§ 3.1.20 - Legge Provinciale 27 agosto 1987, n. 16.
Disciplina della toponomastica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:27/08/1987
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto del Dizionario toponomastico trentino.
Art. 2.  Commissione provinciale per la toponomastica.
Art. 3.  Funzioni della Commissione provinciale per la toponomastica.
Art. 4.  Collaborazioni ed iniziative.
Art. 5.  Premi per tesi di laurea e ricerche.
Art. 6.  Pubblicazione del Dizionario toponomastico trentino.
Art. 7.  Denominazione delle frazioni.
Art. 8.  Denominazione delle strade, piazze ed edifici pubblici.
Art. 9.  Cartografia del territorio provinciale.
Art. 10.  Toponomastica tradizionale.
Art. 11.  Criteri per la scelta e la trascrizione dei toponimi.
Art. 12.  Rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra
Art. 13.  Repertorio dei toponimi delle località ladine, mochene e cimbre.
Art. 14.  Toponomastica delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici e loro appellativi.
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.  Autorizzazione di spesa. Rinvio.


§ 3.1.20 - Legge Provinciale 27 agosto 1987, n. 16.

Disciplina della toponomastica.

(B.U. 8 settembre 1987, n. 40).

 

 

CAPO I

Dizionario toponomastico trentino

 

Art. 1. Finalità e oggetto del Dizionario toponomastico trentino.

     1. Il Dizionario toponomastico trentino, istituito ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, ha lo scopo di promuovere la raccolta e lo studio dei toponimi del Trentino, di favorire la conoscenza della loro pronuncia ed uso, del loro significato, tra dizione ed origine e costituisce, anche nelle sue graduali risultanze, lo strumento per la corretta denominazione del territorio della Provincia di Trento.

     2. Il Dizionario toponomastico trentino raccoglie i toponimi del territorio della provincia di Trento, nonchè i risultati degli studi e delle ricerche ad esso inerenti.

 

     Art. 2. Commissione provinciale per la toponomastica.

     1. Allo scopo di assicurare un adeguato supporto scientifico alla realizzazione del Dizionario toponomastico trentino, alla scelta e alla trascrizione dei toponimi nell'uso amministrativo e cartografico, nonché alle iniziative volte al rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra, è istituita la Commissione provinciale per la toponomastica. Relativamente alla trascrizione dei toponimi ladini, mocheni e cimbri resta salvo quanto stabilito dall'articolo 11. [1].

     2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

     a) un docente universitario in discipline linguistiche, con funzioni di presidente;

     b) due esperti in problematiche linguistiche o storico culturali dell'ambiente trentino;

     c) il dirigente del servizio provinciale competente per la toponomastica;

     d) un funzionario del servizio provinciale competente per la toponomastica;

     e) un funzionario del servizio provinciale competente per la gestione della carta tecnica generale del territorio provinciale.

     3. Quando la Commissione è chiamata ad assumere decisioni che interessano un comune, la stessa è integrata dal sindaco del comune o da un suo rappresentante.

     4. Per gli adempimenti di cui all'articolo 13, nonché per l'approvazione del corredo toponomastico relativo alle località ladine, mochene e cimbre, la commissione è integrata, oltre che dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante, da due esperti designati dall'Istituto culturale ladino o, rispettivamente, dall'Istituto culturale mocheno-cimbro [2].

     5. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.

     6. Il vicepresidente è nominato dalla Commissione tra i propri componenti. Funge da segretario un funzionario del servizio provinciale competente per la toponomastica.

     7. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

     8. Ai componenti della Commissione, nonché agli esperti di cui al comma 5, vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

 

     Art. 3. Funzioni della Commissione provinciale per la toponomastica.

     1. La Commissione provinciale per la toponomastica esercita le seguenti funzioni:

     a) definisce i criteri metodologici e scientifici che devono essere seguiti nelle ricerche toponomastiche finalizzate alla compilazione del Dizionario toponomastico trentino;

     b) verifica i risultati delle ricerche toponomastiche di cui alla lettera a);

     c) propone alla Giunta provinciale, previa verifica degli studi e dell'elaborazione complessiva delle ricerche, la pubblicazione del Dizionario toponomastico trentino ed eventualmente delle sue graduali risultanze;

     d) propone i criteri per la scelta e la trascrizione dei toponimi di cui all'art. 11;

     e) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

     f) esprime parere su ogni altra questione in materia di toponomastica che le venisse sottoposta dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 4. Collaborazioni ed iniziative.

