§ 3.2.22 - L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.
Norme sulla espropriazione per pubblica utilità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:19/02/1993
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Accesso alla proprietà privata.
Art. 3.  Commissione provinciale per le espropriazioni.
Art. 4.  Inizio della procedura espropriativa.
Art. 5.  Utilizzazione agricola delle aree.
Art. 6.  Autorizzazione alle espropriazioni e pubblica utilità.
Art. 7.  Pagamento dell'indennità.
Art. 8.  Decreto di espropriazione.
Art. 9.  Rideterminazione dell'indennità e opposizione alla stima.
Art. 10.  Procedura abbreviata.
Art. 11.  Criteri di determinazione.
Art. 12.  Definizioni.
Art. 13.  Indennità per le aree non edificabili.
Art. 14.  Indennità per le aree edificabili.
Art. 15.  Indennità per le aree edificate.
Art. 15 bis.  Espropriazioni parziali.
Art. 16.  Indennità di asservimento.
Art. 17.  Indice convenzionale di edificabilità.
Art. 18.  Valore convenzionale dell'edificazione.
Art. 19.  Incidenza dell'area.
Art. 20.  Maggiorazioni ed indennità aggiuntive.
Art. 20 bis.  Indennità per attività commerciali.
Art. 21.  Rimborsi.
Art. 22.  Retrocessione parziale.
Art. 23.  Procedura.
Art. 24.  Esclusioni.
Art. 25.  Retrocessione totale.
Art. 26.  Interventi consentiti.
Art. 27.  Procedura.
Art. 28.  Decreto di occupazione temporanea.
Art. 29.  Occupazione anticipata.
Art. 29 bis.  Occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori.
Art. 30.  Occupazione per forza maggiore e urgenza.
Art. 31.  Regolazione tavolare di vecchie pendenze.
Art. 31 bis.  Procedure espropriative decadute.
Art. 32.  Retrocessione di edifici espropriati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.
Art. 33.  Commissione tecnica.
Art. 33 bis.  Anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 33 ter.  Indennizzo per il rilascio dell'immobile.
Art. 34.  Abrogazioni.
Art. 35.  Disposizione transitoria.
Art. 35 bis.  Definizione delle procedure espropriative di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.
Art. 36.  Copertura degli oneri.
Art. 37.  Variazioni di bilancio.


§ 3.2.22 - L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

Norme sulla espropriazione per pubblica utilità.

(B.U. 2 marzo 1993, n. 10).

 

TITOLO I

Espropriazioni

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla espropriazione della proprietà di immobili o di altri diritti relativi ad immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti alla realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti pubblici funzionali della Provincia, dei comuni, dei consorzi tra comuni, dei comprensori, delle loro aziende e di ogni altro soggetto legittimato ad adire la procedura espropriativa nelle materie nelle quali la Provincia esplica la propria competenza legislativa od amministrativa.

     2. Qualora l'espropriazione abbia per oggetto diritti reali diversi dalla proprietà i riferimenti ai proprietari contenuti nella presente legge si intendono effettuati ai titolari dei predetti diritti reali.

 

     Art. 2. Accesso alla proprietà privata.

     1. I tecnici incaricati della redazione di progetti di opere o di interventi di interesse pubblico e di indagini tecniche relative all'applicazione di leggi provinciali possono entrare nelle proprietà private e procedere alle misurazioni, ai sondaggi ed alle altre operazioni planimetriche dipendenti dall'incarico ricevuto, purché siano muniti di autorizzazione nominativa e fatto salvo il diritto al risarcimento di qualsiasi danno arrecato.

     2. L'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale. Tuttavia, ove l'accesso debba essere effettuato per la realizzazione di un'opera comunale ricadente nel territorio dello stesso comune, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco.

     3. L'autorizzazione deve contenere i termini entro cui possono essere eseguite le operazioni. A spese di chi richiede l'accesso, il provvedimento è notificato o comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario e, se conosciuto, all'attuale possessore almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni.

     4. I proprietari possono assistere alle operazioni o farsi rappresentare da persone di fiducia.

 

     Art. 3. Commissione provinciale per le espropriazioni. [1]

     1. E' istituita la commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) composta da:

     a) cinque dipendenti della Provincia esperti nelle materie tecniche, amministrative e contabili;

     b) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali agricole più rappresentative nell'ambito provinciale, da esse designato;

     c) quattro esperti di estimo urbano, designati dal comitato interprofessionale degli ordini e dei collegi degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agronomi della provincia di Trento, uno dei quali su proposta dell'associazione della proprietà edilizia;

     d) un esperto in materie economiche, limitatamente alla trattazione dell'indennità per attività commerciali di cui all'articolo 20 bis.

     2. La CPE è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura; con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale nomina il presidente della CPE scegliendolo tra i membri di cui al comma 1, lettera a). I componenti della CPE possono essere riconfermati.

     3. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è nominato un supplente che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del titolare.

     4. Le riunioni della CPE sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

     5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio espropriazioni.

