§ 4.1.51 - Legge Provinciale 23 agosto 1996, n. 6.
Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/08/1996
Numero:6


Sommario
Art. 1. – 11. 
Art. 12. 
Art. 31. 
Art. 35.  Norme transitorie.
Art. 36.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.


§ 4.1.51 - Legge Provinciale 23 agosto 1996, n. 6.

Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna.

(B.U. 3 settembre 1996, n. 29 - S.O. n. 2).

 

CAPO I

Modifiche alla legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, concernente

«Interventi a favore dell'agricoltura di montagna».

 

Art. 1. – 11. [1]

 

     Art. 12. [2]

 

CAPO II

Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17,

concernente «Interventi organici in materia di agricoltura»

 

     Artt. 13. - 30. [3]

 

CAPO III

Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33,

concernente «Disposizioni varie in materia di agricoltura»

 

     Art. 31. [4]

 

CAPO IV

Modifiche alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39,

concernente «Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina»

 

     Artt. 32. - 34. [5]

 

CAPO V

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 35. Norme transitorie.

     1. Le domande di intervento presentate ai sensi delle leggi provinciali 31 agosto 1981, n. 17 e 7 aprile 1992, n. 14 anteriormente all'entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alle agevolazioni previste dalle predette leggi per le corrispondenti iniziative nel rispetto degli obblighi, condizioni e limiti in essa contenuti.

     2. Le domande d'intervento presentate ai sensi delle leggi provinciali di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 1996, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alle agevolazioni dalla stessa prevista nel rispetto degli obblighi, condizioni e limiti in essa contenuti.

     3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo le procedure previste dalla legislazione con la stessa modificata o abrogata.

     4. Le modificazioni apportate all'articolo 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 dal comma 1 dell'articolo 7 della presente legge possono trovare applicazione anche in relazione alle domande presentate successivamente al 1° gennaio 1993, già ammesse alle agevolazioni previste purché non si sia già provveduto alla liquidazione finale.

     5. Le modificazioni apportate all'articolo 22 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 con l'articolo 10 della presente legge trovano prima applicazione in relazione ad iniziative di riordinamento fondiario presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Ai fini dell'integrazione della commissione provinciale per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'articolo 1, l'assessore competente in materia di agricoltura richiede alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario la designazione del proprio rappresentante entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il nuovo membro rimane in carica per il restante periodo di durata in carica della commissione.

     7. Anche in deroga al periodo temporale previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, la Giunta provinciale provvede alla revisione degli indicatori e delle zone individuate come particolarmente svantaggiate tenuto conto anche della modificazione apportata dall'articolo 2 della presente legge.

     8. La riduzione del vincolo di indivisibilità ad anni venti stabilita dall'articolo 44, dodicesimo comma della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, così come modificato dall'articolo 30, comma 3 della presente legge è estesa anche ai fondi acquistati con le agevolazioni previste dalla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

 

     Art. 36. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 9, 10 e 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (capitolo 41162).

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 12 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (capitolo 41162).

     3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 13 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (capitolo 41105).

     4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 23 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41105).

     5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 27 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41651).

     6. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 32 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41105).

     7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 36 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41105).

     8. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30 della presente legge, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41495).

     9. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 10, 31 e 32 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per spese per consigli, comitati e commissioni (capitolo 12300).

 

 


[1] Articoli abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[2] Il testo è riportato nella L.P. 7 aprile 1992, n. 14.

[3] Articoli abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[5] Il testo è riportato nella Del.G.P. 22 dicembre 1988, n. 16561.