§ 5.3.17 - L.P. 9 novembre 1990, n. 29.
Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:09/11/1990
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Autonomia delle istituzioni scolastiche.
Art. 1 bis.  Preposizione dei dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche e loro utilizzo.
Art. 2.  Autonomia organizzativa.
Art. 3.  Autonomia finanziaria.
Art. 4.  Autonomia amministrativa.
Art. 5.  Vigilanza.
Art. 6.  Nucleo di controllo.
Art. 7.  Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo.
Art. 8.  Norme regolamentari.
Art. 9.  Consiglio provinciale dell'istruzione.
Art. 10.  Consiglio scolastico provinciale.
Art. 11.  Organizzazione del consiglio scolastico provinciale.
Art. 11 bis.  Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi.
Art. 12.  Finalità.
Art. 13.  Destinatari degli interventi.
Art. 14.  Interventi diretti.
Art. 15.  Interventi indiretti.
Art. 16.  Controlli.
Art. 16 bis.  Interventi a sostegno degli allievi che frequentano scuole ad indirizzo pedagogico - metodologico steineriano associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia.
Art. 17.  Regolamento.
Art. 18.  Decorrenza degli interventi.
Art. 19.  Rinvio autorizzazioni di spesa.


§ 5.3.17 - L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio.

(B.U. 20 novembre 1990, n. 52 - S.O.).

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

DELLE UNITA' SCOLASTICHE

 

Art. 1. Autonomia delle istituzioni scolastiche. [1]

     [1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Fermi restando i livelli unitari statali e provinciali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico, è progressivamente estesa ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria la personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte, secondo modalità e criteri stabiliti con apposito regolamento di attuazione del presente articolo. La Provincia provvede altresì ad attribuire alle istituzioni scolastiche la piena autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e didattica nonché di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo secondo quanto stabilito dal presente articolo.] [2]

     [2. Al fine dell'attribuzione della personalità giuridica e della piena autonomia, la Giunta provinciale adotta un quadro provinciale dell'offerta scolastica, che prevede la migliore distribuzione sul territorio delle scuole, secondo parametri dimensionali che tengano conto pure delle peculiarità ambientali e sociali locali, con riferimento anche alle esigenze culturali delle minoranze linguistiche, e dei requisiti ottimali per l'attribuzione graduale della personalità giuridica e della piena autonomia alle istituzioni scolastiche. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica è aggiornato periodicamente, con cadenza almeno quinquennale. In attuazione del quadro la Provincia adotta gli interventi di razionalizzazione della rete scolastica procedendo all'istituzione, soppressione, accorpamento, trasformazione delle scuole, istituti e corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio. Ove necessario la Provincia favorisce la costituzione di istituti comprensivi di tutte le scuole atte a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico; per il medesimo fine favorisce altresì la costituzione di istituti secondari di secondo grado di diverso ordine e tipo nonché la costituzione di servizi comuni a più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, entro ambiti territoriali idonei ad assicurare il più efficace impiego delle risorse umane, strumentali e organizzative delle istituzioni scolastiche. La Provincia provvede altresì a coordinare l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado con quelli delle scuole materne e della formazione professionale, tenuto conto anche dell'offerta formativa e degli ordinamenti didattici degli stessi.] [3]

     [3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione l'articolo 21, commi 4, 7, 8, 9 e 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Al fine dell'attribuzione della piena autonomia delle istituzioni scolastiche la Provincia individua obiettivi e standard provinciali, comuni a tutto il sistema scolastico, avuto riguardo a quelli definiti dallo Stato per il restante territorio nazionale.] [4]

     [4. Ciascuna istituzione scolastica approva il progetto di istituto, il regolamento di istituto nonché la carta dei servizi, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale individua gli strumenti di programmazione dell'attività delle istituzioni scolastiche.] [5]

     [5. Per le attività di sperimentazione si applica quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e quanto disposto dall'articolo 17 della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15 (Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento).] [6]

