§ 4.4.8 - L.P. 20 giugno 1983, n. 21.
Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:20/06/1983
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Acque termali.
Art. 3.  Commissione tecnica per l'idrotermalismo.
Art. 4.  Compiti della commissione.
Art. 5.  Disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque.
Art. 6.  Elenco delle acque termali.
Art. 7.  Procedure per la formazione dell'elenco.
Art. 8.  Provvedimenti di salvaguardia.
Art. 9.  Piano pluriennale
Art. 10.  Agevolazioni delle attività idrotermali.
Art. 11.  Livelli agevolativi.
Art. 12.  Contributi in conto capitale. ()
Art. 13.  Modalità di concessione.
Art. 14.  Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi.
Art. 15.  Vincoli.
Art. 16.  Norme transitorie e finali.
Art. 17.  Modalità di assunzione di impegni di spesa.
Art. 18.  Autorizzazioni di spesa.


§ 4.4.8 - L.P. 20 giugno 1983, n. 21.

Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali.

(B.U. 28 giugno 1983, n. 33).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nel quadro delle attività dirette alla valorizzazione delle risorse naturali la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle sue competenze, assicura la salvaguardia delle risorse idrotermali ai fini della qualificazione sociale e sanitaria del termalismo nonché dello sviluppo delle zone a vocazione turistico-termale, provvedendo in particolare alla riorganizzazione del patrimonio termale esistente e delle attività ad esso strettamente collegate.

     2. In relazione a quanto previsto dagli articoli 43, primo comma, e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con legge provinciale sarà provveduto alla disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza sulle aziende termali, saranno definite le caratteristiche funzionali cui tali aziende devono corrispondere e saranno stabilite norme per le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende predette.

 

          Art. 2. Acque termali.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano solamente a quelle acque che abbiano specifiche caratteristiche terapeutiche e che offrano la possibilità di attività idrotermali mediante la prestazione di servizi diretti alla prevenzione delle malattie, alla cura e riabilitazione dell'individuo.

 

     Art. 3. Commissione tecnica per l'idrotermalismo. [1]

     1. Per gli adempimenti derivanti da questa legge la Giunta provinciale si avvale di una commissione tecnica composta:

     a) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, che la presiede;

     b) dal dirigente di uno dei servizi provinciali competenti in materia sanitaria;

     c) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo;

     d) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia mineraria;

     e) dal dirigente del servizio provinciale competente in materia geologica;

     f) dal funzionario responsabile dell'unità operativa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

     g) dal funzionario responsabile del settore laboratorio e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

     h) da un ingegnere della Provincia;

     i) da due esperti in materie termali;

     j) da un rappresentante designato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

     2. La commissione può inoltre chiamare, di volta in volta, a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici o esperti particolarmente competenti per l'esame di singoli problemi.

     3. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

     4. In caso di assenza il presidente delega il suo sostituto fra gli altri componenti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere h) e i).

     5. Ciascuno dei componenti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere h) e i), può farsi rappresentare, di volta in volta, da un proprio delegato.

     6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

     7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     8. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

     9. Ai componenti la commissione tecnica, nonché ai tecnici o esperti di cui al comma 2, spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia.

 

     Art. 4. Compiti della commissione.

     1. La commissione tecnica svolge i seguenti compiti:

     a) propone il programma annuale delle ricerche, studi ed analisi da effettuarsi dalla Provincia ai sensi del secondo comma dell'articolo 6;

     b) propone l'elenco delle acque di cui all'articolo 6 valutando le risultanze delle ricerche, studi ed analisi effettuati o comunque disponibili;

     c) [2];

     d) esprime parere sui singoli progetti per le iniziative di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 10, di importo superiore a lire 150.000.000 con riguardo in particolare alla validità tecnica delle stesse ed alla congruità della spesa prevista;

     e) esprime, ove richiesto dalla Giunta provinciale, pareri sulle iniziative e sui problemi ricadenti nella materia regolata dalla presente legge.

     2. Per i progetti di importo fino a lire 150.000.000 il parere è reso da personale del Servizio del turismo individuato con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. I pareri di cui alla lettera d) del primo comma ed al secondo comma, sostituiscono quelli previsti dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque.

     1. I provvedimenti di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, relativi alle acque comprese nell'elenco di cui all'articolo 6 sono adottati sentito anche il parere della commissione tecnica prevista all'articolo 3.

 

     Art. 6. Elenco delle acque termali.

     1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della commissione tecnica prevista dall'articolo 3, la Giunta provinciale predispone un elenco delle acque di cui all'articolo 2 contenente gli elementi atti ad identificare per ubicazione e caratteristiche. Un'apposita sezione dell'elenco è dedicata alle erbe riconosciute di particolare validità ed efficacia nella fitobalneoterapia. Il riconoscimento della validità terapeutica della fitobalneoterapia è presupposto necessario per l'inserimento delle erbe in tale sezione dell'elenco e per l'eventuale accreditamento presso il servizio sanitario della Provincia. I criteri e le modalità per il riconoscimento della validità terapeutica della fitobalneoterapia sono stabiliti con apposito regolamento [3].

