§ 4.1.53 - L.P. 23 novembre 1998, n. 17.
Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/11/1998
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità e principi generali.
Art. 2.  Soggetti e ambiti di applicazione.
Art. 3.  Istituzione del fondo.
Art. 4.  Utilizzo del fondo.
Art. 5.  Progetti integrati.
Art. 6.  Progetti sperimentali.
Art. 7.  Interventi di carattere ambientale.
Art. 8.  Interventi per il rimboschimento artificiale.
Art. 9.  Incentivi per l'insediamento in comuni montani.
Art. 10.  Interventi per l'artigianato.
Art. 11.  Interventi per il recupero del patrimonio edilizio montano.
Art. 12.  Agevolazioni per allacciamenti di utenze isolate.
Art. 13.  Misure per il riordino della proprietà fondiaria silvo- pastorale.
Art. 14.  Sistema informativo della montagna.
Art. 15.  Conferenza per la montagna.
Art. 16.  Osservatorio provinciale per lo sviluppo montano.
Art. 17.  Attività lavorativa a distanza.
Art. 18.  Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14.
Art. 19.  Regolamento di esecuzione.
Art. 20.  Coordinamento degli interventi.
Art. 21.  Efficacia della legge e abrogazioni.
Art. 22.  Disposizioni per l'estinzione anticipata e per la rinegoziazione dei finanziamenti a favore del settore agricolo.
Art. 23.  Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati dalle eccezionali grandinate. Provvidenze a favore delle cooperative agricole.
Art. 24.  Efficacia delle disposizioni.
Art. 25.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 26.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 27.  Variazioni di bilancio.


§ 4.1.53 - L.P. 23 novembre 1998, n. 17.

Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura.

(B.U. 1 dicembre 1998, n. 50 - suppl. n. 3).

 

Capo I

Interventi per lo sviluppo delle zone montane

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità e principi generali.

     1. La Provincia autonoma di Trento, in armonia con le disposizioni comunitarie e statali, promuove nelle zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica la valorizzazione delle attività economiche, lo sviluppo sociale e la salvaguardia dell'identità culturale delle popolazioni locali, nonché la conservazione e la tutela dell'ambiente.

     2. Gli interventi previsti dalla presente legge perseguono in particolare i seguenti obiettivi:

     a) contenere lo spopolamento delle zone montane;

     b) garantire servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati;

     c) ridurre le diseconomie che penalizzano le attività economiche esistenti nelle zone montane;

     d) ricercare e favorire l'equilibrio fra sviluppo economico ed esigenze ambientali;

     e) mantenere in vita le tradizioni e il patrimonio culturale esistente, anche attraverso il recupero di forme di cultura materiale;

     f) favorire le attività economiche tradizionali legate all'ambiente, incentivando l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali e in particolare del legno.

     3. La Provincia si attiene nell'attuazione della presente legge al principio di sussidiarietà in base al quale la programmazione e la gestione degli interventi spetta, in quanto possibile, al livello istituzionale più vicino agli interessi locali.

     4. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono realizzati prioritariamente mediante azioni organiche e capaci di costituire sinergie intersettoriali.

 

     Art. 2. Soggetti e ambiti di applicazione.

     1. Alla attuazione degli interventi provvedono la Provincia, i comuni, le aggregazioni di comuni comunque denominate e i soggetti privati, secondo quanto previsto negli articoli successivi.

     2. Il regolamento di esecuzione della presente legge individua e classifica le zone montane nelle quali sono effettuati gli interventi previsti dalla presente legge, sulla base di indicatori della situazione economica, sociale e ambientale delle zone stesse.

     3. Resta ferma la delimitazione delle zone montane individuate dalla Giunta provinciale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza statale ivi previsti.

 

Sezione II

Fondo provinciale per la montagna

 

     Art. 3. Istituzione del fondo.

     1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito, mediante le disponibilità finanziarie autorizzate ai sensi della presente legge, il fondo provinciale per la montagna.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato da:

     a) appositi stanziamenti del bilancio provinciale;

     b) quote di competenza provinciale del fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     c) trasferimenti a favore della Provincia in base a leggi statali e alla normativa dell'Unione europea specificamente destinati alla montagna;

     d) altri trasferimenti provenienti da soggetti pubblici o privati.