     [6. A ciascuna istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico. Il reclutamento dei dirigenti scolastici è effettuato mediante un concorso selettivo che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla Giunta provinciale per la copertura di posti di dirigente scolastico relativi alle scuole del primo e del secondo ciclo. Al concorso sono ammessi i docenti laureati che abbiano maturato, dopo l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, almeno sette anni di servizio effettivo nelle scuole statali o a carattere statale. La Giunta provinciale con deliberazione definisce:

     a) le modalità di svolgimento degli esami e la tipologia delle prove, la tabella di valutazione dei titoli, i tempi di effettuazione del periodo di formazione che si articola in moduli formativi di duecento ore e in almeno ottanta ore di tirocinio e di esperienze presso enti e istituzioni;

     b) il numero dei posti da mettere a concorso da calcolarsi tenendo conto tra l’altro dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso stesso utili per l’assunzione a tempo indeterminato, delle previsioni di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi;

     c) i programmi di esame che integrano e adeguano quelli nazionali e che vertono, tra l’altro, sulla legislazione e sull’organizzazione scolastica locale, sull’ordinamento della Provincia autonoma di Trento nonché sulla conoscenza di una delle lingue straniere insegnate nelle scuole della provincia;

     d) la durata della procedura concorsuale, la nomina della commissione esaminatrice da parte della Giunta provinciale, i criteri per la composizione della commissione stessa i cui membri sono scelti tra esperti di amministrazioni e organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti scolastici, anche collocati a riposo, con un’anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e di direttore); il presidente è scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di università statali o equiparate.] [7]

     [6 bis. Per quanto non disposto dal comma 6, trova applicazione l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché, in relazione alle funzioni e alla valutazione dei dirigenti scolastici, i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo.] [8]

 

     Art. 1 bis. Preposizione dei dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche e loro utilizzo. [9]

     [1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, ai dirigenti scolastici sono conferiti, nel limite della consistenza organica prevista, incarichi a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinnovabile, per la copertura delle seguenti posizioni funzionali:

     a) preposizione alle istituzioni scolastiche autonome;

     b) attività ispettive, di vigilanza, verifica e controllo, anche su programmi e progetti;

     c) attività di studio, consulenza e ricerca nell’ambito scolastico.] [10]

     [1 bis. Le modalità e i criteri di conferimento e di rotazione degli incarichi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento della Giunta provinciale.] [11]

     [2. Nei confronti dei dirigenti scolastici possono essere disposti comandi o utilizzi verso altre amministrazioni nonché collocamenti fuori ruolo nel limite del 7 per cento della dotazione organica prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.] [12]

     [2 bis. Gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere affidati anche a personale dirigente scolastico in periodo di prova.] [13]

     [2 ter. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per le sostituzioni in caso di vacanza dell'incarico, assenza o impedimento dei dirigenti preposti ad istituzione scolastica; stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riammissione in servizio dei dirigenti scolastici cessati dallo stesso. In ogni caso la riammissione è subordinata alla vacanza o disponibilità del posto.] [14]

     [2 quater. Nei confronti dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, come previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies e 2 octies.] [15]

     [2 quinquies. I docenti di istituti comprensivi, di istruzione secondaria di secondo grado - ad eccezione degli istituti tecnici industriali e degli istituti d'arte -, e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquanta classi, o il semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con almeno trentacinque classi. I docenti degli istituti tecnici industriali e degli istituti d'arte possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con più di quaranta classi, o il semiesonero, quando si tratti di istituti con più di trenta classi.] [16]

     [2 sexies. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nel comma 2 quinquies, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con corsi serali, corsi per lavoratori o con più sedi scolastiche, con plessi o sedi secondarie ubicate in comuni viciniori.] [17]

     [2 septies. Negli istituti e scuole funzionanti con più sedi scolastiche, fermi restando i criteri indicati nei commi 2 quinquies e 2 sexies, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sedi, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 2 quater.] [18]

     [2 octies. Nelle scuole funzionanti con almeno nove sedi scolastiche e con un numero di alunni non inferiore a ottocento può essere autorizzato un ulteriore semiesonero in aggiunta a quelli previsti dai commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies. Nelle scuole funzionanti con un numero di alunni superiore a novecento può essere autorizzato un ulteriore esonero in aggiunta a quelli previsti dai commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies.] [19]

     3. [20].

     [4. I dirigenti scolastici in posizione di utilizzo alla data del 31 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 49, commi 7 e 8, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, possono, a domanda, essere riammessi, a decorrere dal 1° settembre 2001, nella precedente posizione di utilizzo. Tali posti rientrano nel limite stabilito dal comma 2.] [21]

     5. [A seguito dell'applicazione delle disposizioni relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, i posti di direttore didattico e di preside di cui alla tabella B dell'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 relativo all'istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola, sono trasformati in posti di dirigente scolastico per un numero complessivo di 93 unità, intendendosi conseguentemente aggiornata la tabella B] [22].

