§ 3.5.6 - Legge 12 marzo 1968, n. 326.
Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.5 sovvenzioni e agevolazioni
Data:12/03/1968
Numero:326


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni).
Art. 3.  (Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale).
Art. 4.  (Istituti finanziatori).
Art. 5.  (Contributo statale alle operazioni di finanziamento).
Art. 6.  (Garanzie ipotecarie).
Art. 7.  (Fondo centrale di garanzia).
Art. 8.  (Corresponsione dei contributi).
Art. 9.  (Contributi rateali diretti).
Art. 10.  (Rapporti con altre norme).
Art. 11.  (Modalità per la richiesta delle provvidenze).
Art. 12.  (Concessione delle provvidenze).
Art. 13.  (Programmazione annuale degli interventi).
Art. 14.  (Tasso d'interesse).
Art. 15.  (Inizio delle opere ed impianti).
Art. 16.  (Trattamento tributario).
Art. 17.  (Vincolo di destinazione).
Art. 18.  (Agevolazioni fiscali).
Art. 19.      Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere accordate anche a persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri.
Art. 20.  (Finanziamenti degli interventi).
Art. 21.  (Interventi a favore dell'ISEA).
Art. 22.      Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1968 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del [...]
Art. 23.      Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche non incompatibili con la presente legge.


§ 3.5.6 - Legge 12 marzo 1968, n. 326. [1]

Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

(G.U. 9 aprile 1968, n. 92).

 

     Art. 1. (Finalità della legge).

     L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività alberghiera e turistica, fissati dal programma economico nazionale, nonchè dai piani poliennali di coordinamento previsti rispettivamente per il Mezzogiorno e le zone depresse e montane del centro-nord, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717, e 22 luglio 1966, n. 614, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 2. (Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni).

     Agli enti pubblici e privati, alle associazioni in qualsiasi forma costituite, agli imprenditori in genere ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per la realizzazione di:

     a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonchè villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà frazionata, purchè ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni;

     b) opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) del presente articolo;

     c) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventù - di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 - nonchè rifugi alpini;

     d) stabilimenti termali e balneari;

     e) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica - compresi gli impianti sportivi e ricreativi - o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

     f) aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale; nonchè agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

 

          Art. 3. (Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale).

     In relazione alle finalità di razionalizzazione della distribuzione territoriale e tipologica delle attrezzature ricettive che si intendono perseguire, le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

     a) mutui di durata non superiore ai 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie e gli impianti fissi - compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile già adibito o da adibirsi ad uso alberghiero - concernenti le attrezzature ricettive di cui alle lettere a), c) e d) del precedente art. 2.

     La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso alberghiero non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo;

     b) mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di ammodernamento e di miglioramento e fino al 25 per cento della spesa medesima per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento delle attrezzature ricettive di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del precedente art. 2;

     c) mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 3 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 55 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e dei servizi di cui alla lettera e) del precedente art. 2;

     d) contributo in conto capitale, nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento concernente le attrezzature ricettive di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 2 della presente legge.

     Lo stesso contributo può essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alla lettera a) del precedente art. 2, qualora siano ubicate nei territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo ed inoltre per le opere di cui alla lettera b) del precedente art. 2 e per le aziende della ristorazione ovunque ubicate.

     Per le opere menzionate nell'art. 2, lettere a) e c) da eseguire nei territori compresi fra le aree depresse del centro-nord di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 luglio 1966, n. 614; nei territori meridionali di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 26 giugno 1965, n. 717; nonchè nelle zone montane di cui alla legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni; e, per le opere di cui alle lettere b e d) del precedente art. 2, ovunque ubicate, il limite massimo dei mutui di cui alla lettera a), e, limitatamente all'ammodernamento, alla lettera b) del presente articolo, è elevato al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, il tasso di interesse è ridotto al 3 per cento.

 

          Art. 4. (Istituti finanziatori).

     Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

     a) dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;

     b) da istituti e sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

     c) dalle casse di risparmio.

 

          Art. 5. (Contributo statale alle operazioni di finanziamento).

     Per consentire l'applicazione del tasso di interesse annuo nelle misure fissate dal precedente art. 3, il Ministro per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui al precedente art. 4, con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo.