     6. Ai componenti della CPE sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia.

 

CAPO II

Procedimento espropriativo

 

     Art. 4. Inizio della procedura espropriativa.

     1. La domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo è depositata nella segreteria del comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare corredata dal progetto esecutivo dell'opera o dal progetto definitivo dell'opera approvato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del provvedimento legislativo recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", ovvero dal piano urbanistico attuativo relativo all'intervento da realizzare, dal provvedimento contenente l'assunzione dell'impegno della spesa presunta per l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera. L'ulteriore documentazione necessaria da allegare alla domanda è determinata dalla Giunta provinciale [2].

     2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il sindaco dà notizia dell'avvenuto deposito al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo comunale e da comunicare ai proprietari e, se conosciuti, agli eventuali possessori mediante notificazione nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5.

     3. Entro il termine di quindici giorni dalla data della notifica, gli interessati possono presentare osservazioni depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine i proprietari possono altresì chiedere che siano comprese tra le terre da espropriare o da asservire le frazioni residue degli edifici o terreni qualora le medesime siano ridotte in modo da non poter più avere per il proprietario un'utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarle in modo profittevole. Il sindaco, entro i successivi quindici giorni, trasmette tutti gli atti, con le eventuali deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al servizio provinciale per le espropriazioni.

     4. Ove dagli atti di notificazione risulti il decesso, l'assenza, la morte presunta o l'irreperibilità del proprietario iscritto nel libro fondiario, la notificazione degli ulteriori atti della procedura espropriativa è sostituita da avviso da affiggersi per venti giorni consecutivi nell'albo del comune nel cui territorio è sita la realità da espropriare.

 

     Art. 5. Utilizzazione agricola delle aree.

     1. Qualora vi siano osservazioni attinenti la localizzazione dell'opera o dell'intervento da realizzare in riferimento alla utilizzazione agricola in atto delle aree, entro venti giorni dal ricevimento, il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato può invitare il soggetto cui compete l'individuazione delle aree da espropriare a riconsiderare, nel quadro degli strumenti urbanistici in vigore, la propria scelta. Qualora la scelta sia confermata, il Presidente provvede a' sensi dell'articolo 6.

 

     Art. 6. Autorizzazione alle espropriazioni e pubblica utilità.

     1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero la conferma di cui all'articolo 5, comma 1, il Presidente della Giunta provinciale, accertata la regolarità della procedura e la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza l'esecuzione delle espropriazioni. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati e sulle deduzioni del promotore dell'espropriazione previo parere, se le osservazioni sono di carattere tecnico, del servizio provinciale competente, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

     2. Se la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi discende da norma di legge, ne è fatta espressa menzione nel decreto di cui al comma 1. In caso contrario, ove motivatamente richiesto, il Presidente della Giunta provinciale con lo stesso decreto dichiara la pubblica utilità e, qualora necessario, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e degli interventi.

     3. Il decreto stabilisce i termini entro i quali devono essere iniziati e compiuti le espropriazioni ed i lavori. Detti termini possono essere prorogati per casi di forza maggiore.

     4. Con il decreto di cui al comma 1 il Presidente della Giunta provinciale indica la misura delle indennità, determinate dal servizio espropriazioni a norma del capo III, da corrispondere agli aventi diritto dal promotore delle espropriazioni.

     5. Il decreto reca menzione delle modalità di pagamento delle indennità ed è notificato ai proprietari e al promotore

dell'espropriazione, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo comunale.

     6. Qualora l'immobile da espropriare sia gravato da ipoteca o da usufrutto, il decreto viene notificato anche ai titolari dei predetti diritti reali.

     7. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 1 i proprietari possono convenire con il promotore

dell'espropriazione la cessione volontaria degli immobili per un prezzo pari all'indennità aumentata della maggiorazione di cui al comma 1 dell'articolo 20. La cessione volontaria ha efficacia sostitutiva del decreto di espropriazione. La registrazione e l'intavolazione sono eseguite a cura e a spese del promotore dell'espropriazione nei modi e termini di legge.

 

     Art. 7. Pagamento dell'indennità.

     1. L'indennità di espropriazione è corrisposta a seguito della notificazione del decreto di cui all'articolo 6. A tal fine i proprietari devono produrre una dichiarazione resa a sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento nonché una dichiarazione, con firma autenticata, contenente l'obbligo di non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi.

     2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca o da usufrutto, per ottenere il pagamento dell'indennità i proprietari allegano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà, la dichiarazione con l'obbligo di cui al comma 1 nonché, in caso di ipoteca, l'autorizzazione dell'ipotecante alla riscossione delle somme.

     3. Il promotore dell'espropriazione provvede al pagamento dell'indennità di espropriazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta a' sensi dei commi 1 o 2, anche in pendenza di rideterminazione dell'indennità o di opposizione alla stima ai sensi dell'articolo 9. Quando le espropriazioni sono promosse da soggetti diversi dagli enti pubblici, le indennità non pagate devono essere depositate presso un istituto di credito [3].