     3. I trasferimenti attribuiti ai comuni ai sensi della presente legge concorrono a determinare la quantità di risorse da destinare alla finanza locale, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

     Art. 4. Utilizzo del fondo.

     1. All'inizio di ogni anno la Giunta provinciale determina la quota del fondo provinciale per la montagna riservata al finanziamento delle iniziative rientranti nelle zone montane maggiormente svantaggiate individuate dal regolamento di cui all'articolo 19 [1].

     2. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale individua, per ciascuno degli importi conseguenti alla determinazione di cui al comma 1, le quote annuali da destinare al finanziamento degli interventi settoriali e intersettoriali; procede inoltre alla ripartizione fra i comuni della quota destinata a interventi settoriali [2].

     3. Relativamente alle quote del fondo ripartito secondo quanto previsto dal comma 2, il regolamento di esecuzione determina le modalità di concessione e di erogazione dei trasferimenti finanziari destinati ad interventi settoriali, nonché le modalità di concessione, di graduazione e di erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi intersettoriali. Il regolamento prevede, inoltre, i casi di decadenza dal beneficio già concesso per inadempimento degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni [3].

     4. La Giunta provinciale provvede ad eventuali modifiche della ripartizione del fondo al termine di ogni anno sulla base dell'effettiva utilizzazione del medesimo.

 

Sezione III

Interventi intersettoriali

 

     Art. 5. Progetti integrati.

     1. In coerenza con gli obiettivi indicati nell'articolo 1, i progetti integrati tendono a creare le condizioni per un coordinato sviluppo socio- economico delle zone montane.

     2. Il progetto integrato è predisposto dai soggetti di cui all'articolo 2, che lo realizzano attraverso lo strumento del patto territoriale.

     3. Con il regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la formazione del patto territoriale e per la predisposizione e l'attuazione dei progetti integrati da parte dei comuni e degli altri soggetti interessati.

     4. Ai progetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate); essi sono approvati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia di cui all'articolo 30 della predetta legge provinciale n. 4 del 1996.

     5. Gli interventi di diretta competenza della Provincia, previsti nei progetti approvati, sono attuati a cura dei servizi provinciali competenti, con precedenza rispetto agli interventi rientranti nei programmi di settore approvati dalla Giunta provinciale.

     6. Gli interventi di competenza dei comuni sono finanziati sul fondo di cui all'articolo 3 fino al 95 per cento della spesa sostenuta per l'attuazione del progetto.

     7. Le iniziative attuate da soggetti privati sono agevolate dalla Provincia ai sensi delle leggi provinciali di settore. A tal fine le iniziative rientranti nei progetti, per i due anni successivi a quello della approvazione dei medesimi, hanno la precedenza sulle altre iniziative agevolabili ai sensi delle medesime leggi provinciali e i relativi contributi sono concessi nella misura massima consentita.

 

     Art. 6. Progetti sperimentali.

     1. Nella prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale individua, anche sulla scorta di atti programmatori già definiti e approvati, di intesa con l'organismo rappresentativo dei comuni, alcune aree ricadenti nelle zone montane, al fine di sperimentare nelle aree stesse progetti integrati tendenti a creare per la popolazione residente migliori condizioni di vivibilità sociale e di sviluppo economico. Almeno una delle aree predette deve comprendere un comune caratterizzato da situazioni di particolare svantaggio socio-economico e ambientale.

     2. Ove l'intesa di cui al comma 1 non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta con la quale la Giunta provinciale individua le aree interessate, si può procedere in mancanza dell'intesa, valutando gli eventuali orientamenti espressi dall'organismo medesimo.

     3. La Giunta provinciale individua la struttura competente alla predisposizione e al coordinamento della attuazione dei progetti sperimentali. Per la realizzazione dei progetti e per la formulazione di proposte alla Giunta provinciale di eventuali correttivi di natura metodologica e strumentale al fine di migliorare l'efficacia degli interventi da attuare, il dirigente della struttura competente si avvale del supporto tecnico di un apposito gruppo di lavoro cui partecipano funzionari provinciali e esperti esterni indicati dai comuni interessati e dall'organismo rappresentativo dei comuni trentini.

     4. Ai componenti del gruppo di lavoro sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

     5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7.

 

     Art. 7. Interventi di carattere ambientale.

