§ 5.5.17 - L.P. 30 luglio 1987, n. 12.
Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:30/07/1987
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi della Provincia.
Art. 3.  Interventi di supporto realizzati dalla Provincia.
Art. 4.  Piano provinciale di promozione della cultura.
Art. 5.  Comitato provinciale per la promozione culturale.
Art. 6.  Attuazione del piano provinciale di promozione della cultura.
Art. 7.  Particolari determinazioni demandate alla Giunta provinciale.
Art. 8.  Soggetti legittima ti ad ottenere le agevolazioni.
Art. 9.  interventi a Sostegno del servizio bibliotecario comunale.
Art. 10.  Interventi a Sostegno delle attività culturali comunali.
Art. 11.  Partecipazione delle federazioni di associazioni culturali.
Art. 12.  Rappresentanza della Provincia in organismi culturali.
Art. 13.  Registro delle scuole musicali.
Art. 14.  Interventi straordinari.
Art. 15.  Requisiti delle biblioteche e delle istituzioni museali.
Art. 16.  Deposito delle pubblicazioni.
Art. 17.  Misura degli interventi a favore dei comuni.
Art. 18.  Misura degli interventi per lo sviluppo delle biblioteche.
Art. 19.  Misura degli interventi per lo sviluppo delle istituzioni museali.
Art. 20.  Misura degli interventi per le strutture.
Art. 21.  Erogazione delle agevolazioni.
Art. 22.  Biblioteche di pubblica lettura, speciali e di conservazione.
Art. 23.  Sistema bibliotecario trentino.
Art. 24.  Sistema bibliotecario locale.
Art. 25.  Istituzione delle biblioteche dei comuni e loro forme associative.
Art. 26.  Finalità dei servizi attua ti dalle biblioteche comunali.
Art. 27.  Istituzioni museali.
Art. 28.  Finalità delle istituzioni museali.
Art. 29.  Coordinamento dell'attività dei musei.
Art. 29 bis.  Finalità.
Art. 29 ter.  Nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali.
Art. 29 quater.  Autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche.
Art. 29 quinquies.  Riconoscimento di circoli di cultura cinematografica.
Art. 29 sexies.  Sanzioni amministrative.
Art. 29 septies.  Cessazione di applicazione.
Art. 30.  Osservatorio provinciale sulle attività culturali.
Art. 31.  Utilizzazione dei beni e delle attrezzature della Provincia.
Art. 32.  Modificazioni degli statuti delle istituzioni culturali e dei musei istituiti con legge provinciale.
Art. 33.      (Omissis)
Art. 34.      (Omissis)
Art. 35.      (Omissis)
Art. 36.      (Omissis)
Art. 37.  Norme transitorie e finali.
Art. 38.  Abrogazioni.
Art. 39.  Riferimento delle spese.


§ 5.5.17 - L.P. 30 luglio 1987, n. 12. [1]

Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino.

(B.U. 4 agosto 1987, n. 35).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Provincia autonoma di Trento si prefigge i seguenti scopi:

     a) lo sviluppo e il coordinamento degli istituti e dei servizi bibliotecari;

     b) lo sviluppo delle istituzioni museali;

     c) l'attuazione e la promozione di manifestazioni, iniziative ed attività culturali, artistiche, educative e ricreative;

     d) la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi locali, nonché delle tradizioni, della parlata e di quanto concorre a costituire la civiltà delle isole etnico-linguistiche;

     e) il sostegno e la valorizzazione dell'associazionismo al fine di perseguire lo sviluppo diffuso e partecipato della cultura;

     f) la promozione dell'educazione permanente di tutti cittadini;

     g) la ricerca e il potenziamento delle connessioni tra le attività e i beni culturali e lo sviluppo economico;

     h) lo sviluppo delle strutture, degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

     2. Nel perseguimento dei predetti scopi, la Provincia favorisce l'adozione del metodo della programmazione e la realizzazione coordinata delle attività culturali di cui alla presente legge, secondo le disposizioni della legge medesima.

 

     Art. 2. Interventi della Provincia.

     1. Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale:

     a) promuove lo sviluppo delle biblioteche;

     b) promuove lo sviluppo delle istituzioni museali di cui all'articolo 27;

     c) provvede direttamente al potenziamento della biblioteca provinciale specializzata nelle materie di cui alla presente legge, della biblioteca provinciale di letteratura giovanile, all'istituzione e al potenziamento di una biblioteca pedagogica e di altre biblioteche speciali considerate necessarie per la realizzazione dei fini di cui alla presente legge, nonché alla gestione del catalogo bibliografico trentino di cui alla legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16;

     d) provvede allo sviluppo delle attività scientifiche e tecniche in materia di inventariazione e catalogazione relativamente alle biblioteche e ai musei;

     e) formula i criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche bibliografiche e biblioteconomiche;

     f) promuove e realizza iniziative e manifestazioni culturali e ricreative di interesse provinciale anche tramite i soggetti di cui al successivo articolo 8 [2];

     g) interviene a sostegno del servizio bibliotecario e delle attività culturali comunali attraverso la ripartizione delle somme assegnate ai comuni ai sensi delle leggi in materia di finanza locale;

     h) interviene a sostegno delle iniziative e delle manifestazioni culturali realizzate dai comprensori, limitatamente agli interventi straordinari di cui all'articolo 14;

     i) interviene per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture destinate alle finalità della presente legge e per l'acquisto e riparazione di arredi e attrezzature;

     l) provvede a documentare e diffondere la conoscenza della cultura, dell'ambiente, della storia, della letteratura e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso la pubblicazione, anche mediante contratti da stipulare con editori, e l'acquisto di opere a stampa e di altro materiale informativo e documentario e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di particolare valore scientifico, storico e letterario da distribuire gratuitamente o per finalità di scambio;

     l bis) interviene per sostenere spese ed assegnare contributi per attività e iniziative culturali che abbiano il fine di promuovere la cultura trentina e la conoscenza degli artisti trentini anche al di fuori della provincia ed è inoltre autorizzata a concedere sussidi a giovani artisti al fine di favorirne la formazione. Il piano di cui all'articolo 4 predetermina le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi [3].

     1 bis. Per la realizzazione degli interventi previsti da quest’articolo la Provincia provvede direttamente o assegna contributi e finanziamenti, anche previa sottoscrizione di apposite convenzioni. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l’applicazione di questo comma [4].

