§ 5.2.69 - L.P. 15 marzo 2005, n. 4.
Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:15/03/2005
Numero:4


Sommario
Art. 2.  Attività di solidarietà internazionale della Provincia.
Art. 3.  Soggetti della cooperazione internazionale di solidarietà.
Art. 4.  Criteri generali per l’individuazione delle iniziative provinciali di solidarietà internazionale.
Art. 6.  Progetti di cooperazione solidale.
Art. 7.  Programmi di cooperazione decentrata.
Art. 8.  Interventi di emergenza.
Art. 9.  Attività di educazione, di formazione e di studio.
Art. 10.  Procedure contrattuali.
Art. 11.  Funzionario delegato.
Art. 12.  Atti di indirizzo.
Art. 13.  Comitato per le azioni di solidarietà internazionale e coordinamento degli interventi.
Art. 14.  Valutazione degli interventi.
Art. 16.  Informazione al Consiglio provinciale.
Art. 17.  Abrogazioni e disposizioni transitorie.
Art. 18.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.2.69 - L.P. 15 marzo 2005, n. 4.

Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 17 marzo 2005, n. 11 Bis – straord.).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia riconosce la cooperazione all’autosviluppo sostenibile quale attività di pace e solidarietà tra i popoli, quale contributo alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e quale strumento per la realizzazione di uno sviluppo sociale equo e sostenibile su scala locale in tutto il mondo.

     2. Per assicurare e qualificare la partecipazione del Trentino alle attività di promozione e sostegno dell’autosviluppo sostenibile e della cooperazione decentrata fra comunità territoriali svolte in nome della solidarietà internazionale, la Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, in conformità con la Costituzione e nel rispetto degli indirizzi di politica estera della Repubblica e della legislazione statale di attuazione dell’articolo 117, nono comma, della Costituzione, attua, promuove e sostiene, in piena applicazione del principio di sussidiarietà, iniziative che prevedano anche il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzino le specifiche potenzialità esistenti nella Provincia.

     3. Per conseguire le finalità di solidarietà internazionale di questa legge, la Provincia utilizza proprie risorse umane e finanziarie.

     4. Per le attività e gli interventi delle strutture della protezione civile e del servizio antincendi continuano a trovare applicazione le specifiche disposizioni che li riguardano.

 

Art. 2. Attività di solidarietà internazionale della Provincia.

     1. Per i fini di cui all’articolo 1, la Provincia realizza le attività previste dalla legislazione vigente, formula proposte ai competenti organi dello Stato, dell’Unione europea e di organizzazioni internazionali e, anche attraverso apposite convenzioni, ne assicura l’esecuzione.

     2. Per i fini di cui all’articolo 1 la Provincia inoltre:

     a) sostiene l’attività dei soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 3, che realizzano azioni di cooperazione solidale; per tale scopo la Provincia può fornire assistenza tecnica, locali, attrezzature e servizi logistici e favorire il contributo delle professionalità specifiche possedute dai dipendenti propri e degli enti funzionali alla progettazione, attuazione e valutazione di singole iniziative di solidarietà internazionale, attraverso il riconoscimento di un’aspettativa senza assegni, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione di appartenenza, per un periodo minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge; per il personale sanitario la predetta aspettativa può essere riconosciuta, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi; la collocazione in aspettativa comporta il riconoscimento del periodo prestato a fini sia giuridici sia economici; la contrattazione collettiva non può prevedere condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto da questa lettera;

     b) attua iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi dei funzionari delegati di cui all’articolo 11 o della collaborazione di soggetti che svolgano attività attinenti alle finalità di questa legge;

     c) promuove azioni di informazione ed educazione alla solidarietà internazionale;

     d) fornisce assistenza tecnica ai soggetti operanti e assicura il sostegno ad iniziative specifiche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, enti pubblici, scuole, centri di formazione e istituti di ricerca;

     e) predispone programmi formativi che prevedano anche la concessione di borse di studio per giovani di paesi beneficiari di iniziative di solidarietà internazionale, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge;

     f) cura il coordinamento e l’armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative di solidarietà internazionale avanzate dai propri enti funzionali ed economici, dagli enti locali e dalle rispettive forme associative e dai soggetti privati operanti nel territorio provinciale, anche assicurando nei rapporti con il Ministero degli affari esteri un’adeguata informazione e consulenza tecnica ed amministrativa sulle iniziative promosse in attuazione della legislazione statale in materia di cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 3. Soggetti della cooperazione internazionale di solidarietà. [1]