     4. Qualora il promotore dell'espropriazione sia la Provincia, al pagamento delle indennità e relative maggiorazioni può provvedere un funzionario delegato individuato dalla Giunta provinciale tra il personale assegnato al servizio espropriazioni, in base all'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     5. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 1 o 2 non sospende la procedura espropriativa e comunque nessun interesse viene calcolato sull'indennità da corrispondere.

     6. Esistendo vincoli reali sui beni od opposizioni al pagamento delle indennità e non essendosi le parti accordate sul modo di distribuirle, il pagamento si effettua in base alla pronuncia dell'autorità giudiziaria competente adita ad istanza della parte più diligente.

 

     Art. 8. Decreto di espropriazione.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale, qualora il promotore dell'espropriazione sia un ente pubblico, pronuncia l'espropriazione o la costituzione di servitù decorsi sessanta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6 ovvero, nel caso in cui venga chiesta la rideterminazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 9, successivamente all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa di cui al medesimo articolo 9, comma 5, sulla base, ove necessario, del tipo di frazionamento. Negli altri casi il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione di servitù dopo aver accertato l'avvenuto pagamento dell'indennità, eventualmente rideterminata ai sensi dell'articolo 9, o il deposito della medesima o la costituzione in mora del creditore, sulla base, ove necessario, del tipo di frazionamento [4].

     2. Il decreto è notificato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 5 nelle forme ivi previste.

     3. Pronunciata la costituzione coattiva di servitù o l'espropriazione, che comporta di diritto l'estinzione degli altri diritti reali eventualmente esistenti sul bene ed intavolato il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

 

     Art. 9. Rideterminazione dell'indennità e opposizione alla stima. [5]

     1. Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6, il promotore dell'espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono chiedere la rideterminazione dell'indennità alla CPE mediante ricorso da notificare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta provinciale.

     2. Entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso la CPE ridetermina la misura dell'indennità a norma del capo III.

     3. Il servizio espropriazioni notifica al ricorrente e agli altri interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo comunale, le determinazioni effettuate dalla CPE.

     4. Gli interessati possono proporre all'autorità giudiziaria competente opposizione alla stima risultante dal decreto di cui all'articolo 6 o dalla rideterminazione dell'indennità di cui al presente articolo, ai sensi della normativa statale. In caso di opposizione alla stima risultante dal decreto di cui all'articolo 6 è tuttavia preclusa la proponibilità della richiesta di rideterminazione dell'indennità ai sensi del comma 1.

     5. Entro novanta giorni dalla notifica di cui al comma 3, l'ente promotore integra l'impegno di spesa per le espropriazioni nella misura necessaria a seguito della rideterminazione dell'indennità.

 

     Art. 10. Procedura abbreviata.

     1. Ove sia approvato un progetto esecutivo di un'opera pubblica o un intervento conforme agli strumenti urbanistici in vigore e dichiarato per legge di pubblica utilità, gli enti pubblici competenti all'esecuzione dei lavori possono chiedere al servizio espropriazioni la determinazione, a sensi della presente legge, dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù previo accertamento dell'avvenuto pagamento e su richiesta del promotore dell'espropriazione, dei proprietari e degli altri aventi diritto, che dichiarano l'intervenuta accettazione delle indennità determinate in loro favore ai sensi del comma 1. Tale richiesta è corredata, in quanto necessario, dagli atti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 [6].

     2 bis. Il decreto di espropriazione deve fare espressa menzione della norma di legge da cui discende la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi nonché riportare i termini entro i quali devono essere iniziati e compiuti i lavori, prorogabili ai sensi dell'articolo 6, comma 3 [7].

 

CAPO III

Indennità di espropriazione

 

     Art. 11. Criteri di determinazione.

     1. L'indennità di espropriazione è determinata in ragione di parametri diversificati a seconda che l'espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili, aree edificate.

     2. La distinzione fra aree, non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio.

 

     Art. 12. Definizioni. [8]

     1. Sono considerate aree non edificabili:

     a) quelle vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale e improduttiva;

     b) quelle soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio ed alla tutela dei beni storico-artistici, archeologici e paesaggistico-ambientali;

     c) quelle di rispetto cimiteriale;

     d) la viabilità nonché le aree destinate agli impianti di risalita e alle piste da sci, insistenti sulle aree sopra definite [9];

     e) [10].

     2. Sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quella indicata dal comma 1, lettere a) e d), nonché quelle diverse dalle aree soggette ai vincoli indicati dal comma 1, lettere b) e c) [11].

     3. Sono considerate aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro strette pertinenze.

 

     Art. 13. Indennità per le aree non edificabili. [12]

     1. Per le aree non edificabili l'indennità di espropriazione corrisponde al valore agricolo medio che deve essere attribuito all'area quale terreno considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto al momento del deposito della domanda di cui all'articolo 4, comma 1 [13].

     2. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, la C.P.E. provvede alla ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee ed alla determinazione di valori agricoli medi secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, nonché del criterio di stima dei danni arrecati dal punto di vista del valore agrario alle proprietà residue nel caso di espropriazioni parziali di terreni agricoli.

