§ 5.4.15 - L.P. 3 settembre 1987, n. 21.
Ordinamento della formazione professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:03/09/1987
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Principi generali.
Art. 3.  Campi di intervento.
Art. 4.  Piano pluriennale della formazione professionale.
Art. 5.  Attuazione del piano della formazione professionale.
Art. 6.  Valutazione delle iniziative.
Art. 7.  Utenti.
Art. 8.  Obiettivi e standard formativi.
Art. 9.  Accertamento del livello di professionalità.
Art. 10.  Modalità di gestione dell'attività.
Art. 11.  Attività convenzionate.
Art. 12.  Attività riconosciute.
Art. 13.  Raccordi con il sistema produttivo.
Art. 14.  Integrazione con il sistema scolastico.
Art. 15.  Accesso al Fondo sociale europeo.
Art. 16.  Personale dei centri di formazione professionale.
Art. 17.  Formazioni degli operatori.
Art. 18.  Incarichi per iniziative particolari di formazione professionale.
Art. 19.  Utilizzazione di personale privato.
Art. 20.  Apprendistato e contratti di formazione e lavoro.
Art. 21.  Attività di sostegno per il lavoro autonomo.
Art. 22.  Iniziative formative realizzate tramite le botteghe scuola.
Art. 23.  Interventi per l'inserimento al lavoro e il recupero sociale.
Art. 24.  Interventi per i soggetti svantaggiati.
Art. 25.  Servizi di sostegno alle attività di formazione professionale.
Art. 25 bis.  Disposizione organizzativa.
Art. 26.  Assicurazioni.
Art. 27.  Istituto agrario di San Michele all'Adige.
Art. 28.  Registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale.
Art. 29.      (Omissis)
Art. 30.  Efficacia della nuova disciplina.
Art. 31.  Disposizioni per l'attuazione della legge.
Art. 32.  Modalità di utilizzo di stanziamenti e di iscrizione in bilancio delle spese.


§ 5.4.15 - L.P. 3 settembre 1987, n. 21. [1]

Ordinamento della formazione professionale.

(B.U. 15 settembre 1987, n. 41).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità. [2]

     1. L'ordinamento della formazione professionale nella provincia autonoma di Trento e le modalità di coordinamento con gli interventi di politica del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, sono disciplinati dalla presente legge.

     2. Le funzioni di programmazione, di gestione e di controllo del sistema della formazione professionale sono esercitate dalla Giunta provinciale in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del programma provinciale di sviluppo.

 

     Art. 2. Principi generali.

     1. Il sistema della formazione professionale è finalizzato allo sviluppo e alla diffusione di una cultura della professionalità, nonché alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo esercizio del diritto al lavoro ed alla sua libera scelta.

     2. I principi informatori del sistema sono i seguenti:

     a) la programmazione unitaria degli interventi di formazione professionale sia pubblica che privata in raccordo con le politiche del lavoro e avute presenti le connotazioni del sistema scolastico;

     b) la promozione della pluralità di iniziative nella valorizzazione della proposta pubblica e nel rispetto e sostegno delle molteplici realtà di formazione presenti nel territorio della provincia;

     c) la promozione dell'innovazione e della flessibilità delle iniziative formative, nonché la differenziazione delle stesse in relazione alle caratteristiche dell'utenza e del mercato del lavoro;

     d) l'introduzione della valutazione come strumento stabile di analisi e di verifica degli interventi;

     e) la promozione dì iniziative di formazione ricorrente, in relazione ai mutevoli bisogni formativi della realtà sociale;

f) la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori del sistema di formazione professionale;

     g) l'individuazione di interventi formativi specifici per le fasce di utenza più debole;

     h) l'effettivo diritto alla formazione professionale, anche attraverso adeguati servizi alla persona.

 

     Art. 3. Campi di intervento.

     1. Il sistema della formazione professionale comprende le attività di prima formazione, perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione per qualsiasi attività professionale. Fanno altresì parte del sistema le attività formative connesse con processi di mobilità disciplinata da leggi e contratti collettivi di lavoro, nazionali o territoriali, e quelle rivolte a diplomati della scuola secondaria superiore e laureati, purché non finalizzate al rilascio di titoli di studio.

     1 bis. Nell’ambito del sistema della formazione professionale è compresa anche l’alta formazione professionale, volta allo sviluppo di figure professionali dotate di alta preparazione in grado di svolgere un’attività professionale con elevate competenze tecnico-scientifiche e livelli significativi di responsabilità e autonomia, da realizzarsi valorizzando la metodologia dell’alternanza tra ambito formativo e quello lavorativo. Possono accedere all’alta formazione professionale i giovani in possesso di titolo o qualifica professionale di durata quadriennale, o del titolo conseguito al termine dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado. I percorsi di alta formazione hanno durata massima triennale e si concludono con il rilascio di un diploma che attesta l’acquisizione di competenze di alta formazione secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta provinciale; la Giunta medesima promuove il riconoscimento in ambito nazionale ed europeo, anche attraverso forme di certificazione di qualità, del diploma di cui a questo comma e dei crediti formativi acquisiti; promuove altresì il riconoscimento legale del titolo in ambito nazionale [3].