     1. Ai fini di questa legge, sono soggetti di cooperazione solidale internazionale all’autosviluppo sostenibile:

     a) la Provincia e i suoi enti funzionali ed economici, gli enti locali e le rispettive forme associative;

     b) le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le altre associazioni private senza scopo di lucro, purché abbiano svolto e svolgano attività continuativa attinente alle finalità di questa legge nel territorio provinciale, in conformità con quanto previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge;

     c) le università, le scuole, gli istituti di ricerca e formazione, con riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di lucro.

     2. Possono inoltre partecipare, purché in collaborazione con i soggetti individuati al comma 1, a programmi di cooperazione decentrata di cui all’articolo 7 e con esclusivo riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di lucro:

     a) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche se privi del requisito dello svolgimento dell’attività continuativa attinente alle finalità di questa legge nel territorio provinciale;

     b) le imprese, ivi comprese le società, le cooperative e gli istituti di credito operanti nel territorio provinciale;

     c) le organizzazioni sindacali e di categoria e gli enti bilaterali operanti nel territorio provinciale.

 

     Art. 4. Criteri generali per l’individuazione delle iniziative provinciali di solidarietà internazionale. [2]

     1. Le iniziative di solidarietà internazionale disciplinate da questa legge sono rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualità della vita, versino in situazioni di particolare disagio. La deliberazione prevista dall’articolo 12 tiene conto, in particolare, degli indici di sviluppo umano espressi dal Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (UNDP) e dalle altre organizzazioni internazionali e regionali.

     2. Le iniziative sono, altresì, rivolte a quelle popolazioni che attraversino condizioni sociali ed economiche di eccezionale bisogno dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamità, o ad altre emergenze pubbliche, fatta salva la valutazione dei presupposti di sicurezza che consentano la realizzazione dell’iniziativa.

     3. Le iniziative di solidarietà internazionale attuate, promosse o sostenute dalla Provincia hanno come soggetto attivo la popolazione cui sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei a valorizzarne le risorse umane e materiali; esse valorizzano, inoltre, la collaborazione fra i soggetti della cooperazione di cui all’articolo 3, con l’obiettivo di incrementare l’efficacia e il carattere integrato dell’azione solidale.

     4. La Provincia riconosce la finanza etica, il commercio equo e solidale e il turismo responsabile quali strumenti di solidarietà internazionale da attuare e sostenere nell’ambito degli interventi previsti dall’articolo 5.

     5. L’obiettivo e le modalità di esecuzione delle iniziative di solidarietà internazionale escludono ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Il divieto di discriminazione non ostacola la promozione di iniziative di solidarietà che prevedano vantaggi specifici a favore di gruppi che, in una data situazione locale, versino in condizioni di particolare disagio.

 

Capo II

Tipologie di intervento

 

Art. 5. Tipologia delle azioni e degli interventi di solidarietà internazionale. [3]

     1. Nel rispetto delle finalità di questa legge e dei criteri previsti dall’articolo 4, la Provincia attua, promuove e sostiene, anche finanziariamente, la seguente tipologia di interventi:

     a) progetti di cooperazione solidale;

     b) programmi di cooperazione decentrata;

     c) interventi di emergenza;

     d) attività di educazione, di formazione e di studio;

     e) ogni altra azione solidale finalizzata al perseguimento delle finalità di questa legge.