     2 bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione [14].

 

     Art. 14. Indennità per le aree edificabili. [15]

     1. Per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata dalla media aritmetica fra il valore che le medesime avrebbero in una contrattazione sul libero mercato immobiliare, come quantificato dal servizio espropriazioni, ed il valore agricolo determinato ai sensi dell'articolo 13.

     2. Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore di mercato è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti [16].

 

     Art. 15. Indennità per le aree edificate.

     1. Per le aree edificate l'indennità di espropriazione è determinata dalla somma dell'indennità di espropriazione dell'area, valutata come edificabile secondo i criteri di cui all'articolo 14, e del valore delle costruzioni interessate dall'espropriazione [17].

     2. Per le costruzioni che alla data della notifica di cui all'articolo 4, comma 2, siano realizzate senza concessione edilizia o in totale difformità dalla stessa, l'indennità di espropriazione è corrisposta tenendo conto solo del valore dell'area eventualmente eccedente quella soggetta ad acquisizione gratuita ai sensi degli articoli 121, comma 8 e 122, commi 3 e 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     3. Per le costruzioni che risultino realizzate anteriormente al 30 gennaio 1977 in assenza della licenza edilizia o in totale difformità dalla stessa, l'indennità di espropriazione è corrisposta tenendo conto del solo valore dell'area. L'indennità di espropriazione è altresì corrisposta tenendo conto del solo valore dell'area qualora alla data della notificazione di cui all'articolo 4, comma 2, le costruzioni risultino realizzate in base a licenza o concessione edilizia annullata.

     4. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, l'indennità relativa alle costruzioni è determinata. a seguito del rilascio del relativo titolo in sanatoria.

 

     Art. 15 bis. Espropriazioni parziali. [18]

     1. Nel caso di espropriazioni parziali l'indennità è commisurata alla differenza tra il valore dell'immobile prima dell'espropriazione e il valore della parte residua dell'immobile medesimo, stabiliti ai sensi del presente capo.

 

     Art. 16. Indennità di asservimento.

     1. Per il danno derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù spetta al proprietario una indennità proporzionale all'indennità di esproprio relativa alla superficie da asservire o servita e alla perdita di valore che le realità subiscono o hanno subito.

     2. Per il danno derivante dall'imposizione della servitù di elettrodotto, per l'area su cui si proiettano i conduttori e insiste la relativa fascia di rispetto viene corrisposto un terzo dell'indennità di espropriazione della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture oda cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, è corrisposta l'indennità piena di espropriazione.

     3. Non spetta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. Sono comunque rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva la facoltà del promotore

dell'espropriazione di eseguirle direttamente.

 

     Art. 17. Indice convenzionale di edificabilità. [19]

 

     Art. 18. Valore convenzionale dell'edificazione. [20]

 

     Art. 19. Incidenza dell'area. [21]

 

     Art. 20. Maggiorazioni ed indennità aggiuntive.

     1. Qualora i proprietari non chiedano la rideterminazione dell'indennità e non propongano l'opposizione alla stima ai sensi dell'articolo 9, l'indennità di espropriazione e di asservimento è maggiorata, rispetto alla misura indicata nel decreto di cui all'articolo 6, del 20 per cento dell'indennità determinata per la sola area se relativa ad aree edificabili o edificate, del 30 per cento dell'indennità determinata per la sola area se relativa ad aree non edificabili. Analoga maggiorazione spetta nei cani di espropriazione eseguita tramite la procedura abbreviata. Nei casi di espropriazione eseguita tramite la procedura abbreviata, qualora sia intervenuta l'aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi della normativa applicabile in materia e sussista il consenso degli aventi diritto all'occupazione delle aree da espropriare ai fini dell'immediato inizio dei lavori, è dovuta altresì la maggiorazione di un ulteriore 10 per cento dell'indennità della sola area [22].

     2. Se l'area da espropriare è coltivata o adibita ad attività agricola dal proprietario o dall'usufruttuario, è corrisposta ad essi, oltre all'indennità di espropriazione, un'indennità aggiuntiva pari all'importo del valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 13, a condizione che il proprietario o l'usufruttuario risulti iscritto da almeno un anno al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale come imprenditore agricolo o coltivatore diretto, o, se esonerato da tale iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), risulti comunque in possesso, da almeno un anno, di una partita IVA relativa all'attività agricola esercitata. Per le aree edificate la maggiorazione è calcolata sul valore agricolo medio attribuito all'orto [23].

     3. L'indennità aggiuntiva prevista dal comma 2 spetta al fittavolo o al mezzadro a condizione che essi coltivino o adibiscano ad attività agricola l'area da espropriare e risultino iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993, nella sezione speciale come imprenditori agricoli o coltivatori diretti, da almeno un anno, o, se esonerati da tale iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 77 del 1997, risultino comunque in possesso, da almeno un anno, di una partita IVA relativa all'attività agricola esercitata. L'indennità spetta anche al titolare d'impresa agricola o alla società agricola che, alle stesse condizioni, coltivi o adibisca ad attività agricola i fondi di proprietà dei familiari conviventi o dei soci [24].

