§ 2.1.32 - Legge Provinciale 28 luglio 1975, n. 28.
Disciplina degli organi consultivi competenti ad esprimere parere su opere inerenti a materie di competenza provinciale [*].


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/07/1975
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Sui progetti di massima od esecutivi, di importo non superiore ai 125 milioni, concernenti lavoro da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la [...]
Art. 2.      1. Sui progetti di cui al precedente articolo di importo superiore ai 125 milioni, deve essere sentito il parere di un Comitato tecnico- amministrativo composto dei seguenti membri fissi:
Art. 3.      1. Spettano al Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo precedente, oltre alla funzione consultiva ivi prevista, le funzioni già attribuite al Comitato tecnico provinciale per i [...]
Art. 4.      1. Gli organi collega di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono nominati dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale.
Art. 5.      1. Non è necessario il parere ai sensi degli articoli 1 e 2 per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative che siano contenute entro il limite del quinto del [...]
Art. 6.      1. Salvo quanto previsto dalle norme provinciali in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio e da disposizioni concernenti materie che non rientrano fra quelle attribuite alla competenza [...]
Art. 7.      1. Nulla è innovato in ordine agli organi consultivi competenti in materia di linee di trasporto funiviario e di piste di sci.
Art. 8.      1. La commissione di cui all'articolo 1 lettera e) della presente legge, è l'organo competente ad esprimere parere, oltre che per le opere ivi previste, in tutti i casi cui il testo unico delle [...]
Art. 9.      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi la legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, l'articolo 4, I, II e III comma della legge provinciale 10 settembre [...]


§ 2.1.32 - Legge Provinciale 28 luglio 1975, n. 28.

Disciplina degli organi consultivi competenti ad esprimere parere su opere inerenti a materie di competenza provinciale [*].

(B.U. 5 agosto 1975, n. 38).

 

Art. 1.

     1. Sui progetti di massima od esecutivi, di importo non superiore ai 125 milioni, concernenti lavoro da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collega anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito il parere tecnico- amministrativo:

     a) dell'Ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici per tutte le opere che non rientrino nei settori indicati alle successive lettere;

     b) del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per le opere concernenti la materia dell'agricoltura;

     c) del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste per le opere concernenti la materia delle foreste; la Giunta provinciale, su proposta del titolare della funzione consultiva, può designare funzionari tecnici in possesso di diploma di laurea ad esprimere il parere di cui alle lettere precedenti, nell'ambito delle specifiche attribuzioni ad essi demandate e delle circoscrizioni territoriali ad essi eventualmente assegnate;

     d) di una Commissione composta dei seguenti membri fissi:

     1) l'Ingegnere dell'Ufficio tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici preposto, per la parte tecnica, ai servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali, con funzioni di presidente;

     2) il Medico provinciale;

     3) un ingegnere dell'Ufficio tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici, per le opere che comportino, oltre a quella tecnica, una valutazione di ordine sanitario o igienico-sanitario, quali, in particolare, ospedali, istituti di cura, di assistenza e beneficenza pubblica, asili nido, stabilimenti termali, ambulatori, laboratori di analisi, fognature, impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi, mattatoi, cimiteri, piscine e bagni pubblici;

     4) un geologo dell'Amministrazione provinciale.

     - Sono chiamati a far parte della Commissione, di volta in volta, qua membri aggiunti per la trattazione di oggetti che abbiano relazione con i settori di rispetti competenza:

     - un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato alle attività sociali e sanità addetto al settore dell'assistenza ed attività sociali;

     - un funzionario della carriera direttiva del medesimo Assessorato addetto al settore della sanità;

     - l'Assessore alle attività sociali e sanità può designare di volta in volta, in sostituzione dell'uno o dell'altro dei due funzionari precitati, un esperto nel settore cui si riferisce l'oggetto da trattare. Di tale designazione l'Assessore dà comunicazione scritta ai Presidente della Commissione;

     e) di una Commissione composta dai seguenti membri;

     1) l'Ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici, con funzioni di presidente;

     2) l'Amministratore dell'Azienda speciale di sistemazione montana;

     3) l'Ingegnere dell'ufficio tecnico dell'Assessorato ai avori pubblici preposto al settore delle acque, per gli acquedotti civili, le opere idrauliche, idraulico-forestali, portuali, di bonifica ed altre opere intese alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico;

     4) un geologo dell'Amministrazione provinciale.