 

     Art. 6. Progetti di cooperazione solidale.

     1. Costituiscono progetti di cooperazione solidale le iniziative che richiedono un intervento puntuale definito nel tempo e nelle risorse impiegate e che presentano le seguenti caratteristiche:

     a) essere volte a sostenere azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie;

     b) assicurare, anche attraverso attività di ricerca e documentazione, la conoscenza da parte degli operatori della realtà culturale, storica, religiosa, politica, sociale ed economica del contesto in cui vanno ad operare;

     c) attenersi a criteri di efficacia, sostenibilità, ed ecosostenibilità degli interventi messi in atto;

     d) suscitare la partecipazione attiva delle popolazioni ricorrendo prioritariamente a professionalità locali, nonché a beni ed attrezzature reperibili nei paesi destinatari dell’intervento.

 

     Art. 7. Programmi di cooperazione decentrata. [4]

     1. Costituiscono programmi di cooperazione decentrata le iniziative che richiedono un intervento complesso diffusamente radicato sui territori di origine e di destinazione, protratto nel tempo, con pluralità di iniziative e di soggetti coinvolti.

     2. I programmi di cui al comma 1 hanno le caratteristiche previste dall’articolo 6.

     3. Nell’ambito dei programmi di cui al comma 1, la Provincia assieme ai soggetti di cui all’articolo 3 attua, promuove e sostiene, in particolare:

     a) azioni di cooperazione decentrata o, comunque, iniziative di partenariato territoriale che creino una rete di relazioni tra le comunità destinatarie dell’intervento e la comunità trentina;

     b) azioni in favore delle istituzioni pubbliche locali dei paesi beneficiari, anche attraverso la conclusione di accordi con Stati o loro enti infrastatuali, con l’obiettivo di contribuire alle capacità amministrative locali e di garantire la conformità dell’attuazione dei programmi al rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione;

     c) azioni a favore del sistema educativo locale quale fattore preferenziale;

     d) la costituzione di strumenti di raccordo, denominati tavoli-paese, formati dai soggetti previsti dall’articolo 3 e, ove necessario, da esperti, per aggregare le conoscenze e favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica.

 

     Art. 8. Interventi di emergenza.

     1. Costituiscono interventi di emergenza le iniziative proprie o l’adesione ad iniziative, promosse in ambito nazionale e internazionale, volte a fronteggiare eventi eccezionali, che minacciano le popolazioni di paesi indicati nella lista dei paesi in via di sviluppo (DAC List of Aid Recepients), predisposta periodicamente dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

     2. Per i fini di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi contributi ad enti, associazioni ed organismi senza fini di lucro operanti in provincia di Trento.

     3. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all’attuazione degli interventi di cui al presente articolo; eventuali ulteriori somme possono essere prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste con le modalità di cui all’articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     4. Qualora lo ritenga opportuno la Provincia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza e competenza.

 

     Art. 9. Attività di educazione, di formazione e di studio.

     1. Costituiscono attività di educazione, tutte le attività volte a sensibilizzare la popolazione trentina sulle tematiche attinenti a questa legge, compresi interventi in ambito scolastico, svolte anche in collaborazione con università, centri di ricerca, scuole, istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private che siano dotate di provata competenza nelle specifiche materie, anche sulla base di apposite convenzioni.

     2. Costituiscono attività di formazione le iniziative di preparazione degli operatori che agiscono nell’ambito delle finalità di questa legge, svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, di comprovata esperienza, anche in collaborazione con i soggetti individuati dal comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni.

     3. Costituiscono attività di studio le iniziative svolte anche in collaborazione con i soggetti individuati dal comma 1, volte alla realizzazione di studi e piani di fattibilità attinenti alle finalità di questa legge, anche sulla base di apposite convenzioni.

 

     Art. 10. Procedure contrattuali.

