§ 6.5.21 - L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.
Modifica della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:24/10/2006
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 4.  Modifiche dell'articolo 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 7 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 6.  Modifiche dell'articolo 8 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 9 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 8.  Modifiche dell'articolo 13 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 9.  Modifiche dell'articolo 14 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 10.  Modifiche dell'articolo 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 11.  Modifiche dell'articolo 16 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 12.  Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 13.  Modifiche dell'articolo 18 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 14.  Modifiche dell'articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 15.  Modifiche dell'articolo 20 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 16.  Modifiche dell'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 17.  Abrogazione dell'articolo 22 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 18.  Modifica dell'articolo 23 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 19.  Modifiche dell'articolo 24 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 20.  Modifiche dell'articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 21.  Modifiche dell'articolo 26 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 22.  Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 23.  Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 24.  Modifica dell'articolo 28 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 25.  Modifiche dell'articolo 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 26.  Modifica dell'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 27.  Modifiche dell'articolo 31 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 28.  Sostituzione dell'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 29.  Modifica dell'articolo 33 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 30.  Sostituzione dell'articolo 34 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 31.  Modifiche dell'articolo 35 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 32.  Modifiche dell'articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 33.  Sostituzione dell'articolo 36 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 34.  Inserimento dell'articolo 36 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 35.  Modifica dell'articolo 37 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 36.  Modifica dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 37.  Modifica dell'articolo 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 38.  Modifiche dell'articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 39.  Sostituzione dell'articolo 42 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 40.  Modifiche dell'articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 41.  Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 42.  Modifiche dell'articolo 48 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 43.  Modifica dell'articolo 49 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 44.  Modifiche dell'articolo 50 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 45.  Modifica dell'articolo 51 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art. 46.  Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 31, comma 1, della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, in materia di beni culturali.
Art. 47.  Disposizioni transitorie.
Art. 48.  Abrogazioni.


§ 6.5.21 - L.P. 24 ottobre 2006, n. 8.

Modifica della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

(B.U. 31 ottobre 2006, n. 44 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "2. È fatta salva la vigente legislazione in tema di opere e lavori pubblici, ferma restando l'applicazione delle norme di questo capo per quanto in esse non diversamente stabilito."

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. L'articolo 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. Competenze.

     1. All'attività ed agli adempimenti disciplinati da questa legge provvedono gli organi e le strutture provinciali secondo le rispettive competenze, fatto salvo quanto specificamente disposto dalla legge medesima."

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "3. I capitolati speciali riguardanti singoli contratti ovvero una ristretta categoria di essi, sono approvati dalla Giunta provinciale o dai dirigenti, in relazione alle competenze stabilite dal vigente ordinamento dei servizi e del personale."

 

     Art. 4. Modifiche dell'articolo 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I contratti devono avere termini e durata certi e, salvo casi particolari di necessità da indicare nel provvedimento a contrarre, non possono contenere clausole di proroga o rinnovazione tacite.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Ove non diversamente motivato nel provvedimento a contrarre di cui all'articolo 13, i contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni.";

     c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4 bis. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri per il calcolo dell'importo stimato dei contratti secondo i principi stabiliti nella normativa europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano."

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 7 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "3. I contratti di durata pluriennale possono stabilire che i prezzi contrattuali siano aggiornati in misura non superiore alle variazioni, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), degli indici dei prezzi individuati nei medesimi contratti."

 

     Art. 6. Modifiche dell'articolo 8 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 8 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "non è" sono sostituite dalle seguenti: "può essere";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I capitolati generali e speciali ovvero il provvedimento a contrarre possono prevedere la prestazione di idonea cauzione definitiva a favore della Provincia a garanzia dell'esatto adempimento dei contratti.";

     c) il comma 3 è abrogato;

     d) nel comma 4 le parole: "la Giunta provinciale delibera l'incameramento della cauzione" sono sostituite dalle seguenti: "la cauzione è incamerata";

     e) nel comma 6 le parole: "nella deliberazione di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "nel provvedimento a contrarre".

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 9 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente: "Ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni normative, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ad eccezione degli atti di liberalità a favore della Provincia."

 

     Art. 8. Modifiche dell'articolo 13 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 13 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Provvedimento a contrarre";

     b) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il provvedimento a contrarre contiene i motivi circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto, le modalità di scelta del contraente, gli eventuali criteri di aggiudicazione nonché gli ulteriori elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto.";

     c) nel comma 2 le parole: "Nella deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "Nel provvedimento a contrarre";

     d) nel comma 3 le parole: "della deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "del provvedimento";

     e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3 bis. L'ammontare dell'impegno di spesa è rideterminato d'ufficio dalla struttura che ha adottato o predisposto l'originario provvedimento a contrarre, qualora gli importi del contratto risultino inferiori a quelli previsti nel provvedimento stesso."

