§ 4.2.13 – L.P. 9 aprile 1973, n. 13.
Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico - finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento".


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:09/04/1973
Numero:13


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [8]
Art. 3.      1. La partecipazione al centro della Provincia autonoma di Trento è subordinata alle seguenti condizioni
Art. 4.  [9]
Art. 5.      1. La Giunta provinciale ha la facoltà di comandare personale della Provincia presso il centro
Art. 6.      1. Copia dei bilanci annuali del centro, corredati dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dal verbale di approvazione dell'assemblea, dovranno essere trasmessi, per [...]
Art. 7.      Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione
Art. 8.      1. Per le finalità della presente legge, la Provincia di Trento è autorizzata a sottoscrivere ed a versare la quota del capitale sociale del costituendo centro fino alla concorrenza di lire 500 [...]
Art. 8 bis.  Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.
Art. 9.      1. Per i fini di cui all'articolo 8, primo comma, della presente legge è autorizzato Io stanziamento di lire 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973
Art. 10.      (Omissis)


§ 4.2.13 – L.P. 9 aprile 1973, n. 13.

Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico - finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento".

(B.U. 17 aprile 1973, n. 17).

 

Art. 1. [1]

     1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni, denominata «Centro tecnico - finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento».

     2. Il centro ha la finalità di concorrere, nel rispetto della disciplina comunitaria e statale vigente in materia, allo sviluppo economico e sociale del Trentino, in particolare mediante:

     a) lo svolgimento di attività concernenti la produzione, l’acquisto, la vendita, l’esportazione e l’importazione di energia, con particolare riferimento alle attività di cui agli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia);

     b) lo svolgimento di attività di produzione, di erogazione e di organizzazione di servizi;

     c) la concessione di finanziamenti, con le tipologie previste dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), anche per il tramite di banche e di altre istituzioni finanziarie, alla Provincia, ad enti pubblici collegati alla finanza provinciale o a società partecipate dalla Provincia e dai predetti enti, finalizzati a promuovere e a favorire la realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico, anche mediante la costituzione di un intermediario finanziario ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) [2];

     c bis) la concessione di garanzie per le finalità della lettera c) [3];

     c bis 1) la concessione di finanziamenti alla Provincia per anticipare le somme dovute da essa a terzi in conseguenza di impegni assunti sul bilancio provinciale; [4]

     c bis 2) la concessione di finanziamenti ai soggetti di cui alla lettera c) per anticipare le somme relative ad interventi finanziati con trasferimenti della Provincia, dello Stato, dell'Unione europea e della Regione Trentino-Alto Adige [5];

     c ter) la prestazione di attività di consulenza e assistenza in favore della Provincia, degli enti pubblici collegati alla finanza provinciale e delle società da essi partecipate nelle materie indicate da quest’articolo [6];

     c quater) la partecipazione a società di capitali funzionali al perseguimento delle finalità indicate da quest’articolo [7].

 

     Art. 2. [8]

 

     Art. 3.

     1. La partecipazione al centro della Provincia autonoma di Trento è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) alla Provincia autonoma è riservata la maggioranza del capitale sociale;

     b) è riservato alla Giunta provinciale il diritto di nominare - a norma dell'articolo 2458 c.c. - il presidente del consiglio di amministrazione, un numero ulteriore di membri del consiglio tale da assicurare alla Provincia una rappresentanza maggioritaria nel consiglio stesso e il presidente del collegio sindacale;

     c) è riservato inoltre alla Giunta provinciale il diritto di nominare - a norma dell'articolo 2458 c.c. un consigliere su designazione delle minoranze politiche del Consiglio provinciale.

 

     Art. 4. [9]

 

     Art. 5.

     1. La Giunta provinciale ha la facoltà di comandare personale della Provincia presso il centro.

 

     Art. 6.

     1. Copia dei bilanci annuali del centro, corredati dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dal verbale di approvazione dell'assemblea, dovranno essere trasmessi, per informazione, dal Presidente della Giunta provinciale al Consiglio provinciale, entro 60 giorni dalla pubblicazione disposta dall'articolo 2435 del c.c.

 

     Art. 7.

     Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

     Lo statuto della società e le successive variazioni dovranno non essere in contrasto con la presente legge ed essere approvate dalla Giunta provinciale.

     I rapporti tra la Provincia e il centro sono regolati da una convenzione, che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività e per la prestazione dei servizi previsti dal secondo comma dell’articolo 1, nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari [10].

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità della presente legge, la Provincia di Trento è autorizzata a sottoscrivere ed a versare la quota del capitale sociale del costituendo centro fino alla concorrenza di lire 500 milioni.

     2. La Provincia è altresì autorizzata a versare al centro l'importo di lire 25.000.000 per spese di avviamento. 3.L'importo di cui al comma precedente, concluso il periodo d'avviamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1975 è utilizzato per la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale.

 

          Art. 8 bis. Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a. [11]

     1. La Cassa del Trentino s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, eroga, per conto della Provincia e nei limiti di quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 3, finanziamenti a fronte di contributi in conto capitale o in annualità previsti dalla normativa provinciale, in favore:

     a) di enti pubblici;

     b) di società partecipate dalla Provincia e loro società controllate, nonché dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);

     c) di fondazioni costituite dalla Provincia;

     d) di soggetti senza fine di lucro, limitatamente ai casi in cui essi risultano beneficiari di contributi superiori al 50 per cento della spesa ammessa a finanziamento.

