§ 4.5.7 - Legge Provinciale 12 agosto 1972, n. 16. [*]
Nuove provvidenze a favore degli esercizi alberghieri.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:12/08/1972
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico secondo criteri di razionalità ed in coerenza con gli obiettivi di equilibrio territoriale perseguiti dalla Provincia autonoma di Trento, [...]
Art. 2.      1. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per l'esecuzione della stessa opera, con altre provvidenze previste dalla legislazione vigente.
Art. 3.      1. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla Giunta provinciale, corredata della seguente documentazione [...]
Art. 4.      1. La Giunta provinciale provvede alla concessione dei contributi previa determinazione della spesa ammissibile e della quota di spesa cui commisurare il contributo pluriennale nonché della [...]
Art. 5.      1. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono corrisposti ai beneficiari dopo l'accertamento, da parte dell'assessorato competente in materia di turismo, della regolare esecuzione delle [...]
Art. 6.      1. Il parere sui progetti esecutivi e sui preventivi degli acquisti sarà espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963 n. 31, da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e [...]
Art. 7.      1. Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero o per uso di ristorazione per la durata di quindici anni, rispettivamente, [...]
Art. 8.      1. In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 3, le provvidenze previste dalla presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano presentato domanda in [...]


§ 4.5.7 - Legge Provinciale 12 agosto 1972, n. 16. [*]

Nuove provvidenze a favore degli esercizi alberghieri.

(B.U. 22 agosto 1972, n. 39).

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico secondo criteri di razionalità ed in coerenza con gli obiettivi di equilibrio territoriale perseguiti dalla Provincia autonoma di Trento, possono essere concessi contributi a favore di esercizi alberghieri, aziende di ristorazione loro annesse e rifugi alpini sulle seguenti quote di spesa riconosciuta ammissibile:

     - non superiore al 60% nei casi di costruzione, ricostruzione e trasformazione;

     - non superiore all'80% nei casi di ammodernamento ed ampliamento.

     2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati:

     a) nella misura del 6% annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino all'estinzione dopo 12 anni, per le opere realizzate nelle località situate nei comprensori della Valle dell'Adige e della Vallagarina ad un'altitudine inferiore ai 500 m 5 I m b) nella misura del 7,5% annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino al l'estinzione dopo 15 anni, per le opere realizzate in tutte le altre località del territorio provinciale.

     3. Ai contributi di cui ai commi precedenti possono essere ammesse le spese per l'arredamento, purché indipendenza delle opere di cui al primo comma, nonché le spese per l'acquisto dell'immobile da adattare ove questo si trovi nell'ambito di centri storici o si tratti di edifici vincolati ai sensi delle leggi vigenti.

     4. In nessun caso sono ammesse le spese per l'acquisto del terreno.

     5. I contributi di cui ai commi precedenti sono elevati dall' 1,5% iniziale ed estesi fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile per iniziative consortili o societarie fra operatori tendenti a realizzare opere o servizi comuni direttamente connessi con l'attività alberghiera dei consorti o soci ed idonee a ridurre i costi di gestione delle singole aziende consorziate o associate, nonché per le iniziative contemplate dalla lettera a) del presente articolo, qualora contribuiscano in maniera rilevante alla valorizzazione turistica di zone carenti di strutture alberghiere.

     6. Per i fini di cui al primo comma possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale a favore degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per soli lavori di ammodernamento ed ampliamento. Tali contributi non sono cumulabili con quelli pluriennali di cui ai precedenti commi.

     7. La spesa massima ammissibile ai benefici di cui al precedente comma non può superare l'importo di lire 20.000.000.

8. Nella concessione dei contributi previsti dal presente articolo verrà accordato titolo di priorità agli emigrati che rientrano nella provincia.

     9. Ai contributi pluriennali di cui al presente articolo sono comunque ammesse le pertinenze degli esercizi alberghieri, quali piscine, saune, campi da tennis, campi da bocce e similari attrezzature.

     10. Per i fini di cui al primo comma possono essere concessi contributi in conto capitale a favore degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini, in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per arredamento - ivi compreso quello di rinnovo - delle camere da letto, sale da pranzo, sale di soggiorno, bar, nonché per attrezzature da cucina. Tali contributi non sono cumulabili con quelli pluriennali di cui ai precedenti commi.

     11. La spesa massima ammissibile ai benefici di cui al precedente comma, determinata in base ad un preventivo sommario di spesa, non può superare l'importo di lire 20 000 000 [1].

 

     Art. 2.

     1. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per l'esecuzione della stessa opera, con altre provvidenze previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 3.

     1. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla Giunta provinciale, corredata della seguente documentazione preliminare:

     - relazione tecnico-illustrativa;

     - progetto di massima;

     - preventivo sommario di spesa;

     - piano finanziario.