     Il contributo è dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo. Nel caso di restituzione anticipata totale o parziale del mutuo, il contributo continuerà ad essere corrisposto, per tutta la residua durata del mutuo prevista dal contratto originario, direttamente ai soggetti pubblici o privati che avevano stipulato il contratto di mutuo.

 

          Art. 6. (Garanzie ipotecarie).

     La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente art. 2, è subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli istituti di credito indicati nel precedente art. 4 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

     Per i mutui da concedersi ai gestori delle aziende di cui alle lettere a), b), c), d) e alla lettera f), limitatamente ai pubblici esercizi del precedente art. 2, non proprietari dell'immobile, o degli altri beneficiari delle provvidenze della presente legge, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o di terzi, possono essere prestate altre adeguate garanzie, reali o personali, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, società o persone, polizze assicurative e simili.

     La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'istituto di credito.

 

          Art. 7. (Fondo centrale di garanzia).

     Qualora l'istituto di credito non riconosca valide o capienti le garanzie per i mutui di cui al secondo comma del precedente art. 6, destinati alla realizzazione di opere comportanti investimenti d'importo non superiore a 30 milioni di lire, può essere accordata la garanzia sussidiaria entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate.

     E' costituito presso la sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro un fondo centrale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria di cui al comma precedente, nonchè degli oneri connessi alla garanzia di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e all'art. 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

     Le dotazioni finanziarie del fondo previsto dal precedente comma sono costituite:

     a) dalle disponibilità di cui al fondo speciale previsto dal regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, che è soppresso;

     b) dalle disponibilità di cui al fondo particolare costituito ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 481, che è soppresso;

     c) dalle somme previste dall'art. 3 lettera a) della legge 4 marzo 1958, n. 174, fino a che il fondo centrale di garanzia non abbia raggiunto l'importo di lire 7 miliardi;

     d) dalle somme per interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

     e) dal 50 per cento delle eventuali somme recuperate dagli istituti finanziatori nei confronti dei mutuatari dopo l'avvenuta operatività della garanzia sussidiaria del fondo stesso.

     La garanzia prevista dai precedenti commi è concessa dal consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, su proposta della commissione di cui al successivo art. 12 della presente legge, previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente e della sua impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature od opere oggetto del finanziamento.

 

          Art. 8. (Corresponsione dei contributi).

     I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono corrisposti:

     a) in rate semestrali posticipate direttamente all'istituto di credito prescelto dal richiedente fra quelli previsti dal precedente art. 4 dopo la stipulazione del mutuo;

     b) in unica soluzione ai soggetti beneficiari nel caso di contributi in conto capitale.

     In tutti i casi occorre il preventivo accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti da eseguirsi da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 9. (Contributi rateali diretti).

     Ai soggetti pubblici e privati indicati nell'art. 2 della presente legge, che non intendano o non possano usufruire dei mutui a tasso agevolato, possono essere concessi contributi annuali diretti sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per durata ed entità uguali a quelle previste per i mutui di cui all'art. 3 della presente legge.

     La misura massima dei contributi annuali è determinata:

     a) nell'1,50 per cento nei casi previsti dal precedente art. 3, lettera a), nell'1,75 per cento nei casi previsti dalle lettere b) e c) dello stesso articolo e nell'1 per cento nei casi riguardanti l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento;

     b) nel 2,50 per cento nei casi previsti dal precedente art. 3, ultimo comma.

     E' consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi previsti dal presente articolo.

 

          Art. 10. (Rapporti con altre norme).

     E' fatto divieto di cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle della legge 26 giugno 1965, n. 717 e della legge 22 luglio 1966, n. 614.

 

          Art. 11. (Modalità per la richiesta delle provvidenze).

     Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo. Su di esse l'ente provinciale per il turismo competente per territorio, esprime, con deliberazione del comitato esecutivo, il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto ai fini dello sviluppo turistico della zona.

     Le domande debbono essere corredate del progetto di massima, della relazione tecnica illustrativa, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione.

 

          Art. 12. (Concessione delle provvidenze).

