§ 5.5.13 - Legge Provinciale 18 agosto 1981, n. 16. [*]
Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del Catalogo bibliografico trentino.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:18/08/1981
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia autonoma di Trento, allo scopo di favorire la conoscenza, lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio bibliografico del Trentino, promuove e cura l'inventariazione e [...]
Art. 2.      1. Per le finalità di cui al precedente articolo è istituito il catalogo bibliografico trentino, riguardante le opere a stampa, i manoscritti, i periodici e gli altri strumenti di informazione [...]
Art. 3.      1. Alle operazioni connesse alla formazione e all'aggiornamento del Catalogo bibliografico trentino provvede l'assessorato provinciale al quale è affidata la materia delle biblioteche. Il [...]
Art. 4.      1. Per l'istituzione e l'aggiornamento del Catalogo bibliografico trentino nonché per l'informazione bibliografica si provvede in particolare:
Art. 5.      1. Alla realizzazione e all'aggiornamento del Catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche di cui all'articolo 23 del provvedimento legislativo concernente «Programmazione e [...]
Art. 6.      1. Per l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino la Giunta provinciale può avvalersi anche della collaborazione di imprese operanti nel settore, di enti, [...]
Art. 7.      1. La raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati relativi al Catalogo bibliografico trentino è realizzata avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente [...]


§ 5.5.13 - Legge Provinciale 18 agosto 1981, n. 16. [*]

Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del Catalogo bibliografico trentino.

(B.U. 25 agosto 1981, n. 42).

 

Art. 1.

     1. La Provincia autonoma di Trento, allo scopo di favorire la conoscenza, lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio bibliografico del Trentino, promuove e cura l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio medesimo, nonché la formazione di appropriati strumenti di informazione secondo quanto disposto dagli articoli seguente.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità di cui al precedente articolo è istituito il catalogo bibliografico trentino, riguardante le opere a stampa, i manoscritti, i periodici e gli altri strumenti di informazione posseduti dalle biblioteche pubbliche e private della Provincia di Trento [1].

 

     Art. 3.

     1. Alle operazioni connesse alla formazione e all'aggiornamento del Catalogo bibliografico trentino provvede l'assessorato provinciale al quale è affidata la materia delle biblioteche. Il medesimo assessorato provvederà, altresì, alla realizzazione di un servizio di informazione bibliografica da attuarsi anche mediante pubblicazioni.

 

     Art. 4.

     1. Per l'istituzione e l'aggiornamento del Catalogo bibliografico trentino nonché per l'informazione bibliografica si provvede in particolare:

     a) alla raccolta, alla verifica, all'ordinamento e alla conservazione dei dati catalografici relativi al patrimonio bibliografico trentino, come individuato all'articolo 2. La catalogazione sarà effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, lettera e), provvedimento legislativo concernente «Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino»;

     b) all'acquisizione di altre informazioni bibliografiche prodotte o distribuite da imprese operanti nel settore o da biblioteche e istituti bibliografici regionali, nazionali ed internazionali;

     c) alla diffusione delle informazioni bibliografiche, anche mediante bibliografie, alle biblioteche del Trentino nonché ad altre biblioteche ed istituti bibliografici regionali, nazionali ed internazionali, secondo le modalità indicate nel piano di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo concernente «Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino» e nelle deliberazioni di attrazione di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento legislativo [2].

 

     Art. 5.

     1. Alla realizzazione e all'aggiornamento del Catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche di cui all'articolo 23 del provvedimento legislativo concernente «Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino» e, secondo apposite convenzioni, le altre biblioteche anche non comprese nel piano di cui all'articolo 4 e nelle deliberazioni di attuazione di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento legislativo. A tal fine per l'attività di inventariazione e catalogazione effettuata dalle biblioteche, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme di importo pari all'ammontare della spesa ammessa, a carico delle autorizzazioni di spesa relative al provvedimento legislativo stesso [3].

 

     Art. 6.

     1. Per l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino la Giunta provinciale può avvalersi anche della collaborazione di imprese operanti nel settore, di enti, istituti universitari, associazioni culturali e di singoli esperti, nonché di persone ritenute idonee, anche riunite in cooperativa [4].

 

     Art. 7.

     1. La raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati relativi al Catalogo bibliografico trentino è realizzata avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10.

     2. I metodi e le procedure adottati dovranno essere compatibili con quelli realizzati a livello nazionale.

     3. Per la raccolta e l'utilizzo automatici dei dati possono essere consegnate in uso apposite apparecchiature alle biblioteche secondo convenzioni che ne disciplineranno le modalità di utilizzo.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [6]

 

     Art. 10.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 11. - 12.

     (Omissis) [7].

 

 


[*] Abrogata dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15.

[1] Articolo così modificato dall'art. 34 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12.

[2] Articolo così modificato dall'art. 34 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12.

[4] Articolo così modificato dall'art. 34 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12.

[5] Modifica l'art. 9 della L.P. 26 agosto 1977, n. 17.

[6] Modifica l'art. 20 della L.P. 26 agosto 1977, n. 17.

[7] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.