§ 5.5.41 - L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.
Nuove disposizioni in materia di beni culturali


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:17/02/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Tutela dei beni culturali.
Art. 2.  Strutture organizzative.
Art. 3.  Istituzione del museo archeologico trentino.
Art. 3 bis.  Beni culturali di interesse religioso.
Art. 4.  Funzione consultiva.
Art. 5.  Interventi e finanziamenti.
Art. 6.  Tipi di frazionamento.
Art. 7.  Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali.
Art. 8.  Reperti bellici - attività di ricerca.
Art. 9.  Procedure urbanistiche.
Art. 10.  Esercizio del commercio in aree tutelate.
Art. 11.  Esercizio della prelazione.
Art. 12.  Occupazione temporanea per la ricerca di beni culturali.
Art. 13.  Procedura espropriativa.
Art. 14.  Indennità di espropriazione.
Art. 15.  Disciplina di coordinamento.
Art. 16.  Corsi di restauro.
Art. 16 bis.  Ricorsi.
Art. 17.  Funzioni dell’archivio provinciale.
Art. 18.  Versamento dei documenti nell’archivio provinciale.
Art. 19.  Consultazione dell’archivio provinciale.
Art. 20.  Archivi correnti e di deposito delle strutture provinciali.
Art. 21.  Conservazione e scarto dei documenti delle strutture provinciali.
Art. 22.  Tutela dei documenti degli enti pubblici locali.
Art. 23.  Conservazione degli archivi.
Art. 24.  Accesso e gestione degli archivi storici degli enti pubblici.
Art. 25.  Direzione degli archivi storici degli enti pubblici.
Art. 26.  Archivi degli enti estinti.
Art. 27.  Accesso agli archivi privati.
Art. 28.  Declaratoria di riservatezza.
Art. 29.  Deposito volontario.
Art. 30.  Archivi ecclesiastici.
Art. 31.  Interventi e finanziamenti in materia di archivi.
Art. 32.  Funzioni specifiche della soprintendenza.
Art. 33.  Corsi di archivistica.
Art. 34.  Volontari.
Art. 34 bis.  Disposizioni per l'utilizzazione di beni da parte dell'archivio di Stato.
Art. 35.  Regolamenti.
Art. 36.  Modificazioni alla legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario).
Art. 37.  Modificazione all’articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).
Art. 38.  Modificazione all’articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).
Art. 39.  Modificazione all’articolo 102 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 40.  Abrogazioni.
Art. 41.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.5.41 - L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

Nuove disposizioni in materia di beni culturali

(B.U. 4 marzo 2003, n. 9).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Tutela dei beni culturali.

     1. I beni culturali rientranti nella competenza della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge e da altre leggi provinciali di settore, sono tutelati secondo le disposizioni di legge e di regolamento statali in materia di beni culturali. Trovano applicazione le norme tecniche sul restauro e sulle riproduzioni adottate dallo Stato.

 

     Art. 2. Strutture organizzative.

     1. L’organizzazione delle funzioni in materia di tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ivi compresi i beni demo-etno-antropologici, archeologico, archivistico e librario è disciplinata dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), e dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

     2. Per i fini di cui al comma 1 è istituito il dipartimento beni e attività culturali, che comprende tra le strutture a livello di servizio, oltre a quelle competenti in materia di attività culturali, le seguenti soprintendenze:

     a) soprintendenza per i beni storici-artistici;

     b) soprintendenza per i beni archeologici;

     c) soprintendenza per i beni architettonici;

     d) soprintendenza per i beni librari e archivistici.

     3. Nello svolgimento della propria attività le strutture di cui al presente articolo assicurano il necessario coordinamento attraverso il metodo dell’interdisciplinarietà; a tal fine il dipartimento di cui al comma 2 assume tutte le iniziative necessarie anche attraverso apposite direttive.

     4. Fino alla nomina dei dirigenti delle soprintendenze di cui al comma 2, le funzioni attribuite ai medesimi sono svolte, per quanto di competenza, dai dirigenti i servizi beni culturali e beni librari e archivistici.

 

     Art. 3. Istituzione del museo archeologico trentino.