 

     Art. 9. Modifiche dell'articolo 14 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le parole: "la deliberazione a contrarre" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento a contrarre e" e le parole: ", con deliberazione della Giunta provinciale," sono soppresse.

 

     Art. 10. Modifiche dell'articolo 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 15 delle legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Salvo che nel provvedimento a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal dirigente della struttura competente, anche avvalendosi di strumenti informatici e telematici.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Se in relazione alla natura del contratto sia richiesta pubblicità e autenticità, si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante; in tale ipotesi, ove richiesto dalla controparte, che ne assume i relativi oneri, ovvero ritenuto opportuno dalla Giunta provinciale, può farsi ricorso all'assistenza di un notaio.";

     c) nel comma 4 le parole: "affari generali" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia contrattuale".

 

     Art. 11. Modifiche dell'articolo 16 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 16 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "affari generali" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia contrattuale";

     b) nella lettera b) del comma 2 le parole: "affari generali" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia contrattuale".

 

     Art. 12. Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. L'articolo 17 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "Art. 17. Forme di contrattazione.

     1. La scelta del contraente è effettuata tramite licitazione privata ovvero mediante asta pubblica o trattativa privata o appalto concorso nei casi espressamente previsti dalle disposizioni che seguono.

     2. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per la Provincia, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare altro procedimento previsto da questa legge, ivi compresa la trattativa privata prevista dall'articolo 21."

 

     Art. 13. Modifiche dell'articolo 18 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 18 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate, scelte fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti nel bando di gara, che presentino richiesta di invito.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Della licitazione privata deve essere dato preventivo avviso da pubblicarsi anche per estratto su almeno un quotidiano locale e sul sito internet individuato dalla Provincia, nonché con le eventuali ulteriori modalità da determinarsi nel provvedimento a contrarre.";

     c) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nell'alinea le parole: "L'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "Il bando";

     2) nella lettera a) le parole: "della deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "del provvedimento";

     3) nella lettera c) la parola: "relativa" è sostituita dalla seguente: "eventuale";

     4) nella lettera d) le parole: "l'eventuale possibilità" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti";

     5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     "f) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito nonché il termine entro il quale si deve procedere agli inviti.";

     d) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le parole: ", se ritenuta congrua";

     e) nella lettera a) del comma 7 le parole: "all'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "al bando";

     f) nel comma 11 le parole: "La deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "Il provvedimento" e le parole: "l'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "il bando".

 

     Art. 14. Modifiche dell'articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 13 dell'articolo 18, in quanto compatibili nonché da apposite disposizioni del regolamento di attuazione.";

     b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 15. Modifiche dell'articolo 20 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 20 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "nella deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel provvedimento" e la parola: "definitivo" è soppressa;

     b) nel comma 2 le parole: "la deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento" e le parole: "l'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "il bando";

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le persone o ditte prescelte, in base ai loro requisiti di capacità e affidabilità, tra quelle che hanno richiesto di partecipare alla gara secondo le modalità previste nel bando, sono invitate a presentare la propria offerta contenente il progetto o la proposta di vendita, le condizioni di esecuzione e i prezzi nei termini e nelle forme stabilite dalla stessa lettera di invito.";

     d) nel comma 5 le parole: "dalla Giunta provinciale" sono soppresse e le parole: "costituita con deliberazione della Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "nominata dal dirigente della struttura competente";

     e) nel comma 6 le parole: "la Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "la stessa".

 

     Art. 16. Modifiche dell'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo";

     b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalle seguenti:

     "b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

     b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

     b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;";

     c) nella lettera g) del comma 2 le parole: "nella deliberazione di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "nel provvedimento a contrarre";

     d) nella lettera i) del comma 2 le parole: "nella deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel provvedimento";

     e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.";

     f) nel comma 4 le parole: "lettere b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), b bis), b ter)";

     g) nel comma 5 le parole: "nella deliberazione di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "nel provvedimento a contrarre".

 

     Art. 17. Abrogazione dell'articolo 22 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. L'articolo 22 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è abrogato.

 

     Art. 18. Modifica dell'articolo 23 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le parole: "Sono escluse" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale dispone l'esclusione", le parole: "le persone" sono sostituite dalle seguenti: "delle persone" e la parola: "precedenti" è soppressa.