     2. A sostegno del sistema formativo, la Provincia promuove iniziative di studio, ricerca e documentazione, ivi compresi convegni, seminari e pubblicazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con università ed istituti o enti specializzati. A tale scopo la Giunta provinciale può consentire, mediante convenzione, l'utilizzo temporaneo, anche gratuito, di strutture e relativi arredi di proprietà provinciale.

 

TITOLO II

Programmazione dell'attività

 

     Art. 4. Piano pluriennale della formazione professionale. [4]

     1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli interventi formativi e quelli di politica del lavoro, la Provincia autonoma di Trento indica nell'ambito del programma provinciale di sviluppo le linee di coordinamento tra il piano degli interventi di politica del lavoro previsto dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, e il piano della formazione professionale.

     2. Il piano pluriennale della formazione professionale è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per l'impiego ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, e della competente commissione legislativa, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Il piano ha durata corrispondente a quella del programma provinciale di sviluppo ed è scorrevole ed aggiornabile in correlazione all'approvazione del bilancio annuale di previsione.

     3. Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi del programma provinciale di sviluppo, il piano provvede a:

     a) stimare, sulla base della rivelazioni e delle analisi condotte dall'osservatorio del mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, nonché delle analisi e delle previsioni formulate dalla commissione provinciale e dalle commissioni locali per impiego rispettivamente ai sensi degli articoli 5 lettera a) e 19 lettera f) della medesima legge, i fabbisogni di professionalità in rapporto alla situazione economico-sociale ed alle prospettive occupazionali;

     b) indicare le tipologie degli interventi formativi, i criteri e le modalità di attuazione degli stessi, con particolare riferimento alle iniziative innovative, nonché le relative previsioni di spesa;

     c) individuare le priorità di intervento per settori produttivi e per livelli di professionalità;

     d) individuare i criteri per la dislocazione sul territorio dei centri di formazione professionale e loro sedi staccate, tenuto conto delle strutture di formazione professionale esistenti;

     e) delineare i programmi di intervento per l'adeguamento o l'acquisizione di strutture, di arredi e di attrezzature, compresi quelli collegati con l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 25 della presente legge;

     f) definire i criteri e le modalità per la determinazione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge e per l'individuazione delle spese ammissibili alle agevolazioni provinciali; in particolare per quanto riguarda i soggetti di cui agli articoli 11 e 12 gli oneri relativi al personale potranno essere riconosciuti in misura non superiore al trattamento economico spettante al corrispondente personale provinciale, fatti salvi comunque gli obblighi previsti dalle leggi in vigore per le indennità di fine servizio e per i contributi previdenziali e assistenziali;

     g) delineare i programmi di aggiornamento tecnico-professionale e di riqualificazione del personale pubblico e privato operante nell'ambito del sistema della formazione professionale.

     4. Gli interventi previsti dal piano sono organizzati, ove possibile, in progetti, in relazione ad obiettivi verificabili.

     5. Nel piano pluriennale della formazione professionale sono ricomprese le iniziative di cui alla legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15, «Disposizioni in materia di commercio»; le attività formative di cui alle leggi provinciali 22 luglio 1980, n. 22 e 28 dicembre 1984, n. 15, concernenti la formazione delle guide alpine e dei maestri di sci; le attività formative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, concernente gli interventi della Provincia autonoma di Trento per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari; gli interventi formativi di cui alle leggi provinciali 26 novembre 1976, n. 39 e 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, riguardanti gli operatori agricoli e agrituristici, nonché all'Istituto agrario di San Michele all'Adige.

     6. Si applica alle attività formative di cui al comma precedente la disciplina di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. Attuazione del piano della formazione professionale. [5]

     1. In attuazione del piano di cui al precedente articolo, e con riferimento a ciascun anno formativo, la Giunta provinciale delibera contestualmente entro il 31 maggio di ogni anno, in ordine a:

     a) i traguardi formativi ed i conseguenti interventi da svolgere direttamente oppure tramite l'Agenzia del lavoro o da affidare per la realizzazione ai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 27, precisando la eventuale tipologia delle qualifiche da

raggiungere;

     b) l'entità della spesa annuale per l'attuazione del piano, distinta per tipi di intervento, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle spese di funzionamento preventivate per la costituzione di un fondo di riserva;

     c) l'istituzione, l'ampliamento o la riallocazione dei centri di formazione professionale o delle eventuali sedi staccate;

     d) gli interventi necessari per la realizzazione dei programmi di investimento di cui alla lettera e) del precedente articolo 4;

     e) [6];

     f) gli interventi volti a sostenere e a migliorare il sistema della formazione professionale ivi comprese le iniziative di aggiornamento di cui alla lettera g) del precedente articolo 4;

     g) gli interventi volti a rendere effettivo il diritto alla formazione professionale.

