§ 3.5.5 - Legge 15 febbraio 1962, n. 68.
Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.5 sovvenzioni e agevolazioni
Data:15/02/1962
Numero:68


Sommario
Art. 1.      A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè autostelli, ostelli per la gioventù, case per [...]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      Il contributo è concesso con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da:
Art. 5.      Sulle direttive di carattere generale e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti nella presente legge, dovrà essere intesa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo una [...]
Art. 6.      Le domande per la concessione del contributo debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo il cui Consiglio di [...]
Art. 7.      A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli [...]
Art. 8.      Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli articoli 1 e 7, i contributi sono corrisposti direttamente
Art. 9.      I contributi di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli Istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non [...]
Art. 10.      Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
Art. 11.      A carico del fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, possono essere assegnati mutui fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le somme di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13.      Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell'art. 56 della legge 24 luglio 1959, numero 622, è prorogato, ad ogni effetto, di due anni.
Art. 14.      Gli immobili finanziati ai sensi dell'art. 1 della presente legge o comunque assoggettati a vincolo di destinazione alberghiera in virtù di precedenti leggi, restano vincolati per tutta la [...]
Art. 15.      Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore di industrie alberghiere e turistiche nonchè tutte le disposizioni che disciplinano l'attività degli Istituti di cui [...]


§ 3.5.5 - Legge 15 febbraio 1962, n. 68.

Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

(G.U. 7 marzo 1962, n. 61).

 

     Art. 1.

     A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè autostelli, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare [1].

     La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione.

     A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento od ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, può essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre fino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla metà della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento.

     La durata dei contributi è stabilita in anni venticinque per le spese relative all'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento [2].

 

          Art. 2. [3]

     Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato nè intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno.

 

          Art. 3. [4]

     Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonchè tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralità di contributo.

 

          Art. 4.

     Il contributo è concesso con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da:

     1) il direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

     2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

     5) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;

     6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;

     7) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

     8) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

     9) un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo;

     10) un rappresentante della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (F.A.I.A.T.).

     La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

     Potranno essere richiesti pareri alle associazioni od enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

     Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresì essere sentita la Regione interessata.

     Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

 

          Art. 5.

     Sulle direttive di carattere generale e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti nella presente legge, dovrà essere intesa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati. La Commissione anzidetta nominerà nel suo seno un presidente ed un segretario.

 

          Art. 6.

     Le domande per la concessione del contributo debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo il cui Consiglio di amministrazione esprime il proprio parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale.

     Esse devono essere corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'Istituto finanziatore prescelto per l'operazione.

 

          Art. 7.

     A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla metà della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti [5].

     Le domande per l'esecuzione dei lavori indicati nel primo comma del presente articolo, corredate del preventivo di spesa e del progetto tecnico di massima, devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente, il cui Consiglio di amministrazione esprime il parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale.

     Tale contributo è concesso previo parere favorevole della Commissione di cui all'art. 4, con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sulla base della spesa riconosciuta dalla Commissione stessa.

     Il contributo è corrisposto in rate semestrali, direttamente all'Istituto finanziatore prescelto dai richiedenti, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti, da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

     La durata dei mutui per le opere di cui al primo comma non può superare i dieci anni.

 

          Art. 8.

     Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli articoli 1 e 7, i contributi sono corrisposti direttamente [6].

     E' consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi rateali corrisposti direttamente.

 

          Art. 9.

     I contributi di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli Istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

          Art. 10.

     Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

 

per

l'esercizio

1961 - 62

L.

200.000.000

"

"

1962 - 63

"

200.000.000

"

"

1963 - 64

"

150.000.000

"

"

1964 - 65

"

130.000.000

"

"

1965 - 66

"

120.000.000

     Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sarà provveduto, all'inizio di ogni esercizio, al riparto dei limiti di impegno summenzionati per assicurare l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge.

     Gli stanziamenti massimi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo in dipendenza dei limiti di impegno previsti dal precedente comma sono stabiliti negli importi annuali appresso indicati:

per

l'esercizio

1961 - 62

L.

200.000.000

"

"

1962 - 63

"

400.000.000

"

"

1963 - 64

"

550.000.000

"

"

1964 - 65

"

680.000.000

dall'esercizio

1965 - 66

 

 

sino all'esercizio

1985 - 86

800.000.000

per

l'esercizio

1986 - 87

"

600.000.000

"

"

1987 - 88

"

400.000.000

"

"

1988 - 89

"

250.000.000

"

"

1989 - 90

"

120.000.000

     L'ammontare dei contributi per le opere e gli impianti di cui al precedente art. 7 non può superare il 30 per cento delle autorizzazioni previste nel primo comma del presente articolo.

     Comma aggiunto dall'art. 6, L. 1° giugno 1966, n. 422.

 

          Art. 11.

     A carico del fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, possono essere assegnati mutui fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le disposizioni concernenti il funzionamento del fondo di rotazione e le disponibilità, a tale data, sul conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato " fondo di rotazione legge 4 agosto 1955, n. 691 - provvidenze a favore dell'industria alberghiera", sono versate in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale medesima.

     A valere sulle disponibilità di quest'ultimo conto, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo disporrà la emissione degli ordinativi per le anticipazioni agli Istituti di credito indicati nell'art. 3, dei fondi occorrenti alla somministrazione dei mutui assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le somme comunque di spettanza del cessato fondo di rotazione affluiranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

 

          Art. 12.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le somme di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 13.

     Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell'art. 56 della legge 24 luglio 1959, numero 622, è prorogato, ad ogni effetto, di due anni.

 

          Art. 14.

     Gli immobili finanziati ai sensi dell'art. 1 della presente legge o comunque assoggettati a vincolo di destinazione alberghiera in virtù di precedenti leggi, restano vincolati per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa osservanza di quanto prescrive l'art. 16, primo comma, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

     Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo ed alla restituzione dei contributi percepiti.

     Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso in cui i contributi si riferiscano a spesa per l'ammodernamento ed arredamento di esercizi ricettivi e di stabilimenti balneari, nonchè alle opere per la costruzione, ammodernamento e arredamento di campeggi [7].

 

          Art. 15.

     Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore di industrie alberghiere e turistiche nonchè tutte le disposizioni che disciplinano l'attività degli Istituti di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, e delle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, ed 11 marzo 1958, n. 238, non incompatibili con la presente legge.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 1° giugno 1966, n. 422.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 1° giugno 1966, n. 422.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 1° giugno 1966, n. 422.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 1° giugno 1966, n. 422.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 1° giugno 1966, n. 422.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 1° giugno 1966, n. 422.

[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 1° giugno 1966, n. 422.