     2. Gli interventi implicanti connessioni con l’attività di conservazione, valorizzazione e catalogazione dei beni culturali sono realizzati d’intesa tra il servizio attività culturali e le soprintendenze competenti [5].

     3. La Giunta provinciale realizza servizi destinati ai giovani per favorire una formazione culturale che promuova la partecipazione attiva al patrimonio e alla vita culturale della società e che stimoli la ricerca di forme e mezzi di espressione personale nonché l'educazione civica.

     4. La Giunta provinciale, assicurando il necessario coordinamento con gli interventi di cui alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, promuove altresì iniziative, anche per il tramite di enti o associazioni, atte a mantenere e ad accrescere i legami storici e culturali con i trentini trasferiti in altre regioni o emigrati all'estero e provvede alla realizzazione dei programmi culturali previsti nell'ambito delle attività delle comunità di lavoro delle regioni alpine.

     5. La Provincia informa la propria attività alla più ampia collaborazione tra tutti i soggetti di cui alla presente legge, ivi comprese le istituzioni scolastiche [6].

 

     Art. 3. Interventi di supporto realizzati dalla Provincia.

     1. Per i fini di cui alla presente legge, anche in relazione alla realizzazione degli interventi da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 8, la Giunta provinciale:

     a) effettua studi e ricerche;

     b) realizza un sistema informativo idoneo a garantire la conoscenza dei soggetti, delle attività, delle iniziative, del patrimonio e delle strutture culturali;

     c) provvede alla qualificazione di tutti gli operatori di cui alla presente legge, attraverso corsi di formazione, di specializzazione nonché attraverso borse di studio e l'organizzazione di tirocini;

     d) pubblicizza e promuove l'immagine coordinata dei beni, delle attività e delle iniziative culturali di cui alla presente legge avvalendosi di giornali, emittenti radiofoniche e televisive, riviste e in genere di ogni altro mezzo di comunicazione di massa nonché di audiovisivi, materiali informativi pubblicitari e di altri mezzi ritenuti idonei allo scopo;

     e) istituisce un centro audiovisivi;

     f) presta servizi di assistenza tecnica, di consulenza e in genere di supporto alle attività di cui alla presente legge.

     g) coadiuva, mediante apposite convenzioni, l'Università degli studi di Trento nello sviluppo della propria biblioteca e per il suo coordinamento con il sistema bibliotecario trentino attraverso appositi progetti di promozione e di investimento.

     1 bis. La Provincia, nell'ambito delle iniziative previste dal piano di cui all'articolo 4, è autorizzata a realizzare, direttamente o mediante convenzione, iniziative per agevolare l'accesso alle attività culturali da parte di persone con difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, nonché di persone anziane [7].

     2. Per la realizzazione di quanto disposto dal presente articolo la Provincia può avvalersi di qualificati esperti o organismi specializzati nonché dei soggetti di cui all'articolo 8, anche mediante la conclusione di specifiche convenzioni [8].

     3. Per i fini di cui al presente articolo è istituito un comitato tecnico-scientifico nominato dalla Giunta provinciale e composto da:

     a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle attività culturali, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di attività culturali;

     c) da cinque a sette esperti designati dalla Giunta provinciale.

     4. In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato, le sue funzioni sono svolte dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di attività culturali. Funge da segretario un funzionario del medesimo servizio provinciale.

     5. Ai componenti del comitato vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 [9].

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 4. Piano provinciale di promozione della cultura.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta, provinciale approva un piano pluriennale, che può essere aggiornato annualmente, di promozione delle attività e di sviluppo delle strutture culturali, di durata corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale.

     2. Il piano è formulato in armonia con gli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 5.

     3. Il piano costituisce lo strumento di programmazione degli interventi ed è articolato nelle seguenti sezioni:

     a) biblioteche [10];

     b) musei e mostre permanenti;

     c) attività culturali delle associazioni o istituzioni culturali a carattere provinciale e delle federazioni di associazioni culturali, nonché iniziative culturali di interesse provinciale presentate dai soggetti di cui alla lettera, d) dell'articolo 8;

     d) iniziative ed attività svolte dalla Provincia;

     e) le attività didattiche delle scuole musicali iscritte al registro di cui all'articolo 13;

     f) interventi per le attrezzature;

     g) strutture ed arredi necessari per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge.

     4. Costituiscono elementi essenziali del piano:

     a) gli obiettivi che si intendono perseguire;

     b) le linee generali di intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché le relative priorità;

     c) le iniziative di carattere pluriennale specificate nelle linee essenziali, nei dati di spesa e nei relativi finanziamenti e le modalità di intervento della Provincia fino all'adozione delle deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6;

     d) i criteri e le modalità per l'attuazione dei piano;

     e) i criteri per il riparto delle risorse disponibili tra le varie sezioni in cui è articolato il piano, nonché la misura dei fondi di riserva da destinare agli scopi di cui al comma 1 dell'articolo 14;

     f) i criteri e le modalità per la definizione delle spese ammissibili alle agevolazioni provinciali, tenuto conto delle quote e contribuzioni a carico degli utenti dei servizi.

     5. Con specifico riferimento agli interventi di cui al comma 3, lettera g), il piano determina le priorità negli investimenti da realizzare, le modalità di determinazione della spesa ammissibile, dei tempi di presentazione della documentazione e di esecuzione degli interventi inseriti nel piano.

     6. Il piano contiene inoltre:

     a) la definizione delle modalità per la verifica della compatibilità delle manifestazioni e delle iniziative contemplate al comma 1 dell'articolo 14;

     b) - c) [11].

     7. Il piano individua altresì le sezioni per le quali è necessaria l'adozione delle deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6 [12].

 

     Art. 5. Comitato provinciale per la promozione culturale.

     1. Nell'intento di garantire il pluralismo degli orientamenti e l'autonomia delle proposte culturali, è istituito il comitato provinciale per la promozione culturale quale organo di consultazione della Giunta provinciale nelle materie di cui alla presente legge.

     2. Il comitato individua indirizzi e criteri per la formazione del piano provinciale di promozione della cultura ed esprime parere sul piano stesso che viene approvato dalla Giunta provinciale.

     3.Il comitato è composto da:

     a) l'assessore provinciale ai quale è affidata la materia delle attività culturali, con funzione di presidente;

     b) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di attività culturali;

     c) il Provveditore agli studi della provincia di Trento o suo delegato;

     d) il rettore dell'Università degli studi di Trento o suo delegato;

     e) dieci esperti dei settori culturali di cui alla presente legge.

