§ 4.3.4 - Legge Provinciale 12 agosto 1972, n. 13. [*]
Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:12/08/1972
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento delle stesse e dei depositi industriali dai centri cittadini e di favorire il sorgere di [...]
Art. 2.      I benefici di cui alla presente legge si applicano anche ai commercianti esercenti l'attività commerciale da più di tre anni e che, in numero non inferiore a tre, si costituiscano in Consorzio o [...]
Art. 3.      I fabbricati possono essere dotati di locali per il ricovero di automezzi e di abitazione per il custode. La costruzione dell'eventuale abitazione del proprietario e dei suoi familiari non può [...]
Art. 4.      Il concorso di cui all'art. 1 è fissato nella misura del 4%, non può superare il periodo di 12 anni e sarà corrisposto direttamente agli Istituti di credito sovvenzionatori, oppure su richiesta [...]
Art. 5.      Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare, con gli istituti di Credito, speciali convenzioni per la determinazione del tasso di [...]
Art. 6.      Le domande di concorso devono essere presentate alla Giunta provinciale, corredate dalla seguente documentazione preliminare:
Art. 7.      La concessione del concorso, la durata dello stesso e l'ammontare della spesa ammessa, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale.
Art. 8.      Il parere sui progetti esecutivi e sui preventivi delle opere e degli acquisti, sarà espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, da una Commissione nominata dalla Giunta [...]
Art. 9.      Alla liquidazione del concorso si provvede dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e l'effettuazione degli acquisti.
Art. 10.      Per la concessione del concorso di cui alla presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 20.000.000 a carico dell'esercizio 1972.
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)


§ 4.3.4 - Legge Provinciale 12 agosto 1972, n. 13. [*]

Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali.

(B.U. 22 agosto 1972, n. 39).

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire la migliore organizzazione delle aziende commerciali all'ingrosso e lo spostamento delle stesse e dei depositi industriali dai centri cittadini e di favorire il sorgere di centri commerciali in zone idonee, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario, e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese contrarranno con Istituti di credito convenzionati, per la costruzione, in armonia con i vigenti strumenti urbanistici, di fabbricati e per l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili inerenti al funzionamento dell'azienda, nonchè per l'ampliamento di esistenti magazzini all'ingrosso [1].

     Possono godere delle agevolazioni le imprese commerciali, cooperative, industriali e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita o di acquisto all'ingrosso, nonchè i rappresentanti con deposto che siano iscritti al registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, e che intendono costruire i fabbricati occorrenti allo svolgimento della propria attività.

 

     Art. 2.

     I benefici di cui alla presente legge si applicano anche ai commercianti esercenti l'attività commerciale da più di tre anni e che, in numero non inferiore a tre, si costituiscano in Consorzio o Società per effettuare gli acquisti in comune ed intendano costruire i magazzini necessari per esercitare tale attività in favore dei consorzi o dei soci.

 

     Art. 3.

     I fabbricati possono essere dotati di locali per il ricovero di automezzi e di abitazione per il custode. La costruzione dell'eventuale abitazione del proprietario e dei suoi familiari non può usufruire del concorso provinciale.

     La successiva destinazione dei fabbricati a scopi diversi da quelli originari, per i quali è stato ottenuto il prestito, comporta la revoca de concorso provinciale.

     Se durante il periodo di ammortamento del prestito i fabbricati vengono affittati o ceduti a terzi, indipendentemente dall'azienda, le agevolazioni creditizie sono revocate. Detta disposizione non si applica nel caso di cessazione dell'impresa o nel caso di cessione dell'azienda a terzi, espressamente autorizzate dalla Giunta provinciale.

     Comporta inoltre la revoca del concorso concesso la mancata esecuzione dei lavori e la mancata effettuazione degli acquisti entro i termini fissati dal successivo art. 7.

     In caso di revoca il concorso viene recuperato secondo le norme del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

     Art. 4.

     Il concorso di cui all'art. 1 è fissato nella misura del 4%, non può superare il periodo di 12 anni e sarà corrisposto direttamente agli Istituti di credito sovvenzionatori, oppure su richiesta dell'impresa, al beneficiario [2].

     Il limite massimo del prestito, sia per opere murarie che per attrezzature fisse e mobili, che può fruire del concorso di cui al precedente comma, è stabilito nell'importo complessivo di lire 100 milioni.

     Nel caso che il beneficiario sia una società, risultante dalla fusione di più imprese anche individuali, tale limite è riferito ad ogni impresa purchè il prestito non superi la misura massima complessiva di lire 300 milioni.

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare, con gli istituti di Credito, speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nelle concessioni dei prestiti.

 

     Art. 6.

     Le domande di concorso devono essere presentate alla Giunta provinciale, corredate dalla seguente documentazione preliminare:

     - relazione tecnico-illustrativa;

     - progetto di massima;

     - preventivo sommario di spesa;

     - dichiarazione di massima di concedibilità del prestito rilasciata da un Istituto di credito convenzionato.

     Nel caso di accoglimento della domanda il richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare, nel termine stabilito dalla Giunta provinciale, i seguenti atti:

     - relazione tecnico-illustrativa del progetto con indicazione degli estremi catasta relativi al fabbricato ed al terreno in cui l'opera verrà realizzata;

     - progetto esecutivo con allegati la licenza edilizia e gli eventuali nullaosta agli effetti urbanistici e paesaggistici;

     - preventivo particolareggiato sia per le opere che per gli acquisti.

 

     Art. 7.

     La concessione del concorso, la durata dello stesso e l'ammontare della spesa ammessa, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale.

     Il provvedimento di concessione del contributo stabilisce inoltre il termine entro il quale devono essere ultimate le opere ed effettuati gli acquisti.

     Detto termine non potrà superare il periodo di due anni dalla data del provvedimento di concessione del concorso.

 

     Art. 8.

     Il parere sui progetti esecutivi e sui preventivi delle opere e degli acquisti, sarà espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, da una Commissione nominata dalla Giunta provinciale e così composta: [3]

     - l'Assessore al quale è affidata la materia del commercio, che la presiede;

     - un ingegnere di ruolo della Provincia, di qualifica non inferiore a quella di ingegnere di divisione;

     - un ingegnere civile;

     - un architetto;

     - un esperto in materia di commercio designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

     Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Provincia.

     Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Ai componenti ed al Segretario della Commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni.

 

     Art. 9.

     Alla liquidazione del concorso si provvede dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e l'effettuazione degli acquisti.

     Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità del prestito richiesto, il concorso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa effettuata.

 

     Art. 10.

     Per la concessione del concorso di cui alla presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 20.000.000 a carico dell'esercizio 1972.

     Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 20.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1983.

     I fondi di cui al precedente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [4].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 13 agosto 1973, n. 24.

[2] Comma così modificato dall'art. unico della L.P. 21 luglio 1975, n. 23.

[3] Per la L.R. 25 novembre 1963, n. 31 v. B.U. 26 novembre 1963, n. 49.

[4] Norma finanziaria transitoria.

[4] Norma finanziaria transitoria.