 

     Art. 19. Modifiche dell'articolo 24 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 24 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Fermo restando quanto altrimenti stabilito da leggi speciali della Provincia, sono ammesse a presentare offerte in pubbliche gare ovvero a partecipare a trattative private anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.";

     b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista da quest'articolo";

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le singole imprese facenti parte del raggruppamento devono conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di quest'articolo e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Provincia.";

     d) nel comma 5 dopo la parola: "processuale" sono inserite le parole: "delle imprese mandanti";

     e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Le imprese raggruppate devono possedere i requisiti previsti da questa legge, dal regolamento di attuazione, dal provvedimento a contrarre e dal bando di gara.";

     f) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

     "8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

     8 bis. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti."

 

     Art. 20. Modifiche dell'articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "possono essere deliberati dalla Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere adottati";

     b) nel comma 3 le parole: "la Giunta provinciale delibera in ordine ai contratti" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuati i contratti";

     c) nel comma 4 le parole: "delle deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti";

     d) nel comma 5 la parola: "deliberati" è sostituita dalla seguente: "conclusi" e le parole: "deliberazione motivata della Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "motivato provvedimento".

 

     Art. 21. Modifiche dell'articolo 26 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 26 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia";

     b) nel comma 2 le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia";

     c) nel comma 3 dopo le parole: "proposta di contratto pervenga" sono inserite le parole: "alle imprese stesse".

 

     Art. 22. Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. L'articolo 26 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "Art. 26 bis. Clausola contrattuale relativa agli enti funzionali, alle aziende e alle agenzie della Provincia.

     1. Fermo restando quanto previsto da questa legge in ordine alla scelta del contraente, nei bandi di gara e nei provvedimenti a contrarre mediante trattativa privata, relativi all'acquisto di beni e alla fornitura di servizi individuati nei predetti bandi e provvedimenti, può essere inserita, nei casi, con le modalità e per i periodi ivi stabiliti, apposita clausola che obbliga l'impresa aggiudicataria od il contraente nei casi di trattativa privata, ad applicare, in presenza delle medesime condizioni contrattuali, gli stessi prezzi stabiliti per l'acquisto dei medesimi beni o per la fornitura dei medesimi servizi, nei confronti degli enti funzionali, delle agenzie e delle aziende della Provincia nonché delle società partecipate dalla stessa, per la maggioranza del capitale sociale, che lo richiedano."

 

     Art. 23. Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. L'articolo 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "Art. 27. Autotutela contrattuale.

     1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Provincia può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.

     2. In tal caso, salvo il diritto della Provincia al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Provincia.

     3. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, tali da recare grave pregiudizio all'interesse della Provincia, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni."

 

     Art. 24. Modifica dell'articolo 28 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "1. Ferma restando l'applicazione delle norme del codice civile, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), e delle altre leggi in materia e salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento a contrarre, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto o subcontratto con riguardo all'intera prestazione o ad una parte di essa, solo ove lo richiedano ragioni tecniche e produttive documentate, a condizione che la Provincia esprima il proprio consenso, che il cessionario o subcontraente siano in possesso dei requisiti prescritti e che la cessione avvenga nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel contratto originario."

 

     Art. 25. Modifiche dell'articolo 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, nonché dall'articolo 21, comma 2, lettera e), ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo o valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione, la Provincia può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario.";

     b) nel comma 2 le parole: "previa deliberazione da parte della Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente".

 

     Art. 26. Modifica dell'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le parole: "del servizio legale per gli affari contenziosi" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocatura".

 

     Art. 27. Modifiche dell'articolo 31 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 31 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 3 le parole: "la deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento";

     b) nel comma 5 le parole: "legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6" sono sostituite dalle seguenti: "normativa provinciale vigente in materia".

 

     Art. 28. Sostituzione dell'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. L'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "Art. 32. Spese in economia.

     1. Le spese in economia riguardano le prestazioni nonché le acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi, nei limiti di importo, nei casi e con le procedure previste da quest'articolo.

     2. Possono essere effettuate in economia le seguenti specie di spese:

     a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;

     b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;

     c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;

     d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;

     e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;

     f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;

     g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;

     h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;

     i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;

     j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;

     k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

     l) spese di rappresentanza;

     m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;

     n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;

     o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;

     p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;

     q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.

     3. Ciascun atto di spesa non può superare l'importo di 38.400 euro.

     4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più atti di spesa allo scopo di eludere il limite di cui al comma 3.

     5. Le spese di cui al comma 2 sono ordinate nei limiti dei programmi periodici di spesa approvati dal dirigente competente e in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione.

     6. L'assunzione di provvedimenti di approvazione dei programmi periodici determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)."

 

     Art. 29. Modifica dell'articolo 33 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le parole: "designati dalla Giunta provinciale" sono sostituite dalla seguente: "esterni".

