§ 6.5.17 - Legge Provinciale 21 aprile 1986, n. 11.
Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione degli aeroporti di Verona-Villafranca e di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:21/04/1986
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, turistiche e commerciali dell'area trentina attraverso opportuni collegamenti con l'aeroporto di Verona-Villafranca, la [...]
Art. 2.      1. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni economiche, turistiche e commerciali la Provincia autonoma è altresì autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare ad una società per [...]
Art. 3.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della s.p.a. di gestione «Aeroporto di Verona-Villafranca» fino alla concorrenza dell'importo di lire [...]


§ 6.5.17 - Legge Provinciale 21 aprile 1986, n. 11.

Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione degli aeroporti di Verona-Villafranca e di Trento.

(B.U. 29 aprile 1996, n. 18).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, turistiche e commerciali dell'area trentina attraverso opportuni collegamenti con l'aeroporto di Verona-Villafranca, la Provincia autonoma di Trento assume una partecipazione azionaria nel capitale sociale della s.p.a. di gestione «Aeroporto di Verona-Villafranca».

     2. In relazione al perseguimento delle finalità di cui al comma precedente e all'esigenza che in sede di programmazione dei collegamenti venga tenuto conto anche delle particolari esigenze dell'area trentina, la partecipazione azionaria della Provincia autonoma è subordinata al fatto che lo statuto riservi alla Giunta provinciale il diritto di nominare un proprio rappresentante nel comitato esecutivo della società di cui al presente articolo.

 

     Art. 2.

     1. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni economiche, turistiche e commerciali la Provincia autonoma è altresì autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata «Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.» di Trento, avente lo scopo di gestire l'aeroporto «G. Caproni» di Trento migliorandone e potenziandone le attrezzature in rapporto ai servizi di interesse pubblico, nonché di predisporre studi di fattibilità per l'incremento del trasporto aereo con una verifica della dotazione ottimale delle strutture aeroportuali a livello regionale.

     2. La predetta partecipazione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale dello statuto della società, che dovrà prevedere la nomina da parte della Giunta medesima della maggioranza dei membri degli organi sociali.

     3. Ogni eventuale successiva modifica dello statuto dovrà essere preventivamente approvata dalla Giunta provinciale.

     4. Il presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia autonoma nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

 

     Art. 3.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della s.p.a. di gestione «Aeroporto di Verona-Villafranca» fino alla concorrenza dell'importo di lire 180.000.000. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di lire 180.000.000 a carico dell'esercizio 1986.

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della costituenda società «Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.» di Trento fino alla concorrenza dell'importo di lire 100.000.000. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986.

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.