     4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale. Funge da segretario un funzionario del servizio provinciale competente in materia di attività culturali.

     5. Il comitato per lo svolgimento delle proprie funzioni si articola in sottocomitati di settore. Per ciascuno di essi il comitato delimita gli ambiti di intervento.

     6. Ogni comitato di settore è presieduto dal presidente del comitato; funge da segretario il segretario del comitato.

     7. Le adunanze del comitato e dei comitati di settore sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

     8. In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato le sue funzioni sono svolte dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di attività culturali.

     9. Il comitato e i comitati di settore possono di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, altri esperti o rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 8 particolarmente interessati.

     10. Ai componenti del comitato, nonché agli esperti di cui al comma precedente, vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

 

     Art. 6. Attuazione del piano provinciale di promozione della cultura.

     1. Le deliberazioni di attuazione del piano di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 hanno carattere annuale e unico per ciascuna sezione e sono elaborate sulla base delle proposte e delle domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 8, nonché delle iniziative promosse direttamente dalla Provincia [13].

     2. Le deliberazioni di attuazione del piano individuano in particolare:

     a) le attività e le iniziative che saranno realizzate nell'anno;

     b) l'entità complessiva della spesa per l'attuazione delle attività e delle iniziative di cui alla precedente lettera a);

     c) l'entità dei finanziamenti e dei contributi da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 8, distinti per tipo di attività e di iniziativa;

     d) le eventuali modalità di attuazione delle attività e iniziative di interesse provinciale.

     3. Le iniziative e le attività inserite nel piano pluriennale e nelle deliberazioni di attuazione di cui al presente articolo possono essere organizzate in progetti.

     4. Le deliberazioni di attuazione del piano sono approvate dalla Giunta provinciale e possono essere aggiornate in dipendenza di esigenze sopravvenute e in ogni caso in correlazione con il provvedimento di assestamento del bilancio.

 

     Art. 7. Particolari determinazioni demandate alla Giunta provinciale. [14]

     1. La Giunta provinciale stabilisce con proprie deliberazioni:

     a) i criteri di individuazione delle associazioni e istituzioni culturali a carattere provinciale;

     b) le caratteristiche delle attività e iniziative di interesse provinciale;

     c) le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai benefici previsti dalla legge;

     d) la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei contributi;

     e) le modalità e i termini per la rendicontazione delle attività e iniziative che godono dei benefici previsti dalla legge;

     f) i criteri e i parametri per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema bibliotecario e in particolare le soglie minime dei bacini d'utenza nonché le caratteristiche territoriali di frazionamento o densità demografica previste dall'articolo 25, commi 4 e 5;

     g) le soglie minime dei bacini d'utenza delle scuole musicali.

 

     Art. 8. Soggetti legittima ti ad ottenere le agevolazioni.

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

     a) i comuni o loro forme associative e i comprensori;

     b) le federazioni di cui all'articolo 11 della presente legge;

     c) le associazioni e istituzioni culturali a carattere provinciale;

     d) i singoli privati nonché associazioni, istituzioni, enti, comitati, cooperative e imprese interessati a promuovere iniziative culturali di interesse provinciale;

     e) i proprietari delle istituzioni museali di cui all'articolo 27 della presente legge;

     f) i proprietari delle biblioteche speciali e di conservazione [15];

     g) i proprietari di strutture culturali o coloro che ne abbiano la disponibilità nei casi e secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale [16].

 

     Art. 9. interventi a Sostegno del servizio bibliotecario comunale.

     1. La Giunta provinciale, a decorrere dal 1991, dispone, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi del piano di cui all'articolo 4, la ripartizione delle somme assegnate per i servizi bibliotecari dei comuni o loro forme associative ai sensi delle leggi in materia di finanza locale, sulla base di parametri che tengano conto della tipologia dei servizi bibliotecari, di una dotazione minima di risorse per il funzionamento, del rispettivo bacino di utenza e di indicatori relativi al grado di efficienza nella gestione dei servizi [17].

     2. In caso di inosservanza di quanto disposto dall'articolo 15, la Giunta provinciale diffida l'ente a provvedere entro un termine da essa fissato; decorso tale termine l'erogazione dei finanziamenti viene sospesa fino ad avvenuto adempimento. In ogni caso la Giunta provinciale può ridurre i finanziamenti di una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme spettanti per l'anno successivo qualora gli inadempimenti incidano sullo svolgimento del servizio, nonché disporre la revoca totale del finanziamento ed il recupero delle somme eventualmente erogate qualora gli inadempimenti abbiano compromesso il regolare svolgimento del servizio [18].

 

     Art. 10. Interventi a Sostegno delle attività culturali comunali.

     1. La Giunta provinciale, a decorrere dal 1991, dispone la ripartizione tra i comuni delle somme assegnate per le attività culturali comunali diverse da quelle relative ai musei e alle scuole musicali, ai sensi delle leggi in materia di finanza locale, sulla base di parametri che tengano conto della popolazione, della disponibilità di strutture culturali e della diffusione dell'associazionismo culturale. Una quota non superiore al 20 per cento del fondo per il sostegno delle attività culturali previsto dalle leggi provinciali in materia di finanza locale può essere ripartita tra i comuni capoluogo di comprensorio in relazione alle attività culturali offerte in favore dell'area comprensoriale di competenza [19].

     2. I comuni determinano le modalità per l'utilizzazione delle somme assegnate tenendo conto delle attività culturali da realizzare direttamente o da promuovere e dell'esistenza di associazioni culturali a carattere locale da sostenere.

     3. I comuni stabiliscono inoltre le modalità e i termini per la presentazione di proposte e domande per la realizzazione di attività culturali, artistiche educative e ricreative da parte delle associazioni culturali a carattere locale, nonché dei soggetti di cui all'articolo 8 per le iniziative a carattere locale [20].

     4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, anche per le attività finanziate ai sensi degli articoli 9 e 10 [21].

 

     Art. 11. Partecipazione delle federazioni di associazioni culturali.

     1. Le federazioni, intese ai fini della presente legge come forme associative di associazioni operanti senza scopi di lucro in provincia nelle materie di cui alla legge stessa, presentano, nei termini e con le modalità fissati ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, proposte in ordine alle attività ed iniziative culturali che intendono realizzare.