     1. Nell’ambito della soprintendenza per i beni archeologici è istituito, quale struttura a livello di ufficio ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1983, il museo archeologico trentino con il compito di:

     a) raccogliere, conservare e valorizzare le testimonianze della presenza dell’uomo nel territorio alpino, dalla preistoria al medioevo, tramite i dati della cultura materiale evidenziati da rinvenimenti, ricerche e scavi;

     b) attuare il coordinamento dei soggetti operanti sul territorio provinciale nel campo della valorizzazione del patrimonio archeologico trentino per la realizzazione di un sistema di musealizzazione diffusa dei beni archeologici nel territorio provinciale;

     c) attuare e favorire iniziative comunque dirette alla crescita della cultura in campo archeologico della comunità trentina, in particolare del mondo della scuola;

     d) documentare la storia dell’archeologia nel Trentino.

     2. Il museo archeologico trentino gestisce, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, i beni archeologici di proprietà del demanio provinciale e quelli eventualmente concessi in uso da soggetti pubblici o privati. Il museo archeologico trentino può articolarsi in sedi distaccate nonché avvalersi, per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione dei musei presenti sul territorio provinciale.

 

     Art. 3 bis. Beni culturali di interesse religioso. [1]

     1. In applicazione dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 (Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche), sottoscritta a norma dell'articolo 12, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, di modificazione del concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, accordo ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), i rapporti fra la Provincia Autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento per quanto attiene ai beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono regolati da apposita intesa.

     2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

     a) per le esigenze di culto, le modalità per la definizione di specifiche intese con l'ordinario diocesano relative all'adozione di ciascun provvedimento amministrativo riguardante i beni culturali di interesse religioso;

     b) le modalità per garantire lo scambio di informazioni e di proposte in ordine alla predisposizione dei rispettivi programmi di intervento annuali e pluriennali sui beni culturali di interesse religioso;

     c) le modalità per la partecipazione del delegato dell'ordinario diocesano alle sedute del comitato provinciale beni culturali di cui all'articolo 4.

 

     Art. 4. Funzione consultiva.

     1. È istituito il comitato provinciale beni culturali, con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, nell’ambito delle funzioni assegnate alle strutture organizzative competenti in materia di beni culturali, nonché su ogni altra questione che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale e dalle strutture competenti in materia. Il comitato esprime pareri relativi ad interventi di particolare rilevanza economica e culturale e ad interventi a carattere interdisciplinare ovvero a quelli superiori a soglie prestabilite nonché sugli atti di indirizzo per le funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione.

     1 bis. Relativamente ai beni di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, il comitato provinciale beni culturali esprime i pareri tecnico-amministrativi ed economici spettanti al comitato tecnico amministrativo, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) [2].

     2. Il comitato provinciale beni culturali è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

     a) il dirigente generale competente in materia di attività e beni culturali, con funzioni di presidente;

     b) i responsabili delle soprintendenze di cui all’articolo 2, comma 2;

     c) un architetto esperto in materia di urbanistica e tutela del paesaggio designato dal competente servizio;

     d) due esperti in architettura di cui uno designato dall'ordine professionale degli architetti [3];

     e) un esperto in storia dell’arte;

     f) un esperto in archeologia;

     g) un esperto in archivistica;

     h) un esperto in biblioteconomia o bibliografia;

     i) un esperto in storia locale;

     i bis) un esperto in storia della Chiesa [4].

     3. Il comitato può dividersi in sottogruppi e, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, funzionari provinciali, altri esperti o rappresentanti di enti ed associazioni particolarmente interessati. Quando il comitato è chiamato a esprimere parere su beni ecclesiastici di interesse religioso è integrato, ai fini della tutela delle esigenze del culto, da un esperto designato dall’ordinario diocesano di Trento.

     4. Il comitato elegge fra i propri componenti un vicepresidente che svolge le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

     5. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un dipendente provinciale assegnato alle strutture del dipartimento beni e attività culturali.

     6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) per le lettere a) e b) del comma 2, i componenti esperti del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura.

     7. Il comitato è convocato dal presidente.

     8. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri. I pareri sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti decide il voto di chi presiede.