     - Sono chiamati a fare parte della Commissione, di volta in volta, quali membri aggiunti per la trattazione di oggetti che abbiano relazione con i settori di rispettiva competenza:

     - il Medico provinciale;

     - il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     - il Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

     - un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato alle finanze e patrimonio;

     f) di una Commissione composta dai seguenti membri:

     1. un ingegnere dell'Ufficio tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici, con funzioni di presidente;

     2. un medico esperto in medicina sportiva da scegliere anche fra i non appartenenti all'Amministrazione provinciale;

     3. un esperto in disciplina ed attrezzature sportive da scegliere anche fra i non appartenenti all'Amministrazione provinciale, per gli impianti ed attrezzature sportive [1].

     2. Ove occorra per il migliore andamento dei servizi, la giunta provinciale può designare a svolgere le funzioni di segretario delle Commissioni di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) funzionari della carriera direttiva o di concetto dei diversi ruoli.

     3. La Giunta provinciale è dispensata dal richiedere il parere di cui al presente articolo sui progetti di lavori di diretta competenza della Provincia.

 

     Art. 2.

     1. Sui progetti di cui al precedente articolo di importo superiore ai 125 milioni, deve essere sentito il parere di un Comitato tecnico- amministrativo composto dei seguenti membri fissi:

     1) l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

     2) l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento;

     3) il funzionario preposto ai servizi amministrativi dell'Assessorato ai lavori pubblici;

     4) il funzionario preposto ai servizi dell'urbanistica;

     5) un esperto in materia giuridico-amministrativa da scegliersi anche fra i non appartenenti all'Amministrazione provinciale;

     6)-7) un ingegnere e un architetto liberi professionisti, scelti da due terne proposte dai rispettivi Ordini;

     8) l'Ingegnere dell'Ufficio tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici preposto, per la parte tecnica, ai servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali;

     9) l'Ingegnere dell'Ufficio tecnico dell'Assessorato ai lavori pubblici preposto al settore dell'edilizia pubblica;

     10) un ingegnere dell'Amministrazione provinciale, esperto in materia di fognature ed impianti di depurazione;

     11) un ingegnere dell'Amministrazione provinciale, esperto in materia di acquedotti;

     12) un geologo dell'Amministrazione provinciale;

     13) un ingegnere esperto in idraulica.

     2. Sono chiamati a far parte del Comitato di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di rispettiva competenza:

     - il Medico provinciale;

     - il funzionario preposto ai servizi agrari provinciali;

     - il funzionario preposto ai servizi forestali provinciali;

     - il funzionario preposto ai servizi scolastici dell'assessorato all' Istruzione;

     - l'ingegnere preposto ai servizi tecnici dell'edilizia abitativa;

     - un funzionario addetto ai Servizi delle attività sportive;

     - l'Ispettore provinciale del Servizio antincendi;

     - il funzionario preposto al Servizio tecnico dei trasporti;

     - il funzionario preposto ai servizi amministrativi dell'assistenza ed attività sociali;

     - il funzionario preposto ai servizi amministrativi della sanità o un esperto del settore;

     - un funzionario addetto ai servizi dell'industria, lavoro e artigianato;

     - il funzionario preposto ai servizi acque pubbliche.

     - un funzionario esperto in materia di impianti elettrici.

     3. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'assessorato dei lavori pubblici.

     4. Il Comitato può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza che potranno partecipare alle adunanze senza diritto di voto per l'esame di problemi che richiedano una specifica preparazione [2].