     2. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal piano provinciale di promozione della cultura e dalle deliberazioni annuali di attuazione, le federazioni che abbiano depositato presso il servizio provinciale competente in materia di attività culturali copia autentica del proprio statuto dal quale risultino le specifiche finalità associative, l'assenza di scopi di lucro, gli organi di gestione e i mezzi finanziari e patrimoniali a disposizione, nonché l'elenco delle associazioni aderenti da cui risulti che più della metà delle stesse abbia sede in almeno la metà dei comprensori della provincia. Le federazioni devono altresì presentare al servizio medesimo copia dei bilanci e dei conti consuntivi approvati dai competenti organi statutari e la consistenza dei soci delle associazioni affiliate.

 

     Art. 12. Rappresentanza della Provincia in organismi culturali.

     1. La Giunta provinciale, al fine di garantire un miglior raccordo tra gli obiettivi del piano provinciale di promozione della cultura e la realizzazione di attività di particolare interesse culturale, può nominare fino a tre rappresentanti negli organi di gestione delle federazioni di associazioni, delle associazioni dei comuni, nonché delle istituzioni ed associazioni di interesse provinciale i cui statuti lo prevedano [22].

 

     Art. 13. Registro delle scuole musicali.

     1. I soggetti di cui all'articolo 8, lettere a), b), c) e d) che gestiscono scuole musicali, per poter beneficiare dei contributi previsti dal piano provinciale di promozione della cultura e dalle deliberazioni annuali di attuazione, devono ottenere dal servizio provinciale competente in materia di attività culturali l'iscrizione al registro provinciale delle scuole musicali tenuto a cura del servizio medesimo [23].

     2. Per l'iscrizione al registro le scuole musicali devono:

     a) disciplinare la propria attività e i programmi didattici con un apposito regolamento approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 5;

     b) assicurare un bacino d'utenza non inferiore alle soglie minime previste dal piano provinciale di promozione della cultura;

     c) essere dotate di personale professionalmente qualificato;

     d) assicurare la disponibilità del proprio personale a partecipare alle iniziative di formazione predisposte dalla Provincia.

     3. Qualora vengano a cessare i requisiti per l'iscrizione al registro, è disposta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

 

     Art. 14. Interventi straordinari.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese e ad assegnare contributi per l'effettuazione di manifestazioni e iniziative di particolare importanza per l'incremento della cultura non comprese nelle deliberazioni di attuazione del piano provinciale di promozione della cultura in relazione al loro carattere di straordinarietà o imprevedibilità, nei limiti della riserva di fondi stabilita allo scopo nel piano medesimo [24].

     2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti previa verifica della compatibilità delle manifestazioni e iniziative con quelle previste dal piano, secondo le modalità fissate nel piano medesimo.

     3. Per i fini di cui al primo comma, i soggetti legittimati dovranno presentare al servizio provinciale competente in materia di attività culturali tempestiva e motivata domanda corredata da una dettagliata relazione illustrativa e dal piano di finanziamento.

 

     Art. 15. Requisiti delle biblioteche e delle istituzioni museali. [25]

     1. Le biblioteche di cui all'articolo 22 che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono:

     a) assicurare il rispetto dei requisiti minimi in ordine alle strutture, alla dotazione e all'incremento del patrimonio librario e documentario nonché ai servizi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 23, comma 5;

     b) assicurare la fruizione da parte di tutti i cittadini di un servizio continuativo;

     c) essere dotate di personale professionalmente qualificato;

     d) disciplinare la propria attività con apposito regolamento che dovrà essere adeguato alle direttive impartite dalla Giunta provinciale sentito il parere del comitato di cui all'articolo 5;

     e) concorrere alla formazione del sistema bibliotecario trentino e delle sue articolazioni anche secondo le modalità previste dagli articoli 23 e 24;

     f) fornire alla Provincia le informazioni richieste in ordine alle attività attuate;

     g) assicurare la disponibilità del proprio personale a partecipare alle iniziative di formazione predisposte dalla Provincia.

     2. Le istituzioni museali che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono assi curare il rispetto dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), f) e g) del comma 1.

     3. La gestione culturale delle biblioteche e delle istituzioni museali di cui ai commi 1 e 2 è affidata rispettivamente al consiglio di biblioteca e al consiglio di museo nominati dai comuni o da loro forme associative o dall'ente proprietario della biblioteca o del museo; di tali consigli fanno parte i rispettivi responsabili tecnici.

 

     Art. 16. Deposito delle pubblicazioni. [26]

     1. I comuni, i comprensori e la Provincia depositeranno copia delle pubblicazioni da essi curate nelle rispettive biblioteche e nelle biblioteche centro di sistema.

 

     Art. 17. Misura degli interventi a favore dei comuni.

     1. Per i fini di cui alla presente legge, la Giunta provinciale interviene a favore dei comuni e loro consorzi con la concessione di:

     a) [27];

     b) contributi in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile relativamente a quanto previsto nel piano provinciale di promozione della cultura per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture ivi inclusa la spesa per gli arredi e per le attrezzature necessari per il primo funzionamento delle strutture medesime. La misura dei contributi è determinata in base a criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto degli elementi di valutazione stabiliti per i fini di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26 [28].

     2. I contributi di cui alla precedente lettera b) possono essere concessi anche per gli immobili dei quali i comuni e loro consorzi abbiano il godimento o l'uso. In ogni caso l'entità del contributo concesso sarà commisurata in relazione alla durata del rapporto d'uso e al valore dell'immobile.

     3. Limitatamente alle istituzioni museali, la Giunta provinciale, qualora ne ravvisi la necessità e opportunità, è autorizzata ad assumere direttamente determinate spese. A tal fine la Giunta medesima stipula apposite convenzioni per la regolazione dei rapporti patrimoniali con le istituzioni museali di proprietà dei comuni e loro consorzi.

 

     Art. 18. Misura degli interventi per lo sviluppo delle biblioteche.

     1. Per i fini di cui alla presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, la Giunta provinciale interviene a favore dei proprietari di biblioteche speciali e di conservazione diversi dai comuni e loro forme associative con la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile nelle deliberazioni annuali di cui al precedente articolo 6, per la gestione e lo sviluppo delle predette biblioteche.

 

     Art. 19. Misura degli interventi per lo sviluppo delle istituzioni museali.

     1. Per i fini di cui alla presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 17, la Giunta provinciale interviene a favore dei proprietari di istituzioni museali diversi dai comuni e loro forme associative con la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile nelle deliberazioni annuali di cui al precedente articolo 6, per la gestione e lo sviluppo delle predette istituzioni museali.

