§ 5.2.23 - L.P. 17 marzo 1988, n. 10.
Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:17/03/1988
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività della Provincia.
Art. 3.  Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 4.  Programmazione e attuazione delle attività.
Art. 5.  Assistenza tecnica.
Art. 6.  Volontariato ed educazione allo sviluppo.
Art. 6 bis.  Coordinamento e verifica delle attività.
Art. 7.  Formazione professionale ed esperienze lavorative.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 8 bis.  Trattamento economico all'estero.
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.  Autorizzazioni di spesa.


§ 5.2.23 - L.P. 17 marzo 1988, n. 10. [1]

Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo.

(B.U. 24 marzo 1988, n. 14 - straord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Ai fini della cooperazione allo sviluppo, la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle propria competenze, in armonia con la legislazione statale vigente nella materia e nel rispetto delle funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri stabilite. da tale legislazione, promuove iniziative che prevedano il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzino le specifiche potenzialità esistenti nella provincia.

     2. Tali iniziative dovranno tendere ad avere come soggetto attivo la popolazione cui sono diretta, evitando la realizzazione di interventi non dona a valorizzarne la risorse umane e materiali.

 

     Art. 2. Attività della Provincia.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Provincia formula proposta ai competenti organi dello Stato e, previe apposite convenzioni con lo Stato medesimo, realizza la attività prevista dall'articolo 2, commi 4 a 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

     2. Per i medesimi fini la Provincia inoltre:

     a) assicura assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo;

     b) sostiene l'attività degli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo e promuove azioni di informazione ed educazione allo sviluppo nonché azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari che rientrano dopo il compimento del servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;

     c) cura l'armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate dai soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo, assicurando nei rapporti con il Ministero degli affari esteri un'adeguata informazione tecnica ad amministrativa sulle iniziative predette.

 

     Art. 3. Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo. [2]

     1. Presso la Giunta provinciale è istituito il comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo. Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge le funzioni consultive e propositive in ordina all'attuazione dalla attività ed esprime parere sugli schemi di convenzione di cui alla presente legge.

     2. Il comitato è composto:

     a) da un dipendente provinciale con qualifica dirigenziale, con funzione di presidente [3];

     b) dal dirigente del servizio provinciale competente nella materia di cui alla presente legge, con funzioni di vicepresidente;

     c) da un esperto in cooperazione allo sviluppo appartenente ad un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operante a livello nazionale;

     d) da sei membri eletti tra persone che abbiano maturato diretta esperienza nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo dalle associazioni e organismi operanti senza fini di lucro nel settore specifico in provincia di Trento, di cui almeno uno appartenente ad organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, aventi sede legale nel territorio provinciale.

     2 bis. Per l'elezione dei membri di cui al comma 2, lettera d), all inizio di ogni legislatura, il dirigente generale del dipartimento competente convoca in apposita riunione i rappresentanti delle associazioni, organismi ed organizzazioni di cui alla medesima lettera d) che ne abbiano fatto richiesta depositando copia del proprio atto costitutivo e dello statuto, dal quale risulti che il fine istituzionale è quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, presso il servizio provinciale competente nella materia di cui alla presente legge; ciascun rappresentante ha diritto di votare per non più di un membro. In caso di dimissioni o morte di uno dei membri eletti, è chiamato a far parte del comitato il primo dei non eletti il quale resta in carica fino alla scadenza del comitato.

     3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, funzionari dalla Provincia addetti ai settori di attività interessati ad esperti non appartenenti all'amministrazione.

     4. Funge da segretario un dipendente della Provincia.

     5. Il comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura [4].

     6. (Omissis).

     7. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta de componenti in carica. lì comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, pre vale il voto del presidente.

     8. Ai componenti il comitato ed agli esperti di cui a comma 3 spetta il trattamento economico di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come modificata dalla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27. Per i dipendenti provinciali trovano comunque applicazione le disposizioni contenuta nell'articolo 6 dalla legge provinciale n. 27 del 1986.