     4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono sussistere sia alla data del deposito di cui all'articolo 4 che a quella in cui è stata dichiarata la pubblica utilità, e la documentazione comprovante gli stessi deve essere recapitata al promotore dell'espropriazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6 per i soggetti di cui al comma 2, mentre per i soggetti di cui al comma 3 la scadenza del termine per la presentazione della predetta documentazione è fissata entro novanta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione al proprietario dei fondi [25].

     5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4 si provvede al pagamento dell'indennità aggiuntiva ovvero all'assunzione dell'impegno di spesa, che è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

 

     Art. 20 bis. Indennità per attività commerciali. [26]

     1. Ove l'espropriazione riguardi immobili adibiti da almeno un anno a un pubblico esercizio o a un'attività commerciale al dettaglio, il titolare dell'impresa iscritta nel registro delle imprese può richiedere:

     a) qualora proprietario dell'immobile, la corresponsione di un'indennità aggiuntiva pari a diciotto volte il canone di locazione dell'immobile oggetto di espropriazione, convenzionalmente calcolato sulla base dei valori medi riscontrabili sul mercato in relazione alla zona in cui esso ricade e al tipo di attività esercitata;

     b) qualora conduttore sulla base di un contratto di locazione di durata non inferiore a sei anni, regolarmente registrato, un'indennità pari a 1,5 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, per ogni anno o frazione di anno di locazione prima della data di cui all'articolo 4, fino ad un massimo di diciotto mensilità.

     2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, qualora i beni siano espropriati solo parzialmente, l'indennità è proporzionalmente determinata sulla scorta di una perizia tecnica asseverata a tal fine prodotta dall'interessato e sulla base dei criteri determinati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. In nessun caso l'indennità può essere superiore a quella che spetterebbe ai sensi del comma 1.

     3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere alla data della pubblicazione di cui all'articolo 4. La documentazione che li comprova è trasmessa al promotore dell'espropriazione entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla notificazione al proprietario del provvedimento di esproprio definitivo.

     4. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 è disposto il pagamento dell'indennità aggiuntiva o l'assunzione dell'impegno di spesa, che è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

     5. Queste disposizioni si applicano anche ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sia pendente opposizione alla stima ai sensi della normativa statale, non ancora definita con sentenza passata in giudicato.

 

     Art. 21. Rimborsi.

     1. Ai soggetti espropriati, su presentazione di idonea documentazione, oltre all'indennità di esproprio spetta una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente all'espropriazione.

 

TITOLO II

Retrocessioni

 

     Art. 22. Retrocessione parziale.

     1. Dopo l'esecuzione di un'opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale fine espropriato non abbia avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che abbiano la proprietà dei beni da cui fu distaccato il fondo espropriato, hanno diritto di ottenere la retrocessione entro dieci anni dal termine fissato per la fine dei lavori [27].

     2. Il prezzo di retrocessione di tali fondi è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della retrocessione. Ove più favorevole ai soggetti interessati, il prezzo di retrocessione è determinato in misura pari all’indennità corrisposta per l’espropriazione, comprensiva degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento dell’indennità medesima, rivalutata secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo accertato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riguardo al periodo compreso tra la data del pagamento dell’indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di retrocessione. Dal prezzo di retrocessione sono comunque detratte, sulla base di idonea documentazione, le somme pagate a titolo di imposta in relazione all’indennità percepita. Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla retrocessione sono a carico dell’ente espropriante salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme di legge [28].

 

     Art. 23. Procedura.

     1. Il soggetto che ha promosso l'espropriazione indica, con avviso da comunicarsi ai precedenti proprietari e da pubblicarsi all'albo del comune territorialmente competente per la durata di sessanta giorni, i beni che, non dovendo più servire all'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità, possono essere rivenduti.

     2. Entro i tre mesi successivi alla pubblicazione, i precedenti proprietari o gli aventi causa da essi, se intendono riacquistare la proprietà dei terreni di cui al comma 1, fanno espressa dichiarazione da notificare all'espropriante ed al Presidente della Giunta provinciale. Nei trenta giorni successivi alla determinazione del prezzo devono provvedere al pagamento sotto pena di decadenza.

     3. Ove l'avviso di cui al comma 1 non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi causa da essi possono chiedere al Presidente della Giunta provinciale di dichiarare con proprio decreto che i beni non servono più all'opera o all'intervento di pubblica utilità.

 

     Art. 24. Esclusioni.

     1. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state acquistate dall'espropriante su richiesta del proprietario a' sensi dell'articolo 4, comma 3, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

 

     Art. 25. Retrocessione totale.

     1. Compiuta l'espropriazione, se l'opera o l'intervento di pubblica utilità non siano stati eseguiti o siano trascorsi i termini all'uopo concessi o prorogati, gli espropriati possono domandare all'autorità giudiziaria competente la pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati verso pagamento del prezzo determinato a' sensi dell'articolo 22, comma 2.