     2. La Giunta provinciale, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, è autorizzata ad assumere direttamente le spese di cui al presente articolo. A tal fine la Giunta provinciale stipula apposite convenzioni per la regolazione dei rapporti patrimoniali con le istituzioni museali di proprietà dei soggetti di cui al precedente comma.

 

     Art. 20. Misura degli interventi per le strutture.

     1. Per i fini di cui alla presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 17, la Giunta provinciale è autorizzata, sentito il comune interessato, a concedere contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile nel piano provinciale di promozione della cultura e nelle deliberazioni annuali di attuazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 8 diversi dai comuni e loro consorzi per l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle sedi di biblioteche e di istituzioni museali e di strutture destinate allo svolgimento di attività e manifestazioni culturali. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi nella stessa misura e per i soggetti medesimi, per l'acquisto e la riparazione di arredi e di attrezzature.

     2. La destinazione d'uso delle strutture assistite dalle agevolazioni di cui al precedente comma è vincolata agli scopi previsti dalla presente legge per un periodo che sarà determinato dalla Giunta provinciale, commisurato all'entità del contributo concesso e in rapporto al valore dell'immobile.

 

     Art. 21. Erogazione delle agevolazioni. [29]

     1. L'erogazione dei finanziamenti e dei contributi per le attività e le iniziative culturali previste nel piano provinciale di cui all'articolo 4, con esclusione di quelle indicate al comma 3, lettera g) del medesimo articolo, è disposta dalla Giunta provinciale, anche in via frazionata, secondo gli importi previsti nelle deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6, da determinarsi in relazione ai fabbisogni finanziari e alle modalità di attuazione degli interventi.

     2. L'erogazione delle agevolazioni per gli interventi previsti dal comma 3, lettera g) dell'articolo 4 è disposta, per i comuni e loro forme associative, secondo quanto previsto dalle norme contenute nelle leggi in materia di finanza locale che disciplinano l'erogazione dei contributi in conto capitale relativamente al fondo per la promozione delle opere pubbliche; per gli altri soggetti, anche in via anticipata, in una o più soluzioni fino alla misura massima dell'80 per cento in relazione all'attuazione degli interventi e ai tempi di sostenimento della spesa, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     3. L'erogazione del saldo sarà comunque subordinata all'avvenuta osservanza degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 7.

     4. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto alla spesa ammessa sarà operata la riduzione proporzionale delle agevolazioni concesse.

     5. Resta fermo, per l'erogazione delle somme di cui agli articoli 9 e 10, quanto disposto dalle leggi in materia di finanza locale.

 

TITOLO III

BIBLIOTECHE

 

     Art. 22. Biblioteche di pubblica lettura, speciali e di conservazione.

     1. La Provincia promuove lo sviluppo, il coordinamento delle biblioteche e in particolare:

     a) delle biblioteche di pubblica lettura di cui al successivo articolo 26;

     b) delle biblioteche speciali, cioè di quelle comunque adibite alla raccolta, conservazione e utilizzo di materiali specializzati e destinati precipuamente a particolari gruppi di utenti;

     c) delle biblioteche di conservazione, cioè di quelle che comunque svolgono un ruolo principalmente di raccolta, ordinamento, catalogazione, conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio librario antico, di materiali rari e di pregio.

 

     Art. 23. Sistema bibliotecario trentino. [30]

     1. La Giunta provinciale promuove la cooperazione bibliotecaria come metodo e come strumento per la realizzazione del sistema bibliotecario trentino ed esercita funzioni di coordinamento nella materia al fine di offrire il servizio bibliotecario all'intera comunità provinciale.

     2. Il sistema bibliotecario trentino, che può articolarsi in sistemi locali, è formato dalle biblioteche di pubblica lettura, dalle biblioteche speciali, di conservazione e scolastiche, gestite da soggetti pubblici e privati che intendono cooperare per garantire la conoscenza e la più ampia circolazione delle informazioni bibliografiche nonché il potenziamento delle possibilità di accesso ai documenti.

     3. In particolare il sistema si propone i seguenti obiettivi:

     a) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse bibliografiche e documentarie al fine di garantire sul territorio provinciale la conservazione e la più diffusa fruizione sia dell'intera produzione editoriale relativa al Trentino e la produzione tipografica ed editoriale trentina, sia della produzione editoriale nazionale ed estera più rappresentativa;

     b) la predisposizione di servizi di documentazione, anche attraverso l'impiego delle moderne tecnologie;

     c) la qualificazione e la razionalizzazione delle procedure delle singole biblioteche al fine di garantire l'integrazione dei servizi bibliotecari;

     d) l'organizzazione dei servizi interbibliotecari;

     e) la programmazione e la gestione di servizi centralizzati di informazione bibliografica;

     f) il collegamento con reti bibliografiche e banche dati che possano contribuire utilmente ad ampliare gli ambiti territoriali dell'interscambio di informazioni e documenti;

     g) la collaborazione con altri servizi sociali e culturali, con particolare riguardo alle biblioteche scolastiche per la promozione della lettura;

     h) il coordinamento di attività culturali e promozionali che siano conformi alla natura e agli scopi dei servizi bibliotecari, con particolare riguardo a iniziative intese a favorire la valorizzazione del patrimonio librario, la diffusione della lettura, l'informazione e l'aggiornamento dei cittadini, la migliore conoscenza dei diversi aspetti e processi della comunicazione.

     4. Le biblioteche che aderiscono al sistema devono, in ragione della propria tipologia e sulla base delle indicazioni fornite dal servizio provinciale competente in materia di attività culturali:

     a) promuovere il coordinamento degli acquisti di materiali bibliografici ed audiovisivi nonché delle attività culturali;

     b) assicurare lo scambio delle relative informazioni anche attraverso il collegamento del catalogo bibliografico trentino di cui alla legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16;

     c) garantire il prestito interbibliotecario del patrimonio bibliografico ed audiovisivo posseduto;

     d) promuovere la conservazione differenziata anche mediante lo scarto dei documenti;

     e) assicurare la disponibilità a svolgere specifici servizi destinati all'intero sistema o alle sue articolazioni.

