§ 3.3.9 - L.P. 10 settembre 1973, n. 40.
Interventi straordinari per opere pubbliche e norme in materia di lavori pubblici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:10/09/1973
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a predisporre un programma di interventi per il completamento o la ulteriore prosecuzione di opere pubbliche già ammesse a finanziamento di leggi statali, [...]
Art. 2.      1. La Giunta provinciale provvede alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo sia direttamente sia affidandole in concessione, in base ad apposite convenzioni, ai comuni, loro [...]
Art. 3.      1. Nel programma di interventi per il completamento di opere di cui al primo comma dell'articolo 1, va riservata priorità alle fognature, con particolare riguardo a quelle circumlacuali, ed agli [...]
Art. 3 bis.      1. Le opere di cui all'articolo 1 della citata legge provinciale n. 40, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge
Art. 4.      1. Il parere tecnico amministrativo, di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, è espresso dall'ufficio tecnico provinciale se l'importo del progetto non supera le lire [...]
Art. 5.      1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973


§ 3.3.9 - L.P. 10 settembre 1973, n. 40. [1]

Interventi straordinari per opere pubbliche e norme in materia di lavori pubblici.

(B.U. 18 settembre 1973, n. 40).

 

Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a predisporre un programma di interventi per il completamento o la ulteriore prosecuzione di opere pubbliche già ammesse a finanziamento di leggi statali, con particolare riguardo alle leggi 22 luglio 1966, n. 614, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive integrazioni e modificazioni, e legge 12 marzo 1968, n. 326, e per quanto concerne opere ed attrezzature realizzate da enti pubblici morali [2].

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a predisporre un programma straordinario di interventi per la realizzazione di opere pubbliche idonee a migliorare e rendere più confortevoli le condizioni di vita delle popolazioni residenti in comuni che, sulla base delle indicazioni del Piano urbanistico provinciale e dei programmi di sviluppo economico, risultino maggiormente disagiati, con particolare riguardo a quelli nei quali l'emigrazione definitiva sia superiore, secondo i dati ISTAT, alla media provinciale e alla media del comprensorio cui appartengono.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta provinciale provvede alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo sia direttamente sia affidandole in concessione, in base ad apposite convenzioni, ai comuni, loro consorzi ed altri enti interessati che ne facciano richiesta e siano ritenuti in grado di provvedere ai necessari adempimenti tecnico-amministrativi.

     2. Per le opere interessanti comuni o consorzi di comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti l'intervento finanziario provinciale non può superare l'80% della spesa preventivata; l'affidamento in concessione dei relativi lavori avviene fino alla concorrenza del relativo importo.

     3. Spettano in ogni caso all'ufficio tecnico provinciale l'alta sorveglianza e il collaudo delle opere, anche se le stesse venissero realizzate con integrazione di fondi da parte dei comuni, consorzi ed altri enti interessati.

     4. Qualora le opere non vengano eseguite direttamente dalla Provincia, la somma pari alla spesa prevista in programma può essere corrisposta anticipatamente agli enti interessati secondo modalità che saranno indicate nelle convenzioni di concessione.

     5. Le somme di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzate per economie sulle opere, saranno restituite alla Provincia [3].

 

     Art. 3.

     1. Nel programma di interventi per il completamento di opere di cui al primo comma dell'articolo 1, va riservata priorità alle fognature, con particolare riguardo a quelle circumlacuali, ed agli acquedotti civili.

     2. Gli interventi, di cui al secondo comma dell'articolo 1, non vengono effettuati nei comuni dei comprensori della valle dell'Adige, della Vallagarina, dell'Alto Garda e Ledro e dell'Alta Valsugana, il cui capoluogo sia situato ad una altitudine inferiore ai 500 metri s.l.m. [4].

 

     Art. 3 bis.

     1. Le opere di cui all'articolo 1 della citata legge provinciale n. 40, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge [5].

 

     Art. 4.

     1. Il parere tecnico amministrativo, di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, è espresso dall'ufficio tecnico provinciale se l'importo del progetto non supera le lire 50 milioni e dal comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici quando l'importo è superiore.

     2. Salvo quanto previsto dalle norme provinciali sulla tutela del paesaggio e da disposizioni statali in materie che non rientrano fra quelle attribuite alla competenza legislativa provinciale ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il parere tecnico-amministrativo, di cui al presente articolo, sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

     3. La Giunta provinciale è dispensata dal richiedere il parere, di cui al primo comma, su progetti di lavori di propria competenza di importo non superiore a lire 50 milioni.

     4. Quando per l'appalto di opere pubbliche si fa ricorso alla citazione privata, si applicano le disposizioni degli articoli da 1 a 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

 

     Art. 5.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     2. I fondi di cui al presente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [6].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 21 ottobre 1974, n. 31.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 ottobre 1974, n. 31.

[4] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 21 ottobre 1974, n. 31.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 della L.P. 21 ottobre 1974, n. 31.

[6] Recano disposizioni finanziarie.