizioni che hanno determinato lo specifico svantaggio delle zone individuate a sensi dell'articolo 3.

     2. Decorso tale termine la Giunta provinciale, tenendo conto delle proposte dei comprensori, se formulate, delibera un programma di interventi comportante, con riguardo alle specifiche situazioni ed esigenze di ciascuna zona svantaggiata, l'applicazione di una o più delle misure previste dai successivi articoli da 7 a 11, scelte fra quelle meglio idonee a conseguire le finalità della presente legge.

     3. Il programma di cui al comma precedente comprende tra l'altro:

     - la descrizione sommaria della situazione esistente;

     - l'individuazione degli specifici obiettivi da raggiungere, con l'indicazione delle relative priorità;

     - la descrizione dello stato di attuazione degli interventi e delle misure speciali di intervento eventualmente previste da specifiche leggi provinciali di settore;

     - la indicazione degli interventi di competenza di altri enti che possono concorrere al conseguimento degli obiettivi generali di riequilibrio.

     4. Gli interventi previsti nel programma hanno priorità rispetto agli analoghi interventi disposti al di fuori delle zone svantaggiate ai sensi delle leggi richiamate dai successivi articoli da 7 a 11. Il programma indica, ove necessario, la riserva delle disponibilità finanziarie per gli interventi in esso previsti, da utilizzare entro scadenze determinate, sugli stanziamenti derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate dalle medesime leggi.

     5. L'effettuazione degli interventi, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono disposte conformemente alle procedure e modalità previste dalle leggi indicate al comma precedente.

     6. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua, nell'ambito dell'ufficio per la programmazione, un funzionario con il compito di coordinare l'attuazione degli interventi previsti nei programmi di cui al primo comma, e di predisporre una relazione consuntiva annuale e contenente anche le indicazioni per una verifica dell'efficacia degli interventi medesimi in ordine al perseguimento delle finalità contemplate dalla presente legge e le indicazioni per un'eventuale revisione dei programmi medesimi.

 

     Art. 5. Revisione dei programmi.

     1. La determinazione degli indici numerici e la individuazione delle zone di cui all'articolo 3, nonché i programmi degli interventi in esse applicati ai sensi dell'articolo 4, sono soggette a revisione periodica con la stessa procedura di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 6. Commissione tecnica.

     1. E' costituita presso la Giunta provinciale una commissione tecnica per la definizione delle zone svantaggiate, presieduta dal direttore generale per la programmazione e pianificazione territoriale, e composta da non più di quattro esperti anche estranei all'amministrazione, scelti fra i componenti del consiglio statistico provinciale e del comitato per la programmazione di cui uno espresso dalle minoranze consiliari.

     2. La commissione dà pareri e formula proposte alla Giunta provinciale in ordine ai criteri tecnici per l'applicazione della presente legge.

     3. Gli studi e le elaborazioni, di cui la commissione si avvale, sono messi a disposizione dei comprensori, dei comuni e dei gruppi consiliari provinciali contestualmente all'invio della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 3.

     4. La commissione è nominata con delibera della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

     5. Funge da segretario della commissione un funzionario provinciale designato dal Presidente della Giunta provinciale.

     6. Ai componenti la commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Interventi nel settore economico.

     1. Nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 3 può essere disposta l'applicazione delle seguenti misure:

     1) estensione alle zone predette del regime speciale previsto dagli articoli 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 41, 43 e 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, che dispone «Interventi organici in materia di agricoltura», qualora le stesse zone non coincidano con quelle individuate ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge 31 agosto 1981, n. 17;

     2) aumento della misura dei contributi previsti dalla legislazione provinciale di incentivazione del settore alberghiero secondo quanto disposto dalla stessa;

     3) aumento della misura dei contributi previsti dalla legislazione provinciale di incentivazione della ricettività turistica all'aperto secondo quanto disposto dalla stessa;

     4) applicazione nella misura massima dei benefici previsti dalla legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58 e successive modifiche, che dispone «Nuovi incentivi per l'incremento delle attività artigianali in provincia di Trento»;

     5) concessione delle agevolazioni di cui al titolo II della legge provinciale concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa», nelle misure massime ivi previste. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della medesima legge provinciale i destinatari delle provvidenze devono avere la sede sociale e svolgere l'attività statutaria prevalentemente nell'ambito delle zone individuate ai sensi dell'articolo 3;

     6) estensione alle zone svantaggiate, per le parti coincidenti con le zone insufficientemente sviluppate delimitata dal piano di politica industriale ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, concernente «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione», delle agevolazioni previste per le zone di crisi industriale dall'articolo 19 della medesima legge provinciale n. 4 del 1981, per nuove iniziative ed ampliamenti qualora l'incremento occupazionale risulti non inferiore a quello previsto per le medesime zone di crisi dal piano di politica industriale [1].

 

     Art. 8. Interventi nel settore delle opere pubbliche.

     1. Nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 3 può essere disposta l'applicazione delle seguenti misure:

     1) aumento della misura dei contributi previsti dalla legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, che dispone «Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche», come segue:

     a) dall'80 per cento al 95 per cento nel caso dei contributi in conto capitale previsti dall'arti colo 2;

     b) dall'80 per cento al 95 per cento e dal 50 per cento all'80 per cento nei casi dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 9;

     c) dal 10 per cento al 12 per cento nei casi dei contributi annui costanti previsti dagli articoli 7 e 8;

     2) aumento della misura dei sussidi da accordarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, recante norme in materia di «Disciplina degli interventi della Provincia in relazione a pubbliche calamità», dal 70 per cento al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 9. Interventi nel settore forestale.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10. Interventi nel settore dell'energia.

     1. Nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 3 può essere disposta l'applicazione delle seguenti misure:

     1) aumento della misura dei contributi previsti dal quarto comma dell'articolo 3 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, che dispone «Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia» rispettivamente dall'80 per cento al 95 per cento e dal 30 per cento al 70 per cento; aumento della misura dei contributi previsti dal quinto comma del medesimo articolo 3, dal 50 per cento al 70 per cento;

     2) aumento della misura massima dei contributi in conto capitale prevista dall'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38, che dispone «Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica», dal 30 per cento al 50 per cento, e di quella dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 6 della medesima legge provinciale, dal 40 per cento al 60 per cento.

 

     Art. 11. Interventi nel settore della cultura.

     1. Al fine di realizzare concrete azioni di promozione culturale e di sostegno sociale, nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 3 possono essere istituiti sale di lettura o punti di prestito collegati al sistema provinciale delle biblioteche, nell'ambito del piano provinciale di promozione della cultura e delle deliberazioni di attuazione di cui agli articoli 4 e 6 del provvedimento legislativo concernente «Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino», anche in deroga ai parametri soci-economici, demografici e tecnici eventualmente adottati per l'ampliamento del sistema provinciale delle biblioteche [3].

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.P. 22 febbraio 1988 n. 27, dall'art. 19 della L.P. 18 novembre 1988, n. 36 e dall'art. 25 della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.P. 27 agosto 1992, n. 16.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12.

[4] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.