 

     Art. 4. Programmazione e attuazione delle attività. [5]

     1. La Giunta provinciale, in armonia con gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo stabiliti ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e sentito il comitato di cui all'articolo 3 della presente legge approva programmi, per periodi non inferiori all'anno, delle attività da realizzare ai sensi della presente legge. Tali programmi, relativamente alle attività previste dal comma 1 dell'articolo 2, sono trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dall'articolo 2, comma 5, della legge 26 febbraio 1.987, n. 49.

     2. I programmi e i progetti in essi contenuti dovranno espressamente richiamarsi al rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e in modo specifico dovranno:

     a) essere volti al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;

     b) garantire la partecipazione attiva della popolazione;

     c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei paesi in via di sviluppo destinatari dell'intervento o nei paesi viciniori [6].

 

     Art. 5. Assistenza tecnica.

     1. La Giunta provinciale può mettere a disposizione gratuita dei soggetti pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo rientranti nei programmi di cui all'articolo 4, locali, attrezzature e servizi logistici sulla base di specifiche convenzioni nonché consulenze tecniche dai servizi provinciali.

     2. La Giunta provinciale, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, o su richiesta di soggetti pubblici o privati che concorrono all'attività di cooperazione allo sviluppo, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, può avanzare proposte alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo curando l'elaborazione di progetti anche diretti alla creazione e al potenziamento di attività produttive nei paesi in via di sviluppo, valorizzando le esperienza produttive e imprenditoriali locali a la partecipazione delle popolazioni interessate.

     3. La Giunta provinciale provvede all'attuazione dei progetti di cui al comma 2 anche avvalendosi della collaborazione di organizzazioni non governative e di associazioni di volontariato operanti nel settore nonché di cooperative, enti, enti funzionali, università ed istituti di ricerca.

     4. Per i fini di cui al comma 3, la Giunta provinciale provvede alla costituzione, per ciascun progetto, di un comitato di gestione composto da non più di sette membri dei quali tre designati dal comitato tecnico di cui all'articolo 3, con il compito di avanzare proposte in ordine alla progettazione, monitoraggio, realizzazione e valutazione dei progetti con particolare riguardo al coinvolgimento del volontariato e della comunità locale.

     5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, la Provincia è autorizzata ad anticipare i fondi necessari alla realizzazione degli interventi, nonché ad istituire apposite unità operative nei paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione.

     6. Per il pagamento delle spese derivanti dall'effettuazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati secondo quanto disposto dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni. Per i pagamenti da effettuare nei paesi in via di sviluppo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dal relativo regolamento di attuazione, le aperture di credito possono essere rese disponibili anche su conti correnti accesi presso istituti di credito esteri, anche in valuta, ed i relativi pagamenti possono essere disposti secondo le modalità in uso nei paesi interessati. I funzionari delegati possono essere individuati anche tra il personale assunto o legato con contratto d'opera ai sensi del presente articolo. La rendicontazione delle spese può essere effettuata anche in valuta in relazione alle modalità con le quali sono rese disponibili le aperture di credito. Ai fini della rendicontazione, qualora risulti impossibile acquisire la documentazione probatoria, per spese di importo non superiore a Lire 5.000.000 l'esborso potrà essere giustificato con apposita dichiarazione di responsabilità del funzionario delegato nella quale sia indicato l'oggetto della spesa e il percettore delle somme.

     7. I funzionari delegati di cui al comma 6 sono autorizzati, ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5, a concludere contratti con fornitori operanti nei paesi in via di sviluppo o limitrofi secondo la normativa vigente, intendendosi, nei casi previsti dalla legge, la commissione per gli acquisti di cui all'articolo 22 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sostituita dal comitato di gestione di cui al comma 4.

     8. Al fine della realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di anni cinque, nonché a stipulare contratti d'opera.

     9. Per la selezione e la determinazione del relativo trattamento economico del personale di cui al comma 8, si tiene conto delle capacità professionali in relazione alle specifiche esigenze poste dall'intervento da attuare nonché dall'esperienza, delle motivazioni e dell'attitudine personale all'espletamento dei compiti stabiliti con riferimento alle particolari condizioni di disagio che caratterizzano l'attività svolta nei paesi in via di sviluppo.