     I contributi sono concessi con provvedimenti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere di una commissione nominata con suo decreto e composta da:

     1) il direttore generale del turismo;

     2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

     3) un rappresentante degli enti provinciali per il turismo;

     4) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;

     5) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

     6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

     7) un rappresentante delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     8) un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT);

     9) un rappresentante della Federazione italiana delle associazioni degli uffici viaggio e turismo (FIAVET);

     10) un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

     11) un rappresentante di organizzazione operante senza fine di lucro per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;

     12) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;

     13) tre esperti in materia turistica.

     La commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo che può delegare il Sottosegretario di Stato.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

     La commissione dura in carica due anni.

     Possono essere richiesti pareri alle associazioni od enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

     Per i contributi destinati ad iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale si procede d'intesa con la regione interessata.

     Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

 

          Art. 13. (Programmazione annuale degli interventi).

     La graduazione degli incentivi entro i limiti massimi previsti dall'art. 3 della presente legge, nonchè la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra le varie forme di intervento, sono determinate in base ai criteri territoriali e settoriali indicati nel programma di sviluppo economico nazionale.

     Il Ministro per il turismo e lo spettacolo provvede annualmente a definire i parametri di graduazione, nell'ambito dei limiti fissati dalla presente legge, sentita la commissione di cui al precedente art. 12.

 

          Art. 14. (Tasso d'interesse).

     I contributi di cui all'art. 3 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

          Art. 15. (Inizio delle opere ed impianti).

     I mutui e i contributi di cui al precedente art. 3 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     I mutui ed i contributi possono essere concessi anche per le opere ed impianti iniziati prima della data suddetta, purchè sia stata presentata domanda di contributo in base agli articoli 1, 2 e 7 della precedente legge 15 febbraio 1962, n. 68, ed anche per le opere iniziate dopo il 30 giugno 1966, purchè sia presentata domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 16. (Trattamento tributario).

     Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli istituti di credito previsti nel precedente art. 4, anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti per le operazioni di credito a lungo e medio termine di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

 

          Art. 17. (Vincolo di destinazione).

     Gli immobili di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'art. 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

     Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può tuttavia autorizzare con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

     Per le altre iniziative previste dall'art. 2 lettere b), d), e) ed f) i beneficiari delle provvidenze accordate ai sensi della presente legge debbono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per tutta la durata dell'operazione di credito: in caso di mutamento di destinazione delle opere, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà la revoca delle provvidenze concesse.

     Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà per il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

 

          Art. 18. (Agevolazioni fiscali).

     L'imposta di registro per gli acquisti di aree edificabili e di immobili, contemplati dall'art. 2 della presente legge, già costruiti o in costruzione, è dovuta nella misura ridotta del 4 per cento prevista dall'art. 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.

 

          Art. 19.

     Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere accordate anche a persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri.

     In tal caso trovano applicazione le disposizioni di legge sugli investimenti dei capitali esteri in Italia.

 

          Art. 20. (Finanziamenti degli interventi).

     Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:

     1) per i contributi di cui all'art. 3, lettera a), i seguenti limiti d'impegno venticinquennale:

per

l'anno

finanziario

1968

lire

850

milioni

"

"

"

1969

"

700

"

"

"

"

1970

"

530

"

"

"

"

1971

"

350

"

"

"

"

1972

"

350

"

     2) per i contributi di cui all'art. 3, lettere b) e c), i seguenti limiti d'impegno decennali: per l'anno finanziario 1968 lire 1.000 milioni

per

l'anno

finanziario

1968

lire

1.000

milioni

"

"

"

1969

"

830

"

"

"

"

1970

"

620

"

"

"

"

1971

"

415

"

"

"

"

1972

"

415

"

     3) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 3, lettera d), la somma di lire 9.700 milioni, ripartita in ragione di:

lire

3.000

milioni

nell'anno

finanziario

1968

"

2.500

"

"

"

1969

"

1.800

"

"

"

1970

"

1.200

"

"

"

1971

"

1.200

"

"

"

1972

     Gli stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti dalla presente legge.

 

          Art. 21. (Interventi a favore dell'ISEA).

     E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 1.350 milioni, in ragione di lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972, all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 22.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1968 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 23.

     Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche non incompatibili con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.