     2. L'elenco di cui al precedente comma è predisposto sulla base di ricerche, studi ed analisi effettuati dalla Provincia ed anche da altri soggetti pubblici e privati nonché sulla base di ricerche, studi ed analisi comunque disponibili.

     3. Le ricerche devono evidenziare con idonea cartografia il bacino idrogeologico ed imbrifero delle sorgenti nonché le relative zone di rispetto, mentre gli studi e le analisi devono evidenziare, anche con apposita relazione, le caratteristiche di cui all'articolo 2.

 

     Art. 7. Procedure per la formazione dell'elenco.

     1. L'elenco di cui all'articolo 6 è comunicato ai comuni ed ai comprensori interessati per l'esposizione ai relativi albi.

     2. Entro trenta giorni può fare opposizioni ed osservazioni, dopo di che l'elenco è definitivamente approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione tecnica prevista all'articolo 3.

     3. L'elenco può essere aggiornato adottando le procedure previste dall'articolo 6 e dai precedenti commi.

 

     Art. 8. Provvedimenti di salvaguardia.

     1. Per le sorgenti delle acque individuate nell'elenco di cui all'articolo 6 la Giunta provinciale, sentito il parere della commissione tecnica prevista dall'articolo 3, è autorizzata ad effettuare interventi urgenti per la conservazione delle loro caratteristiche.

     L'approvazione dei progetti delle opere ed interventi relativi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere ed interventi medesimi.

     2. Il rilascio di concessioni edilizie nell'ambito belle zone di rispetto delle sorgenti medesime, ai fini della conservazione delle stesse, è subordinato al previo nulla-osta della Giunta provinciale, da rilasciare entro il termine perentorio di sessanta giorni.

 

          Art. 9. Piano pluriennale [4].

 

          Art. 10. Agevolazioni delle attività idrotermali.

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni per le seguenti iniziative connesse con lo sfruttamento delle acque di cui all'articolo 2 a chiunque ne risulti titolare:

     1) ricerche, studi idrogeologici nonché analisi chimiche, cliniche e farmacologiche finalizzati al rinvenimento delle acque da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6 ed al loro sfruttamento nonché ad una maggiore conoscenza dell'efficacia terapeutica delle acque stesse;

     2) risanamento, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture esistenti, relativamente ad opere per:

     a) captazione, adduzione ed accumulo di acque per uso termale;

     b) stabilimenti adibiti ad attività balneo-termali, lutoterapeutica, idropinica e curativa in genere;

     c) strutture ricettive, centri salute e strutture ricreative e complementari in genere, ivi compresi parchi e giardini, annesse a stabilimenti termali [5];

     3) realizzazione di nuove strutture relativamente ad opere di cui al precedente numero 2), ivi compresa la trasformazione e l'adattamento di strutture preesistenti diversamente utilizzate.

     3 bis) acquisizione, anche in leasing, di impianti, attrezzature, arredamenti, software e brevetti destinati alle strutture di cui ai numeri 2) e 3) [6].

     2. Nelle iniziative di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente possono essere comprese quelle per opere di infrastrutture, per abitazioni del personale di servizio, e per pertinenze [7].

     3. Le attività dirette alla cura e alla riabilitazione dell'individuo attraverso l'impiego delle risorse fitobalneoterapiche di cui all'articolo 6, primo comma, sono equiparate a quelle idrotermali e possono accedere alle agevolazioni previste per le iniziative di cui al primo e secondo comma [8].

     4. L'approvazione da parte dei comuni dei progetti delle opere di cui al comma 1, numero 2), lettera b), dagli stessi realizzate, equivale anche ai fini dell'acquisizione delle relative aree a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori [9].

     5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione previste dal presente articolo, nonché le altre disposizioni per l'attuazione della presente legge [10].

 

     Art. 11. Livelli agevolativi. [11]

     1. Per le iniziative di cui all'articolo 10 possono essere concessi contributi in conto capitale in unica soluzione ovvero contributi pluriennali in annualità costanti della durata massima di dieci anni, per un livello agevolativo non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, fatto salvo quanto stabilito dai commi 2 e 3. Nel caso di imprese, le concessioni non possono eccedere le soglie fissate dall'Unione europea, tenendo anche conto della disciplina sugli aiuti de minimis.

     2. Per le iniziative realizzate dai comuni e loro forme associative le agevolazioni sono concesse nelle misure e secondo le modalità previste dalla normativa sulla finanza locale per le opere di rilevanza provinciale, fatto salvo quanto stabilito al comma 3.

     3. Le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), realizzate dai comuni dichiarati svantaggiati ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, e dalle loro forme associative possono essere finanziate per l'intera spesa ammissibile.