     1. Per la formazione e l'aggiornamento del Dizionario toponomastico trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni, anche di ditte specializzate, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, e del le relative disposizioni regolamentari, intendendosi sostituita la Commissione beni culturali, prevista dalle suddette disposizioni, con la Commissione provinciale per la toponomastica.

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata, sentito il parere della Commissione provinciale per la toponomastica, ad attuare e a contribuire all'attuazione di ricerche, mostre, convegni e corsi di aggiorna mento, nonché a realizzare e ad acquistare sussidi bibliografici, cartografici ed audiovisivi finalizzati alla conoscenza della toponomastica.

 

     Art. 5. Premi per tesi di laurea e ricerche.

     1.La Giunta provinciale è autorizzata, sentito il parere della Commissione provinciale per la toponomastica, ad assegnare premi per tesi di laurea o di perfezionamento o di specializzazione, nonchè per studi, ricerche e pubblicazioni di particolare interesse per la toponomastica trentina.

     2. L'ammontare di ciascun premio è stabilito in relazione all'importanza dei lavori considerati, in mi sura comunque non superiore alla somma di lire 3.000.000.

 

     Art. 6. Pubblicazione del Dizionario toponomastico trentino.

     1. La Giunta provinciale, entro un anno dalla relativa verifica da parte della Commissione provinciale per la toponomastica degli studi e dell'elaborazione delle ricerche toponomastiche, dispone, con delibera da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, la pubblicazione delle graduali risultanze del Dizionario toponomastico trentino che si riferiscono all'ambito territoriale di uno o più comuni. Ciascuna pubblicazione costituisce parte del Dizionario toponomastico trentino.

     2. Per la realizzazione delle predette pubblicazioni e per la loro diffusione la Giunta provinciale può stipulare convenzioni con imprese editrici.

     3. Copia del dizionario o delle parti di esso pubblicate è inviata ai comuni e ai comprensori interessati. Copia delle pubblicazioni può essere altresì inviata ad enti e associazioni interessati che ne facciano motivata richiesta.

 

 

CAPO II

Uso della toponomastica

 

     Art. 7. Denominazione delle frazioni.

     1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti avviene su domanda del comune interessato ovvero degli elettori residenti nella frazione.

     2. Qualora la domanda venga avanzata dal comune, la stessa deve essere approvata dal consiglio comunale con apposita deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso la domanda venga avanzata dagli elettori residenti nella frazione, la domanda stessa deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta degli elettori medesimi. Le firme devono essere autenticate dal segretario comunale o da un notaio.

     3. In entrambi i casi la domanda deve indicare la denominazione proposta.

     4. Se la domanda viene avanzata dagli elettori, essa deve essere sottoposta al parere del consiglio comunale interessato, che si esprime entro quattro mesi dal deposito della domanda presso la segreteria del comune. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la Giunta provinciale può comunque richiedere la trasmissione della domanda.

     5. Sulle domande di cui ai commi precedenti, trasmesse dal comune, delibera la Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per la toponomastica.

     6. Se la domanda è accolta la denominazione è fissata, in conformità alla proposta, con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 8. Denominazione delle strade, piazze ed edifici pubblici.

     1. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per la toponomastica.

     2. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altri ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Tale disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

     3. La Giunta provinciale può approvare le deliberazioni comunali anche in deroga alla disposizione di cui al comma 2, in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite.

 

     Art. 9. Cartografia del territorio provinciale.

     1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5 indica i toponimi del territorio provinciale da riportare nella cartografia stessa. Esso è approvato dalla Giunta provinciale sentita la Commissione provinciale per la toponomastica, che esprime parere sulle proposte avanzate dal servizio competente in materia di carta tecnica. Per l'approvazione si tiene conto delle risultanze del dizionario toponomastico trentino e in particolare, per il comprensorio ladino di Fassa dei repertori dei toponimi delle località ladine, per i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna dei repertori dei toponimi delle località mochene e cimbre; in mancanza del dizionario o del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate [3].

     2. Il corredo toponomastico relativo alla cartografia già edita può essere rivisto e aggiornato al momento delle successive edizioni con le modalità di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Toponomastica tradizionale.