     2. Negli stessi casi sono sempre applicabili le disposizioni degli articoli 22 e 23.

 

TITOLO III

Occupazioni

 

CAPO I

Occupazione temporanea

 

     Art. 26. Interventi consentiti.

     1. Le aree necessarie all'esecuzione di un'opera o di un intervento dichiarati di pubblica utilità possono essere occupate temporaneamente per stabilire cantieri, per deposito di materiale, per praticarvi passaggi provvisori e per altri usi necessari.

     2. All'incaricato dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità non è consentito, durante l'occupazione temporanea, di avvalersi del terreno per usi non indicati nel decreto di autorizzazione.

 

     Art. 27. Procedura.

     1. Chi abbia interesse all'occupazione presenta domanda al Presidente della Giunta provinciale con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle modalità di utilizzo, nonché della facoltà di cui al comma 2.

     2. La domanda è corredata della prova della sua notificazione ai proprietari interessati i quali, entro il termine di venti giorni, hanno facoltà di presentare le loro osservazioni al Presidente della Giunta provinciale.

 

     Art. 28. Decreto di occupazione temporanea.

     1. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni il Presidente della Giunta provinciale, se ritiene fondata la domanda, autorizza con proprio decreto l'occupazione fissandone la durata, le modalità, le eventuali limitazioni, nonché la relativa indennità.

     2. L'indennità, determinata dal servizio espropriazioni, è dovuta per ogni anno nella misura del 12 per cento dell'indennità di espropriazione calcolata a norma del capo III del titolo I e, per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo, a decorrere dalla data di emissione del decreto. Alla fine dell'occupazione sono altresì quantificati eventuali danni derivati dalla medesima.

     3. Il decreto è notificato al richiedente l'occupazione temporanea e ai proprietari interessati nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5.

     4. L'indennità fissata con il decreto di occupazione temporanea è pagata dal richiedente l'occupazione medesima a fine occupazione, ovvero semestralmente qualora la stessa si protragga per più di sei mesi e per ogni semestre risulti dovuta una somma superiore al lire 100.000 [29].

 

CAPO II

Occupazione d'urgenza

 

     Art. 29. Occupazione anticipata.

     1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 ed autorizzate le espropriazioni, su richiesta dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento espropriativo il Presidente della Giunta provinciale emette il decreto di occupazione anticipata delle aree da espropriare per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili.

     2. Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non intervenga entro il termine di un mese dalla data della sua emanazione. L'occupazione non può, essere protratta oltre il termine finale stabilito a' sensi dell'articolo 6, comma 3.

     3. Per l'occupazione anticipata non è corrisposta alcuna indennità.

 

     Art. 29 bis. Occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori. [30]

     1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5, e purché sia intervenuta l'aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi della normativa applicabile in materia, su richiesta dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento espropriativo è emesso, previo accertamento della regolarità della procedura e della sussistenza dei presupposti di legge, il decreto che autorizza l'occupazione delle aree da espropriare occorrenti per l'esecuzione dei lavori. Il decreto, menzionate espressamente le norme di legge da cui discende la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi, si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati e sulle deduzioni dei promotori presentate ai sensi dell'articolo 4, nonché sull'eventuale conferma di cui all'articolo 5, comma 1. Il presente articolo si applica con riferimento alle tipologie di opere individuate dalla Giunta provinciale in relazione alle caratteristiche delle stesse e alla rilevanza dell'intervento da realizzare.

     2. Ove sia data applicazione al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 6 è emanato esclusivamente ai fini dei commi 3 e seguenti del medesimo articolo; con il medesimo decreto è autorizzata inoltre l'occupazione anticipata di cui all'articolo 29.

     3. Per l'occupazione effettuata ai sensi del presente articolo unitamente all'indennità di espropriazione determinata con il decreto assunto ai sensi dell'articolo 6, è dovuta per ogni anno un'indennità del 12 per cento dell'indennità di espropriazione, da corrispondere nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dalla data di emissione del decreto di cui al comma 1 e fino all'emissione del decreto previsto dal medesimo articolo 6.

     4. Il decreto di cui al comma 1 ha effetto per la durata di un anno dalla data della sua emanazione, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di necessità e comunque non oltre la data da cui è autorizzata l'occupazione anticipata con il decreto di cui all'articolo 6. Il decreto di cui al comma 1 perde in ogni caso efficacia qualora l'occupazione non intervenga entro il termine di un mese dalla data di emanazione.

 

     Art. 30. Occupazione per forza maggiore e urgenza.

     1. Nei casi di forza maggiore o di assoluta necessità o urgenza, il Presidente della Giunta provinciale, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, può ordinare, con decreto da notificare ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto, l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorrono all'esecuzione delle opere necessarie.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 o con successivo decreto, il Presidente della Giunta provinciale stabilisce l'indennità da corrispondere ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.