     5. Al fine dell'attuazione del sistema, la Giunta provinciale individua con propria deliberazione:

     a) le caratteristiche essenziali delle funzioni, i requisiti minimi circa le strutture, le dotazioni e l'incremento del patrimonio librario e documentario, il personale e i servizi delle biblioteche che concorrono a formare il sistema;

     b) i tempi per l'acquisizione dei requisiti minimi di cui alla lettera a), ove mancanti, nonché la classificazione tipologica delle biblioteche, curandone e aggiornandone l'elenco;

     c) i criteri per la costituzione dei sistemi bibliotecari locali di cui al successivo articolo 24, con particolare riferimento all'ambito territoriale di operatività.

     6. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti proprietari di biblioteca e con i centri di coordinamento di cui all'articolo 24 per l'attuazione di specifici servizi destinati al sistema o alle sue articolazioni, assumendo a proprio carico i relativi oneri; è autorizzata altresì ad attuare interventi diretti straordinari per adeguare le biblioteche ai requisiti di cui alla lettera a) del comma 5, nonché ad attuare direttamente servizi e iniziative finalizzati all'integrazione del sistema.

     7. Allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi del sistema, l'assessore provinciale competente in materia di attività culturali convoca almeno una volta all'anno la conferenza dei responsabili delle biblioteche di rilevanza provinciale, e dei coordinatori dei sistemi locali, sulla base dell'elenco previsto dal comma 5, lettera b), con il compito di formulare, anche attraverso specifici gruppi di studio, proposte di razionalizzazione dei loro servizi da sottoporre ai rispettivi organi amministrativi e al servizio provinciale competente, con particolare riferimento agli ambiti di attività delle biblioteche, al coordinamento degli indirizzi di incremento delle raccolte, ai problemi derivanti dalla catalogazione, dalla conservazione differenziata e dallo scarto.

     8. Le funzioni necessarie al conseguimento degli obbiettivi di cui ai commi precedenti sono svolte dal servizio attività culturali.

     9. Per lo svolgimento delle attività culturali di cui al presente titolo la Giunta provinciale può individuare nell'ambito del servizio attività culturali un ufficio, denominato ufficio per il sistema bibliotecario trentino, in aggiunta al numero massimo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     10. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, e fino all istituzione dei sistemi bibliotecari locali di valle o di area omogenea, in luogo dei coordinatori, alla conferenza di cui al comma 7, partecipa un bibliotecario per ogni area omogenea individuata con deliberazione della Giunta provinciale, designato dai responsabili delle biblioteche operanti nella predetta area omogenea.

 

     Art. 24. Sistema bibliotecario locale. [31]

     1. Al fine di garantire una migliore utilizzazione delle risorse e l'interscambio di informazioni, di documenti e di attività culturali, i comuni deliberano l'adesione delle loro biblioteche a sistemi locali di valle o di area omogenea quali articolazioni del sistema bibliotecario trentino in modo da favorire il coordinamento e la collaborazione fra le biblioteche aderenti, regolando i relativi rapporti anche mediante convenzione.

     2. Sono equiparati a sistemi locali di valle o area omogenea i sistemi bibliotecari urbani dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L'istituzione del sistema bibliotecario urbano non preclude al comune interessato l'adesione ad un sistema bibliotecario intercomunale.

     3. Per ogni sistema bibliotecario locale i comuni interessati individuano l'ambito territoriale, il centro di coordinamento del sistema o la biblioteca a ciò deputata, nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 23, comma 5, lettera e). Detto centro di coordinamento o biblioteca realizza, coordina e cura i servizi concordati con le biblioteche collegate tenendo conto degli obiettivi del sistema bibliotecario trentino.

     4. Al sistema bibliotecario locale possono aderire anche le biblioteche appartenenti ad altri enti o istituzioni pubbliche e private della stessa zona.

     5. Al coordinamento delle attività del sistema bibliotecario locale provvede una commissione tecnica composta dal coordinatore del sistema e dai bibliotecari responsabili delle biblioteche aderenti.

     6. Nell'ambito delle valli o zone geografiche omogenee il piano provinciale di promozione della cultura di cui all'articolo 4 individua, sentiti i comuni interessati, la biblioteca da dotare in modo da corrispondere alle esigenze della popolazione dell'intera valle o area omogenea.

 

     Art. 25. Istituzione delle biblioteche dei comuni e loro forme associative. [32]

     1. I comuni e le loro forme associative che intendono realizzare un servizio di pubblica lettura, vi provvedono mediante l'istituzione di una biblioteca pubblica, di un punto di prestito o di un punto di lettura aderenti ad una biblioteca pubblica.

     2. La biblioteca pubblica deve garantire un'attività complessiva di almeno 18 ore settimanali.

     3. Il servizio delle biblioteche è diretto da personale tecnico ad esse specificatamente addetto ed in possesso almeno del diploma di scuola media superiore; è richiesto comunque il diploma di laurea per il coordinatore del sistema locale e per il direttore della biblioteca dotata di un patrimonio librario di particolare rilievo, riconosciuto tale dal comitato provinciale per la promozione culturale di cui all'articolo 5.

     3 bis. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 3 le funzioni possono essere affidate ai responsabili di biblioteca in servizio al 1° luglio 1991 anche prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto al medesimo comma 3.

     4. Qualora i bacini di utenza siano inferiori alla soglia minima stabilita dal piano provinciale di promozione della cultura e le condizioni sociali e geografiche lo consentano, l'istituzione di una nuova biblioteca potrà avvenire solo in forma consorte o con altre forme gestionali, che comunque assicurino il servizio in più comuni e per un'utenza complessiva superiore alla soglia minima stabilita dal piano.

     5. I comuni e in particolare quelli con evidenti caratteristiche territoriali di frazionamento o densità demografica, da individuarsi nel piano di cui al precedente articolo 4, possono istituire nel proprio territorio biblioteche succursali con i osservanza dei criteri e dei parametri fissati nel piano medesimo.

 

     Art. 26. Finalità dei servizi attua ti dalle biblioteche comunali.

     1. Le biblioteche dei comuni e loro forme associative sono servizi culturali pubblici che, con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle varie opinioni e nel rispetto delle esigenze particolari degli utenti in età minore, concorrono all'educazione permanente e a soddisfare ogni altra esigenza di informazione, aggiornamento e studio del cittadino mediante:

     a) la raccolta, l'ordinamento, la catalogazione, la conservazione, la tutela e la messa a disposizione del pubblico di libri e documenti di ogni tipo, ivi compresi quelli audiovisivi e su supporto elettronico;.

     b) la diffusione dell'informazione con ogni mezzo di comunicazione;

     c) il reperimento, l'ordinamento e la più ampia fruizione da parte del pubblico della documentazione locale e, più in generale, di quella utile a favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni e della realtà contemporanea del Trentino;

     d) le attività culturali e promozionali che abbiano attinenza con gli scopi e i programmi delle biblioteche, con particolare riguardo a interventi per la diffusione della lettura e a iniziative che favoriscano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio delle biblioteche.