     9. Ai componenti il comitato provinciale beni culturali sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia.

     10. [Il comitato provinciale beni culturali svolge le funzioni consultive in materia di lavori pubblici di interesse provinciale di cui all’articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), relative a beni di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico] [5].

 

     Art. 5. Interventi e finanziamenti.

     1. La Provincia ha facoltà di provvedere direttamente o di concedere contributi per la spesa sostenuta dal proprietario o da altro soggetto legittimato all’esecuzione di interventi per assicurare la conservazione dei beni culturali sottoposti a tutela, per il loro restauro e la loro manutenzione straordinaria, per attività di ricerca e recupero, nonché per l’installazione e il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici di salvaguardia e prevenzione [6].

     2. La Provincia ha altresì facoltà di porre in atto o finanziare iniziative comunque intese alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali nonché di provvedere all’acquisto di immobili, opere d’arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio.

     3. La Provincia può altresì concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito per la realizzazione di interventi di restauro secondo modalità individuate dalla Giunta provinciale.

     4. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, i termini entro i quali possono essere presentate alle soprintendenze le istanze di contributo nonché i criteri per la valutazione delle stesse e i soggetti beneficiari.

     5. Ai fini della fruizione pubblica dei beni tutelati, in caso di intervento rilevante sotto l’aspetto storico, artistico o economico, l’assunzione degli oneri di cui al presente articolo, relativamente a beni di proprietà privata, è subordinata alla garanzia del pubblico accesso, qualora non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da apposite convenzioni, da stipularsi con i singoli beneficiari. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali della fruizione, tenendo conto della tipologia e dell’entità degli interventi finanziati e dei beni cui gli stessi si riferiscono. Le convenzioni di durata ultradecennale relative a beni immobili sono annotate al libro fondiario.

     6. La Provincia può esercitare, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, le facoltà previste ai commi 1 e 2, anche relativamente ai beni immobili e mobili ritenuti appartenere al patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino, e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento.

     7. La Giunta provinciale è autorizzata ad attivare laboratori di restauro nei singoli settori disciplinati dalla presente legge, con compiti anche di ricerca, di sperimentazione delle metodologie e delle tecniche di conservazione, prevenzione e restauro, di fotoriproduzione, di promozione didattica, di formazione degli operatori tecnici nella materia, sviluppando anche rapporti di collaborazione con università ed altri istituti pubblici.

     8. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad attivare l’archivio fotografico storico provinciale quale struttura a livello di ufficio ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1983.

     9. La Giunta provinciale individua le soprintendenze alle quali fanno riferimento i laboratori di cui al comma 7 e l’archivio fotografico di cui al comma 8.

     10. Per la salvaguardia dei beni di interesse artistico, architettonico e archeologico, nonché per la relativa sorveglianza saltuaria, ove questa sia giustificata da particolari condizioni, possono essere stipulati contratti di assuntoria di custodia anche con personale estraneo all’Amministrazione.

 

     Art. 6. Tipi di frazionamento.

     1. Ai fini della presente legge i frazionamenti catastali relativi a beni immobili gravati da vincolo di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352), sono comunicati alle soprintendenze competenti.

 

     Art. 7. Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali.

     1. L’uso strumentale e precario, nonché la riproduzione dei beni culturali e relativi documenti di proprietà della Provincia, sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 115 e 116 del decreto legislativo n. 490 del 1999 e da eventuali norme regolamentari anche provinciali.

     2. Copia degli elaborati, anche fotografici, estratti o realizzati anche parzialmente da enti o privati, mediante l’attività di cui al comma 1 è oggetto di deposito obbligatorio presso le soprintendenze competenti, al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale della Provincia.

 

     Art. 8. Reperti bellici - attività di ricerca.

     1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), la Provincia promuove l’individuazione, il recupero, il censimento, la catalogazione, la manutenzione, il restauro e la valorizzazione dei beni correlati all’evento della prima guerra mondiale. A tal fine trova applicazione l’articolo 10 della medesima legge. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge n. 78 del 2001, la Provincia assicura, nell’ambito delle proprie competenze, la propria collaborazione ai ministeri competenti.

