§ 5.5.8 - L.P. 29 luglio 1976, n. 19.
Determinazione dell'ambito territoriale di applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 102 dello Statuto di autonomia per le popolazioni ladine [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:29/07/1976
Numero:19


Sommario
Art. unico.      1. Ai fini dell'esercizio delle competenze legislativa ed amministrativa della Provincia, di cui agli articoli 8, n. 2, 3, 4, 26 e 9, n. 2, dello Statuto, che sono suscettibili di incidere sui [...]


§ 5.5.8 - L.P. 29 luglio 1976, n. 19. [1]

Determinazione dell'ambito territoriale di applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 102 dello Statuto di autonomia per le popolazioni ladine della Provincia di Trento.

(B.U. 3 agosto 1976, n. 33).

 

Art. unico.

     1. Ai fini dell'esercizio delle competenze legislativa ed amministrativa della Provincia, di cui agli articoli 8, n. 2, 3, 4, 26 e 9, n. 2, dello Statuto, che sono suscettibili di incidere sui particolari interessi delle minoranze linguistiche da tutelare a norma dell'articolo 6 della Costituzione e degli articoli 2 e 4 dello Statuto, si determina che i comuni della provincia di Trento in cui si parla il ladino sono: Capitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa.

     2. Alle popolazioni ladine dei predetti comuni si applica la tutela prevista per le minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, dell'articolo 102 dello Statuto di autonomia, delle leggi della Regione e della Provincia.

     3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.