 

     Art. 12. Contributi in conto capitale. ()

 

     Art. 13. Modalità di concessione.

     1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta dalla Giunta provinciale con provvedimento nel quale viene determinato l'ammontare della spesa ammissibile, la misura del contributo nonché il termine per la realizzazione delle iniziative [12].

     2. Fin tanto che i contributi non sono liquidati è consentito il subingresso nelle singole domande e nelle relative concessioni.

     3. Non possono essere accolte domande relative ad iniziative già avviate alla data di presentazione delle domande stesse.

     4. [13].

     5. I contributi disposti con la presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi provinciali.

 

     Art. 14. Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi. [14]

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 la liquidazione dei contributi è disposta sulla base dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti, delle ricerche, studi ed analisi. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'effettuazione degli accertamenti finali.

     2. La documentazione relativa agli esiti delle ricerche, studi ed analisi deve essere fornita alla Giunta provinciale ed è dalla stessa liberamente utilizzabile.

     3. I contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quella ammessa.

     4. Nel caso di inosservanza del termine per la realizzazione delle iniziative, il contributo è revocato, fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di prorogare il termine stesso, su motivata richiesta da presentare entro il termine previsto per l'ultimazione delle iniziative medesime [15].

     5. La Giunta provinciale può erogare, con decorrenza dall'avvenuto inizio dei lavori, previa acquisizione di idonee garanzie da parte dei soggetti privati, anticipi fino ad un massimo del 50 per cento sui contributi in conto capitale e fino a sei semestralità da erogare con le modalità di cui al comma 6 sui contributi pluriennali.

     5 bis. L'erogazione delle agevolazioni concesse ai comuni dichiarati svantaggiati ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e alle loro forme associative è disposta mediante versamento delle agevolazioni alla tesoreria del comune in via anticipata, in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento degli stati di avanzamento. Le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti [16].

     6. I contributi pluriennali sono erogati, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 5, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

     7. In caso di accensione di mutui i contributi pluriennali possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.

     8. Nel caso di trasferimento delle strutture di cui all'articolo 10 «mortis causa» o per atto tra vivi i contributi sono concessi ai subentranti. Nei medesimi casi i contributi già concessi continuano ad essere erogati agli eredi e, qualora ne venga fatta richiesta e venga prodotto a tal fine l'assenso del beneficiario o dei suoi eredi, ai subentranti per atto tra vivi).

 

     Art. 15. Vincoli.

     1. Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati all'uso per il quale sono stati realizzati:

     - per quindici anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, quelli per i quali sono stati concessi contributi pluriennali per iniziative di cui ai numeri 2), lettere b) e c), e 3), dell'articolo 10. La liquidazione dei contributi è subordinata alla annotazione tavolare del vincolo eccezione fatta per gli immobili in disponibilità a vario titolo di cui alla lettera e) dell'articolo 9 per i quali è sufficiente la dichiarazione di impegno di cui al successivo alinea per il previsto periodo di concessione dei contributi pluriennali o di quelli in conto capitale;

     - per cinque anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, quelli per i quali sono stati concessi contributi in conto capitale per iniziative di cui ai numeri 2), lettere b) e c), e 3 bis), dell'articolo 10. La liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione impegnativa per sè, eredi ed aventi causa del mantenimento degli immobili alla desti  nazione per la quale sono stati realizzati per l'anzidetto periodo [17].

     2. La Giunta provinciale può autorizzare con propria deliberazione la cancellazione o l'annullamento del vincolo quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile. Con la stessa deliberazione sono revocati i contributi non ancora erogati.

     3. Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione di cui al precedente comma il contributo concesso viene revocato. Per il recupero dei contributi già erogati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 16. Norme transitorie e finali. [18]

 

     Art. 17. Modalità di assunzione di impegni di spesa.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva allo scopo autorizzata, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 18. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

     2. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 11 è autorizzato il limite di impegno di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

     3. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1998.

     4. Per i fini di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

     5. Per i fini di cui all'articolo 16, quarto ed ottavo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

 

     Artt. 19. - 20.

     (Omissis) [19].


[1] Articolo modificato dall'art. 17 della L.P. 22 agosto 1988, n. 27 e così sostituito dall’art. 22 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[2] Lettera abrogata dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[3] Comma così modificato dall'art. 42 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. Rubrica così sostituita dall'art. 26 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 48 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Numero aggiunto dall’art. 48 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[7] Comma così modificato dall’art. 48 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[8] Comma così sostituito dall'art. 42 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[9] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[10] Comma inserito dall'art. 26 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[12] Comma così modificato dall'art. 26 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[13] Comma abrogato dall'art. 37 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.P. 27 maggio 1991, n. 10.

[15] Comma così modificato dall'art. 42 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[16] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[17] Comma già modificato dall'art. 42 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e così ulteriormente modificato dall’art. 48 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[18] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[19] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.