     3. In caso di urgenza tale da non consentire l'intervento del Presidente della Giunta provinciale, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 con l'obbligo di comunicare immediatamente al Presidente della Giunta provinciale la concessa autorizzazione.

     4. L'occupazione temporanea non può essere protratta oltre il termine di due anni decorrenti dalla data di autorizzazione. Qualora occorra renderla definitiva si procede secondo le norme della procedura espropriativa, restando sempre dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

 

     Art. 31. Regolazione tavolare di vecchie pendenze. [31]

     1. A favore di enti pubblici o loro aziende o società è autorizzata, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero opere private di interesse pubblico a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 è richiesto che dette opere esistano da più di venti anni ovvero, nel caso di opere realizzate da soggetti privati, ne risulti attestata la destinazione ad uso pubblico da più di vent'anni.

     3. Il decreto può essere emanato, su richiesta dei proprietari tavolari, anche prima del decorso dei vent'anni, purché risultino prescritti i diritti al risarcimento del danno e all'indennità di espropriazione.

     4. I provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria e sono notificati agli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Per i beni oggetto di regolazione rappresentati da parti comuni di condomini, è sufficiente che la notifica sia effettuata al solo amministratore condominiale, anziché a ciascuno dei proprietari delle singole porzioni materiali.

 

          Art. 31 bis. Procedure espropriative decadute. [32]

     1. Nel caso in cui la Provincia, nell'esercizio delle funzioni delegate dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità), rinnovi le procedure espropriative attivate dall'ANAS e successivamente decadute a causa della mancata conclusione nei termini, il calcolo dell'indennità di espropriazione per i terreni edificabili e non edificabili si effettua con riferimento alla situazione dei luoghi esistente al momento dell'avvio della procedura da parte dell'ANAS e descritta da quest'ultima negli stati di consistenza, sempre che all'avvio delle procedure espropriative provinciali i terreni interessati risultino incolti, fermo restando che non è dovuta l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 20. In tal caso al titolare del fondo o al suo erede che risulti ancora proprietario del fondo spetta, con le modalità stabilite dall'articolo 6, un indennizzo determinato sulla base del mancato beneficio fondiario derivante dal cambio di coltura nel periodo intercorso tra le due procedure, per un massimo di cinque anni. A tal fine l'interessato presenta, entro il termine previsto dall'articolo 20, comma 4, un'istanza corredata da una perizia tecnica asseverata [33].

     2. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui il progetto di opera viaria predisposto dall'ANAS e utilizzato per l'avvio delle procedure espropriative sia stato modificato dopo il subentro della Provincia nelle funzioni descritte dal decreto legislativo n. 320 del 1997.

     3. Dall'indennità spettante ai sensi di questa legge sono detratte la somma ricevuta dai proprietari a titolo di indennità di espropriazione e l'eventuale maggiorazione per accettazione corrisposta sulla base della procedura attivata dall'ANAS. Per i terreni in corso di coltivazione all'avvio delle procedure provinciali, dall'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 20 ed entro i limiti del suo ammontare, se riconosciuta, è detratta inoltre la maggiore indennità eventualmente corrisposta da parte dell'ANAS per la coltivazione del fondo. Nel caso sia intervenuto, per qualunque causa, il trasferimento della proprietà, sull'indennità spettante all'ultimo proprietario sono operate le medesime detrazioni; qualora il terreno sia stato diviso la detrazione è effettuata in rapporto alla superficie dei nuovi fondi [34].

     4. In relazione ai rapporti tra l'ANAS e i proprietari dei fondi di cui al presente articolo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 29, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

 

     Art. 32. Retrocessione di edifici espropriati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

     1. Per gli edifici e relative pertinenze, espropriati per la realizzazione di insediamenti produttivi e non utili al fine per il quale si era provveduto all'espropriazione medesima e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata avviata la procedura di cui all'articolo 45 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 ma non sia ancora stato determinato il prezzo di retrocessione, tale prezzo è pari all'indennità risultante dal decreto di espropriazione o dalla sentenza qualora l'indennità sia stata determinata dall'autorità giudiziaria. Al prezzo così stabilito sono aggiunti gli interessi legali per il periodo compreso tra la data del pagamento dell'indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di retrocessione.

     2. Qualora non sia stata pagata l'indennità di espropriazione non è dovuto alcun prezzo di retrocessione.

     3. La retrocessione è attuata con decreto del Presidente della Giunta provinciale e tutti gli oneri relativi, compresa la sua intavolazione, sono a carica dell'ente a favore del quale era stata pronunciata l'espropriazione.

 

     Art. 33. Commissione tecnica.

     1. La Giunta provinciale provvede alla formazione della C.P.E nella composizione di cui all'articolo 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La C.P.E si sostituisce a far tempo dal suo insediamento nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla commissione prevista dall'articolo 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, così come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14.

 

     Art. 33 bis. Anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. [35]

     1. La Provincia è autorizzata ad anticipare l'onere finanziario per la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) a ristoro di pregiudizi arrecati a terzi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate in tutto od in parte dalla Provincia, salvo rivalsa nei riguardi del promotore dell'espropriazione, previa stipulazione di apposita convenzione.

