§ 5.5.37 – L.P. 30 agosto 1999, n. 4.
Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:30/08/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Minoranze linguistiche locali.
Art. 3.  Determinazioni territoriali.
Art. 4.  Rilevamento della consistenza delle minoranze linguistiche.
Art. 5.  Istituzione del servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali.
Art. 6.  Conferenza delle minoranze.
Art. 6 bis.  Fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali.
Art. 6 ter.  Soggetti competenti sulle norme linguistiche e di grafia.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 5.5.37 – L.P. 30 agosto 1999, n. 4.

Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento.

(B.U. 7 settembre 1999, n. 41).

 

Art. 1. Principi.

     1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle minoranze linguistiche locali.

     2. La lingua, la cultura, gli usi e i costumi delle minoranze linguistiche locali contribuiscono a costituire il patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale.

     3. La Provincia autonoma di Trento, il Comprensorio ladino di Fassa e i comuni di cui all'articolo 3, anche in forma associata, pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni possibile strumento per la concreta realizzazione dei principi costituzionali richiamati dal comma 1.

 

     Art. 2. Minoranze linguistiche locali.

     1. Le popolazioni ladine, mochene e cimbre, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, costituiscono gruppi linguistici di cui sono tutelate e promosse le caratteristiche etniche e culturali.

 

     Art. 3. Determinazioni territoriali.

     1. Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige e delle relative norme di attuazione, il territorio dei comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena- Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich costituisce la porzione del territorio storico di insediamento della popolazione ladina all'interno della provincia autonoma di Trento, il territorio dei comuni di Fierozzo-Vlarötz, Frassilongo-Garait e Palù del Fersina-Palae en Bersntol costituisce il territorio storico di insediamento della popolazione mochena e il territorio del comune di Luserna-Lusérn costituisce il territorio storico di insediamento della popolazione cimbra.

     2. Le determinazioni territoriali di cui al comma 1 sono utili altresì ai fini dell'esercizio delle competenze legislative e amministrative della Provincia autonoma di Trento e in particolare di quelle di cui all'articolo 8, primo comma, numeri 2, 3, 4, 26, 27, 28 e 29 e all'articolo 9, primo comma, numero 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché, limitatamente alla determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 102 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

     3. Le determinazioni territoriali di cui al comma 1 non costituiscono limite per il finanziamento di attività idonee alla salvaguardia e alla promozione delle culture, delle lingue, degli usi e costumi delle minoranze linguistiche locali, svolte da singoli o associazioni, anche se aventi, rispettivamente, residenza o sede legale al di fuori delle predette determinazioni territoriali.

 

     Art. 4. Rilevamento della consistenza delle minoranze linguistiche.

     1. La Provincia autonoma di Trento a mezzo del servizio statistica promuove, nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica e della dislocazione territoriale degli appartenenti alle minoranze mochena e cimbra di cui all'articolo 2, su tutto il territorio provinciale.

 

     Art. 5. Istituzione del servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

     1. E' istituito, presso la presidenza della Giunta provinciale, il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

     2. Il servizio coordina e dà impulso all'attività dei competenti servizi interessati in ordine all'attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle minoranze linguistiche locali.

     3. Assicura assistenza e consulenza agli enti locali in merito all'attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali.

     4. Cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche e ne cura la traduzione in lingua ladina e tedesca.

     5. Raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse.

     6. Cura i rapporti con gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono minoranze linguistiche ladine e germanofone, e delle istituzioni internazionali che si interessano alla salvaguardia delle minoranze.

 

     Art. 6. Conferenza delle minoranze.

     1. Almeno una volta all'anno il Presidente della Giunta provinciale convoca una seduta congiunta della Giunta provinciale con i sindaci dei comuni di cui all'articolo 3, con i presidenti dei comprensori che comprendono i territori di insediamento delle minoranze di cui all'articolo 3 e con i rappresentanti degli istituti culturali ladino e mòcheno-cimbro per una verifica dello stato di attuazione della normativa e delle progettualità nel settore per l'individuazione di eventuali nuovi interventi.

 

          Art. 6 bis. Fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali. [1]

     1. E’ istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mochena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.

     2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la conferenza delle minoranze, sono determinate:

     a) la quota che può essere utilizzata per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) [2];

     b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;

     c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative particolarmente significative, ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuate dalla Giunta provinciale e proposte da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali.

     2 bis. Nei limiti della quota del fondo prevista dal comma 2, lettera a), possono essere utilizzate risorse per anticipare agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche i finanziamenti a carico dello Stato, nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti complessivamente assegnati dallo Stato nel precedente esercizio finanziario per i progetti che interessano il territorio della provincia. Se lo Stato non finanzia i progetti presentati le somme anticipate dalla Provincia rimangono a carico del bilancio provinciale [3].

 

          Art. 6 ter. Soggetti competenti sulle norme linguistiche e di grafia. [4]

     1. La Giunta provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 01, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), affida agli istituti culturali di riferimento di ciascuna minoranza linguistica il compito di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, anche per favorire il processo di standardizzazione degli idiomi locali. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i requisiti scientifici e le modalità di svolgimento delle relative funzioni.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Con successiva legge provinciale si provvederà alla relativa autorizzazione di spesa.

 

 

 


[1] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 8 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[4] Articolo inserito dall’art. 9 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.