 

     Art. 2. Autonomia organizzativa. [23]

     [1. Le unità scolastiche possono stipulare convenzioni:

     a) con altre scuole, al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo;

     b) con la Provincia, con gli enti locali, i centri di formazione professionale, l'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi, le università e gli istituti di sperimentazione educativi, le università e gli istituti di istruzione superiore, nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private, cooperative ed associazioni dotate o meno di personalità giuridica, allo scopo di acquisire particolari servizi; in tale ambito, possono anche essere organizzate esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per gli studenti della scuola secondaria superiore;

     c) con gli enti locali, per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole e per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole, sulla base della vigente normativa.

     2. La Giunta provinciale predispone schemi tipo di convenzione che le unità scolastiche possono integrare e adattare alle specifiche esigenze locali.]

 

     Art. 3. Autonomia finanziaria. [24]

     [1. Le entrate delle unità scolastiche comprendono:

     a) le assegnazioni della Provincia per spese di funzionamento e d'investimento, ivi comprese quelle relative alle spese per la fornitura dei libri di testo e di dotazioni librarie e per gli oneri accessori del personale docente e direttivo [25];

     b) le eventuali assegnazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 ter della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), come introdotto dall'articolo 70 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 [26];

     c) il contributo di altri enti pubblici;

     d) il contributo di altre istituzioni, imprese o privati;

     e) i proventi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2;

     f) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.

     2. La dotazione finanziaria per spese di funzionamento e d'investimento è attribuita secondo criteri e modalità diretti a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa scolastica nonché il riequilibrio di situazioni di svantaggio, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. Le eventuali economie di spesa sono riutilizzate nell'esercizio successivo. I consigli di circolo e d'istituto possono deliberare il versamento da parte degli studenti e delle famiglie di contributi per la realizzazione di attività integrative o complementari al curricolo nonché, nella scuola secondaria superiore, al funzionamento amministrativo e didattico, e prevedere forme di esonero totale o parziale, in base al merito e al reddito familiare dello studente [27].]

 

     Art. 4. Autonomia amministrativa. [28]

     [1. I consigli di circolo e di istituto gestiscono i fondi a loro disposizione sulla base del bilancio preventivo [29].

     2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto rende il conto consuntivo annuale.

     3. La Provincia può provvedere direttamente per particolari categorie di spesa, in relazione al comune interesse di più unità scolastiche ovvero alla funzionalità ed economicità degli interventi [30].

     4. Il servizio di cassa è affidato ad una azienda o ad un istituto di credito, il quale deve assumere anche la custodia dei valori.

     5. I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati dal direttore didattico o dal preside e dal funzionario responsabile dei servizi di segreteria. In caso di impedimento o di assenza, sono autorizzati alla firma i loro sostituti.

     6. Gli enti, le istituzioni e i privati che erogano contributi a favore delle unità scolastiche possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.]

 

     Art. 5. Vigilanza. [31]

 

     Art. 6. Nucleo di controllo. [32]

     [1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è effettuato da un apposito nucleo di controllo istituito presso il dipartimento competente in materia di istruzione composto da personale provinciale competente in materia amministrativa, finanziaria e contabile, eventualmente integrato con esperti esterni, fino a un massimo di tre. Il nucleo di controllo esamina altresì il bilancio preventivo e il conto consuntivo, compie tutte le verifiche necessarie per il regolare andamento della gestione delle istituzioni scolastiche e fornisce alle medesime il proprio supporto per gli aspetti di competenza. Ai componenti del nucleo di controllo spetta un’indennità stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento), anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 40 (Partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia) della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, per i dipendenti provinciali, e per i componenti esterni iscritti nel registro dei revisori contabili fino al doppio dei suddetti limiti [33].]