     2. La Giunta provinciale determina inoltre:

     a) i criteri e l'entità dell'eventuale concorso a carico degli utenti per la partecipazione ai corsi di formazione e la fruizione dei servizi di cui all'articolo 25 della presente legge;

     b) i requisiti di ammissione ai corsi di formazione, nonché gli eventuali criteri di precedenza.

     2 bis. Con successivo provvedimento la Giunta provinciale determina i finanziamenti da assegnare ai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 27, distinti per tipo di intervento, nonché la determinazione delle altre agevolazioni previste dalla presente legge [7].

 

     Art. 6. Valutazione delle iniziative.

     1. Per garantire la conformità agli obiettivi del Piano, l'attuazione delle iniziative di formazione professionale svolte dalla Provincia, dagli enti di cui all'articolo 11 o riconosciute ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, è sottoposta a sistematica valutazione di efficienza e di efficacia, in particolare mediante:

     a) l'analisi dei progetti di formazione professionale, nonché la verifica dei risultati degli stessi, anche in relazione ai mezzi impiegati;

     b) la valutazione, per cicli formativi, delle iniziative realizzate rispetto alle esigenze del mercato del lavoro;

     c) l'elaborazione ogni tre anni di un rapporto sullo stato della formazione professionale nella Provincia, da trasmettere alla Giunta provinciale ed al Consiglio provinciale.

     2. [8].

     3. [9].

     4. [10].

     5. [11].

 

TITOLO III

Organizzazione della attività

 

     Art. 7. Utenti. [12]

     1. Sono ammessi alla frequenza dei corsi di formazione professionale i cittadini italiani in possesso dei requisiti di ammissione ai corsi, nonché i soggetti di cui all'articolo 19 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione) e gli stranieri considerati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, titolari o figlio di titolare della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

 

     Art. 8. Obiettivi e standard formativi.

     1. La Giunta provinciale, sentito il nucleo tecnico-consultivo di cui all'articolo 6, determina gli obiettivi formativi per il conseguimento della qualifica, tenuto conto di quanto eventualmente previsto al riguardo dai contratti collettivi e dalla normativa vigenti, i livelli di professionalità cui far riferimento nelle prove per il conseguimento della qualifica, nonché i requisiti di ammissione di cui alle prove medesime.

 

     Art. 9. Accertamento del livello di professionalità.

     1. I corsi di formazioni professionale volti al conseguimento di un qualifica si concludono con prove finali di accertamento dell'idoneità.

     2. Le prove si svolgono davanti a commissioni esaminatrici costituite presso le sedi di attività di formazione professionale.

     3. Esse sono nominate dall'assessore competente in materia di addestramento e formazione professionale e sono composte da:

     a) un funzionario provinciale, o un esperto in una delle materie d'esame con funzioni di Presidente;

     b) il responsabile della sede di attività o un docente suo delegato con funzioni di vicepresidente;

     c) [13];

     d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori della categoria interessata o affine;

     e) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali della categoria interessata o affine;

     f) i docenti del Centro di formazione professionale o dell'attività riconosciuta.

     4. La Commissione è validamente costituita anche nel caso in cui le organizzazioni di cui ai punti d) ed e) del comma precedente non abbiano provveduto alla designazione entro trenta giorni dalla richiesta fatta dall'assessore competente in materia di addestramento e formazione professionale. Tale disposizione si applica anche per i casi di sopraggiunti impedimenti da parte dei componenti designati dalle predette organizzazioni.

     5. Ai componenti della commissione esaminatrice, ad esclusione di quelli previsti dal comma 3, lettere b) e f) dipendenti degli enti gestori convenzionati ai sensi dell'articolo 11, sono corrisposti dalla Provincia, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale della Provincia. Ai membri di cui alle lettere b) e f) non dipendenti degli enti gestori convenzionati, sono corrisposti i compensi di cui al presente comma, direttamente dagli organismi gestori dell'attività formativa. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono svolte dal vicepresidente [14].

     6. Alle prove di cui al primo comma sono ammessi candidati privatisti che abbiano compiuto la maggiore età, o abbiano ottenuto l'accertamento della professionalità ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, punto due, della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

     7. Ai candidati che abbiano superato le prove finali è rilasciato l'attestato di qualifica valido ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1073, n. 689. Lo stesso è rilasciato dal Servizio addestramento e formazione professionale ed è sottoscritto dall'assessore competente in materia e dal funzionario responsabile del Centro di formazione professionale o della sede delle attività formative.