 

     Art. 3.

     1. Spettano al Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo precedente, oltre alla funzione consultiva ivi prevista, le funzioni già attribuite al Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici da particolari disposizioni.

     2. La Giunta provinciale può sempre richiedere, ove lo ritenga opportuno, il parere dei Comitato tecnico-amministrativo in ordine a qualsiasi problema inerente alla materia dei lavori pubblici.

 

     Art. 4.

     1. Gli organi collega di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono nominati dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale.

     2. Le adunanze dei predetti organi sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

     3. I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     4. I membri fissi, ad eccezione di quelli indicati ai numeri 6 e 7 dell'articolo 2, ed i membri aggiunti possono, in caso di impedimento, farsi rappresentare di volta in volta mediante delega scritta.

     5. Ai membri degli organi collega, nonché agli esperti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, sono corrisposti i compensi stabiliti dalle legge provinciale 20, gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

     Art. 5.

     1. Non è necessario il parere ai sensi degli articoli 1 e 2 per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative che siano contenute entro il limite del quinto del progetto originario e sempreché i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

     2. Non occorre, altresì, un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto esecutivo già esaminato favorevolmente.

     3. Sui progetti d'importo non superiore a 300 milioni dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e d'importo non eccedente i 500 milioni dei comprensori, nonché dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, non è obbligatorio il parere tecnico-amministrativo.

     4. Non è obbligatorio, altresì, il parere sui progetti di importo non superiore a 1000 milioni di lire per lavori di competenza diretta dell'ITEA e per quelli da eseguire da privati, quando sia chiesta a' termini di legge la concessione di contributi da parte della Provincia. In tali casi, l'esame tecnico sul progetto viene effettuato da personale tecnico del servizio che svolge l'istruttoria inerente il procedimento amministrativo per la concessione dei finanziamenti e delle agevolazioni relativi all'esecuzione dei lavori [3].

 

     Art. 6.

     1. Salvo quanto previsto dalle norme provinciali in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio e da disposizioni concernenti materie che non rientrano fra quelle attribuite alla competenza legislativa provinciale ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il parere tecnico-amministrativo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

     2. Nei casi in cui una legge preveda l'esame e l'approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame si intende effettuato e l'approvazione in parola concessa ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza degli organi collegiali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

 

     Art. 7.

     1. Nulla è innovato in ordine agli organi consultivi competenti in materia di linee di trasporto funiviario e di piste di sci.

     2. Le commissioni previste all'articolo 8 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13, concernente «Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali», e all'articolo 6 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, concernente: «Nuove provvidenze a favore degli esercizi alberghieri», continuano a svolgere le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore in deroga a quanto disposto dagli articoli precedenti.

 

     Art. 8.

     1. La commissione di cui all'articolo 1 lettera e) della presente legge, è l'organo competente ad esprimere parere, oltre che per le opere ivi previste, in tutti i casi cui il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il relativo regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ed ogni altra norma in vigore attinente alla utilizzazione delle acque pubbliche ed in genere al regime del demanio idrico prescrivono che debbano comunque pronunciarsi nell'esercizio di funzioni consultive, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il magistrato alle acque, il magistrato per il Po, od altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

 

     Art. 9.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi la legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, l'articolo 4, I, II e III comma della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, l'articolo 8, II, III e IV comma della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, ed ogni altra norma comunque incompatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Artt. 10. - 11.

     (Omissis) [4].

 

 


[*] La presente legge è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, secondo quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.P. 26/93 cit.

[1] Comma così modificato dall'art. 99 della L.P. 23 febbraio 1981, n. 2 e dall'art. 6 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2.

[2] Articolo così modificato dall'art. 99 della L.P. 23 febbraio 1981, n. 2, dall'art. 6 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 e dall'art. 12 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 e successivamente modificato dall'art. 19 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44.

[4] Disposizioni finanziarie.