 

     Art. 7. Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo. [34]

     [1. È istituito il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo con il compito di:

     a) mettere a disposizione della Giunta provinciale gli strumenti per valutare la produttività del sistema scolastico e formativo della provincia di Trento, nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali nonché per la valutazione delle singole istituzioni scolastiche; proporre altresì criteri e metodologie per la valutazione del personale direttivo e docente della scuola;

     b) valutare nel tempo gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative e delle politiche scolastiche e formative;

     c) fornire alla Giunta provinciale indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione del quadro provinciale dell'offerta scolastica e formativa e per l'organizzazione delle scuole;

     d) fornire alla Giunta provinciale indicatori per la valutazione dei risultati delle attività realizzate dai singoli istituti e per verificare gli scostamenti tra risultati e obiettivi;

     e) procedere ad attività di valutazione sul grado di soddisfazione dell'utenza.

     2. La valutazione del sistema scolastico e formativo si realizza anche nelle forme dell'autovalutazione da parte delle scuole, che verificano i risultati inerenti agli obiettivi previsti dal rispettivo progetto di istituto, e della valutazione complessiva effettuata dal comitato di cui al comma 1. Ai fini della valutazione complessiva del sistema scolastico e formativo provinciale il comitato può organizzarsi in sezioni per l'istruzione e per la formazione professionale.

     3. I componenti del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo sono nominati dalla Giunta provinciale nel numero massimo di sette e sono scelti per almeno due terzi tra soggetti estranei all'amministrazione provinciale.

     4. Per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca il comitato si avvale di norma del supporto tecnico dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE), secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

     5. La Giunta provinciale individua le priorità delle quali il comitato deve tenere conto nella programmazione della propria attività di valutazione e ne esamina i risultati.

     6. Le modalità di funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico, ivi comprese le indennità spettanti ai componenti nel limite massimo di quanto previsto per i componenti del consiglio di amministrazione dell'IPRASE, sono definite con regolamento.]

 

     Art. 8. Norme regolamentari. [35]

     [1. La Giunta provinciale adotta con propria deliberazione norme regolamentari per la disciplina delle materie di cui al presente capo.

     2. In particolare, con apposito regolamento, da emanarsi con deliberazione della Giunta provinciale, sono stabilite le modalità e i tempi per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per la regolazione del servizio di cassa e per la redazione degli inventari.]

 

CAPO II [36]

NUOVA DISCIPLINA DI ORGANISMI

SCOLASTICI PROVINCIALI [37]

 

     Art. 9. Consiglio provinciale dell'istruzione. [38]

     [1. È istituito il consiglio provinciale dell'istruzione, quale organo di partecipazione e di rappresentanza delle componenti della scuola e dei soggetti che con essa interagiscono.

     2. Il consiglio provinciale dell'istruzione esprime alla Provincia pareri obbligatori sugli atti d'indirizzo e di programmazione in materia di:

     a) autonomia delle istituzioni scolastiche;

     b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;

     c) distribuzione dell'offerta formativa anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;

     d) educazione permanente svolta dalle scuole;

     e) reclutamento e mobilità del personale, attuazione degli organici funzionali di istituto.

     3. Il consiglio provinciale dell'istruzione, su richiesta della Provincia, esercita inoltre competenze consultive e di supporto per le tematiche inerenti la continuità tra i vari cicli dell'istruzione, anche in relazione alle reti di scuole, l'integrazione degli alunni con handicap e l'orientamento, il monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio e delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani,

l'informatizzazione e la circolazione delle informazioni sul territorio, nonché l'edilizia scolastica.

     4. Il consiglio provinciale dell'istruzione è composto da:

     a) quattordici rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche, di cui almeno tre docenti per ciascun grado di scuola, un dirigente scolastico e un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; fa parte di diritto un rappresentante del personale delle scuole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);

     b) due rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute;

     c) tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole a carattere statale e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute;

     d) tre rappresentanti degli studenti designati dalla consulta provinciale degli studenti;

     e) il presidente dell'IPRASE o un suo delegato;

     f) il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;

     g) il rettore dell'Università degli studi di Trento o un suo delegato;

     h) un rappresentante designato dalla rappresentanza unitaria dei comuni;

     i) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei sindacati dei lavoratori.

     5. Del consiglio fa parte di diritto il sovrintendente scolastico, che può delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente.

     6. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. I pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi di particolare urgenza per i quali può essere richiesto un termine diverso, comunque non inferiore a quindici giorni. Decorsi i predetti termini l'organo richiedente può procedere anche in mancanza del parere.