     2. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvede la Provincia anche con il concorso degli enti locali, dei musei e delle associazioni, secondo le modalità individuate dall'articolo 5, commi 1 e 2. I predetti interventi possono riguardare anche beni non sottoposti a tutela [7].

 

     Art. 9. Procedure urbanistiche.

     1. Qualora l’esigenza di salvaguardia di beni archeologici rinvenuti fortuitamente a seguito di lavori eseguiti regolarmente, concessi o autorizzati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), richieda modifiche parziali o totali del progetto in contrasto con le norme urbanistiche, può essere adottata una variante dello strumento urbanistico comunale secondo le procedure previste dall’articolo 42, comma 3, della stessa legge per le varianti relative a opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità.

 

     Art. 10. Esercizio del commercio in aree tutelate.

     1. Fatte salve le competenze dei comuni in materia di commercio i soprintendenti competenti possono con proprio provvedimento individuare aree pubbliche sottoposte a tutela storica, artistica e archeologica in cui l’attività commerciale è vietata o consentita con particolari limitazioni.

 

     Art. 11. Esercizio della prelazione.

     1. Relativamente a trasferimenti di beni immobili di interesse storico, artistico e architettonico oggetto di denuncia ai sensi degli articoli 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 490 del 1999, i soprintendenti, qualora la Provincia non intenda esercitare direttamente il diritto di prelazione, informano il comune nel cui territorio si trova il bene entro venti giorni dalla notifica.

     2. Il comune comunica ai medesimi soprintendenti entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la prelazione l’eventuale intenzione di acquistare il bene, impegnandosi a corrispondere il prezzo all’alienante.

     3. In tal caso i soprintendenti assumono il provvedimento di prelazione in favore del comune interessato.

 

     Art. 12. Occupazione temporanea per la ricerca di beni culturali.

     1. Per le ricerche archeologiche e, in genere, le opere di ritrovamento di beni culturali ai sensi dell’articolo 85, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1999, può essere disposta occupazione temporanea secondo quanto previsto dal capo I del titolo III della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

 

     Art. 13. Procedura espropriativa.

     1. Relativamente alle espropriazioni disciplinate dagli articoli 91, 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni applicabili in provincia in materia di espropriazioni.

     2. La dichiarazione di pubblica utilità per le espropriazioni previste dall’articolo 91 del decreto legislativo n. 490 del 1999 è pronunciata dal soprintendente competente per materia, sentito il comitato provinciale beni culturali di cui all’articolo 4, che si esprime anche in merito alle osservazioni presentate.

     3. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999, l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

     4. Limitatamente alle espropriazioni disciplinate dall’articolo 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999, l’approvazione del progetto equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

 

     Art. 14. Indennità di espropriazione.

     1. L’indennità di espropriazione dei beni culturali mobili e immobili ai sensi dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 490 del 1999 è determinata dai soprintendenti competenti per materia secondo le disposizioni dell’articolo 95 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1999.

 

     Art. 15. Disciplina di coordinamento.

     1. Ai fini della presente legge, le espropriazioni disciplinate dalla legge provinciale n. 6 del 1993, aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a tutela storica, artistica e archeologica, sono pronunciate sentite le soprintendenze competenti nei casi in cui la loro pubblica utilità non sia connessa all’approvazione di un progetto esecutivo.

     2. L’ente promotore delle espropriazioni notifica in ogni caso alle medesime soprintendenze i decreti di esproprio relativi a beni rientranti nella disciplina della presente legge.

 

     Art. 16. Corsi di restauro.

     1. La Giunta provinciale promuove la formazione nel settore dei beni culturali, in particolare nel settore del restauro, attraverso l’istituzione di specifici corsi e il sostegno alla partecipazione a corsi di specializzazione.

 

          Art. 16 bis. Ricorsi. [8]

     1. I destinatari dei provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali possono proporre ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva, sentito il comitato provinciale beni culturali.

     2. Ai ricorsi di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 37 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

 

Capo II

Archivio provinciale

 

     Art. 17. Funzioni dell’archivio provinciale.

