§ 5.5.11 - Legge Provinciale 14 febbraio 1980, n. 2.
Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario .


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:14/02/1980
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire lo studio, il restauro, la tutela ed il godimento del patrimonio storico, artistico e popolare esistente nel Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere [...]
Art. 2.      1. L'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino riguarda i seguenti beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata;
Art. 3.      1. Alle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino provvedono i soprintendenti competenti
Art. 4.      1. Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti, istituti universitari, [...]
Art. 5.      1. I documenti inventariali sono conservati presso le soprintendenze competenti in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare
Art. 6.      1. Per i fini di cui alla presente legge, i rappresentanti di enti, istituti ed i privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni d'interesse storico, artistico e popolare, sono [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11. 
Art. 12.      1. Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare ed alla istituzione del relativo inventario secondo quanto disposto dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di [...]
Art. 13.      1. Per l'istituzione del Dizionario toponomastico trentino secondo quanto disposto dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      (Omissis)


§ 5.5.11 - Legge Provinciale 14 febbraio 1980, n. 2.

Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario [1].

(B.U. 19 febbraio 1980, n. 9).

 

 

TITOLO I

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire lo studio, il restauro, la tutela ed il godimento del patrimonio storico, artistico e popolare esistente nel Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla sistematica catalogazione del patrimonio medesimo e alla istituzione del relativo inventario [2].

 

     Art. 2.

     1. L'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino riguarda i seguenti beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata;

     a) beni che costituiscono testimonianza di epoche, di culture, di insediamenti e centri abitati dalla preistoria alla fine dell'epoca romana;

     b) beni aventi relazione con la storia, l’architettura, l'arte e le arti minori o applicate, l'etnografia, la numismatica l'epigrafia, il costume, il lavoro, la storia della scienza e della tecnica, comprese le grandi fortificazioni militari fino alla prima guerra mondiale [3];

     c) fonti documentarie isolate o raccolte che presentino notevole importanza per la storia politica, civile ed ecclesiastica;

     d) manoscritti di particolare interesse per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno, compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, gli incunaboli, i libri rari e di pregio, eventuali altre opere ottenute con mezzi grafici o meccanici che abbiano importanza dal punto di vista paleografico, storico, letterario, scientifico o artistico;

     e) documenti grafici, fotografie, diapositive, strumenti musicali, film di luoghi, nuclei insediativi, edifici scomparsi o che abbiano subito radicali interventi, di avvenimenti, personaggi, tradizioni e costumi, registrazioni di canti, musiche e dialetti [4].

     e bis) beni storici, architettonici e culturali correlati all’evento della prima guerra mondiale [5].

 

     Art. 3.

     1. Alle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino provvedono i soprintendenti competenti [6].

 

     Art. 4.

     1. Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti, istituti universitari, associazioni culturali e di singoli esperti ai quali affidare l'elaborazione scientifica del materiale inventariale, nonché di persone ritenute idonee anche riunite in cooperativa, per quanto concerne l'affidamento della ricognizione dei beni d'interesse storico, artistico e popolare.

     2. Alla determinazione della natura di dette collaborazioni e della idoneità delle persone, esperti e istituzioni ai quali affidare gli incarichi di cui al primo comma, provvede la Giunta provinciale su proposta della Commissione beni culturali, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55. Con apposita norma regolamentare saranno individuati i criteri per la determinazione dei compensi per le prestazioni di cui ai commi precedenti.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare premi per tesi di laurea o di perfezionamento o di specializzazione, per studi, ricerche e pubblicazioni particolarmente importanti ai fini del rilevamento dei beni di cui all'articolo 2 della presente legge o di notevole interesse per l'approfondimento della conoscenza degli aspetti storici e culturali del Trentino.

     4. L'ammontare di ciascun premio è stabilito in relazione all'importanza dei lavori considerati, in misura comunque non superiore alla somma di Lire 3.000.000 [7].

 

     Art. 5.

     1. I documenti inventariali sono conservati presso le soprintendenze competenti in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare [8].

     2. Copia di detti documenti è consegnata all'ente, istituto o privato proprietario del bene. Copia dei documenti inventariali può essere inviata all'istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

     3. Tutti gli esemplari dei documenti inventariali dovranno essere sottoscritti dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo del bene, dal rilevatore e da un funzionario delle soprintendenze competenti [9].

     4. I documenti inventariati (schede, fotografie, microfilms e quanto altro pertinente all'inventario) potranno essere consultati dal pubblico, per ragioni di studio, previa richiesta scritta e motivata. La loro consultabilità è comunque disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza [10].

     5. Copia dei documenti inventariati potrà essere rilasciata ad altri enti, istituti e privati che ne facciano richiesta scritta e motivata previo rimborso delle spese.

 

     Art. 6.

     1. Per i fini di cui alla presente legge, i rappresentanti di enti, istituti ed i privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni d'interesse storico, artistico e popolare, sono tenuti ad agevolare tutte le operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario.

 

          Art. 7.

     (Omissis) [11].

 

     Artt. 8. - 9.

     (Omissis) [12].

 

 

TITOLO II

 

     Art. 10.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 11. [14]

 

TITOLO III

 

          Art. 12.

     1. Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare ed alla istituzione del relativo inventario secondo quanto disposto dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale [15].

 

     Art. 13.

     1. Per l'istituzione del Dizionario toponomastico trentino secondo quanto disposto dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale [16].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [17].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [18].

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 16 della L.P. 27 agosto 1987, n. 16.

[2] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.P. 27 agosto 1987, n. 16.

[3] Lettera così modificata dall’art. 36 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[4] Lettera così modificata dall’art. 36 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 36 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[6] Comma così modificato dall’art. 36 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[7] Il terzo e il quarto comma sono stati così modificati dall'art. 16 della L.P. 27 agosto 1987, n. 16.

[8] Comma così modificato dall’art. 36 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[9] Comma così modificato dall’art. 36 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[10] Comma così modificato dall’art. 36 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[11] Abroga la L.P. 23 novembre 1973, n. 55 e l'art. 16 della L.P. 27 dicembre 1975, n. 55. Il secondo comma del presente articolo è abrogato dall’art. 40 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[12] Articoli abrogati dall'art. 15 della L.P. 27 agosto 1987, n. 16.

[13] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 23 novembre 1987, n. 32.

[14] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[15] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 18 febbraio 1980, n. 4.

[16] Per le disposizioni concernenti il Dizionario toponomastico trentino vedi ora la L.P. 27 agosto 1987, n. 16.

[17] Norme finanziarie.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 18 febbraio 1980, n. 4.