     7. Le modalità di costituzione e funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, ivi compresi i casi e le modalità di sostituzione dei componenti anche ai fini dei procedimenti disciplinari riguardanti gli insegnanti, sono definite con apposito regolamento della Giunta provinciale.]

 

     Art. 10. Consiglio scolastico provinciale. [39]

     [1. Il consiglio scolastico provinciale svolge, nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo e secondo grado, le funzioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nonché quelle in materia di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente attribuite al consiglio nazionale della pubblica istruzione dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo. Il consiglio scolastico provinciale può esprimere altresì pareri su proposte o disegni di legge provinciali attinenti all'istruzione e si pronuncia sulle questioni che la Giunta provinciale ritenga di sottoporgli [40].

     2. Il consiglio scolastico provinciale è composto da:

     a) il sovrintendente scolastico della provincia di Trento;

     b) il presidente dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi;

     c) il rettore dell'Università statale degli studi di Trento, o un suo delegato;

     d) il presidente dell'Agenzia del lavoro, o un suo delegato;

     e) dodici rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole materne provinciali ed equiparate, nonché nelle scuole elementari e secondarie a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare la rappresentanza dei diversi gradi di scuola, nonché la presenza di un rappresentante delle scuole equiparate, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e di un rappresentante del personale docente in servizio nelle scuole di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405;

     f) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole elementari e secondarie a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

     g) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole a carattere statale, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

     h) quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute.

     i) due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alle scuole secondarie superiori a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute.

     3. È facoltà dell'Assessore all'istruzione della Provincia autonoma di Trento di partecipare alle riunioni del consiglio scolastico provinciale senza diritto divoto.

     4. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica cinque anni; esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

     5. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

     6. Ai componenti del consiglio di cui al comma 2 sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale n. 6.]

 

     Art. 11. Organizzazione del consiglio scolastico provinciale. [41]

     [1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente e il vicepresidente scegliendo tra i rappresentanti di carattere elettivo.

     2. La giunta esecutiva è formata da sei componenti: il sovrintendente scolastico che la presiede, il vicepresidente e quattro membri eletti dal consiglio nel proprio ambito, dei quali almeno due in rappresentanza dei docenti.

     3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, propone al presidente l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso.

     4. Il consiglio scolastico provinciale, oltre ad articolarsi in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, può costituire commissioni di studio relativamente alle materie di sua competenza.

     4 bis. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in relazione alle riforme statali degli organi collegiali della pubblica istruzione, per l'esercizio dei compiti previsti dalla disciplina statale in ordine ai procedimenti disciplinari contro il personale docente e il personale direttivo e ispettivo della scuola sono formati all'interno del consiglio scolastico provinciale quattro consigli di disciplina rispettivamente per il personale docente della scuola elementare, per il personale docente della scuola secondaria di primo grado, per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado e per il personale direttivo e ispettivo [42].

     4 ter. I consigli di disciplina per il personale docente della scuola elementare e per il personale docente della scuola secondaria di primo grado sono composti ciascuno da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti dalle corrispondenti categorie di personale rappresentate nell'ambito del consiglio scolastico provinciale come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola elementare e della scuola secondaria di primo grado. Ciascun consiglio di disciplina è presieduto dal sovrintendente scolastico [43].

     4 quater. I consigli di disciplina per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado e per il personale direttivo e ispettivo sono composti rispettivamente da cinque membri effettivi e da cinque supplenti eletti dal consiglio scolastico provinciale tra i componenti appartenenti alle corrispondenti categorie. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente [44].

     4 quinquies. Ove non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie di personale indicate nei commi 4 ter e 4 quater perché non esiste un numero sufficiente di membri all'interno del consiglio scolastico provinciale, i rappresentanti mancanti sono designati dal consiglio scolastico stesso, scegliendoli tra il personale a tempo indeterminato, appartenente alle medesime categorie, in servizio in provincia [45].