 

TITOLO IV

ISTITUZIONI MUSEALI

 

     Art. 27. Istituzioni museali.

     1. La Provincia promuove lo sviluppo, il coordinamento delle istituzioni museali e in particolare:

     a) dei musei dei comuni e loro forme associative o a carattere locale;

     b) delle raccolte omogenee appartenenti ad istituti, fondazioni o altri enti.

 

     Art. 28. Finalità delle istituzioni museali.

     1. Le istituzioni museali devono realizzare servizi culturali volti a:

     a) promuovere la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;

     b) contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica ed artistica;

     c) adottare iniziative culturali che contribuiscano all'attuazione dell'educazione permanente dei cittadini;

     d) reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

     2. In particolare le predette istituzioni curano l'attività didattica anche in collaborazione con la scuola, provvedono all'organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza di beni culturali con specifico riferimento all'ambiente locale e ne promuovono la difesa.

     2 bis. I musei provinciali possono svolgere attività commerciali connesse esclusivamente con le attività del museo. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le attività consentite [33].

 

     Art. 29. Coordinamento dell'attività dei musei.

     1. Al fine di garantire il coordinamento della attività delle istituzioni museali di cui all'articolo 27 e dei musei istituiti con legge provinciale, ivi compreso il Museo provinciale d'arte, l'assessore competente in materia di attività culturali convoca almeno una volta all'anno in apposite riunioni plenarie o di settore, da lui presiedute, i presidenti dei consigli di amministrazione e i direttori dei musei istituiti con legge provinciale, i sindaci o loro delegati e i direttori dei musei dei comuni nel cui ambito è istituito un museo di cui all'articolo 27, e i rappresentanti degli altri musei che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge.

 

TITOLO IV bis [34]

[DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE ATTIVITA'

CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI]

 

     Art. 29 bis. Finalità. [35]

     [1. Al fine di coordinare la diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva, nonché le attività teatrali, la Provincia autonoma di Trento disciplina con il presente titolo l'esercizio delle attribuzioni conferite dall'articolo 2, comma 2, numeri 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.]

 

     Art. 29 ter. Nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali. [36]

     [1. Il rilascio della concessione per la costruzione di teatri è subordinato al nulla osta della Giunta provinciale.

     2. Il nulla osta di cui al comma 1 è richiesto anche per la destinazione di sale cinematografiche a teatri, per l'adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali e per qualsiasi lavoro relativo alla costruzione, modificazione o trasformazione di locali destinati o da destinarsi a teatri, anche solo con riferimento all'aumento del numero dei posti.

     3. Il nulla osta è rilasciato sentito il comitato provinciale per la promozione culturale di cui all'articolo 5 della presente legge, tenuto conto del numero e della capacità delle sale teatrali esistenti nel comune, dei requisiti turistici della località e della programmazione culturale della Provincia. Deve essere altresì sentita la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     4. Il rilascio del nulla osta è condizione per la concessione dei contributi previsti da leggi provinciali.

     5. Non sono soggette a nulla osta le arene teatrali, anche se dotate di copertura provvisoria, appositamente realizzate e destinate ad essere rimosse al termine della manifestazione, operanti esclusivamente dal 15 giugno al 15 settembre.]

 

     Art. 29 quater. Autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche. [37]

     [1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono soggetti ad autorizzazione della Giunta provinciale. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

     2. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 sono determinati ogni due anni dalla Giunta provinciale, con propria deliberazione sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio, sentito il comitato provinciale per la promozione culturale di cui all'articolo 5 della presente legge, integrato a tal fine da due rappresentanti designati dalle associazioni più rappresentative sul piano provinciale degli esercenti sale cinematografiche rispettivamente commerciali e parrocchiali.

     3. L'autorizzazione è rilasciata sentita la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     4. Possono consentirsi deroghe ai criteri di cui al comma 2 per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri, coordinati o realizzati in base alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire la apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico.

     5. Non sono soggette ad autorizzazione le arene cinematografiche, anche se dotate di copertura provvisoria, appositamente realizzate e destinate ad essere rimosse al termine della manifestazione, operanti dal 1° luglio al 31 agosto, in località sprovviste di sale cinematografiche ovvero in relazione ad esigenze turistiche stagionali.

     6. In deroga ai criteri di cui al comma 2, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa per sale gestite da enti pubblici per permettere la realizzazione di festival e di manifestazioni a carattere nazionale o internazionale; la medesima deroga è estesa ad iniziative di carattere didattico o educativo

con la collaborazione di scuole di ogni ordine e grado, di associazioni culturali o di altri enti pubblici, fatta salva la proiezione di film per i quali non siano decorsi diciotto mesi dalla loro prima uscita in sala.

     7. Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici. Tali sale possono essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 29 quinquies.

     8. Può essere appositamente e temporaneamente autorizzata l'apertura di sale o arene cinematografiche, in deroga ai criteri previsti dal comma 2, per l'esercizio di cinema ambulanti, qualora l'attività sia realizzata con la collaborazione degli esercenti di sale cinematografiche commerciali oppure qualora si svolga in località sprovviste di sale cinematografiche.]

 

     Art. 29 quinquies. Riconoscimento di circoli di cultura cinematografica. [38]

     [1. La Giunta provinciale può, su istanza degli interessati, riconoscere i circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale.

     2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 i circoli di cultura cinematografica devono costituirsi in associazioni e dotarsi di uno statuto, redatto in forma di atto pubblico, da cui risulti:

     a) la finalità di attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, nonché pubblicazioni o manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

     b) la riserva delle proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

     c) il requisito del compimento del sedicesimo anno di età per i soci;

     d) la limitazione della propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale.

     3. I circoli di cultura cinematografica provinciali riconosciuti possono aderire alle associazioni nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.]

 

     Art. 29 sexies. Sanzioni amministrative. [39]

     [1. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) chiunque violi le disposizioni riguardanti il nulla osta di cui all'articolo 29 ter, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000;

     b) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'autorizzazione di cui all'articolo 29 quater, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

     2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio competente in materia di attività culturali.

     4. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

     5. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo.]