 

     Art. 30. Sostituzione dell'articolo 34 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. L'articolo 34 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "Art. 34. Permuta di beni immobili.

     1. Ove ritenuto opportuno, la Provincia può disporre la permuta a trattativa privata di propri beni immobili con altri beni immobili, previa perizia di stima ai sensi dell'articolo 33, salvo eventuale conguaglio in danaro."

 

     Art. 31. Modifiche dell'articolo 35 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 35 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 3 le parole: "in quanto compatibile," sono soppresse;

     b) nel comma 5 le parole: "del pari" sono soppresse.

 

     Art. 32. Modifiche dell'articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 le parole: "Giunta provinciale" sono sostituite dalla seguente: "Provincia";

     b) nel comma 3 le parole: "vincoli pregiudizievoli" sono sostituite dalle seguenti: "vincoli e diritti pregiudizievoli";

     c) nel comma 4 le parole: "all'atto della intavolazione del bene" sono sostituite dalle seguenti: "ad avvenuta emanazione del decreto del giudice tavolare" e le parole: "nella deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel provvedimento";

     d) nel comma 5 le parole: "Giunta provinciale" sono sostituite dalla seguente: "Provincia";

     e) nel comma 8 le parole: "del servizio edilizia pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura competente";

     f) nel comma 9 le parole: "alla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26".

 

     Art. 33. Sostituzione dell'articolo 36 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. L'articolo 36 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "Art. 36 bis. Interventi diretti sui beni immobili locati.

     1. Qualora la Provincia detenga, o intenda acquisire, beni immobili a titolo di locazione o di comodato destinati o da destinare a sede di ufficio o per lo svolgimento di attività istituzionale, la stessa può, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi obbligatori per legge o necessari per l'utilizzo degli immobili stessi, nonché assumere gli oneri relativi sulla base di apposite clausole contrattuali che rideterminano il prezzo o la durata della locazione o del comodato."

 

     Art. 34. Inserimento dell'articolo 36 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 36 ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 36 quater. Valorizzazione del patrimonio.

     1. Per le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare si applicano le speciali disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia di ordinamento contabile della Provincia."

 

     Art. 35. Modifica dell'articolo 37 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Il comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "3. I beni dichiarati fuori uso, ma che non risultino completamente inutilizzabili ovvero i beni che siano divenuti obsoleti o per i quali non sia conveniente il recupero o l'ammodernamento, possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative ed altri enti privati senza scopo di lucro, o possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 17. Le medesime disposizioni si applicano anche per la cessione di moduli e prefabbricati abitativi o di servizio utilizzati durante le operazioni di soccorso nelle emergenze."

 

     Art. 36. Modifica dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "5 bis. Qualora i beni siano pervenuti al patrimonio della Provincia a titolo gratuito, la cessione di cui al comma 1 può essere disposta prescindendo dal vincolo temporale quinquennale."

 

     Art. 37. Modifica dell'articolo 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le parole: "della presente legge e dall'articolo 17 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4 in materia di trasferimento di immobili dalla Provincia ai comuni" sono soppresse.

 

     Art. 38. Modifiche dell'articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "dal comma 1 dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo";

     b) nel comma 2 le parole: "nella deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel provvedimento";

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il provvedimento a contrarre può disporre di procedere a trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni ovvero quando la cessione abbia luogo in favore di comuni o loro forme associative, di altri enti pubblici o dei soggetti di cui all'articolo 2, sempre che il bene sia destinato al perseguimento di fini istituzionali del cessionario."

 

     Art. 39. Sostituzione dell'articolo 42 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. L'articolo 42 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituto dal seguente:

     "Art. 42. Accertamento della natura giuridica dei beni e loro passaggio da una ad altra categoria.

     1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di cui all'articolo 40 è disposta in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione di ciascun bene.

     2. I beni demaniali che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico sono trasferiti al patrimonio con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di patrimonio e demanio, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione; analogamente si provvede per il trasferimento al patrimonio disponibile dei beni patrimoniali indisponibili che cessino dalla loro destinazione ad un pubblico servizio o a pubbliche finalità.

     3. I beni mobili divenuti inservibili o non più idonei all'uso cui risultano destinati sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento che ne determina anche il valore di stima e l'eventuale destinazione. Il verbale è redatto dal responsabile della struttura di cui all'articolo 41, comma 3."

 

     Art. 40. Modifiche dell'articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 5 le parole: "dalla Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente della struttura competente per materia";

     b) nel comma 9 le parole: "dalla Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "con il provvedimento di acquisizione o di assegnazione".