     1. L’archivio provinciale, già istituito con legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, quale archivio dell’autonomia e della memoria del Trentino, svolge i seguenti compiti di conservazione, studio e valorizzazione:

     a) conservare gli archivi e i documenti storici affidati in custodia e manutenzione all’archivio provinciale ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare);

     b) conservare gli archivi e i documenti storici della Giunta provinciale e delle strutture da essa dipendenti;

     c) conservare gli archivi e i documenti storici delle scuole provinciali di ogni ordine e grado;

     d) conservare gli archivi e i documenti storici di enti funzionali della Provincia;

     e) conservare, qualora disposto con provvedimento del Consiglio provinciale, gli archivi e i documenti storici del Consiglio stesso;

     f) conservare gli archivi degli enti pubblici territoriali e degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza della Provincia o ad essa delegate, versati ai sensi dell’articolo 26;

     g) conservare gli archivi e i documenti che la Provincia abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

     h) svolgere la funzione di archivio generale di deposito per le strutture di cui alla lettera b) secondo le modalità di cui al regolamento previsto all’articolo 35;

     i) esercitare la sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito delle strutture di cui alla lettera b);

     j) attuare iniziative volte all’acquisizione di archivi e documenti storici, anche in copia, d’interesse per la storia trentina;

     k) attuare forme di collaborazione con l’Archivio di Stato di Trento per lo studio, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio documentario in esso conservato;

     l) assicurare, secondo specifica disciplina dettata dalla Giunta provinciale, la pubblica fruizione degli archivi e dei documenti conservati.

     2. Il personale tecnico addetto alla gestione dell’archivio provinciale deve essere in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o di analogo diploma rilasciato dalle università ovvero riconosciuto dallo Stato o dell’attestato di cui all’articolo 33.

 

     Art. 18. Versamento dei documenti nell’archivio provinciale.

     1. Il versamento nell’archivio provinciale dei documenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere b), c), d) ed e), avviene quaranta anni dopo la conclusione degli affari cui si riferiscono. Prima del versamento deve essere eseguita la selezione dei documenti da conservare sulla base di massimari di conservazione e scarto.

     2. L’archivio provinciale è autorizzato a ricevere il versamento di documenti più recenti, qualora sussista il pericolo di dispersione o di danneggiamento o per altri gravi motivi. Il versamento dei documenti è effettuato d’intesa fra le strutture versanti e il medesimo archivio.

     3. Il versamento all’archivio generale di deposito dei documenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), è effettuato secondo le modalità e i tempi individuati dal regolamento di cui all’articolo 35.

 

     Art. 19. Consultazione dell’archivio provinciale.

     1. I documenti conservati presso l’archivio provinciale o negli archivi dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), sono consultabili nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo n. 490 del 1999 e dall’articolo 28.

     2. La consultazione dell’archivio provinciale è gratuita.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le tariffe e le modalità di pagamento per il rilascio di copie o di estratti di documenti conservati nell’archivio provinciale.

 

     Art. 20. Archivi correnti e di deposito delle strutture provinciali.

     1. Le strutture dipendenti dalla Giunta provinciale curano l’ordinata gestione dei propri archivi correnti e di deposito e adottano i provvedimenti relativi al versamento dei documenti nell’archivio provinciale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18, secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 35.

 

     Art. 21. Conservazione e scarto dei documenti delle strutture provinciali.

     1. Il soprintendente competente in materia di beni librari e archivistici approva i massimari di conservazione e scarto proposti dalle strutture.

     2. Sulla base dei massimari di conservazione e scarto di cui al comma 1, il soprintendente competente in materia di beni librari e archivistici adotta i provvedimenti di autorizzazione allo scarto dei documenti proposto dalle strutture.

     3. Il regolamento di cui all’articolo 35 disciplina le procedure per l’applicazione del presente articolo.

 

Capo III

Disposizioni particolari in materia di archivi

 

     Art. 22. Tutela dei documenti degli enti pubblici locali.