     1. I comuni attuano interventi di manutenzione ambientale delle proprietà agro-silvo-pastorali avvalendosi di imprenditori agricoli singoli o associati, di imprese artigiane di utilizzazione delle foreste e dei boschi, di consorzi di miglioramento fondiario e di cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, che abbiano soci, o sede, o esercitino prevalentemente le loro attività, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 [4].

     1 bis. Nel caso in cui i predetti interventi riguardino opere e lavori la cui realizzazione richiede l'impiego di dotazioni strumentali non utilizzate ordinariamente dai soggetti di cui al comma 1 per l'esercizio delle rispettive attività, i comuni possono affidare i medesimi interventi anche a soggetti diversi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di contratti [5].

     2. Ai fini della presente legge si considerano interventi di manutenzione ambientale quelli diretti alla salvaguardia dell'integrità ecologica e paesaggistica e alla valorizzazione compatibile dell'ambiente montano, mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento e alla conservazione delle acque e del patrimonio agricolo-forestale, alla utilizzazione del territorio per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi. Le specifiche tipologie di intervento sono individuate nel regolamento di esecuzione.

     3. I lavori di cui al comma 1 sono affidati dai comuni agli imprenditori agricoli singoli o associati, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna), come introdotto dall'articolo 12 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6.

     4. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati, mediante apposita convenzione, anche alle cooperative di produzione e lavoro, o loro consorzi, i quali, conformemente alle disposizioni del loro statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agricola e forestale, nonché ai consorzi di miglioramento fondiario e alle imprese artigiane di utilizzazione delle foreste e dei boschi che esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani nel settore della manutenzione del territorio; in deroga alle vigenti disposizioni di legge l'affidamento di lavori fino a lire 300.000.000 per ogni anno viene disposto a trattativa privata [6].

     5. L'importo di cui al comma 4 può essere adeguato dalla Giunta provinciale tenendo conto di quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     6. Il programma degli interventi relativo all'anno successivo è trasmesso dai comuni alla Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente. La Giunta provinciale, sentito il parere dei servizi provinciali competenti, provvede entro il mese di novembre alla approvazione dei programmi e a stabilire i criteri per la assegnazione dei finanziamenti, entro il limite del 95 per cento della spesa prevista.

     7. Gli interventi di tutela ambientale nell'ambito dei parchi naturali vengono realizzati dai comuni secondo le modalità di cui al presente articolo previa convenzione con il soggetto gestore dell'area.

     8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, relativamente ai lavori affidati da soggetti privati nelle zone montane a imprenditori agricoli singoli o associati.

 

     Art. 8. Interventi per il rimboschimento artificiale. [7]

     [1. Per i fini di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, nelle aree agricole o a pascolo, individuate dal piano urbanistico provinciale e dai piani regolatori comunali o dagli strumenti di pianificazione forestale, è vietato il rimboschimento artificiale.

     2. Per rimboschimento artificiale si intende l'impianto di specie forestali per la costituzione di bosco come definito dal piano generale forestale di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 48 del 1978; in ogni caso non sono considerati rimboschimento artificiale l'impianto con funzioni ornamentali, o per il recupero o stabilizzazione di superfici degradate o manomesse, l'impianto di specie a rapido accrescimento come definito dall'articolo 5 della legge provinciale n. 48 del 1978, nonché la messa a dimora di piante singole per altri scopi, ivi compresa quella effettuata ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).

     3. In deroga al divieto di cui al comma 1, il comitato tecnico forestale di cui all'articolo 31 della legge provinciale n. 48 del 1978 può autorizzare sulla base di appositi progetti rimboschimenti artificiali diretti a favorire la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.

     4. Per gli interventi di rimboschimento artificiale sottoposti a valutazione di impatto ambientale si applica la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), come da ultimo modificata dall'articolo 30 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

     5. Gli enti o i privati proprietari di aree rimboschite senza l'autorizzazione di cui al comma 3 sono tenuti alla rimessa in pristino delle aree stesse, secondo i tempi e le modalità prescritti dal servizio foreste. Ove il proprietario non provveda al ripristino entro i tempi prescritti, il ripristino è eseguito a cura del servizio foreste con addebito dell'onere a carico del proprietario; per la riscossione delle somme corrispondenti a tale onere si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.]

 

Sezione IV

Interventi settoriali

 

     Art. 9. Incentivi per l'insediamento in comuni montani.