     1. Nel caso in cui la Provincia attui direttamente proprie iniziative ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero dell’articolo 8, comma 1, il regolamento di esecuzione disciplina le procedure per l’attività contrattuale, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente legislazione, al fine di consentire il rispetto della normativa del luogo di intervento e di riconoscere congrui margini di flessibilità operativa in relazione alla specialità del contesto ambientale in cui le iniziative vengono realizzate.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, il regolamento di esecuzione disciplina le procedure per la realizzazione di iniziative che comportino la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, edifici, attrezzature e servizi, anche in deroga alla vigente legislazione.

 

     Art. 11. Funzionario delegato.

     1. Per il pagamento delle spese derivanti dall’effettuazione degli interventi previsti dall’articolo 5 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati secondo quanto disposto dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale n. 7 del 1979. Per i pagamenti da effettuare nei paesi in via di sviluppo, in deroga a quanto disposto dall’articolo 62 della legge provinciale n. 7 del 1979 e dal regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 65 della legge provinciale n. 7 del 1979, le aperture di credito possono essere rese disponibili anche su conti correnti accesi presso istituti di credito esteri, anche in valuta, ed i relativi pagamenti possono essere disposti secondo le modalità in uso nei paesi interessati. I funzionari delegati possono essere individuati anche tra il personale assunto o legato con contratto d’opera ai sensi di quest’articolo. La rendicontazione delle spese può essere effettuata anche in valuta in relazione alle modalità con le quali sono rese disponibili le aperture di credito. Per la rendicontazione, qualora risulti impossibile acquisire la documentazione probatoria, per spese di importo non superiore a 2.600 euro, l’esborso può essere giustificato con apposita dichiarazione di responsabilità del funzionario delegato nella quale sia indicato l’oggetto della spesa e il percettore delle somme.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di tre anni, anche in eccedenza ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva nel numero massimo di tre unità di personale, nonché a stipulare contratti di lavoro a progetto. La contrattazione collettiva può elevare i limiti temporali e numerici previsti da questo comma.

     3. L’assunzione di personale a tempo determinato di cui al comma 2 è effettuata, anche in deroga alle ordinarie procedure selettive, sulla base delle capacità professionali in relazione alle specifiche esigenze poste dall’intervento da attuare nonché dell’esperienza, delle motivazioni e dell’attitudine personale all’espletamento dei compiti stabiliti con riferimento alle particolari condizioni, anche di disagio, che caratterizzano l’attività svolta nei paesi in via di sviluppo. Ulteriori criteri e modalità possono essere stabiliti con il regolamento di esecuzione.

 

     Art. 12. Atti di indirizzo.

     1. La Giunta provinciale, nel rispetto di quanto disposto da questa legge, specifica con deliberazione le priorità per l’individuazione delle iniziative da attuare e da promuovere direttamente. Specifica, inoltre, con deliberazione i criteri per l’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i criteri per la valutazione delle iniziative da essa sostenute su proposta dei soggetti di cui all’articolo 3, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

     2. Prima della definitiva approvazione degli atti di indirizzo, la Giunta provinciale procede ad una consultazione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.

     3. La Giunta provinciale specifica, con deliberazione, la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, previsti da questa legge, delle quote del bilancio provinciale destinate alle attività di solidarietà internazionale secondo quanto previsto dall’articolo 18.

 

     Art. 13. Comitato per le azioni di solidarietà internazionale e coordinamento degli interventi.

     1. Al fine di favorire la realizzazione del sistema trentino della solidarietà internazionale e garantire, attraverso il metodo della concertazione, la messa a rete delle esperienze e degli impegni dei soggetti di cui all’articolo 3, presso la Giunta provinciale è istituito il Comitato per le azioni di solidarietà internazionale.