     1. Qualora la competente soprintendenza accerti che documenti di proprietà di un ente pubblico locale si trovino in possesso di privati o di altro ente pubblico locale, ne informa immediatamente l’ente proprietario affinché provveda alla tutela dei suoi diritti, rendendo noto in pari tempo al detentore l’obbligo della restituzione.

 

     Art. 23. Conservazione degli archivi.

     1. I Comuni, gli altri enti locali, gli enti funzionali della Provincia, nonché gli enti pubblici operanti nelle materie di competenza della Provincia, hanno l’obbligo di conservare e ordinare i propri archivi nonché inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni attenendosi a specifiche direttive impartite dalla Giunta provinciale.

     2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.

     3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti previa intesa con la competente soprintendenza.

     4. Le operazioni di scarto devono essere preventivamente autorizzate dal soprintendente.

 

     Art. 24. Accesso e gestione degli archivi storici degli enti pubblici.

     1. I documenti degli archivi storici degli enti pubblici sono consultabili secondo le disposizioni dell’articolo 28 di questa legge, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica), e dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 490 del 1999.

     2. Per la gestione degli archivi storici gli enti pubblici di cui all’articolo 23, comma 1, possono promuovere forme di gestione associata.

     3. Gli enti proprietari assicurano ampia diffusione degli inventari dei propri archivi e ne depositano copia presso la competente soprintendenza, anche avvalendosi del sistema informativo provinciale di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale).

     4. I comuni, dopo aver provveduto all’ordinamento e all’inventariazione dell’archivio storico, possono, d’intesa con la soprintendenza di cui al comma 3, collocarlo in appositi locali presso la biblioteca pubblica, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione e assicurarne la conservazione.

 

     Art. 25. Direzione degli archivi storici degli enti pubblici.

     1. Gli archivi storici degli enti pubblici locali sono affidati a persone in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o di analogo diploma rilasciato dalle università ovvero riconosciuto dallo Stato, o dell’attestato di cui all’articolo 33 quando si tratti di:

     a) comuni con più di 10.000 abitanti;

     b) forme associative di comuni di cui all’articolo 24, comma 2;

     c) archivi di particolare rilevanza.

 

     Art. 26. Archivi degli enti estinti.

     1. Nel caso di estinzione degli enti pubblici di cui all’articolo 23, comma 1, i rispettivi archivi sono versati nell’archivio provinciale, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

 

     Art. 27. Accesso agli archivi privati.

     1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite la soprintendenza, la consultazione dei documenti che, d’intesa con la stessa soprintendenza, non siano riconosciuti di carattere riservato.

     2. La consultazione può avvenire, a scelta del privato o su indicazione della soprintendenza, anche mediante fotoriproduzione o temporaneo deposito dei documenti presso l’archivio provinciale, ovvero con altre modalità concordate secondo i casi tra la medesima soprintendenza e il privato; le relative spese sono a carico dello studioso.

     3. Per la consultazione dei documenti di cui al presente articolo trova altresì applicazione l’articolo 24, comma 1.

 

     Art. 28. Declaratoria di riservatezza.

     1. L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma delle leggi statali richiamate dagli articoli 19, 24 e 27 è effettuato dalla soprintendenza per i beni librari e archivistici.

     2. Il soprintendente, udito il comitato provinciale beni culturali, può permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di carattere riservato di cui al comma 1 anche prima della scadenza dei termini; a tal fine può essere sentito anche il soggetto proprietario, possessore o detentore dei documenti.

     L’autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni altro richiedente.

     3. La soprintendenza può collaborare con gli organi statali per l’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti riservati di cui all’articolo 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del 1973.

     4. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni statali relative al trattamento di dati personali per scopi storici.

 

     Art. 29. Deposito volontario.

     1. Gli enti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, possono chiedere di depositare i loro archivi storici presso l’archivio provinciale.

     2. La stessa facoltà spetta anche ai privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti.

 

     Art. 30. Archivi ecclesiastici.

     1. Fermi restando gli obblighi degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico di cui agli articoli 23 e 27, alla conservazione e consultazione degli archivi storici degli enti e istituti ecclesiastici si applica quanto previsto dalle intese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 (Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche), e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189 (Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000), sottoscritte a norma dell’articolo 12, comma 1, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, di modificazione del concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, accordo ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.

