§ 5.4.2 - Legge Provinciale 4 luglio 1959, n. 9.
Provvedimenti a favore dell'istruzione professionale .


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:04/07/1959
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia promuove, aiuta e favorisce iniziative volte all'incremento dell'istruzione professionale dei giovani.
Art. 2.      1. A tale fine la Giunta provinciale può istituire, gestire o dare in gestione scuole e corsi.
Art. 3.      1. Per le medesime ipotesi previste dall'articolo precedente, la Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concorrere nella spesa per iniziative promosse da enti, consorzi ed istituzioni che [...]
Art. 4.      1. Le domande di contributo devono essere corredate da:
Art. 5.      1. Gli immobili di proprietà degli enti, consorzi ed istituzioni che hanno fruito dei contributi per le ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 2., sono vincolati alla loro destinazione per il [...]
Art. 6.      1. Allo scopo di provvedere a quanto disposto dalla presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad accettare contributi e donazioni provenienti da enti, organizzazioni, aziende e privati [...]
Art. 7.      1. A partire dall'esercizio finanziario 1959, è istituito nel bilancio della Provincia un capitolo «oneri per l'istruzione professionale».


§ 5.4.2 - Legge Provinciale 4 luglio 1959, n. 9.

Provvedimenti a favore dell'istruzione professionale [1].

(B.U. 7 luglio 1959, n. 28).

 

Art. 1.

     1. La Provincia promuove, aiuta e favorisce iniziative volte all'incremento dell'istruzione professionale dei giovani.

 

     Art. 2.

     1. A tale fine la Giunta provinciale può istituire, gestire o dare in gestione scuole e corsi.

     2. In particolare la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese:

     a) per la gestione di scuole e corsi;

     b) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento e l'adattamento di immobili da destinarsi all'istruzione professionale;

     c) per l'acquisto delle attrezzature e degli arredamenti scolastici;

     d) per l'assistenza agli allievi;

     e) per la preparazione del personale insegnante delle scuole e dei corsi;

     f) per svolgere opera di propaganda e compiere o fare eseguire studi e indagini interessanti l'istruzione professionale;

     g) per quanto in genere si renda comunque utile per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Per le medesime ipotesi previste dall'articolo precedente, la Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concorrere nella spesa per iniziative promosse da enti, consorzi ed istituzioni che intendano promuovere l'istruzione professionale.

     2. Tuttavia, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, i contributi non potranno superare il 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 4.

     1. Le domande di contributo devono essere corredate da:

     a) lo statuto dell'ente, consorzio od istituzione;

     b) una relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;

     c) un preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;

     d) un progetto esecutivo, munito dei pareri prescritti dalle norme in vigore, qualora si tratti di opere di cui all'art. 2., lett. b), della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Gli immobili di proprietà degli enti, consorzi ed istituzioni che hanno fruito dei contributi per le ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 2., sono vincolati alla loro destinazione per il periodo di venti anni dalla data di accertata realizzazione delle opere.

     2. Di tali immobili il soggetto proprietario potrà ottenere lo svincolo anticipato dalla destinazione allorché la Giunta provinciale accerti il venir meno delle esigenze oggettive che hanno richiesto la destinazione dell'immobile all'istruzione professionale. In tal caso dovrà essere corrisposta alla Provincia la somma corrispondente al contributo prestato, ridotta di una misura fissa del 5% per ciascun anno trascorso.

     3. Per gli immobili il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nei libri fondiari su richiesta della Giunta provinciale, verso presentazione del decreto di concessione del contributo.

 

     Art. 6.

     1. Allo scopo di provvedere a quanto disposto dalla presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad accettare contributi e donazioni provenienti da enti, organizzazioni, aziende e privati cittadini.

 

     Art. 7.

     1. A partire dall'esercizio finanziario 1959, è istituito nel bilancio della Provincia un capitolo «oneri per l'istruzione professionale».

 

 


[1] La presente legge è stata abrogata, con effetto dal 1° settembre 1988, dall'art. 30 della L.P. 3 settembre 1987, n. 21.