     8. L'accertamento dell'idoneità a conseguire patenti di mestiere o di autorizzazione all'esercizio di attività lavorative si svolge in conformità alle disposizioni di legge che ne disciplinano il rilascio.

     9. Agli allievi che abbiano frequentato le attività promosse dalla Provincia per le quali non sia previsto il conseguimento di una qualifica è rilasciato, con le modalità di cui al settimo comma, un certificato di frequenza nel quale può essere indicato il profitto conseguito.

     9 bis. Agli allievi che abbiano frequentato con esito positivo un anno di formazione successivo al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale è rilasciato il diploma provinciale di formazione professionale, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale [15].

 

     Art. 10. Modalità di gestione dell'attività.

     1. La Provincia provvede alla attuazione delle attività di formazione professionale direttamente o, a sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, tramite l'Agenzia del lavoro oppure tramite i soggetti indicati negli articoli 11, 12 e 27 della presente legge secondo le modalità ivi previste. La Provincia affida la gestione delle attività di alta formazione professionale di cui all’articolo 3, comma 1 bis, agli istituti provinciali di formazione professionale, alle istituzioni scolastiche a carattere statale o ai soggetti di cui all’articolo 11 [16].

     1 bis. Nei limiti delle previsioni stabilite annualmente dalle leggi finanziaria e di bilancio, la Provincia istituisce fino a tre istituti di formazione professionale per la gestione diretta delle attività di cui al comma 1. Gli istituti di formazione professionale sono dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Gli istituti hanno lo scopo di progettare e prestare l’offerta di formazione professionale prevista dal programma provinciale di attività per la formazione professionale e svolgono la propria attività secondo il principio di autonomia, nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni in materia di formazione professionale, nonché nell’ambito della programmazione e degli atti di indirizzo della Giunta provinciale [17].

     1 ter. Agli istituti di formazione professionale si applica quanto disposto da quest’articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal capo I della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), ad esclusione degli articoli 1, comma 6, e 1 bis, e di quanto disposto dai relativi regolamenti attuativi della medesima legge provinciale in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche [18].

     1 quater. Agli istituti di formazione professionale è preposto un dirigente con competenza nell’ambito della formazione, assunto ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). L’incarico è conferito dalla Giunta provinciale per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile [19].

     1 quinquies. Con regolamento sono disciplinati in ogni caso:

     a) le modalità e i tempi di attuazione di quest’articolo, in particolare per l’attivazione degli istituti;

     b) l’individuazione e la messa a disposizione da parte della Provincia del personale insegnante, tecnico e amministrativo;

     c) l’individuazione e l’assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;

     d) le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, di verifica e di controllo da parte della Provincia sull’attività degli istituti;

     e) i tempi e le modalità della soppressione dell’ufficio provinciale denominato "centri di formazione professionale a gestione diretta" [20].

 

     Art. 11. Attività convenzionate.

     1. La Provincia può affidare la realizzazione delle attività di formazione professionale, mediante convenzione, ad enti o associazioni senza fini di lucro che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e dimostrino di disporre di adeguata struttura organizzativa e di personale professionalmente idoneo.

     2. Le convenzioni di cui al primo comma, di durata anche pluriennale, e comunque comprendente cicli formativi completi, stabiliscono:

     a) le iniziative formative che in conformità al Piano pluriennale della formazione professionale dovranno essere attuate;

     b) l'obbligo di rispettare gli obiettivi formativi ed i livelli di professionalità determinati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge:

     c) l'impegno a mantenere idonei livelli di professionalità del personale e a rispettare i relativi contratti collettivi di lavoro;

     d) l'obbligo di accettare il controllo della Provincia sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, nonché a fornire al nucleo tecnico- consultivo di cui al precedente articolo 6 le informazioni richieste;

     e) le forme di vigilanza, anche ispettiva e di controllo;

     f) l'obbligo di svolgere, su segnalazione dell'Agenzia del lavoro e su richiesta della Giunta provinciale, le attività di orientamento professionale ed assistenza nel collocamento nonché di osservazione del mercato del lavoro. ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;

     g) i criteri e le modalità dell'intervento finanziario della Provincia, determinato a norma dell'articolo 4, lettera f), della presente legge;

     h) l'eventuale messa a disposizione temporanea a titolo gratuito da parte della Provincia di immobili, attrezzature ed arredi didattici di cui la Provincia abbia o acquisisca la disponibilità nonché l'eventuale corresponsione del finanziamento dovuto per la messa a disposizione del sistema formativo provinciale degli immobili di proprietà degli enti, calcolato in proporzione all'entità dell'effettiva destinazione alla gestione delle attività formative e comunque in misura non superiore all'ammontare del canone di locazione di mercato per usi analoghi nel territorio di ubicazione [21].