     2. I provvedimenti concernenti la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico degli enti ed istituzioni ecclesiastiche sono adottati sulla base delle intese concluse a norma dell’articolo 12, comma 1, dell’accordo di cui al comma 1.

 

     Art. 31. Interventi e finanziamenti in materia di archivi.

     1. Oltre a quanto disposto all’articolo 5, la Provincia può provvedere direttamente ad interventi di ordinamento, inventariazione, riproduzione e valorizzazione di archivi di enti pubblici locali e di privati, purché dichiarati di notevole interesse storico [9].

     2. Salvo quanto disposto dalle leggi in materia di finanza locale, la Provincia provvede inoltre a sostenere finanziariamente, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, gli interventi promossi dai soggetti di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, per le seguenti finalità:

     a) l’acquisizione, la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di strutture destinate a sede di archivi;

     b) l’acquisto di arredi ed attrezzature per gli archivi;

     c) l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi;

     d) il funzionamento degli archivi.

     3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono avere ad oggetto anche archivi appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici riconosciuti di interesse storico. A tal fine si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2000.

 

     Art. 32. Funzioni specifiche della soprintendenza.

     1. Al fine di assicurare il coordinamento nel settore degli archivi sottoposti alla disciplina della presente legge, la soprintendenza competente in materia di beni librari e archivistici provvede in particolare:

     a) allo sviluppo delle attività scientifiche e tecniche nel settore archivistico in armonia con le metodologie dell’amministrazione degli archivi di Stato;

     b) all’aggiornamento del personale addetto agli archivi e degli operatori archivistici;

     c) alla consulenza ed assistenza tecnica agli addetti agli archivi;

     d) alla realizzazione di un sistema archivistico provinciale, ivi compresi la formazione e l’aggiornamento di una banca dati del patrimonio archivistico, avvalendosi del sistema informativo provinciale di cui alla legge provinciale n. 10 del 1980 e prevedendo il necessario collegamento con il sistema archivistico nazionale;

     e) alla creazione ed aggiornamento di una biblioteca specializzata in materia archivistica e discipline affini e in materia di conservazione e restauro bibliografico e documentario.

 

     Art. 33. Corsi di archivistica.

     1. La Provincia cura l’organizzazione di corsi di archivistica, paleografia e diplomatica, secondo criteri e modalità definiti in apposito regolamento.

     2. A coloro che hanno frequentato con profitto detti corsi è rilasciato un attestato che costituisce titolo per la tenuta di archivi rientranti nell’ambito delle competenze provinciali e per lo svolgimento di lavori di ordinamento e inventariazione.

 

     Art. 34. Volontari.

     1. Il soprintendente può consentire che persone idonee prestino lavoro gratuito presso l’archivio provinciale come volontari.

     2. L’idoneità dovrà essere comprovata con il possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato, di analogo diploma rilasciato dalle università degli studi ovvero riconosciuto dallo Stato, o dell’attestato di cui all’articolo 33.

     3. Ai soggetti di cui al comma 1 può essere corrisposto un rimborso spese, anche determinato in via forfettaria.

 

     Art. 34 bis. Disposizioni per l'utilizzazione di beni da parte dell'archivio di Stato. [10]

     1. Nell'ambito degli interventi per la realizzazione dell'archivio provinciale, la Provincia può sostenere spese per la realizzazione e l'allestimento di spazi da mettere a disposizione dell'archivio di Stato di Trento, sulla base di apposita convenzione.

 

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 35. Regolamenti.

     1. La Giunta provinciale approva norme regolamentari e direttive per l’applicazione della presente legge e in particolare per la disciplina della conservazione e dell’ordinamento degli archivi correnti e di deposito delle strutture da essa dipendenti; in particolare provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 17, comma 1, lettera h), 18, 20 e 21.

     2. La Giunta provinciale provvede altresì con apposito regolamento alla disciplina dell’organizzazione dei corsi di archivistica, paleografia e diplomatica di cui all’articolo 33.

 

     Art. 36. Modificazioni alla legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario).