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina criteri e modalità per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1.

 

     Art. 33 ter. Indennizzo per il rilascio dell'immobile. [36]

     1. Qualora l'espropriazione richieda il rilascio dell'immobile, l'ente promotore dell'espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza l'immobile sulla base di titolo idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il trasferimento, nella misura massima calcolata secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale; con la medesima deliberazione è definita la documentazione per comprovare le spese sostenute e sono stabiliti i termini per la presentazione della documentazione, comunque anteriori a quello di fine lavori di cui all'articolo 6.

 

     Art. 34. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, commi 2 e 3, sono abrogate le disposizioni seguenti:

     a) titolo III della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31;

     b) legge provinciale 28 luglio 1973, n. 20;

     c) legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 33;

     d) legge provinciale 9 ottobre 1978, n. 41;

     e) legge provinciale 2 giugno 1980, n. 16;

     f) legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14;

     g) articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;

     h) legge provinciale 24 novembre 1988, n. 43.

     2. Cessa inoltre di applicarsi la legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

     3. Eventuali rinvii previsti in altre disposizioni provinciali alle norme di cui al comma 1 si intendono effettuati alle corrispondenti norme della presente legge.

 

     Art. 35. Disposizione transitoria.

     1. Gli atti della procedura espropriativa compiuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.

     2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emesso il decreto di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, la procedura espropriativa continua ad essere svolta in osservanza delle leggi provinciali di cui all'articolo 34, commi 1 e 2. Tuttavia si procede alla determinazione dell'indennità da parte del servizio espropriazioni secondo quanto previsto dalla presente legge qualora l'indennità non sia ancora stata determinata, nonché nei casi in cui, successivamente all'entrata in vigore, venga presentata nei termini prescritti opposizione alla stima di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 così come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 ovvero la medesima non sia stata ancora decisa. Avverso tale determinazione dell'indennità non è ammessa opposizione amministrativa.

     3. Nei casi di opposizione alla stima pendenti avanti all'autorità giudiziaria e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al pagamento dell'indennità già determinata, alla medesima data, in via amministrativa.

     4. In sede di prima applicazione la C.P.E provvede entro sessanta giorni agli adempimenti di cui agli articoli 13, 18 e 19 per l'anno solare in corso.

     5. In sede di prima applicazione la Giunta provinciale determina la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5 bis. Nei comuni nel cui territorio sia in corso la procedura di ripristino del libro fondiario, il pagamento delle indennità di espropriazione determinate ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ovvero rideterminate ai sensi del comma 2 del presente articolo, ha luogo anche prima del trasferimento tavolare dell'immobile dipendente dal decreto definitivo di espropriazione [37].

 

     Art. 35 bis. Definizione delle procedure espropriative di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31. [38]

     1. Al fine di agevolare l'iscrizione nei libri fondiari della proprietà e degli altri diritti reali oggetto di procedure espropriative soggette, ai sensi dell'articolo 35, alla disciplina di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, che siano state avviate e non concluse da parte di enti locali, il Presidente della Giunta provinciale invita l'ente locale interessato a predisporre o ad adottare gli atti necessari non ancora compiuti, fissando un congruo termine.

     2. In caso di inosservanza del termine la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino- Alto Adige). In tal caso gli oneri derivanti dallo specifico atto che dovrà essere adottato sono a carico dell'ente inadempiente.

 

     Art. 36. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 5.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 8 e 6, comma 5, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

     2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 5.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 37. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa. - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 36, sono introdotte le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 36, le somme di cui allo stesso articolo 36 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 36.

 


[1] Articolo modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3 e così sostituito dall'art. 39 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[2] Comma sostituito dall'art. 60 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e così modificato dall'art. 27 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[4] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[6] Gli attuali commi 2 e 2 bis così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[7] Gli attuali commi 2 e 2 bis così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 27 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[10] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[11] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 2 luglio 2014, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[13] Comma così modificato dall'art. 58 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[14] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[15] Articolo modificato dall'art. 23 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così sostituito dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[16] Comma così modificato dall'art. 58 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[17] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[18] Articolo inserito dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[19] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[20] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[21] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[22] Comma già modificato dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[23] Comma già sostituito dall’art. 65 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 58 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[24] Comma già sostituito dall’art. 65 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 58 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[25] Comma già modificato dall'art. 39 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 58 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[26] Articolo inserito dall'art. 39 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, con le limitazioni di efficacia disposte dallo stesso art. 39 della L.P. 3/2001.

[27] Comma così modificato dall'art. 58 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[28] Comma così modificato dall’art. 41 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[29] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[30] Articolo inserito dall'art. 39 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[31] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[32] Articolo inserito dall’art. 65 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[33] Comma già modificato dall’art. 17 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 58 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[34] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[35] Articolo inserito dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[36] Articolo inserito dall'art. 39 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[37] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[38] Articolo inserito dall'art. 41 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.