     3. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Giunta provinciale provvede, previa diffida, alla risoluzione della convenzione e dispone gli atti conseguenti.

     3 bis. Le modalità dell'intervento finanziario di cui alla lettera g) del comma 2 possono prevedere, in luogo della presentazione della documentazione di spesa, la possibilità di effettuare la rendicontazione delle attività finanziate sulla base di una apposita deliberazione dell'organo competente, riportante pure le risultanze economico-finanziarie delle attività realizzate, secondo la certificazione effettuata dal collegio dei sindaci ovvero dal collegio dei revisori dei conti, qualora almeno il presidente del predetto organo risulti scelto tra gli iscritti nel registro di cui all'articolo 2397 del Codice civile. Fino all'avvenuta pubblicazione del predetto registro, almeno il Presidente deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge [22].

 

     Art. 12. Attività riconosciute.

     1. La Giunta provinciale può riconoscere le attività di formazione professionale realizzate nel territorio provinciale da enti, istituzioni e scuole, previa richiesta degli stessi ed in presenza dei seguenti requisiti:

     a) disponibilità di idonea struttura organizzativa e di personale professionalmente idoneo;

     b) coerenza dell'attività formativa con gli obiettivi del piano della formazione professionale;

     c) impegno a rispettare gli obiettivi formativi e i livelli di professionalità determinati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge;

     d) accettazione del controllo della Provincia da effettuarsi anche attraverso ispezioni, nonché dell'impegno a fornire al nucleo tecnico- consultivo di cui all'articolo 6 della presente legge le informazioni richieste;

     e) impegno di provvedere alla copertura dei rischi di infortuni e di responsabilità civile connessi con l'esercizio dell'attività formativa;

     f) impegno a rispettare i contratti di lavoro per il personale dipendente.

     2. La Giunta provinciale può procedere alla revoca del riconoscimento e alla emanazione degli atti conseguenti, qualora emergessero irregolarità nello svolgimento delle attività relative.

     3. La Giunta provinciale determina annualmente, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione del Piano della formazione professionale, l'entità del contributo finanziario da erogare a carico della Provincia per le attività riconosciute, ai sensi dell'articolo 4, lettera f), in misura comunque non superiore al 90% delle spese di gestione ammissibili, inclusi costi per la messa a disposizione delle attività formative di beni ed attrezzature di proprietà dei soggetti medesimi.

     4. Sono a totale carico della Provincia gli oneri relativi al personale, in misura non superiore al trattamento economico spettante al corrispondente personale provinciale, fatti salvi comunque gli obblighi previsti dalle leggi in vigore per le indennità di fine servizio e per i contributi previdenziali e assistenziali.

     5. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti di cui al presente articolo, anche a titolo gratuito, immobili, attrezzature ed arredi didattici di cui la stessa abbia o acquisisca la disponibilità, stabilendone le modalità di utilizzo.

 

     Art. 13. Raccordi con il sistema produttivo.

     1. Al fine di favorire l'integrazione fra esperienze formative e di lavoro, la Provincia promuove direttamente, tramite l'Agenzia del lavoro o nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 o delle attività di cui all'articolo 12 ed all'articolo 27, della presente legge, sulla base di progetti specifici, periodi di tirocinio pratico per gli utenti del sistema della formazione professionale presso imprese dei settori produttivi e di servizio, nonché presso enti ed istituzioni pubbliche e periodi di formazione in azienda, ai sensi dell'articolo 3, tredicesimo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

     2. L'Agenzia del lavoro è autorizzata a stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi, per lo svolgimento delle attività formative ad essa affidate e rientranti nelle previsioni del piano della formazione professionale.

 

     Art. 14. Integrazione con il sistema scolastico.

     1. Il sistema della formazione professionale è organizzato in modo da favorire l'armonizzazione con il sistema scolastico.

     2. A tal fine la Giunta provinciale:

     a) può consentire l'utilizzazione di personale ed attrezzature dei Centri provinciali di formazione professionale per lo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore;

     b) può promuovere e finanziare iniziative atte a consentire a coloro che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 9 l'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore, ivi compresa l'organizzazione amministrativa delle relative prove d'esame;

     c) può promuovere iniziative di formazione professionale rivolte a studenti delle scuole secondarie superiori per consentire una migliore preparazione professionale degli stessi.

     3. Le iniziative di cui al comma precedente sono attuate previa intesa con le competenti autorità scolastiche sulla base, ove occorra, di apposite convenzioni.

     4. Per gli scopi di cui al secondo comma, lettera a), possono essere stipulate convenzioni anche tra i soggetti di cui all'articolo 11 e le competenti autorità scolastiche.