     1. Al fine di favorire il recupero delle località montane e di contribuire alla formazione e allo sviluppo degli insediamenti abitativi, i comuni possono concedere a coloro che trasferiscono la loro residenza e la loro dimora abituale, nonché la propria attività in una delle località allo scopo indicate nel regolamento di esecuzione, impegnandosi a mantenerle nella medesima per almeno dieci anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo, le seguenti agevolazioni [8]:

     a) un premio di insediamento corrispondente al 70 per cento della spesa sostenuta per il trasferimento, ivi compresa quella relativa al trasloco e agli allacciamenti di telefono, gas e elettricità;

     b) un contributo a fondo perduto, fino al 15 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni eventualmente concesse ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia abitativa agevolata.

     2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ai soggetti già residenti.

     3. I soggetti concessionari di servizi pubblici di trasporto di interesse provinciale concedono ai soggetti non residenti, che svolgono attività dipendente o autonoma nelle zone individuate nel regolamento di esecuzione, particolari agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità e le misure delle agevolazioni. Per le zone nelle quali il servizio di trasporto sia mancante, possono essere finanziati dai comuni servizi finalizzati a garantire una risposta ai bisogni essenziali di trasporto della popolazione residente nelle località medesime.

 

     Art. 10. Interventi per l'artigianato.

     1. Al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle attività artigianali i comuni possono concedere alle imprese artigiane operanti nel settore delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali tipici della montagna trentina, che attivino o trasferiscano la propria attività nelle zone montane che ne siano sprovviste, impegnandosi a mantenerla per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo, un premio di insediamento nella misura massima di lire 50.000.000 [9].

     2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le tipologie delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali di cui al comma 1.

     3. Il contributo previsto dal comma 1 è aggiuntivo rispetto alle agevolazioni previste dalle norme vigenti in materia di artigianato e non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a).

 

          Art. 11. Interventi per il recupero del patrimonio edilizio montano. [10]

     1. Ai fini della protezione e della riqualificazione dei beni culturali e ambientali propri del territorio montano e del recupero a fini abitativi anche non permanenti del patrimonio di edifici minori, individuati ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), i comuni possono concedere contributi, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa, a favore dei proprietari che siano tali da almeno un anno all'entrata in vigore del presente articolo, a condizione che il beneficiario si impegni a non alienarli per almeno dieci anni dalla data di liquidazione del contributo e che si impegni alla manutenzione dei luoghi e delle pertinenze di sua proprietà secondo le indicazioni contenute nella convenzione stipulata col comune per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia prevista dall'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991.

 

     Art. 12. Agevolazioni per allacciamenti di utenze isolate.

     1. I comuni possono concedere ai residenti contributi in conto capitale per la realizzazione di allacciamenti elettrici, telefonici, idrici, viari e fognari, compresi i sistemi di depurazione delle acque reflue, a servizio di edifici isolati e di piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate a insediamenti residenziali [11].

     2. I contributi per l'allacciamento elettrico e telefonico possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa complessiva a carico dell'utente.

     3. I contributi per l'allacciamento idrico, viario e fognario, compresi i sistemi di depurazione delle acque reflue, possono essere concessi nella misura massima del 40 per cento della spesa complessiva a carico del richiedente [12].

     4. I contributi di cui al presente articolo possono riguardare:

     a) l'allacciamento della residenza permanente;

     b) l'allacciamento di utenze anche temporanee, relative a edifici e impianti sedi di attività comunque riguardanti l'utilizzo e la valorizzazione dell'ambiente montano.

     5. I contributi del presente articolo non sono cumulabili con quelli disposti ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come introdotto dall'articolo 8 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6.

 

     Art. 13. Misure per il riordino della proprietà fondiaria silvo- pastorale.

     1. Al fine di favorire una corretta gestione delle proprietà boschive private, sia in funzione economica che di salvaguardia complessiva degli ecosistemi, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare le misure idonee a stimolare il riordino e il consolidamento della proprietà silvo- pastorale.

     2. Le misure di cui al comma 1 sono volte a favorire l'accorpamento e l'arrotondamento delle singole aree forestali in modo da limitare la frammentazione della proprietà incentivando la formazione e lo sviluppo di aziende forestali di maggiori dimensioni.

     3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 vengono erogate sotto forma di premio forfettario e anticipazione, commisurate al valore medio provinciale delle diverse tipologie forestali così come determinato entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

     4. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce limiti e criteri di concessione dei premi e delle anticipazioni.