     4 sexies. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, anche in relazione al riordino degli organi collegiali della scuola, e nel rispetto della vigente normativa contrattuale, ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 25, commi 1, lettere d) ed e), e 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e del parere conforme previsto dall'articolo 504 del medesimo decreto legislativo, sono formati, all'interno delle sezioni orizzontali per gradi di scuola del consiglio scolastico provinciale, distinti consigli per il contenzioso. Essi sono composti da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzioni di presidente; l'appartenenza a un consiglio di disciplina dello stesso grado di scuola è incompatibile con l'appartenenza al consiglio per il contenzioso dello stesso grado di scuola. Ove non sia possibile assicurare la presenza in ciascun consiglio per il contenzioso di uno o più appartenenti alle categorie di personale indicate al presente comma perché non esiste un numero sufficiente di membri all'interno del consiglio scolastico provinciale i rappresentanti mancanti sono designati dal consiglio scolastico stesso, scegliendoli tra il personale a tempo indeterminato, appartenente alle medesime categorie, in servizio in Provincia [46].

     5. La Provincia assicura al consiglio scolastico provinciale, per l'esercizio delle sue funzioni, anche in relazione al rapporto con il pubblico, il supporto tecnico-organizzativo presso la Sovrintendenza scolastica provinciale.]

 

          Art. 11 bis. Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi. [47]

     [1. È istituito, quale ente di diritto pubblico, l'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE), di seguito denominato istituto, con sede in Trento. L'istituto svolge attività di studio, di ricerca e documentazione nell'ambito pedagogico, didattico e formativo a sostegno dell'innovazione e dell'autonomia scolastica, con lo scopo in particolare di supportare le attività delle istituzioni scolastiche autonome, delle reti e dei consorzi di scuole, nonché del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo e delle strutture della Provincia competenti in materia. Su richiesta delle istituzioni scolastiche autonome, delle reti e consorzi di scuole, ovvero della Giunta provinciale, l'istituto svolge anche, in via sussidiaria, attività di formazione del personale delle istituzioni scolastiche nonché di quello degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale, per attività che abbiano valenza provinciale o che non siano realizzate dalle scuole medesime. Nello svolgimento dei propri compiti l'istituto collabora con l'Università degli studi di Trento, con le altre università, con istituti di ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero della pubblica istruzione e con istituti di ricerca educativa operanti in Italia e all'estero.

     2. Sono organi dell'istituto:

     a) il direttore;

     b) il comitato scientifico;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     3. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, nei settori dell'istruzione, della ricerca educativa e della gestione di strutture pubbliche. Qualora il direttore dell'istituto sia nominato tra personale dipendente dalla Provincia o dai suoi enti funzionali, egli è posto in aspettativa senza assegni presso l'ente di provenienza per il periodo di durata dell'incarico. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta alla scadenza. A conclusione dell'incarico quinquennale, la Giunta provinciale esprime una valutazione sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il trattamento economico del direttore è stabilito dalla Giunta provinciale con riferimento a quello previsto dalla contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale. Il direttore individua tra il personale dell'istituto il proprio sostituto in caso di assenza o impedimento.

     4. Il direttore rappresenta l'ente, provvede alla sua amministrazione, nonché alla gestione del personale, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta provinciale; adotta, sentito il comitato scientifico, il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ente nel rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e il bilancio dell'ente entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale.

     5. Il comitato scientifico è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da sei esperti nei settori di competenza dell'istituto, di cui due designati dal Consiglio provinciale dell'istruzione al di fuori dei propri componenti. Il presidente del comitato è nominato dalla Giunta provinciale tra gli esperti espressi dalla medesima Giunta provinciale.

     6. Spetta al comitato scientifico:

     a) adottare i programmi di attività da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;

     b) approvare progetti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento del personale della scuola attuativi dei programmi previsti dalla lettera a), ivi compresi quelli richiesti all'istituto ai sensi del comma 1;

     c) formulare proposte alla Giunta provinciale nelle materie di competenza dell'istituto ed esprimere pareri eventualmente richiesti dal direttore dell'istituto, dalla Giunta provinciale e dalle istituzioni scolastiche.

     7. La gestione finanziaria dell'istituto è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori, composto da tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), di cui uno su indicazione delle minoranze consiliari. I membri del collegio sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per la durata della legislatura provinciale. Ai membri del collegio spetta un'indennità di carica, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 relativo all'indennità di carica.

     8. Il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di esaminare il conto consuntivo dell'istituto, riferendone in una relazione allegata al rendiconto. Compie tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

     9. In armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale la Giunta provinciale può impartire direttive all'istituto per l'elaborazione dei programmi di attività, per l'individuazione degli obiettivi da assumere come prioritari e per il coordinamento con le attività svolte da altri enti con analoghe finalità, nonché per la gestione finanziaria dell'ente.

