§ 30.3.3 – L. 16 novembre 1962, n. 1686.
Conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.3 credito alberghiero e turistico
Data:16/11/1962
Numero:1686


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato il conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per la costituzione di un fondo per [...]
Art. 2.      I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente art. 1 possono essere concessi con capitali messi a disposizione anche in deroga ai propri [...]
Art. 3.      Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino [...]
Art. 4.      All'onere di lire 300.000.000 derivante dell'applicazione della presente legge, si farà fronte - in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - mediante riduzione di [...]


§ 30.3.3 – L. 16 novembre 1962, n. 1686.

Conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

(G.U. 24 dicembre 1962, n. 328).

 

     Art. 1.

     E' autorizzato il conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonchè all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.

 

          Art. 2.

     I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente art. 1 possono essere concessi con capitali messi a disposizione anche in deroga ai propri statuti, e ad integrazione del fondo esistente presso la Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

     Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale, e debbono avere durata non eccedente i cinque anni [1].

     Il tasso da porre a carico dei mutuatari non può essere superiore al 3,50 per cento.

     Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche Amministrazioni o di altri Enti pubblici.

 

          Art. 3.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A.) con sede in Bologna, costituito il 16 marzo 1957, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, le convenzioni necessarie per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonchè alle modalità di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.

     L'I.S.E.A. è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo delle domande di credito avanzate e, a procedura ultimata, di quelle accolte.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 300.000.000 derivante dell'applicazione della presente legge, si farà fronte - in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 1 giugno 1966, n. 415.