 

Sezione V

Disposizioni varie

 

     Art. 14. Sistema informativo della montagna.

     1. Per soddisfare le esigenze informative delle zone montane la Giunta provinciale, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), come sostituito dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, prevede un sistema informativo per la montagna, volto anche a favorire le opportune forme di connessione, di interscambio informativo e di fruizione di servizi fra le strutture provinciali, l'organismo rappresentativo dei comuni, gli enti pubblici e privati che operano sul territorio montano.

     2. La Giunta provinciale, nell'ambito dei programmi di sviluppo della telematica, individua interventi e azioni da realizzare per la fruizione decentrata di informazioni e servizi nonché per la incentivazione, la partecipazione alla realizzazione o la predisposizione di infrastrutture necessarie alla distribuzione delle informazioni. Per tali fini la Giunta provinciale promuove intese con i comuni interessati per la realizzazione di sportelli polifunzionali di informazione e di servizio al cittadino.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad attuare gli opportuni collegamenti con il sistema informativo della montagna (SIM) istituito a livello nazionale.

 

     Art. 15. Conferenza per la montagna.

     1. La Giunta provinciale convoca periodicamente e almeno ogni due anni la conferenza per la montagna quale momento di analisi dei problemi legati allo sviluppo delle zone di montagna anche in relazione alla approvazione di nuovi strumenti di programmazione e di intervento.

     2. La conferenza è formata:

     a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede;

     b) dai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi competenti nelle materie della programmazione, delle foreste, dell'agricoltura, dell'urbanistica e tutela del paesaggio, della cultura, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dell'energia;

     c) da sei esperti designati dall'organismo rappresentativo dei comuni trentini;

     d) da due esperti scelti dalla Università di Trento tra i docenti in materie attinenti con l'economia montana;

     e) da due rappresentanti designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trento scelti fra gli operatori dei settori della produzione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti della montagna.

 

     Art. 16. Osservatorio provinciale per lo sviluppo montano.

     1. E' attivato all'interno della struttura individuata ai sensi dell'articolo 20, l'osservatorio provinciale per lo sviluppo montano il quale, in raccordo con la struttura prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e in collegamento con l'organismo rappresentativo dei comuni, svolge con riferimento alle zone montane i seguenti compiti:

     a) gestire la banca dati relativa alla situazione dell'economia montana di cui alla presente legge;

     b) effettuare studi e indagini sui fenomeni economici, sociali e demografici;

     c) verificare il grado di efficacia degli interventi pubblici per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

     d) redigere annualmente, avvalendosi anche dell'apporto dei servizi provinciali, una relazione sullo stato della montagna da inviare alla Giunta provinciale, al Consiglio provinciale e al ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini degli adempimenti di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     e) mantenere i necessari raccordi con i servizi provinciali competenti per gli interventi nei settori di interesse della montagna, ivi compresi quelli previsti dai programmi comunitari.

 

     Art. 17. Attività lavorativa a distanza.

     1. Al fine di evitare il disagio derivante dal pendolarismo e di favorire nel contempo lo svolgimento di attività lavorative da parte di lavoratori residenti nelle zone montane, la Giunta provinciale approva un apposito programma per lo sviluppo dell'attività lavorativa a distanza, denominato "Programma telelavoro", da realizzare attraverso:

     a) la sperimentazione diretta di tale modalità di lavoro nell'ambito delle strutture provinciali, sulla base di un programma di fattibilità;

     b) la concessione alle aziende interessate di contributi fino al 40 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di attrezzature informatiche, sulla base di un piano operativo redatto dalle aziende medesime e approvato dalla Giunta provinciale;

     c) la formazione degli addetti alle attività lavorative per le quali è richiesto il telelavoro.

 

Sezione VI

Modifica alla L.P. 7 aprile 1992, n. 14

 

     Art. 18. Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14. [13]

 

Sezione VII

Norme transitorie e finali

 

     Art. 19. Regolamento di esecuzione.

     1. Il regolamento di esecuzione è deliberato dalla Giunta provinciale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sentito l'organismo rappresentativo dei comuni. Nel regolamento sono stabiliti anche termini e modalità per la prima applicazione della presente legge.

     2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva un regolamento tipo sulla cui base i comuni adottano entro tre mesi i propri regolamenti per la concessione delle agevolazioni erogate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 20. Coordinamento degli interventi.