     10. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale, che provvede entro trenta giorni dal loro ricevimento, i seguenti atti:

     a) i programmi di attività, il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo;

     b) il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ente, la dotazione organica, le relative modificazioni nonché gli altri regolamenti concernenti la disciplina dell'attività dell'istituto.

     11. Ai fini di informazione sull'attività e sui risultati ottenuti, l'istituto trasmette annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta in ciascun esercizio finanziario e le informazioni di volta in volta richieste.

     12. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi dell'istituto, di gravi irregolarità nella gestione, la Giunta provinciale può disporre la revoca degli organi prima della loro scadenza.

     13. Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'istituto si avvale di personale proprio, di personale amministrativo provinciale posto dalla Giunta provinciale alle dipendenze funzionali dell'ente, nonché del personale docente e dirigente scolastico utilizzato ai sensi dell'articolo 49, comma 7, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3; si avvale altresì di beni mobili e immobili messi a disposizione a titolo gratuito dalla Giunta provinciale che ne stabilisce altresì limiti e modalità di utilizzo. La Giunta provinciale può altresì autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la fornitura dei beni e dei servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità.

     14. All'istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di contabilità e di bilancio della Provincia.

     15. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente all'istituto i fondi necessari per il funzionamento dell'istituto, sulla base del programma annuale di attività, tenuto conto delle entrate derivanti dalle attività dell'istituto medesimo.]

 

CAPO III [48]

NUOVE NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

 

     Art. 12. Finalità. [49]

     [1. Al fine di assicurare agli allievi delle scuole elementari e secondarie della provincia l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della Costituzione, e di agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Provincia promuove, d'intesa con gli enti locali territoriali e con gli organi collega della scuola, gli interventi di cui agli articoli seguenti.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla programmazione provinciale.]

 

     Art. 13. Destinatari degli interventi. [50]

     [1. Sono destinatari degli interventi previsti dal presente capo:

     a) gli allievi delle scuole elementari e secondarie frequentanti le scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, con sede in provincia, istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale;

     b) le stesse scuole di cui alla lettera a).

     1 bis. Possono altresì essere destinatari degli interventi di cui all'articolo 14 gli allievi di scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, anche aventi scopo di lucro, con sede in provincia, per la frequenza a corsi di studio che non sono attivati presso istituti a carattere statale della provincia o presso le scuole di cui al comma 1, lettera a) [51].

     1 ter. Al fine dell'applicazione della presente legge la Giunta provinciale può adeguare le convenzioni di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare) per le scuole parificate, prevedendo, anche in deroga al predetto decreto, forme di compartecipazione degli alunni alle spese [52].]

 

     Art. 14. Interventi diretti. [53]

     [1. È prevista la concessione di assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all'articolo 13.

     2. Gli assegni sono determinati tenendo conto del reddito familiare, secondo i criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 17. Con il medesimo regolamento saranno altresì determinati i criteri e le modalità per la loro erogazione e rendicontazione.

     3. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 può essere affidata dalla Giunta provinciale, mediante apposite convenzioni, direttamente alle scuole interessate.]

 

     Art. 15. Interventi indiretti. [54]

     [1. È prevista la concessione di contributi in conto gestione a favore delle scuole di cui all'articolo 13.

     2. Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le scuole che possiedono i seguenti requisiti:

     a) almeno cinque anni di attività nella provincia;

     b) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione all'insegnamento;

     c) il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento cui è destinato, con i limiti posti dalle vigenti disposizioni statali;

     d) gli allievi devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classiche intendono frequentare;

     e) non deve essere operata alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli allievi; le domande di iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della scuola, devono essere accolte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione;

     f) i piani di studio annuali e i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;

     g) la scuola deve essere dotata di uno statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicità dei bilanci;

     h) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;

     i) nella scuola devono essere in funzione organi collega analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;

     l) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità;

     m) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dall'autorità scolastica competente;

     n) siano dotate di un collegio di revisori dei conti, un componente del quale sia indicato dalla Giunta provinciale e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi albi.

     2 bis. I contributi a favore delle scuole di cui all'articolo 13 comprendono anche i fondi per la concessione dei libri di testo agli alunni frequentanti le medesime scuole [55].]