 

     Art. 15. Accesso al Fondo sociale europeo. [23]

     1. La Provincia utilizza i contributi del fondo sociale europeo a norma dei vigenti regolamenti comunitari e delle prescritte procedure, provvedendo alle attività di programmazione, attuazione e valutazione. Tali attività sono coordinate dall'assessore competente in materia di formazione professionale, di concerto con gli assessori competenti in materia di lavoro e di politiche comunitarie.

     2. In armonia con i principi della normativa comunitaria, sentita la commissione provinciale per l'impiego di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, con apposito regolamento sono stabilite:

     a) la definizione dei criteri di accesso e delle procedure di assegnazione in gestione delle attività;

     b) l'introduzione di forme di accreditamento delle strutture formative con riferimento ai requisiti minimi per l'assegnazione in gestione di azioni di cui al presente articolo;

     c) la semplificazione dell'attività di verifica amministrativo- contabile;

     d) l'autorizzazione all'istituzione, in alternativa a garanzie fideiussorie, di un fondo specifico con oneri a totale carico degli organismi gestori, a garanzia delle anticipazioni concesse dalla Provincia agli organismi medesimi per le attività finanziate a norma del presente articolo;

     e) le modalità di raccordo tecnico fra le strutture provinciali che gestiscono risorse provenienti dal fondo sociale europeo sulla base degli strumenti di programmazione vigenti, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle azioni;

     f) la previsione delle modalità d'intervento formativo e di aiuto all'occupazione a favore delle imprese. Le misure di aiuto previste dalla presente lettera hanno effetto a decorrere dal giorno in cui la Commissione europea abbia espresso il parere positivo di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea.

     3. Per esaminare la documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi agli interventi cofinanziati dal fondo sociale europeo gestiti da organismi esterni, la Provincia può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero di revisori contabili iscritti al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). La Giunta provinciale stabilisce annualmente criteri e modalità per l'attuazione del presente comma.

     4. Al fine di rafforzare l'attività di programmazione, di gestione, di monitoraggio e di valutazione delle azioni ammesse al cofinanziamento del fondo sociale europeo ai sensi del presente articolo, è autorizzato il ricorso ad incarichi di collaborazione, individuali o collettivi, a soggetti esterni, anche mediante contratti d'opera o appalti di servizi.

     5. Al fine di favorire la fruibilità delle azioni di assistenza tecnica promosse a livello nazionale per l'accesso al fondo sociale europeo, la Provincia è autorizzata ad aderire all'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle Regioni per il FSE", con sede in Roma.

 

TITOLO IV

Personale impiegato nelle attività di formazione professionale

 

     Art. 16. Personale dei centri di formazione professionale.

     1. Per il personale dipendente dalla Provincia addetto alle attività formative da essa direttamente gestite restano ferme le disposizioni della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La direzione di ogni centro è affidata ad un funzionario provinciale, che provvede alla gestione del centro stesso e delle eventuali sedi staccate, avvalendosi anche della collaborazione di operatori, secondo quanto previsto dell'articolo 188 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il personale dei centri di formazione professionale è tenuto a prestare la propria attività, entro i limiti dell'orario di servizio, in ordine a tutte le iniziative previste dalla presente legge.

 

     Art. 17. Formazioni degli operatori.

     1. Al fine di assicurare una più approfondita conoscenza del sistema formativo e produttivo da parte degli operatori della formazione professionale pubblici e privati, la Provincia promuove direttamente oppure tramite l'Agenzia del lavoro o gli enti di cui agli articoli 11, 12 e 27 idonee iniziative di formazione o aggiornamento, ivi compresi stages in azienda o comunque presso strutture produttive.

 

     Art. 18. Incarichi per iniziative particolari di formazione professionale.

     1. Per lo svolgimento di attività formative particolarmente rilevanti dal punto di vista tecnologico o innovativo ed altresì per specificate esigenze didattiche ed organizzative, la Giunta provinciale può stipulare con enti o imprese convenzioni per l'utilizzo di operatori od esperti dagli stessi dipendenti, sia a tempo parziale che a tempo pieno, o stipulare contratti di collaborazione con singoli esperti.

 

     Art. 19. Utilizzazione di personale privato.

     1. Per la realizzazione di interventi previsti dalla presente legge di durata comunque limitata, riconducibili anche alle finalità della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la Giunta provinciale, anche su richiesta dell'Agenzia del lavoro, è autorizzata a stipulare con i soggetti di cui all'articolo 11 della presente legge apposite convenzioni per l'utilizzo di personale dagli stessi dipendente.

 

TITOLO V

Iniziative formative per categorie particolari

 

     Art. 20. Apprendistato e contratti di formazione e lavoro.

     1. La Provincia promuove tramite l'Agenzia del lavoro particolari iniziative fondate sull'alternanza fra studio e lavoro, per la formazione professionale degli apprendisti.