     10. La Giunta provinciale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti in corso e la invia al Consiglio provinciale per l'esame da parte della competente Commissione permanente [7].

 

     Art. 6. Volontariato ed educazione allo sviluppo.

     1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Provincia può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'opera di persone appartenenti ad associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione allo sviluppo, anche ai fini dell'utilizzo di specifiche esperienze.

     2. La Provincia può avvalersi altresì, sulla base di apposite convenzioni, di associazioni ed organismi di cui al comma 1 per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione allo sviluppo, anche nell'ambito scolastico, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, articolo 2, comma 3, lettera h).

Tali programmi di educazione, sia quando prevedono una didattica interdisciplinare, sia quando si esplicano con attività, corsi e seminari, dovranno essere preferibilmente rivolti ad educatori e insegnanti all'interno di corsi di aggiornamento anche attivati dal Provveditorato agli studi di Trento sulla base di apposite intese con la Giunta provinciale.

     3. La convenzioni di cui ai commi precedenti specificano in particolare il numero del personale volontario addetto all'attività convenzionata, i relativi requisiti professionali, la durata e le modalità dell'utilizzo nonché i criteri per la determinazione del rimborso a carico della Provincia delle spese vive ritenute ammissibili, sostenute dal personale volontario stesso per l'esercizio dell'attività convenzionata.

 

     Art. 6 bis. Coordinamento e verifica delle attività. [8]

     1. Al fine di favorire il coordinamento e la verifica delle attività di cooperazione allo sviluppo, il Presidente della Provincia convoca una volta all'anno in apposita riunione plenaria, da lui presieduta, i rappresentanti delle associazioni, organismi ed organizzazioni operanti in Trentino nel settore specifico.

 

     Art. 7. Formazione professionale ed esperienze lavorative.

     1. La Giunta provinciale, nel quadro dei programmi di iniziative di formazione e addestramento professionale da essa gestiti in forma diretta, ovvero attraverso enti funzionali o convenzionati o riconosciuti riserva, di intesa con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, posti gratuiti a favore di soggetti provenienti dai paesi in via di sviluppo, assicurando in forma gratuita la frequenza ai corsi nonché il vitto e l'alloggio per la durata necessaria.

     2. La Giunta provinciale promuove inoltre, sempre d'intesa con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, iniziative di formazione e addestramento professionale da realizzare nei paesi in via di sviluppo.

     3. La Giunta provinciale promuove altresì, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze tecniche ad operative.

     4. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle disposizioni previste dalle vigenti norma in materia di formazione professionale.

 

          Art. 8.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 8 bis. Trattamento economico all'estero.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 10. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2, comma 1, 4, 6 e 7, commi 1, 2 e 3, è autorizzato lo stanziamento di lire 200.ooo.OOO a carico dell'esercizio finanziario 1988. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recata dal bianco pluriennale.

     2. Gli importi che sono corrisposti alla Provincia dallo Stato in attuazione dell'articolo 2, comma 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono introitati nel bilancio provinciale e sono utilizzati nei termini a con le modalità per cui vengono devoluti.

     3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, le connesse variazioni al bilancio della Provincia sono disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

     4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 8, si fa fronte con le assegnazioni dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo e, per la parte eventualmente non coperta, con gli stanziamenti autorizzati in base al comma 1 del presente articolo.

     5. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 8 bis, si fa fronte con i fondi autorizzati annualmente con legge di bilancio per il personale provinciale [12].

 

     Artt. 11. - 12.

     (Omissis) [13].

 


[1] Legge abrogata dall’art. 17 della L.P. 15 marzo 2005, n. 4, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 29 aprile 1993, n. 14.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[5] Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 29 aprile 1993, n. 14.

[7] I commi da 3 a 10 sono stati aggiunti dall'art. 3 della L.P. 29 aprile 1993, n. 14.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 29 aprile 1993, n. 14.

[9] Modifica la L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.P. 29 aprile 1993, n. 14 ed abrogato dall'art. 28 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[11] Modifica la L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[12] I commi da 3 a 5 sono stati aggiunti dall'art. 6 della L.P. 29 aprile 1993, n. 14.

[13] Recano disposizioni finanziarie.