 

     Art. 16. Controlli. [56]

     [1. È fatto obbligo alle scuole beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 di presentare alla Giunta provinciale, entro il termine stabilito dalla stessa, il bilancio consuntivo, con la relativa relazione dei revisori del conto, dell'esercizio cui si riferisce il contributo, dal quale sia desumibile il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate acquisite.

     2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o la violazione di quanto stabilito al precedente articolo 15 comporta la decadenza dei benefici.]

 

          Art. 16 bis. Interventi a sostegno degli allievi che frequentano scuole ad indirizzo pedagogico - metodologico steineriano associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia. [57]

     [1. Gli interventi diretti di cui all'articolo 14 sono estesi agli allievi che frequentano in provincia di Trento scuole ad indirizzo pedagogico - metodologico steineriano associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, secondo i requisiti e le modalità stabilite dallo stesso articolo 14.

     2. Gli interventi indiretti di cui all'articolo 15 sono estesi alle scuole di cui al comma 1 aventi sede nel territorio provinciale purché esse rispettino le seguenti condizioni:

     a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere f) e m), nonché con esclusione dei requisiti previsti dall'articolo 13;

     b) gli allievi acquisiscano il titolo di studio di licenza elementare e di licenza media alle scadenze rispettivamente previste per la scuola dell'obbligo;

     c) rispettino gli obblighi di cui all'articolo 16.

     3. La vigilanza sulle scuole di cui al comma 1 è svolta nelle forme e nei modi previsti per le scuole legalmente riconosciute, in quanto compatibili.]

 

     Art. 17. Regolamento. [58]

     [1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emana un regolamento attuativo del presente capo, che comprenda anche uno schema di convenzione per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14.]

 

     Art. 18. Decorrenza degli interventi. [59]

     [1. Le norme del presente capo si applicano a partire dall'anno scolastico 1991/1992.]

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 19. Rinvio autorizzazioni di spesa. [60]

     [1. Per i fini di cui agli articoli 3, comma 1, lettere a) e b), e 4, comma 3, si provvede con gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 3, comma 6, della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41 e con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui articolo 5, comma 1, della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     2. Per i fini di cui agli articoli 14 e 15, si provvederà con successiva legge provinciale alle autorizzazioni di spesa.]

 

     Artt. 20. - 21. [61]

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 83 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[2] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[3] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[5] Comma inserito dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[6] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[7] Comma sostituito dall'art. 5 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[9] Articolo inserito dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[10] Comma sostituito dall’art. 19 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[11] Comma inserito dall’art. 19 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[12] Comma modificato dall’art. 19 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, sostituito dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[13] Comma inserito dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[14] Comma inserito dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[15] Comma inserito dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[16] Comma inserito dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[17] Comma inserito dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[18] Comma inserito dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[19] Comma inserito dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[20] Comma abrogato dall’art. 19 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[21] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[22] Comma abrogato dall’art. 19 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 19 della L.P. 1/2002.

[23] Articolo abrogato dall'art. 83 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10. Il comma 3 di tale ultimo articolo dispone peraltro che il presente articolo continui ad applicarsi fino all'attribuzione alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica ai sensi dello stesso art. 83 della L.P. n. 10/1998.

[24] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[25] Lettera così sostituita dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[27] Comma così sostituito dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[28] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[29] Comma così sostituito dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[30] Comma già sostituito dall'art. 8 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23, e così ulteriormente sostituito dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[31] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[32] Articolo sostituito dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[33] Comma così modificato dall’art. 6 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[34] Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19 e dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, sostituito dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[35] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[36] Capo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[37] Rubrica così sostituita dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[38] Articolo sostituito dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 45 della L.P. 3/2001, ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[39] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 45 della L.P. 3/2001, ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[40] Comma così sostituito dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[41] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 45 della L.P. 3/2001, ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[42] Comma aggiunto dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[43] Comma aggiunto dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[44] Comma aggiunto dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[45] Comma aggiunto dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[46] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e così sostituito dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[47] Articolo inserito dall’art. 18 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[48] Capo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[49] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[50] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[51] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[52] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[53] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[54] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[55] Comma aggiunto dall'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[56] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[57] Articolo inserito dall’art. 1 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 3, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 1 della L.P. 3/2002, ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[58] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[59] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[60] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[61] Articoli abrogati dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5. Recanvano disposizioni finanziarie.