     2. Al termine del periodo di apprendistato i giovani che abbiano frequentato le attività formative di cui al primo comma sono ammessi, a norma dell'articolo 9 della presente legge, alle prove finali di accertamento della professionalità, valide ai fini indicati dalla legislazione statale in materia.

     3. Ai datori di lavoro potranno essere concessi contributi a copertura dei costi di formazione in azienda per ogni apprendista che frequenti le iniziative di formazione professionale di cui al primo comma. L'entità dei contributi sarà stabilita in sede di approvazione del piano e comunque non potrà superare il 60% degli oneri a carico delle imprese durante il periodo formativo.

     4. La Provincia promuove altresì tramite l'Agenzia del lavoro la realizzazione di progetti formativi per i contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, N. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 21. Attività di sostegno per il lavoro autonomo.

     1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 4, lettera h), legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la Provincia promuove tramite l'Agenzia del lavoro, interventi formativi diretti a sviluppare forme diverse di microimprenditorialità, nonché a favorire processi di transizione al lavoro autonomo.

 

     Art. 22. Iniziative formative realizzate tramite le botteghe scuola. [24]

     [1. Nell'ambito di progetti specifici predisposti dalla commissione provinciale per l'artigianato, limitatamente ai mestieri individuati ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, la formazione professionale può essere svolta presso botteghe- scuola gestite dai maestri artigiani di cui al capo V della medesima legge.

     2. La tipologia e le caratteristiche delle attività formative di cui al precedente comma sono individuate nel piano della formazione professionale.

     3. La Giunta provinciale può concedere ai titolari delle botteghe- scuola contributi in misura non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili a carico delle aziende artigiane per lo svolgimento delle attività formative, tenendo altresì conto dei compensi e costi connessi alla guida della attività medesime.]

 

     Art. 23. Interventi per l'inserimento al lavoro e il recupero sociale.

     1. Ai fini del recupero sociale e per l'inserimento al lavoro di persone soggette a condizioni di emarginazione sono previste nel piano della formazione professionale particolari iniziative formative da realizzarsi nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, anche con riguardo alla determinazione dell'entità del contributo finanziario da erogare.

 

     Art. 24. Interventi per i soggetti svantaggiati.

     1. La Provincia promuove la partecipazione dei soggetti portatori di handicap alle attività di formazione professionale, attraverso la creazione d'idonee condizioni didattiche e organizzative, il supporto alle iniziative d'inserimento nelle attività formative ordinarie, l'adozione d'idonei servizi di sostegno [25].

     2. Al fine di assicurare l'organicità degli interventi, le iniziative di cui al comma precedente possono essere attuate in collaborazione con l'Agenzia del lavoro e con i servizi socio-sanitari territoriali.

     3. Ai disabili impossibilitati a frequentare i corsi di formazione professionale di cui al primo comma sono assicurate opportunità formative specifiche, anche propedeutiche all'integrazione lavorativa, nonché deroghe ai limiti di durata corsuale fissati per le attività ordinarie, fatta salva la natura transizionale delle attività medesime.

 

TITOLO VI

Interventi di sostegno

 

     Art. 25. Servizi di sostegno alle attività di formazione professionale.

     1. Allo scopo di rendere effettivo l'esercizio del diritto alla formazione professionale, la Provincia promuove e finanzia adeguati servizi di sostegno all'attività formativa quali servizi di mensa e di Convitto, intesi anche come momento educativo ed integrativo rispetto alla formazione, nonché la fornitura di strumenti e sussidi didattici necessari per l'espletamento delle attività formative.

     2. I servizi di cui al primo comma possono essere gestiti direttamente dalla Provincia o dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige, ovvero, tramite convenzione, dai soggetti indicati nei precedenti articoli 11 e 12 [26].

     3. La Giunta provinciale può consentire l'utilizzazione dei servizi di mensa e di convitto, in relazione all'idoneità delle relative strutture, anche da parte di soggetti diversi dagli utenti del sistema di formazione professionale, stabilendone le relative modalità.

     4. La Provincia agevola altresì, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, la partecipazione ad attività di formazione professionale non presenti sul territorio provinciale.

     5. La frequenza alle attività formative previste dalla presente legge è equiparata per tutti gli utenti a quella dei corsi scolastici, ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenza relative ai mezzi di trasporto.

     5 bis. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico all'interno dei corsi di base della formazione professionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori). Alla fornitura dei libri di testo necessari per l'espletamento delle attività formative provvede il centro di formazione professionale e le relative spese sono riconosciute dalla Provincia. Al termine della frequenza dell'anno di obbligo scolastico gli allievi medesimi possono trattenere i libri in proprietà, previo rimborso al centro di formazione professionale di una quota pari al 20 per cento del prezzo di copertina [27].