 

     Art. 41. Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. L'articolo 44 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "Art. 44. Inventari.

     1. I beni della Provincia sono descritti in appositi inventari distinti nelle seguenti categorie:

     a) beni e diritti demaniali;

     b) beni immobili e diritti reali patrimoniali;

     c) beni mobili patrimoniali;

     d) diritti, azioni e titoli che ai sensi del codice civile sono considerati beni mobili.

     2. Il regolamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 73 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, stabilisce i contenuti degli inventari di cui al comma 1 e prevede specifiche disposizioni:

     a) per la classificazione dei beni di facile consumo e rapida obsolescenza;

     b) per le rilevazioni inventariali, prevedendo il ricorso a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni.

     3. Il regolamento di attuazione di questa legge stabilisce gli obblighi a carico dei funzionari preposti alla liquidazione delle spese per l'acquisto di beni mobili ai fini della loro inventariazione.

     4. Gli inventari sono tenuti e tempestivamente aggiornati dalla struttura competente in materia di patrimonio e demanio, ad eccezione dell'inventario di cui al comma 1, lettera d), tenuto e aggiornato dalla struttura competente in materia di affari finanziari.

     5. Gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, nonché ogni altro atto o provvedimento comportanti variazioni nella consistenza del demanio o del patrimonio della Provincia devono essere comunicati alla struttura competente in materia di patrimonio e demanio per la registrazione nei relativi inventari."

 

     Art. 42. Modifiche dell'articolo 48 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 48 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I beni immobili di proprietà della Provincia sono dati in consegna ai responsabili delle strutture competenti a norma dell'articolo 41 e, ove il bene sia concesso in uso ai sensi dell'articolo 38, a chi ne ha la rappresentanza legale.";

     b) nel comma 3 le parole: "dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture" e le parole: "ai presidi ed ai direttori delle scuole ed istituti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "ai dirigenti scolastici";

     c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     "3 bis. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano avuto formale discarico, fatti salvi i beni dati regolarmente in uso a singoli dipendenti.

     3 ter. Le modalità della consegna nonché del discarico e quant'altro attiene ai compiti e agli obblighi del consegnatario sono regolati dal regolamento di attuazione."

 

     Art. 43. Modifica dell'articolo 49 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Nel comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le parole: "dalla Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente della struttura provinciale competente per materia".

 

     Art. 44. Modifiche dell'articolo 50 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. All'articolo 50 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "La Giunta provinciale tramite il servizio patrimonio e demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente della struttura competente in materia di patrimonio e demanio, tramite le strutture provinciali di volta in volta competenti";

     b) nel comma 2 le parole: "la Giunta provinciale adotta" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia adotta".

 

     Art. 45. Modifica dell'articolo 51 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 51 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, le parole: "La Giunta provinciale tramite il servizio patrimonio e demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di patrimonio e demanio" e dopo le parole: "beni provinciali" sono inserite le seguenti: "e relativi diritti".

 

     Art. 46. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 31, comma 1, della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, in materia di beni culturali.

     1. Le disposizioni contenute rispettivamente nell'articolo 5, comma 1, e nell'articolo 31, comma 1, della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), secondo cui la Provincia può provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali sottoposti a tutela e di quelli relativi all'ordinamento, all'inventariazione, alla riproduzione e alla valorizzazione di archivi di enti pubblici locali e di privati dichiarati di notevole interesse storico, vanno interpretate nel senso che la Provincia può provvedere alla realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di soggetti esterni all'amministrazione in possesso di specifica professionalità e assumendo interamente a proprio carico la spesa derivante dalla loro attuazione.

 

     Art. 47. Disposizioni transitorie.

     1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo 19 di questa legge, trova applicazione anche per le procedure di gara i cui bandi sono stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge.

     2. L'articolo 26 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come sostituito dall'articolo 22 di questa legge, trova applicazione nelle sole procedure di gara i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.

     3. Per le spese in economia di cui all'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, i cui programmi periodici sono stati approvati prima della data di entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi la normativa previgente.

     4. L'articolo 44 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come sostituito dall'articolo 41 di questa legge, trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari emanate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.

     5. Le modifiche dell'articolo 48 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, previste dall'articolo 42 di questa legge, trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dal comma 2 dell'articolo 44 della medesima legge provinciale n. 23 del 1990, come sostituito dall'articolo 41 di questa legge.

 

     Art. 48. Abrogazioni.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, emanate ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come sostituito dall'articolo 41 di questa legge, sono abrogati gli articoli 45, 46 e 47 della medesima legge provinciale n. 23 del 1990, nonché l'articolo 4, comma 5, della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.