     2. Le somme corrispondenti ai finanziamenti a carico del bilancio provinciale, la cui erogazione agli enti e ai soggetti indicati nel comma 1 è affidata alla cassa, sono assegnate alla cassa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione e la contabilizzazione degli interventi finanziari previsti da questo comma.

     3. I rapporti tra la Provincia e la cassa sono regolati da un'apposita convenzione che disciplina, in particolare:

     a) le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti agli enti e ai soggetti elencati nel comma 1 da parte della Cassa del Trentino s.p.a.;

     b) le modalità e i tempi di erogazione delle assegnazioni provinciali alla cassa, anche in via anticipata rispetto a quanto previsto dalle leggi di settore e dai rispettivi provvedimenti attuativi;

     c) i criteri per l'attualizzazione dei contributi in annualità ai fini dell'erogazione dei finanziamenti da parte della cassa;

     d) le procedure di controllo da effettuare sull'utilizzo dei finanziamenti erogati dalla cassa, nonché le modalità di comunicazione alla Provincia degli esiti dei controlli effettuati;

     e) le modalità e i tempi per la comunicazione alla Provincia dei dati inerenti i finanziamenti erogati dalla cassa agli enti e ai soggetti elencati nel comma 1;

     f) i criteri di determinazione dei compensi spettanti alla cassa per lo svolgimento dell'attività;

     g) ogni altro elemento necessario alla regolazione dei rapporti tra la Provincia e la cassa.

     4. Nel caso di contributi in annualità, la cassa provvede ad erogare agli enti e ai soggetti destinatari finanziamenti pari al loro valore attuale, determinato secondo quanto stabilito dalla convenzione prevista dal comma 3. Per assicurare la dotazione finanziaria necessaria alle operazioni di finanziamento a favore degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1 la cassa è autorizzata a effettuare operazioni d'indebitamento, inclusa l'emissione di prestiti obbligazionari. In tal caso l'erogazione dei contributi, alle relative scadenze, può avvenire direttamente a favore dei soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni d'indebitamento, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979, il debito assunto dalla cassa, per i fini del presente articolo, dev'essere iscritto nel bilancio della cassa.

     5. Nel caso di ricorso alle operazioni d'indebitamento indicate nel comma 4 la Provincia può:

     a) accettare una delegazione cumulativa di pagamento con la quale s'impegna a pagare ai finanziatori gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi nei limiti dei contributi iscritti in bilancio e nel rispetto del codice civile;

     b) accettare la cessione dei crediti relativi al pagamento dei contributi che la cassa vanta nei confronti della Provincia, a favore dei soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni d'indebitamento, con rinuncia da parte della Provincia alla facoltà di opporre ai soggetti cessionari qualsiasi eccezione, inclusa quella di compensazione, opponibile alla cassa. Tali delegazioni e cessioni sono stipulate in forma di scrittura privata, autenticata dall'ufficiale rogante della Provincia.

     6. Nel caso si verifichino le condizioni previste dai provvedimenti di concessione, per la revoca o la riduzione dei trasferimenti a favore degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1, la Provincia può affidare alla cassa le attività di recupero di eventuali somme già erogate, ferma restando l'adozione del provvedimento di revoca da parte della Provincia.

     7. Nel caso di contributi in annualità utilizzati dalla cassa per la propria provvista finanziaria l'eventuale revoca, a carico degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1, è disposta dalla Provincia prevedendone o la restituzione o la compensazione su ulteriori finanziamenti spettanti a qualsiasi altro titolo. Analoga disciplina si applica in caso di riduzione del trasferimento, per la parte eccedente l'importo del finanziamento rideterminato. Resta fermo che in caso di revoca dei contributi per i quali è stata accettata la delegazione cumulativa di pagamento o la cessione dei relativi crediti, in conformità al comma 5, ai soggetti finanziatori, destinatari della delegazione di pagamento o dalla cessione dei crediti, non può essere opposta l'avvenuta revoca né possono essere eccepite compensazioni, che pertanto non comportano sospensioni o interruzioni dei relativi pagamenti.

     8. Se le norme provinciali di settore prevedono la possibilità di concedere finanziamenti in annualità, in luogo dei finanziamenti in conto capitale, la determinazione delle rate è effettuata utilizzando il tasso applicato dalla cassa per i mutui a tasso fisso.

 

     Art. 9.

     1. Per i fini di cui all'articolo 8, primo comma, della presente legge è autorizzato Io stanziamento di lire 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     2. Per i fini di cui all'articolo 8, secondo comma, è autorizzato lo stanziamento di lire 25.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     3. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso dell'esercizio, possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [12].

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 23 novembre 1989, n. 9 e così sostituito dall’art. 3 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 15 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[4] Lettera inserita dall’art. 26 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[5] Lettera inserita dall'art. 13 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[7] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[8] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[9] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[10] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[11] Articolo inserito dall'art. 13 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.