 

     Art. 25 bis. Disposizione organizzativa. [28]

     1. Per lo sviluppo delle attività previste dall’articolo 3, comma 1 bis, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

 

     Art. 26. Assicurazioni.

     1. Gli allievi frequentanti le attività di formazione professionale attuate ai sensi della presente legge devono essere assicurati per i seguenti rischi:

     a) infortuni sofferti durante la frequenza della attività di formazione professionale ivi comprese quelle volte presso le imprese o in luoghi diversi dalla sede delle attività medesime, nonché durante la partecipazione ai servizi di mensa e convitto, ad attività culturali, sportive e ricreative promosse dal centro, e durante il tragitto dall'abitazione o dal luogo del lavoro o dalla sede del centro a quello in cui svolgono le predette attività;

     b) responsabilità civile per i danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza della attività di formazione professionale, ivi comprese quelle svolte presso imprese o in luoghi diversi dalla sede delle attività medesime, nonché durante la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative promosse dal centro.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 27. Istituto agrario di San Michele all'Adige. [29]

     1. Le iniziative di formazione professionale volta al conseguimento di una qualifica, attuate dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige, si concludono con prove finali di accertamento dell'idoneità degli allievi ammessi a sostenere davanti alle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 9, salva la sostituzione dei componenti di cui alle lettere b) ed f) dello stesso articolo rispettivamente con il preside del predetto istituto o un suo delegato e con gli insegnanti dei corsi di formazione professionale preposti all'insegnamento delle materie oggetto di esame.

 

     Art. 28. Registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale.

     1. Ai fini esclusivi dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 10, n. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, è istituito presso il servizio provinciale addestramento e formazione professionale il registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale.

     2. L'iscrizione nel registro è disposta con deliberazione della Giunta provinciale a seguito di richiesta avanzata dai soggetti interessati corredata dalla documentazione dell'attività svolta nel campo della formazione professionale.

     3. L'iscrizione nel registro non ha alcun effetto ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 12.

 

     Art. 29.

     (Omissis) [30].

 

     Art. 30. Efficacia della nuova disciplina.

     1. Le disposizioni della presente legge trovano la prima applicazione per la programmazione e la realizzazione delle attività relative all'anno formativo 1988-1989.

     2. Con effetto dal 1° settembre 1988 è abrogata la legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9, e cessano di applicarsi le norme statali incompatibili con la presente legge.

     3. Le attività realizzate o in corso di realizzazione alla data del 31 agosto 1988 sulla base della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9, rimangono soggette alla legge provinciale medesima. A tal fine gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il 31 agosto 1988 saranno definiti con le modalità e secondo le procedure vigenti fino alla stessa data.

 

     Art. 31. Disposizioni per l'attuazione della legge.

     1. Ai fini della concessione dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla presente legge la Giunta provinciale determina con proprie deliberazioni i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle relative domande, nonché le modalità di rendicontazione delle spese.

     1 bis. Per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi agli interventi finanziati dalla Provincia e dallo Stato si applica l'articolo 15, comma 3 [31].

 

     Art. 32. Modalità di utilizzo di stanziamenti e di iscrizione in bilancio delle spese.

     1. In conformità con le disposizioni dell'articolo 30, gli stanziamenti iscritti nel bianco pluriennale 1987-1989 per le finalità di cui alla legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9 sono utilizzati anche per i fini di cui alla presente legge.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988 le disposizioni recate dall'articolo 3 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 riferito al fondo «Oneri per l'istruzione professionale» istituito con l'articolo 7 della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9 sono riferite alle spese derivanti dalla presente legge; con la stessa decorrenza i relativi stanziamenti sono disposti annualmente con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bianco pluriennale.

     3. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 20 21 si provvede con gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

 

     Artt. 33. - 34. [32]

 


[1] Abrogata, a eccezione dell'art. 15, dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Comma inserito dall’art. 11 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[4] Articolo così modificato dall'art. 32 della L.P. 5 novembre 1990, n. 28. Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[5] Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[6] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 13.

[7] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 13.

[8] Comma abrogato dall'art. 56 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[9] Comma abrogato dall'art. 56 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[10] Comma abrogato dall'art. 56 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[11] Comma abrogato dall'art. 56 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[13] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 13.

[14] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 13.

[15] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[16] Comma così modificato dall’art. 12 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[17] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[18] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[19] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[20] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 69 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[22] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[23] Articolo modificato dall'art. 67 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e così sostituito dall'art. 69 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[24] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 a decorrere dalla data indicata dall’art. 21 della stessa L.P. 11/2002.

[25] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[26] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 5 novembre 1990, n. 28.

[27] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[28] Articolo inserito dall’art. 13 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.P. 5 novembre 1990, n. 28.

[30] Modifica l'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[31] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[32] Recano disposizioni finanziarie.