§ 5.6.3 - L.P. 27 agosto 1987, n. 17.
Intervento a sostegno della realizzazione dei campionati mondiali di sci nordico in Valle di Fiemme.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 sport e tempo libero
Data:27/08/1987
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Progetti di intervento.
Art. 3.  Convenzione.
Art. 4.  Riferimento delle spese.


§ 5.6.3 - L.P. 27 agosto 1987, n. 17. [1]

Intervento a sostegno della realizzazione dei campionati mondiali di sci nordico in Valle di Fiemme.

(B.U. 8 settembre 1987, n. 40).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto della rilevante importanza, per la promozione del turismo e dello sport sul proprio territorio, dello svolgimento di manifestazioni sportive a carattere internazionale, interviene con proprie risorse finanziarie per sostenere la candidatura della Valle di Fiemme per i campionati mondiali di sci nordico del 1991.

     2. Subordinatamente all'assegnazione della manifestazione di cui al comma precedente, la Provincia autonoma di Trento interviene altresì con ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione della manifestazione medesima e delle opere necessarie alla sua migliore riuscita.

 

     Art. 2. Progetti di intervento.

     1. Per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 1 la Giunta provinciale, tenuto conto delle proposte avanzate da parte degli enti pubblici interessati nonché dal comitato promotore dei campionati mondiali di sci nordico in Valle di Fiemme, predispone un progetto indicante le opere e le attività di promozione da realizzare.

     2. Per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 1, la Giunta provinciale, tenuto conto delle proposte avanzate da parte degli enti pubblici interessati nonché dal comitato organizzatore dei campionati mondiali di sci nordico in Valle di Fiemme, predispone un progetto indicante le opere e gli interventi da realizzare per l'organizzazione della manifestazione nonché le attività di promozione, propaganda e pubblicizzazione della stessa.

     3. I progetti di cui ai commi precedenti indicano inoltre i soggetti che provvedono alla loro attuazione, i tempi necessari per l'attuazione, l'ammontare complessivo della spesa prevista distinto per ciascun tipo di intervento e la misura della spesa a carico del bilancio della Provincia, nonché la relativa modalità di erogazione.

     3 bis. Nel caso in cui le opere previste nei progetti siano finanziate, da parte dei soggetti che provvedono alla loro attuazione, mediante mutui, i concorsi finanziari della Provincia possono essere determinati fino all'integrale copertura delle rate di ammortamento a carico dei soggetti mutuatari, nonché degli interessi di preammortamento e compensativi a carico dei mutui medesimi [2].

     3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis si applicano anche agli interessi di preammortamento e compensativi già sostenuti successivamente al 10 giugno 1989 [3].

     4. Nei progetti di cui al primo comma possono essere ricomprese anche le spese effettuate dopo il 10 gennaio 1987 per le finalità ivi previste.

     5. Per la realizzazione delle opere individuate nei progetti di cui ai commi precedenti si osserva la legislazione vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.

 

     Art. 3. Convenzione.

     1. Il finanziamento del progetto elaborato per i fini di cui al secondo comma dell'articolo 1 viene disposto previa stipulazione di una convenzione tra la Provincia e il comitato che assumerà i compiti di organizzazione della manifestazione, nel quale sia in particolare previsto l'impegno dello stesso comitato a corrispondere alla Provincia una somma pari alla differenza tra l'entità dei proventi percepiti a qualsiasi titolo e le spese di organizzazione sostenute dal comitato, escluse quelle coperte da finanziamenti provinciali a termini dell'articolo 2, fino alla concorrenza dei finanziamenti erogati dalla Provincia ai sensi della presente legge.

     2. Con la convenzione sono stabilite altresì le modalità e le scadenze per il versamento delle somme dovute alla Provincia.

 

     Art. 4. Riferimento delle spese.

     1. Con successive leggi provinciali si provvederà all'autorizzazione delle spese derivanti dalla presente legge.

     2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 1 settembre 1988, n. 29 successivamente così sostituito dall'art. 28 della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.

[3] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.