     1. Ferme restando le denominazioni attribuite in base agli articoli precedenti che hanno carattere ufficiale, le amministrazioni comunali possono deliberare di affiancare ad esse i toponimi tradizionalmente usati in sede locale, purché questi non costituiscano minime varianti grafiche rispetto alle denominazioni ufficiali.

     2. Le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per la toponomastica.

 

     Art. 11. Criteri per la scelta e la trascrizione dei toponimi.

     1. Per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli enti locali devono essere osservati i criteri deliberati dalla Giunta provinciale, su proposta della Commissione provinciale per la toponomastica. Per quanto riguarda la trascrizione dei toponimi relativi alle località ladine, mochene e cimbre la Giunta provinciale si avvale dei soggetti di cui all'articolo 6 ter della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento) [4].

     2. Il corredo toponomastico delle cartografie che gli enti locali intendono realizzare, rivedere o aggiornare deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale che vi provvede secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 9.

 

 

CAPO III

Toponomastica ladina, mochena e cimbra[5]

 

     Art. 12. Rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra [6].

     1. In relazione alla potestà legislativa prevista dal l'articolo 8, numero 2) del testo unico del nuovo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e in attuazione della norma dell'articolo 102, comma 1 dello statuto stesso, le norme del presente capo sono rivolte ad assicurare alle popolazioni ladine, mochene e cimbre, di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19, il rispetto della toponomastica ladina, mochena e cimbra [7].

 

     Art. 13. Repertorio dei toponimi delle località ladine, mochene e cimbre. [8]

     1. La Giunta provinciale, tenuto conto delle risultanze del dizionario toponomastico trentino o, in mancanza, delle ricerche effettuate, predispone, con la collaborazione dell'Istituto culturale ladino e dell'Istituto culturale mocheno-cimbro, il repertorio dei toponimi delle località ladine e i repertori dei toponimi delle località mochene e di quelle cimbre. I repertori, distinti per comuni e per comuni catastali, comprendono per le singole località la denominazione ladina, mochena o cimbra. I repertori identificano inoltre i toponimi, diversi dai corrispondenti ladini, mocheni o cimbri, dei quali si renda necessario il mantenimento in quanto diffusamente conosciuti a livello nazionale o internazionale.

     2. I repertori sono approvati dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per la toponomastica e della giunta del comprensorio ladino di Fassa per il repertorio delle località ladine, delle giunte dei comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina per quello delle località mochene, della giunta del comune di Luserna per quello delle località cimbre.

     3. I repertori costituiscono lo strumento ufficiale per la corretta identificazione dei toponimi delle località cui si riferiscono.

     4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino.

     5. I comuni adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del repertorio. Qualora nel repertorio fosse individuata, per una medesima località, sia la denominazione ladina, mochena o cimbra che quella italiana, queste sono utilizzate congiuntamente.

 

     Art. 14. Toponomastica delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici e loro appellativi.

     1. Nel Comprensorio ladino di Fassa, e nei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, le denominazioni di frazioni, strade, piazze, edifici pubblici, nonché quelle degli appellativi di strada, piazza, ed edificio pubblico ad essi riferentisi, possono essere espresse nella sola forma ladina, mochena o cimbra. Gli elenchi degli appellativi ladini, mocheni e cimbri che possono essere utilizzati sono contenuti nei repertori di cui all'articolo 13 [9].

 

 

CAPO IV

Disposizioni finali e norme finanziarie

 

     Art. 15.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 17. Autorizzazione di spesa. Rinvio.

     1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 4, 5 e 6 si provvede con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 18 febbraio 1980, n. 4.

 

     Artt. 18. - 19.

     (Omissis) [12].

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[3] Comma così modificato dall’art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[4] Comma così modificato dall’art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[5] Rubrica così sostituita dall’art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[6] Rubrica così sostituita dall’art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[7] Comma così modificato dall’art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[9] Comma così modificato dall’art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[10] Abroga le leggi provinciali 8 novembre 1952, n. 2, 10 febbraio 1968, n. 3, 23 novembre 1983, n. 43; gli articoli 8 e 9 e l'ultima frase dell'art. 1 della L.P. 14 febbraio 1980 n. 2.

[11] Modifica il titolo e l'art. 4, commi terzo e quarto, della L.P. 14 febbraio 1980, n. 2.

[12] Recano disposizioni finanziarie.