     2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto:

     a) dall’assessore di riferimento, con funzioni di presidente;

     b) dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente nella materia di cui alla presente legge o da un suo delegato;

     c) da un rappresentante del Consorzio dei comuni trentini;

     d) da un rappresentante dell’Università degli studi di Trento e degli istituti del sistema trentino della ricerca designato d’intesa tra essi;

     e) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

     f) da un rappresentante espressione delle organizzazioni sindacali;

     g) da cinque rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

     3. Ad iniziativa di uno qualunque dei soggetti di cui all’articolo 3, può essere richiesta, al servizio provinciale competente, la convocazione di una sessione di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o tematica.

     4. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina:

     a) le modalità e il funzionamento del comitato previsto dal comma 1, che si riunisce almeno due volte all’anno, e i criteri per l’individuazione dei soggetti designanti e per la scelta di quelli da designare, nonché le modalità di realizzazione della sessione di coordinamento prevista dal comma 3 e i criteri per l’individuazione dei soggetti partecipanti;

     b) le modalità per favorire e promuovere il coordinamento delle azioni da realizzare, anche mediante la partecipazione alle riunioni del comitato e alle sessioni di coordinamento, in relazione alle rispettive competenze, dei componenti della Giunta provinciale, dei dirigenti generali dei dipartimenti o dei loro delegati, nonché di altri soggetti esterni all’amministrazione.

     5. Al fine di assicurare la funzione di coordinamento informativo attraverso un proficuo scambio di conoscenze nonché di ottimizzare le risorse umane e finanziarie impiegate, presso il servizio provinciale competente è istituita la banca dati delle azioni di cooperazione solidale internazionale, nella quale sono inserite le informazioni e le esperienze dei soggetti in esse coinvolti.

 

     Art. 14. Valutazione degli interventi.

     1. Le caratteristiche indicate dall’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono elementi prioritari di valutazione degli interventi finanziati ai sensi di questa legge.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

Art. 15. Regolamento di esecuzione.

     1. Il regolamento di esecuzione di questa legge è approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, dopo aver sentito la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 16. Informazione al Consiglio provinciale.

     1. Annualmente la Giunta provinciale trasmette al Consiglio una relazione sull’applicazione di questa legge.

     2. La relazione indica, in particolare, le attività, i progetti ed i programmi svolti, con le relative spese sostenute.

 

     Art. 17. Abrogazioni e disposizioni transitorie.

     1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 15 sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo);

     b) gli articoli da 1 a 6 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14;

     c) l’articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     d) la lettera r) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

     e) la lettera h) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

     2. Alle iniziative della Provincia già avviate alla data prevista dal comma 1 e alle domande già presentate alla medesima data continua ad applicarsi la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10.

 

     Art. 18. Disposizioni finanziarie.

     1. Per contribuire a realizzare un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli, la Provincia destina annualmente alle attività di solidarietà internazionale una quota, non inferiore allo 0,25 per cento, delle entrate previste, al netto delle partite di giro, dell’avanzo e dei mutui passivi per il pareggio finanziario del bilancio, la cui entità è definita dalla legge di bilancio.

     2. La Provincia è autorizzata ad anticipare i fondi necessari alla realizzazione degli interventi realizzati avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), nonché degli interventi previsti dall’articolo 8, comma 1.

     3. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell’allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007 indicati nella tabella A, in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     4. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell’allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

 

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 18)

 

Articolo

Descrizione

Capitolo

Unità previsionale

di base

5

Azioni ed interventi di solidarietà internazionale

407000

40.15.220

8

Interventi di emergenza

407050

40.15.220

 

 

Tabella B

Copertura degli oneri (articolo 18)

 

ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE

in migliaia di euro

Articolo

Descrizione

2005

2006

2007

2, comma 2, lettera a)

Aspettativa volontari in servizio civile

20

20

20

11, comma 2

Assunzione personale a tempo determinato

50

100

100

 

TOTALE ONERI

70

120

120

MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo fondi per nuove leggi

 

 

 

 

Unità previsionale di base 85.10.110

Fondo per nuove leggi - spese correnti

70

120

120

 

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

70

120

120

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2006, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2006, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2006, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno 2006, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.