§ 6.1.25 - Legge Provinciale 12 marzo 1990, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:12/03/1990
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Ripartizione di precedenti autorizzazioni di spesa.
Art. 4.  Disposizioni transitoria in materia di finanza locale.
Art. 5. 
Art. 6.  Oneri per il rinnovo del contratto del personale provinciale per il triennio 1988- 1990.
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  Disposizioni in materia di agricoltura.
Art. 11.  Disposizioni in materia di mutui per la ricapitalizzazione d'impresa ed altre disposizioni in materia di industria.
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  Partecipazioni.
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 6.1.25 - Legge Provinciale 12 marzo 1990, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 14 marzo 1990, n. 13 - straord.).

 

Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori finanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1990 e 1991, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 3. Ripartizione di precedenti autorizzazioni di spesa.

     1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi provinciali iscritte nella tabella C annessa alla presente legge, la determinazione del cui ammontare è demandata annualmente alla legge di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1990 sono iscritte negli stati di previsione della spesa, con le medesime modalità, in più capitoli secondo le indicazioni riportate nella tabella C.

     2. Le autorizzazioni di spesa complessiva recate dalle leggi provinciali indicate nella tabella D annessa alla presente legge a carico degli esercizi finanziari 1990 e 1991 sono iscritte, con le modalità previste dalle medesime leggi, a carico degli stessi esercizi finanziari, in più capitoli secondo le indicazioni riportate nella tabella D.

 

     Art. 4. Disposizioni transitoria in materia di finanza locale.

     1. Per l'anno 1990, in attesa della nuova legge in materia di finanza locale per il triennio 1990-1992, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascun comune fondi in misura pari alle somme assegnate per l'anno 1989 ai sensi:

     a) dell'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni al netto della quota attribuita in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modificazioni e al netto della quota corrisposta per il personale dei consorzi di custodia forestale di cui all'articolo 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;

     b) dell'articolo 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni con l'esclusione dei fondi previsti dall'articolo 16, comma 5, della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7;

     c) dell'articolo 8 della legge provinciale 3 settembre i 987, n. 22 e successive modificazioni nella misura dell'80 per cento.

     2. Dalle predette assegnazioni sono dedotte le somme previste per l'esercizio finanziario 1990 per le medesime finalità da altre disposizioni di legge in materia di finanza locale.

     3. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1990 le spese di 96.851.000.000 per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b) e di lire 25.600.000.000 per i fini di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6. Oneri per il rinnovo del contratto del personale provinciale per il triennio 1988- 1990.

     1. In coerenza con gli obiettivi della politica di bilancio e per i fini di cui alla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, in aggiunta alle somme già autorizzate a titolo di acconto sui futuri miglioramenti economici con legge provinciale 25 novembre 1988, n. 47, l'onere a carico del bilancio provinciale derivante dalla conclusione dell'accordo provinciale unitario per il rinnovo contrattuale per il triennio 1988-1990 è determinato in lire 9.450.000.000 per l'esercizio 1990 e in lire 17.550.000.000 per ciascuno degli esercizi 1991 e 1992.

 

          Art. 7. [2]

 

     Art. 8. [3]

 

     Art. 9. [4]

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di agricoltura. [5]

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di mutui per la ricapitalizzazione d'impresa ed altre disposizioni in materia di industria. [6]

 

     Art. 12. [7]

 

     Art. 13. [8]

 

     Art. 14. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società automobilistica «Atesina S.p.a.», di cui alla legge provinciale 12 dicembre 1967, n. 10, fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.500.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento, di cui alla legge provinciale 9 agosto 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000.000.000.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Aeroporto Gianni Caproni S.p.a.. di Trento, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11, fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.500.000.000.

     4. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1990 le spese di lire 2.500.000.000 per i fini di cui al comma 1, di lire 2.000.000.000 per i fini di cui al comma 2 e di lire 450.000.000 per In dì cui al comma 3. E autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 1.050.000.000 per fini di cui al comma 3.

 

          Art. 15. [9]

 

     Art. 16. [10]

 

     Art. 17. [11]

 

 

TABELLA A

(Omissis)

 

TABELLA B

(Omissis)

 

TABELLA C

(Omissis)

 

TABELLA D

(Omissis)

 

 


[1] Modifica l'articolo 34 e abroga l'art. 50 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98. Modifica l'art. 20 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3.

[3] Modifica l'art. 78 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[4] Modifica l'art. 9 della L.P. 16 giugno 1983, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[7] Modifica l'art. 11 della L.P. 18 novembre 1988, n. 36.

[8] Modifica gli articoli 29 e 31 della L.P. 4 agosto 1977, n. 15 e l'art. 23 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[9] Modifica l'art. 12 della L.P. 1 aprile 1988, n. 10.

[10] Modifica l'art. 17 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7.

[11] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.