§ 3.1.16 - Legge Provinciale 4 marzo 1980, n. 5.
Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:04/03/1980
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia autonoma di Trento, per assolvere le funzioni di programmazione dello sviluppo e di pianificazione territoriale e per favorire l'attività pianificatoria dei comprensori e degli [...]
Art. 2.      1. La carta generale di cui all'articolo 1, predisposta mediante l'utilizzazione delle più moderne tecniche di rilevazione, sarà allestita alla scala 1:10.000 per tutto il territorio [...]
Art. 3.      1. La Giunta provinciale affiderà i lavori di ripresa aerea, di allestimento e di elaborazione delle carte di cui all'articolo 2 a ditte altamente specializzate in base ad appositi progetti e [...]
Art. 4.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aderire ad iniziative nazionali o interregionali che abbiano lo scopo di studiare o definire norme comuni in materia di produzione cartografica.
Art. 5.      1. La Giunta provinciale gestirà direttamente o tramite concessione la distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici a privati e ad enti pubblici, nel rispetto delle norme di cui al R.D. [...]
Art. 6.      1. Per l'affidamento dei lavori di ripresa aerea, di allestimento e di elaborazione delle carte, per l'affidamento delle consulenze specializzate nonché per la adesione ad iniziative nazionali o [...]
Art. 7.      1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 3.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 150.000.000 [...]
Art. 8.      (Omissis)


§ 3.1.16 - Legge Provinciale 4 marzo 1980, n. 5.

Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale.

(B.U. 6 marzo 1980, n. 12).

 

Art. 1.

     1. La Provincia autonoma di Trento, per assolvere le funzioni di programmazione dello sviluppo e di pianificazione territoriale e per favorire l'attività pianificatoria dei comprensori e degli altri enti locali provvederà - con il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e l'osservanza delle vigenti norme statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici, aerofotocinematografici e aerofotografici di cui al R.D. 22 luglio 1939, n. 1732 - alla formazione e all'aggiornamento di una carta tecnica generale del territorio provinciale.

 

     Art. 2.

     1. La carta generale di cui all'articolo 1, predisposta mediante l'utilizzazione delle più moderne tecniche di rilevazione, sarà allestita alla scala 1:10.000 per tutto il territorio provinciale, fatta salva la facoltà di procedere alla formazione di carte in scala maggiore per determinate porzioni caratterizzate da particolarità territoriali che richiedano uno studio più attento dei fenomeni ecologici, colturali, insediativi ed urbanistici in genere.

     2. La formazione della carta generale dovrà consentire una memorizzazione di alcuni dati significativi finalizzati all'impianto, gestione e sviluppo di un insieme di informazioni riguardanti il territorio della Provincia.

     3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità è autorizzato l'allestimento di carte tematiche al fine di attuare interventi pianificatori ed operativi di settore.

 

     Art. 3.

     1. La Giunta provinciale affiderà i lavori di ripresa aerea, di allestimento e di elaborazione delle carte di cui all'articolo 2 a ditte altamente specializzate in base ad appositi progetti e capitolati speciali d'appalto, secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

     2. L'aggiudicazione dei lavori per la carta alla scala 1:10.000 sarà effettuata per lotti corrispondenti a sezioni cartografiche nelle quali sarà suddiviso l'intero territorio ed in base ad un programma di priorità elaborato dalla Giunta provinciale sentiti i comprensori. Le predette sezioni cartografiche potranno comprendere fasce di territorio poste in immediata adiacenza ai confini provinciali qualora ciò si rendesse tecnicamente necessario per lo studio unitario del territorio.

     3. La Giunta provinciale può avvalersi di consulenze specializzate per gli studi preparatori, i controlli, i collaudi e le altre necessità inerenti la formazione della carta tecnica provinciale.

     4. La carta tecnica, i relativi elaborati, nonché i dati generali e speciali, forniti a termini del successivo articolo 6, saranno affidati ai servizi dell'urbanistica per la loro utilizzazione ai fini degli obiettivi della politica provinciale nonché per la proposta di ulteriori elaborazioni.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aderire ad iniziative nazionali o interregionali che abbiano lo scopo di studiare o definire norme comuni in materia di produzione cartografica.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta provinciale gestirà direttamente o tramite concessione la distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici a privati e ad enti pubblici, nel rispetto delle norme di cui al R.D. 22 luglio 1939, n. 1732, ed alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzazione.

     2. La Giunta provinciale stabilirà le modalità e le condizioni per la cessione del materiale di cui al primo comma e fisserà i relativi prezzi di vendita sulla base del costo di riproduzione e a titolo di parziale rimborso degli oneri di formazione, determinando peraltro condizioni di particolare favore per gli enti pubblici; i conseguenti proventi saranno introitati in un apposito capitolo del bianco della Provincia.

 

     Art. 6.

     1. Per l'affidamento dei lavori di ripresa aerea, di allestimento e di elaborazione delle carte, per l'affidamento delle consulenze specializzate nonché per la adesione ad iniziative nazionali o interregionali di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata con il successivo articolo 7, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 7.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 3.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1984 ed in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Disposizione finanziaria ed entrata in vigore.