     1. La Giunta provinciale individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura di coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 21. Efficacia della legge e abrogazioni.

     1. Le disposizioni del capo I della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, hanno effetto a decorrere dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.

     2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione sono abrogate le disposizioni incompatibili con il capo I della presente legge e in particolare:

     a) gli articoli 20, 21, 22 e 63, commi 2 e 3, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

     b) gli articoli 4, 10 e 10 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come modificati dalla legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6.

     3. Le disposizioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 richiamate al comma 2 continuano in ogni caso ad applicarsi ai fini dell'attuazione degli interventi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del capo I della presente legge [14].

 

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

 

     Art. 22. Disposizioni per l'estinzione anticipata e per la rinegoziazione dei finanziamenti a favore del settore agricolo. [15]

 

     Art. 23. Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati dalle eccezionali grandinate. Provvidenze a favore delle cooperative agricole.

     1. In relazione alle eccezionali grandinate verificatesi nella primavera-estate 1998, la Provincia può concedere alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, in aggiunta alle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale), un contributo straordinario non superiore alle perdite causate dalle predette calamità e comunque nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi del comma 2 per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie conseguenti, qualora la riduzione della quantità di prodotto conferita dai soci nella medesima annata agricola sia pari ad almeno il 35 per cento della media del triennio precedente. Nel caso di produzioni frutticole la predetta riduzione della quantità di prodotto deve riferirsi a quello idoneo per la commercializzazione al consumo fresco.

     2. Le spese ammissibili di cui al comma 1 sono determinate con riferimento alle produzioni colpite dalle calamità predette e comunque nel limite massimo dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo delle cooperative relativo alla commercializzazione del raccolto dell'anno 1998 in cui si è verificato il predetto evento. L'importo totale della spesa ammissibile sarà ridotto in misura pari all'incidenza in termini percentuali della produzione annuale conferita dai soci che non hanno subito una perdita di produzione nell'anno 1998 superiore al 20 per cento rispetto alla produzione media rilevata nel triennio precedente.

     3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale stabilisce i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione, le modalità di determinazione delle spese ammissibili e dell'entità del contributo straordinario, le modalità di erogazione e liquidazione dello stesso nonché quelle per l'effettuazione dei controlli.

     4. Il periodo di tre anni di cui all'articolo 42 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, è determinato escludendo l'anno nel quale è concesso il contributo straordinario di cui al presente articolo.

 

     Art. 24. Efficacia delle disposizioni.

     1. Gli effetti delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.

 

Capo III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 25. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per la costituzione del fondo provinciale per la montagna di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1999 e di lire 9.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001 (unità previsionale di base 4.2.220).

     2. Per i fini di cui all'articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 2.400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000 (unità previsionale di base 33.2.230).

 

     Art. 26. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 6, 6, 7, 9, 10, 11, comma 7, 12, 13 e 17, comma 1, lettera b), si provvede con le disponibilità del fondo provinciale per la montagna di cui all'articolo 25.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, commi 5 e 7, si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte sulle leggi provinciali di settore.

     3. Ai maggiori oneri valutati nell'importo di lire 20.000.000 a carico degli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella A.

     4. Agli oneri previsti dagli articoli 14, 16 e 17, comma 1, lettera a), si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i medesimi fini relativi allo sviluppo del sistema informativo provinciale e al funzionamento delle strutture provinciali.

     5. Agli oneri previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera c), si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (unità previsionale di base 30.1.110).

     6. Agli oneri previsti dall'articolo 19, commi 2, lettera a), 4 e 5, della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della presente legge, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 19 della medesima legge provinciale n. 14 del 1992 (unità previsionale di base 54.4.210).

     7. Per il triennio 1999-2001 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella A.

 

     Art. 27. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

 

TABELLA A

(Omissis)

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 93 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall’art. 93 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Comma sostituito dall’art. 93 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così modificato dall'art. 31 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Comma così modificato dall’art. 93 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall’art. 36 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[6] Comma già modificato dall’art. 93 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 36 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[7] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Alinea così modificato dall'art. 31 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Articolo modificato dall'art. 15 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 93 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[13] Sostituisce l'art. 19 della L.P. 7 aprile 1992, n. 14, secondo le modalità previste nei commi 1 e 3 dell'art. 21.

[14] Comma così modificato dall’art. 93 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[15] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.