     1. All’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera b) del primo comma, dopo la parola: "storia," è inserita la seguente: "l’architettura,";

     b) nella lettera e) del primo comma, dopo la parola: "diapositive," sono inserite le seguenti: "strumenti musicali,";

     c) dopo la lettera e) del primo comma è aggiunta la seguente lettera:

     "e bis) beni storici, architettonici e culturali correlati all’evento della prima guerra mondiale."

     2. All’articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 1980 le parole: "provvedono gli uffici dell’assessorato provinciale al quale è affidata la materia della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare" sono sostituite dalle seguenti: "provvedono i soprintendenti competenti".

     3. All’articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo comma le parole: "l’assessorato provinciale al quale è affidata la materia della" sono sostituite dalle seguenti: "le soprintendenze competenti in materia di";

     b) nel terzo comma le parole: "dell’assessorato provinciale cui compete la materia" sono sostituite dalle seguenti:

     "delle soprintendenze competenti";

     c) al quarto comma è aggiunto il seguente periodo: "La loro consultabilità è comunque disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza."

 

     Art. 37. Modificazione all’articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).

     1. All’articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, come da ultimo modificato dall’articolo 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Gli interventi implicanti connessioni con l’attività di conservazione, valorizzazione e catalogazione dei beni culturali sono realizzati d’intesa tra il servizio attività culturali e le soprintendenze competenti."

 

     Art. 38. Modificazione all’articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).

     1. All’articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall’articolo 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. L’opera d’arte da realizzare o da acquistare è scelta da una commissione, nominata dall’ente che provvede alla realizzazione dei lavori, composta da:

     a) un rappresentante dell’ente che realizza l’opera;

     b) il progettista dell’opera edile;

     c) un esperto designato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     d) un esperto designato dal dirigente del dipartimento beni e attività culturali. "

 

     Art. 39. Modificazione all’articolo 102 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

     1. L’articolo 102 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall’articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

     "Art. 102. Disposizioni di coordinamento con i vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352).

     1. L’autorizzazione rilasciata dal soprintendente competente ai sensi dell’articolo 2 del provvedimento legislativo concernente "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" sostituisce quelle di cui agli articoli 97, 98 e 99 della presente legge."

 

     Art. 40. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali:

     a) legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54 (Provvidenze per la salvaguardia ed il restauro delle cose di interesse storico, artistico e popolare);

     b) legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 5 (Modifica e ulteriori finanziamenti della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, concernente provvidenze per la salvaguardia ed il restauro delle cose di interesse storico, artistico e popolare);

     c) legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare);

     d) secondo comma dell’articolo 7 e articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2;

     e) articolo 8 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2;

     f) articolo 6 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;

     g) legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 (Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell’archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, all’articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe per l’ingresso al museo provinciale d’arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 in materia di attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 sul museo d’arte moderna e contemporanea e sul museo provinciale d’arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di servizi e personale della Provincia autonoma di Trento), ad esclusione degli articoli da 47 a 50 e 52 e 53;

     h) articolo 17 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

     i) lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

     j) articolo 11 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

     k) lettera n) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 28 febbraio 1998, n. 3;

     l) numero 36 e numero 96 dell’allegato A della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15;

     m) lettera m) del comma 2 dell’articolo 21 e numero 1 e numero 15 della tabella A) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

 

     Art. 41. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di cui alla presente legge si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali abrogate dall’articolo 40 della presente legge.

     2 .Per il triennio 2003-2005 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella A. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

Tabella A

Copertura degli oneri

(articolo 41)

 

 

ANNO 2003

ANNO 2004

ANNO 2005

a) Maggiori oneri previsti articolo 2 - spesa per nuove strutture organizzative

114.000,00

340.000,00

340.000,00

b) Mezzi di copertura Unità di base 95.1.210 - fondo per nuove leggi - spese in conto capitale

114.000,00

340.000,00

340.000,00

 

    

    


[1] Articolo inserito dall’art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[2] Comma inserito dall’art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[5] Comma abrogato dall’art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[6] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 46 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[7] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[9] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 46 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 16 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.