     2. Nel caso di accoglimento della domanda il richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare, nel termine stabilito dalla Giunta provinciale, eventualmente prorogabile per giustificati motivi, i seguenti atti:

     - relazione tecnico-illustrativa del progetto con indicazione degli estremi catasta relativi al fabbricato ed al terreno in cui l'opera verrà realizzata;

     - progetto esecutivo con allegati la licenza edilizia e gli eventuali nulla-osta agli effetti urbanistici e paesaggistici;

     - preventivo particolareggiato sia per le opere che per gli acquisti;

     - nulla-osta dell'Ispettorato provinciale antincendi.

     3. Non possono essere accolte le domande relative a opere iniziate o ad acquisti effettuati anteriormente alla presentazione delle domande stesse [2].

 

     Art. 4.

     1. La Giunta provinciale provvede alla concessione dei contributi previa determinazione della spesa ammissibile e della quota di spesa cui commisurare il contributo pluriennale nonché della misura del contributo in conto capitale.

     2. Il provvedimento di concessione del contributo stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimate le opere ed effettuati gli acquisti, termine che non potrà superare il periodo di due anni [3].

 

     Art. 5.

     1. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono corrisposti ai beneficiari dopo l'accertamento, da parte dell'assessorato competente in materia di turismo, della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti. Nel caso dei contributi pluriennali la corresponsione é disposta in due semestralità con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione dei contributi medesimi.

     2. Qualora, in sede di accertamento, venisse riscontrata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

     3. Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il beneficiario può cedere il contributo - nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza - all'istituto mutuante. In tal caso il contributo sarà corrisposto all'istituto di credito indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

     4. Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con istituti di credito a medio e lungo termine speciali convenzioni per la determinazione del tasso d'interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nella concessione di mutui per il finanziamento di iniziative ammesse ai contributi pluriennali di cui alla presente legge.

     5. Il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento dell'azienda "mortis causa" ed ai beneficiari in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi [4].

 

     Art. 6.

     1. Il parere sui progetti esecutivi e sui preventivi degli acquisti sarà espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963 n. 31, da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e così composta:

     - l'assessore al quale è attribuita la materia del turismo, che la presiede;

     - un ingegnere di ruolo della Provincia, di qualifica non inferiore a quella di ingegnere di divisione;

     - un ingegnere civile;

     - un architetto;

     - un esperto in turismo ed industria alberghiera.

     2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Provincia.

     3. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     4. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

 

     Art. 7.

     1. Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero o per uso di ristorazione per la durata di quindici anni, rispettivamente, nell'ipotesi di realizzazione nelle località contemplate alla lettera a) del precedente articolo 1, di dodici anni, decorrenti dalla data dell'ultimazione dei lavori, ad eccezione degli immobili ampliati, ammodernati o arredati con il contributo in conto capitale, per i quali il vincolo di destinazione ha la durata di cinque anni.

     2. La liquidazione del contributo provinciale è subordinata all'avvenuta annotazione del vincolo a carico dell'immobile destinato ad esercizio alberghiero o, per le aziende di ristorazione, per i rifugi alpini nonché per gli immobili ampliati, ammodernati o arredati con il contributo in conto capitale, alla presentazione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione impegnativa di mantenimento della destinazione dell'opera per un periodo corrispondente alla durata del vincolo di destinazione di cui al precedente comma, pena la revoca delle provvidenze concesse. Nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi effettuato posteriormente all'atto di concessione del contributo ed anteriormente all'annotazione del vincolo o, per le aziende di ristorazione, all'assunzione dell'apposito impegno, il beneficiario ottiene la liquidazione del contributo stesso purché detto vincolo o impegno sia annotato, rispettivamente assunto, in esecuzione di una specifica obbligazione derivante dall'atto di trasferimento.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, la cancellazione del vincolo, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile; la cancellazione del vincolo è subordinata all'estinzione totale, anticipata, dell'eventuale mutuo ed alla restituzione dei contributi riscossi.

     4. Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti leggi, il contributo concesso viene revocato.

     5. Per il ricupero dei contributi già versati si procede ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 [5].

 

     Art. 8.

     1. In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 3, le provvidenze previste dalla presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano presentato domanda in base alla legge regionale 8 marzo 1971, n. 4, compreso il disposto di cui all'Art 10 della medesima legge regionale, e la stessa domanda non sia stata accolta.

 

     Artt. 9 - 11.

     (Omissis) [6].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo così modificato dalla L.P. 1 settembre 1975, n. 47, dalla L.P. 3 settembre 1978, n. 33 e dalla L.P. 31 gennaio 1978, n. 11.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 1 settembre 1975, n. 47.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 3 settembre 1978, n. 33.

[4] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 3 settembre 1978, n. 33 e dell'art. 34 della L.P. 12 ottobre 1978, n. 42.

[5] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.P. 3 settembre 1976, n. 33 e dall'art. 34 della L.P. 12 ottobre 1978, n. 42.

[6] Recano disposizioni finanziarie.