 

     Art. 29 septies. Cessazione di applicazione. [40]

     [1. All'entrata in vigore del presente titolo cessa l'applicazione dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Cessa altresì l'applicazione del regio decreto legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito con la legge 18 gennaio 1937, n. 193.]

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 30. Osservatorio provinciale sulle attività culturali.

     1. Allo scopo di favorire la programmazione nonché la realizzazione coordinata delle attività culturali di cui alla presente legge, il servizio competente in materia di attività culturali cura l'osservatorio provinciale sulle attività culturali, al quale sono devolute le seguenti funzioni:

     a) raccogliere e ordinare ogni informazione riguardante la natura, le attività e le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 8 della presente legge, ivi compresi i flussi finanziari;

     b) (Omissis) [41];

     c) individuare è rilevare i bisogni potenziali ed espressi di tutti gli utenti in ordine alle attività, alle iniziative e ai servizi di cui alla presente legge;

     d) assicurare un adeguato servizio di consulenza e di assistenza tecnica in ordine alla raccolta, all'ordinamento e alla diffusione delle informazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 8;

     e) curare lo scambio di informazioni anche con soggetti operanti fuori del territorio provinciale;

     f) diffondere e pubblicizzare i dati e le informazioni con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche avvalendosi delle biblioteche o di altri soggetti ritenuti idonei.

     2. (Omissis) [42].

     3. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenuti a fornire all'osservatorio medesimo le informazioni dallo stesso richieste.

     4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, la Giunta provinciale può individuare nell'ambito del servizio provinciale competente in materia di attività culturali un ufficio denominato osservatorio provinciale sulle attività culturali, anche in aggiunta al numero massimo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

 

     Art. 31. Utilizzazione dei beni e delle attrezzature della Provincia.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere in uso anche gratuito ai soggetti di cui all'articolo 8 beni immobili ed attrezzature di sua proprietà da utilizzare per le attività ed iniziative culturali di cui alla presente legge.

     2. I criteri di concessione degli immobili e delle attrezzature saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 5.

     3. La concessione sarà regolata da apposito disciplinare, di durata non superiore a cinque anni salvo rinnovo.

 

     Art. 32. Modificazioni degli statuti delle istituzioni culturali e dei musei istituiti con legge provinciale.

     1. Gli statuti delle istituzioni culturali e dei musei istituiti con legge provinciale possono essere modificati con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi e approvata dalla Giunta provinciale. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 33.

     (Omissis) [43].

 

     Art. 34.

     (Omissis) [44].

 

     Art. 35.

     (Omissis) [45].

 

     Art. 36.

     (Omissis) [46].

 

     Art. 37. Norme transitorie e finali.

     1. Il primo piano provinciale di promozione della cultura si riferisce al triennio 1988-1990.

     2. Le attività e le iniziative da realizzare nell'anno 1987 sulla base della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17 e dell'articolo 11 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, nonché sulla base delle leggi provinciali 18 agosto 1981, n. 16 e 12 settembre 1983, n. 31, rimangono soggette alle norme medesime, salvo che i pareri previsti dalle predette leggi provinciali saranno espressi dal comitato di cui all'articolo 5 della presente legge. A tale fine gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il 31 dicembre 1987 saranno definiti con le modalità e secondo le procedure vigenti fino alla stessa data.

     3. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente in ordine ai pareri, la legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31 continua ad applicarsi nella realizzazione degli interventi per le strutture culturali inseriti nel piano pluriennale di cui all'articolo 14 della legge provinciale medesima, cosi come continua ad applicarsi la legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne il programma di interventi, riguardante le strutture bibliotecarie e museali, di cui agli articoli 13 e 18, previsti nel piano annuale 1987.

     4. (Omissis) [47].

 

     Art. 38. Abrogazioni.

     1. Salvo il disposto dell'articolo precedente, sono abrogate le seguenti leggi:

     - legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17 e successive modificazioni;

     - legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31, ad eccezione degli articoli 15, 20, 21 e 22.

 

     Art. 39. Riferimento delle spese.

     1. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui alla presente legge, diversi da quelli di cui al successivo articolo 40.

 

     Artt. 40. - 41.

     (Omissis) [48].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, ad eccezione dell’articolo 36, con la decorrenza ivi prevista. Le disposizioni della presente legge cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto disposto nel comma 2 dello stesso art. 14 della L.P. 3/98. Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nella presente legge.

[2] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 92 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[4] Comma inserito dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 e così sostituito dall’art. 40 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall’art. 37 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[6] Articolo così modificato dall'art. 30 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20 e dall'art. 47 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 11.

[7] Comma così sostituito dall'art. 92 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[8] Comma così modificato dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[9] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 (B.U. 25 febbraio 1992, n. 9).

[10] Lettera così sostituita dall'art. 48 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 11.

[11] Lettere soppresse dall'art. 46 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[13] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[14] Articolo già sostituito dall'art. 33 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 46 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 49 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 11.

[16] Lettera così modificata dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[17] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[19] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[20] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.P 3 luglio 1990, n. 20.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[23] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[24] Comma così modificato dall'art. 71 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 11.

[27] Lettera già sostituita dall'art. 39 della L.P. luglio 1990, n. 20, ora abrogata dall'art. 18 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[28] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10.

[32] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10.

[33] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[34] Il Titolo IV bis, con gli artt. 29 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, è stato inserito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e abrogato dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[35] Il Titolo IV bis, con gli artt. 29 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, è stato inserito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e abrogato dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[36] Il Titolo IV bis, con gli artt. 29 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, è stato inserito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e abrogato dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[37] Il Titolo IV bis, con gli artt. 29 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, è stato inserito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e abrogato dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[38] Il Titolo IV bis, con gli artt. 29 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, è stato inserito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e abrogato dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[39] Il Titolo IV bis, con gli artt. 29 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, è stato inserito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e abrogato dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[40] Il Titolo IV bis, con gli artt. 29 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, è stato inserito dalla L.P. 14 febbraio 1992, n. 10 e abrogato dall’art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[41] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10.

[42] Comma abrogato dall'art. 13 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10.

[43] Modifica l'allegato C alla L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[44] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15. Modifica gli articoli 2, 4, 5, 6, della L.P. 18 agosto 1981, n. 16.

[45] Sostituisce l'art. 11 della L.P. 27 giugno 1983, n. 22.

[46] Modifica gli articoli 3 e 4 della L.P. 28 ottobre 1985, n. 17.

[47] Comma abrogato dall'art. 24 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[48] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.